Il condominio non è un soggetto giuridico dotato di una propria personalità,
distinta da quella di coloro che ne fanno parte, ma è un ente
di gestione che opera in rappresentanza e nell’interesse comune
dei partecipanti, limitatamente all’amministrazione e al buon
uso della cosa comune, senza interferire nei diritti autonomi di ciascun
condomino.
Giova evidenziare infatti, che la comproprietà delle parti comuni
sorge nel momento in cui più soggetti diventano proprietari esclusivi
delle singole unità immobiliari che costituiscono l’edificio.
Tale presunzione di comproprietà ex art. 1117 c.c. tra tutti i condomini
viene riferita a quelle parti che se non disciplinate diversamente nel
regolamento di condominio o nel rogito rientrano tra le cose di uso comune.
Di fatto il regolamento rappresenta la normativa interna del condominio,
quale legge speciale rispetto alla disciplina del codice civile.
Pertanto, il condominio degli edifici, con la relativa proprietà comune
su determinate parti dell’edificio, a meno che non risulti diversamente
dal titolo, si verifica automaticamente e viene ad esistenza ex se.
Tale presunzione di comproprietà dunque, si sostanzia fondamentalmente
nella destinazione di un bene all’uso e al godimento comune, la quale
destinazione può essere variata da un titolo contrario.
La disciplina delle parti comuni di un edificio condominiale è dettata
dall’articolo 1117 c.c. e si basa sui principi
dell’indivisibilità e
della loro inseparabilità, proprio in ragione della loro destinazione
al relativo servizio, da quelle di pertinenza esclusiva dei singoli condomini.
L’articolo 1117 c.c. indica le cose che sono oggetto di proprietà comune.
Tale elenco non ha carattere tassativo ( pone una presunzione di
comproprietà,
si riferisce cioè a beni presunti necessari per l’esistenza
stessa del condominio):
—
il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri,
i tetti, i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli,
gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell’edificio
necessarie all’uso comune;
— i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere,
per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri
simili servizi in comune;
— le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono
all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne,
gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti
per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento
e simili fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva
dei singoli condomini.
L’art. 1138 c.c. prevede l’obbligo di redigere un regolamento
di condominio quando vi sono più di dieci condomini. Diversamente
la sua redazione è facoltativa da parte dei condomini, ma una volta
predisposto verranno applicate le stesse regole e norme previste per quello
obbligatorio e avrà la stessa efficacia.
Quando i condomini sono più di dieci e l’assemblea nulla delibera
in proposito, ogni condomino può interessarsi della redazione
del regolamento condominiale.
Il regolamento di condominio è approvato con un numero di voti pari
almeno alla metà dei condomini intervenuti in assemblea e titolari
di almeno la metà del valore dell’edificio e quindi dei
millesimi.
Il regolamento condominiale per poter essere modificato deve essere
approvato con la stessa maggioranza prevista per la sua approvazione.
Il regolamento condominiale non può limitare o condizionare il
diritto dei condomini sulla cosa comune.
Il regolamento contrattuale è predisposto dal costruttore prima
della vendita dei singoli appartamenti, oppure viene approvato da tutti
i proprietari all'unanimità.
Il regolamento contrattuale può contenere limitazioni d'uso (es.
divieti di determinate destinazioni delle unità immobiliari) sia
delle parti di esclusiva proprietà dei singoli condomini che di
quelle comuni.
IMMISSIONI
L'art. 844 del codice civile stabilisce che il proprietario non può impedire
le immissioni di fumo, di calore o le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti
e simili propagazioni, se non superano la normale tollerabilità,
anche riguardo alla condizione dei luoghi.
La norma viene applicata anche al condominio, pertanto, si devono
intendere vietate le immissioni che eccedono la normale tollerabilità, anche
nei rapporti tra proprietari in un condominio.
Per valutare la tollerabilità o meno delle immissioni si deve tener
conto delle peculiari caratteristiche dei rapporti condominiali; si deve
valutare se nell'edificio ci siano unità destinate ad abitazione
civile ed altre ad attività commerciali. In tali casi la giurisprudenza
privilegia le esigenze di vita connesse alla abitazione piuttosto che
quelle commerciali.
La norma dell'art. 844, codice civile ha carattere dispositivo
e nulla vieta, che i proprietari regolino i loro rapporti di vicinato
con norme
diverse più o meno restrittive, per esempio attraverso il regolamento
di condominio. In tal caso occorre tenere conto dei criteri stabiliti nel
regolamento per giudicare la liceità o meno di una immissione.
Nel caso di unità immobiliari concesse in locazione, l'inquilino è responsabile,
per sé o suoi aventi causa, delle immissioni che superano la normale
tollerabilità nei confronti dei proprietari e inquilini degli appartamenti
vicini. Egli, essendo titolare del contratto di locazione, deve impedire
che nell'abitazione locatagli si svolgano delle attività moleste.
La giurisprudenza ha dato anche una definizione del "rumore" capace
di produrre immissioni ai fini dell'art. 844, codice civile, affermando
che esso consista in "qualunque stimolo sonoro non gradito all'orecchio
umano che per le sue caratteristiche di intensità e durata può divenire
patogeno per l'individuo" (Tribunale Napoli Sez. X, 17 novembre
1990, n. 11927).
Legge quadro sull'inquinamento acustico G.U. n. 254 del 30-10-1995,
suppl. ord. n. 125.
Art. 1 - Finalità della legge 1. La presente legge stabilisce i
princìpi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno
e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 117 della Costituzione. 2. I princìpi generali
desumibili della presente legge costituiscono per le regioni a statuto
speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali,
di riforma economico-sociale della Repubblica.
Art. 2 - Definizioni 1. Ai
fini della presente legge si intende per: a) inquinamento
acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o
nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio
o disturbo
al riposo
ed alle attività umane, pericolo per la salute umana,
deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti,
dell'ambiente abitativo
o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime
fruizioni degli ambienti stessi; b) ambiente
abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla
permanenza di persone o di comunità ed
utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione
per gli ambienti destinati ad attività produttive per
i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo
15 agosto 1991, n. 277, salvo
per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore
esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive; c) sorgenti
sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni
unite
agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni
sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali,
marittime, industriali,
artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite
a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi
di trasporto di persone e
merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese
nella lettera c);
e) valori limite di emissione: il valore massimo
di rumore che può essere
emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della
sorgente stessa; f) valori limite di immissione:
il valore massimo di rumore che può essere immesso da
una o più sorgenti sonore nell'ambiente
abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei
ricettori;
g) valori di attenzione: il valore di rumore
che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute
umana o per l'ambiente; h) valori di
qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel
medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di
risanamento disponibili,
per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente
legge. 2. I valori di cui al comma 1,
lettere e), f) g) e h), sono determinati in funzione della tipologia
della sorgente, del periodo della giornata e della
destinazione d'uso della zona da proteggere. 3. I
valori limite di immissione sono distinti in: a) valori
limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente
di rumore ambientale; b) valori limite differenziali,
determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente
di rumore ambientale ed il rumore residuo. 4. Restano
ferme le altre definizioni di cui all'allegato A al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 1991, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale
n. 57 dell'8 marzo 1991.
5. I provvedimenti per la limitazione delle
emissioni sonore sono di natura amministrativa, tecnica, costruttiva
e gestionale. Rientrano in tale ambito:
a) le prescrizioni relative ai livelli sonori
ammissibili, ai metodi di misurazione del rumore, alle regole
applicabili alla fabbricazione; b) le
procedure di collaudo, di omologazione e di certificazione che
attestino la conformità dei prodotti alle prescrizioni
relative ai livelli sonori ammissibili; la marcatura dei prodotti
e dei dispositivi attestante
l'avvenuta omologazione; c) gli interventi di
riduzione del rumore, distinti in interventi attivi di riduzione
delle emissioni sonore delle sorgenti
e in interventi passivi, adottati nei luoghi di immissione o
lungo la via di propagazione dalla sorgente al ricettore o sul
ricettore stesso; d) i piani dei trasporti
urbani e i piani urbani del traffico; i piani dei trasporti provinciali
o regionali e i piani del traffico
per la mobilità extraurbana;
la pianificazione e gestione del traffico stradale, ferroviario,
aeroportuale e marittimo; e) la pianificazione urbanistica, gli
interventi di delocalizzazione
di attività rumorose o di ricettori particolarmente sensibili.
6. Ai fini della presente legge è definito tecnico competente
la figura professionale idonea a effettuare le misurazioni, verificare
l'ottemperanza
ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento
acustico, svolgere le relative attività di controllo.
Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di
scuola media superiore
ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo
scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico.
7. L'attività di
tecnico competente può essere svolta previa presentazione
di apposita domanda all'assessorato regionale competente in materia
ambientale corredata
da documentazione comprovante l'aver svolto attività,
in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale da
almeno quattro anni
per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari
di diploma universitario. 8. Le attività di cui al comma
6 possono essere svolte altresì da coloro che, in possesso
del diploma di scuola media superiore, siano in servizio presso
le strutture pubbliche
territoriali e vi svolgano la propria attività nel campo
dell'acustica ambientale, alla data di entrata in vigore della
presente legge. 9. I soggetti
che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli che
svolgono le attività sulle quali deve essere effettuato
il controllo.
Art. 3 - Competenze dello Stato 1. Sono di competenza dello Stato:
a) la determinazione, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n.
349, e successive
modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su
proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
della sanità e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dei valori
di cui all'articolo 2; b) il coordinamento dell'attività e la definizione
della normativa tecnica generale per il collaudo, l'omologazione, la certificazione
e la verifica periodica dei prodotti ai fini del contenimento e dell'abbattimento
del rumore; il ruolo e la qualificazione dei soggetti preposti a tale attività nonché,
per gli aeromobili, per i natanti e per i veicoli circolanti su strada,
le procedure di verifica periodica dei valori limite di emissione relativa
ai prodotti medesimi. Tale verifica, per i veicoli circolanti su strada,
avviene secondo le modalità di cui all'articolo 80 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; c) la determinazione,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
della sanità e, secondo le rispettive competenze, con il Ministro
dei lavori pubblici, con il Ministro dei trasporti e della navigazione
e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle
tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico, tenendo
conto delle peculiari caratteristiche del rumore emesso dalle infrastrutture
di trasporto; d) il coordinamento dell'attività di ricerca di sperimentazione
tecnico-scientifica ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive
modificazioni, e dell'attività di raccolta, di elaborazione e di
diffusione dei dati. Al coordinamento provvede il Ministro dell'ambiente,
avvalendosi a tal fine anche dell'Istituto superiore di sanità,
del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente (ANPA), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro (ISPESL), del Centro superiore ricerche e prove autoveicoli
e dispositivi (CSRPAD) del Ministero dei trasporti e della navigazione,
nonché degli istituti e dei dipartimenti universitari; e) la determinazione,
fermo restando il rispetto dei valori determinati ai sensi della lettera
a), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e,
secondo le rispettive competenze, con il Ministro dei lavori pubblici,
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con
il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici delle
sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro
componenti, allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore. Per quanto
attiene ai rumori originati dai veicoli a motore definiti dal titolo III
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
restano salve la competenza e la procedura di cui agli articoli 71, 72,
75 e 80 dello stesso decreto legislativo; f) l'indicazione, con decreto
del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente
e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri per la
progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie
e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dell'inquinamento
acustico; g) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici
dei sistemi di allarme anche antifurto con segnale acustico e dei sistemi
di refrigerazione, nonché la disciplina della installazione, della
manutenzione e dell'uso dei sistemi di allarme anche antifurto e anti-intrusione
con segnale acustico installato su sorgenti mobili e fisse, fatto salvo
quanto previsto dagli articoli 71, 72, 75, 79, 155 e 156 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; h) la determinazione,
con le procedure previste alla lettera e), dei requisiti acustici delle
sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo;
i) l'adozione di piani pluriennali per il contenimento delle emissioni
sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali
linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali entro i limiti
stabiliti per ogni specifico sistema di trasporto, ferme restando le competenze
delle regioni, delle province e dei comuni, e tenendo comunque conto delle
disposizioni di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni; l) la determinazione, con decreto
del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e
della navigazione, dei criteri di misurazione del rumore emesso da imbarcazioni
di qualsiasi natura e della relativa disciplina per il contenimento dell'inquinamento
acustico; m) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri
di misurazione del rumore emesso dagli aeromobili e della relativa disciplina
per il contenimento dell'inquinamento acustico, con particolare riguardo:
1) ai criteri generali e specifici per la definizione di procedure di abbattimento
del rumore valevoli per tutti gli aeroporti e all'adozione di misure di
controllo e di riduzione dell'inquinamento acustico prodotto da aeromobili
civili nella fase di decollo e di atterraggio; 2) ai criteri per la classificazione
degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico; 3) alla
individuazione delle zone di rispetto per le aree e le attività aeroportuali
e ai criteri per regolare l'attività urbanistica nelle zone di rispetto.
Ai fini della presente disposizione per attività aeroportuali si
intendono sia le fasi di decollo o di atterraggio, sia quelle di manutenzione,
revisione e prove motori degli aeromobili; 4) ai criteri per la progettazione
e la gestione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli
di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti; n) la predisposizione,
con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le associazioni di protezione
ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio
1986, n. 349, nonché le associazioni dei consumatori maggiormente
rappresentative, di campagne di informazione del consumatore e di educazione
scolastica. 2. I decreti di cui al comma 1, lettere a), c, e), h) e l),
sono emanati entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge. I decreti di cui al comma 1, lettere f), g) e m), sono emanati
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3.
I provvedimenti previsti dal comma 1, lettere a), c), d), e), f), g),
h), i), l) e m), devono essere armonizzati con le direttive dell'Unione
europea
recepite dallo Stato italiano e sottoposti ad aggiornamento e verifica
in funzione di nuovi elementi conoscitivi o di nuove situazioni. 4. I
provvedimenti di competenza dello Stato devono essere coordinati con
quanto previsto
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991.
Art. 4 - Competenze delle regioni 1. Le regioni, entro il termine
di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
definiscono
con legge: a) i criteri in base ai quali i comuni, ai sensi dell'articolo
6, comma 1, lettera a), tenendo conto delle preesistenti destinazioni
d'uso
del territorio ed indicando altresì aree da destinarsi a spettacolo
a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto procedono alla
classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti
disposizioni per l'applicazione dei valori di qualità di cui all'articolo
2, comma 1, lettera h), stabilendo il divieto di contatto diretto di aree,
anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si discostano
in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo
i criteri generali stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 15 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8
marzo 1991. Qualora nell'individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate
non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni
d'uso, si prevede l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo
7; b) i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni o degli enti competenti
ovvero di conflitto tra gli stessi; c) modalità, scadenze e sanzioni
per l'obbligo di classificazione delle zone ai sensi della lettera a) per
i comuni che adottano nuovi strumenti urbanistici generali o particolareggiati;
d) fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 8, comma 4, le modalità di
controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento
acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi
impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive
e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei
provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili
ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione
all'esercizio di attività produttive; e) le procedure e gli eventuali
ulteriori criteri, oltre a quelli di cui all'articolo 7, per la predisposizione
e l'adozione da parte dei comuni di piani di risanamento acustico; f) i
criteri e le condizioni per l'individuazione, da parte dei comuni il cui
territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico,
di valori inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma
1, lettera a), della presente legge; tali riduzioni non si applicano ai
servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno
1990, n. 146; g) le modalità di rilascio della autorizzazioni comunali
per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in
luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l'impiego di
macchinari o di impianti rumorosi; h) le competenze delle province in materia
di inquinamento acustico ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142; i) l'organizzazione nell'ambito del territorio regionale dei servizi di controllo
di cui all'articolo 14; l) i criteri da seguire per la redazione della
documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4; m) i criteri per
la identificazione delle priorità temporali degli interventi di
bonifica acustica del territorio. 2. Le regioni, in base alle proposte
pervenute e alle disponibilità finanziarie assegnate dallo Stato,
definiscono le priorità e predispongono un piano regionale triennale
di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, fatte salve
le competenze statali relative ai piani di cui all'articolo 3, comma
1, lettera
i), per la redazione dei quali le regioni formulano proposte non vincolanti.
I comuni adeguano i singoli piani di risanamento acustico di cui all'articolo
7 al piano regionale.
Art. 5 - Competenze delle province 1. Sono di competenza delle
province: a) le funzioni amministrative in materia di inquinamento
acustico
previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142; b) le funzioni ad
esse assegnate
dalle leggi regionali di cui all'articolo 4; c) le funzioni di
controllo e di
vigilanza di cui all'articolo 14, comma 1.
Art. 6 - Competenze dei comuni 1. Sono di competenza dei comuni,
secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:
a) la classificazione
del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo
4, comma 1, lettera a); b) il coordinamento degli strumenti urbanistici
già adottati
con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a); c) l'adozione
dei piani di risanamento di cui all'articolo 7; d) il controllo, secondo
le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del rispetto
della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio
delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture
adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni
di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano
alla utilizzazione di medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei
provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale
e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico; f) la rilevazione
e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve
le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni; g) i controlli di cui all'articolo 14, comma
2; h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo
2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni
in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo
ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.
2. Al fine di cui al comma 1, lettera e), i comuni, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i regolamenti
locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite
norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo,
al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla
circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che
impiegano sorgenti sonore. 3. I comuni il cui territorio presenti un rilevante
interesse paesaggistico-ambientale e turistico, hanno la facoltà di
individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati
ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), secondo gli indirizzi determinati
dalla regione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera
f). Tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui
all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146. 4. Sono fatte salve
le azioni espletate dai comuni ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 15 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 57 dell'8 marzo 1991, prima della data di entrata in vigore della presente
legge. Sono fatti salvi altresì gli interventi di risanamento acustico
già effettuati dalle imprese ai sensi dell'articolo 3 del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 1991. Qualora
detti interventi risultino inadeguati rispetto ai limiti previsti dalla
classificazione del territorio comunale, ai fini del relativo adeguamento
viene concesso alle imprese un periodo di tempo pari a quello necessario
per completare il piano di ammortamento degli interventi di bonifica in
atto, qualora risultino conformi ai princìpi di cui alla presente
legge ed ai criteri dettati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma
1, lettera a).
Art. 7 - Piani di risanamento acustico 1. Nel caso di superamento
dei valori di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
g), nonché nell'ipotesi
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ultimo periodo, i comuni provvedono
all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento
con il piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e con i piani previsti dalla
vigente legislazione in materia ambientale. I piani di risanamento sono
approvati dal consiglio comunale. I piani comunali di risanamento recepiscono
il contenuto dei piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), e all'articolo
10, comma 5. 2. I piani di risanamento acustico di cui al comma 1 devono
contenere: a) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori
presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate
ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a); b) l'individuazione dei
soggetti a cui compete l'intervento; c) l'indicazione delle priorità,
delle modalità e dei tempi per il risanamento; d) la stima degli
oneri finanziari e dei mezzi necessari; e) le eventuali misure cautelari
a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.
3. In caso di inerzia del comune ed in presenza di gravi e particolari
problemi di inquinamento acustico, all'adozione del piano si provvede,
in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b). 4. Il
piano di risanamento di cui al presente articolo può essere adottato
da comuni diversi da quelli di cui al comma 1, anche al fine di perseguire
i valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h). 5. Nei comuni con
popolazione superiore a cinquantamila abitanti la giunta comunale presenta
al consiglio comunale una relazione biennale sullo stato acustico del comune.
Il consiglio comunale approva la relazione e la trasmette alla regione
ed alla provincia per le iniziative di competenza. Per i comuni che adottano
il piano di risanamento di cui al comma 1, la prima relazione è allegata
al piano stesso. Per gli altri comuni, la prima relazione è adottata
entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 8 - Disposizioni in materia di impatto acustico
1. I progetti
sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo
6 della legge
8 luglio 1986, n. 349, ferme restando le prescrizioni di cui
ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto
1988,
n. 377,
e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale
n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformità alle
esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.
2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei
comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono
una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla
modifica o al potenziamento delle seguenti opere: a) aeroporti, aviosuperfici,
eliporti; b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali),
C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E
(strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
c) discoteche; d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati
macchinari o impianti rumorosi; e) impianti sportivi e ricreativi; f) ferrovie
ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia. 3. E' fatto obbligo
di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree
interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
a) scuole e asili nido; b) ospedali; c) case di cura e di riposo; d) parchi
pubblici urbani ed extraurbani; e) nuovi insediamenti residenziali prossimi
alle opere di cui al comma 2. 4. Le domande per il rilascio di concessioni
edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive,
sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali,
dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi
immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione
all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione
di previsione di impatto acustico. 5. La documentazione di cui ai commi
2, 3 e 4 del presente articolo è resa, sulla base dei criteri stabiliti
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), della presente legge, con
le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n.
15. 6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di
cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori
di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma
1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre
o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli
impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio
competente per
l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla osta.
Art. 9 - Ordinanze contingibili ed urgenti 1. Qualora sia richiesto
da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica
o dell'ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente
della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, - secondo
quanto previsto dall'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente
del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con
provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali
forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa
l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso
di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata
esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri. 2. Restano salvi
i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti,
alla tutela della sicurezza pubblica.
Art. 10 - Sanzioni amministrative 1. Fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al
provvedimento legittimamente
adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000
a lire 20.000.000. 2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente
fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione
e di immissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), fissati
in conformità al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000
a lire 10.000.000. 3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui
all'articolo 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente
legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000
a lire 20.000.000. 4. Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione
delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è versato
all'entrata del bilancio dello Stato, per essere devoluto ai comuni per
il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'articolo 7, con incentivi
per il raggiungimento dei valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
f) e h); 5. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le società e
gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture,
ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori di cui al
comma 2, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di
contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal
Ministro dell'ambiente con proprio decreto entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Essi devono indicare tempi di adeguamento,
modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria,
una quota fissa non inferiore al 5 per cento dei fondi di bilancio previsti
per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture
stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del
rumore. Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota è determinata
nella misura dell'1,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di
manutenzione. Nel caso dei servizi pubblici essenziali, i suddetti piani
coincidono con quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i); il controllo
del rispetto della loro attuazione è demandato al Ministero dell'ambiente.
Art. 11 - Regolamenti di esecuzione 1. Entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente
della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'ambiente di concerto, secondo le materie di
rispettiva
competenza,
con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dei trasporti e della navigazione, dei lavori pubblici e della difesa,
sono emanati regolamenti di esecuzione, distinti per sorgente sonora relativamente
alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico
veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, avvalendosi anche del contributo
tecnico-scientifico degli enti gestori dei suddetti servizi, dagli autodromi,
dalle piste motoristiche di prova e per attività sportive, da natanti,
da imbarcazioni di qualsiasi natura, nonché dalle nuove localizzazioni
aeroportuali. 2. I regolamenti di cui al comma 1 devono essere armonizzati
con le direttive dell'Unione europea recepite dallo Stato italiano. 3. La prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate
da installazioni militari e nelle attività delle Forze armate
sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici
di cui
all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni.
Art. 12 - Messaggi pubblicitari 1. All'articolo 8 della legge
6 agosto 1990, n. 223 , dopo il comma 2, è inserito il seguente: omissis
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dodici mesi dopo la data
di entrata in vigore della presente legge. La vigilanza e le sanzioni
sono disposte ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74.
Art. 13 - Contributi agli enti locali 1. Le regioni nell'ambito
dei propri bilanci possono concedere contributi in conto interessi
ed
in conto capitale
per le spese da effettuarsi dai comuni e dalle province per l'organizzazione
del sistema di monitoraggio e di controllo, nonché per le misure
previste nei piani di risanamento. 2. Nella concessione dei contributi
ai comuni, di cui al comma 1 del presente articolo, è data priorità ai
comuni che abbiano adottato i piani di risanamento di cui all'articolo
7.
Art. 14 - Controlli 1. Le amministrazioni provinciali,
al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza
per l'attuazione
della presente
legge in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni
ricompresi nella circoscrizione provinciale, utilizzano le strutture
delle agenzie regionali dell'ambiente di cui al decreto-legge
4 dicembre 1993,
n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1994, n. 61. 2. Il comune esercita le funzioni
amministrative relative al controllo sull'osservanza: a) delle
prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico
prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse; b) della
disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6, relativamente al
rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte
all'aperto; c) della disciplina e delle
prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni
di cui all'articolo 6; d) della corrispondenza
della normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita
ai sensi dell'articolo
8, comma 5. 3. Il personale incaricato dei controlli di cui al
presente articolo e il personale delle agenzie regionali dell'ambiente,
nell'esercizio
delle medesime funzioni di controllo e di vigilanza, può accedere
agli impianti ed alle sedi di attività che costituiscono
fonte di rumore, e richiedere i dati, le informazioni e i documenti
necessari per
l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito
di documento di riconoscimento rilasciato dall'ente o dall'agenzia
di appartenenza.
Il segreto industriale non può essere opposto per evitare
od ostacolare le attività di verifica o di controllo.
Art. 15 - Regime transitorio 1. Nelle materie oggetto dei provvedimenti
di competenza statale e dei regolamenti di esecuzione previsti
dalla presente legge, fino all'adozione dei provvedimenti e dei
regolamenti
medesimi si
applicano, per quanto non in contrasto con la presente legge,
le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 15
marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8
marzo
1991, fatta
eccezione per le infrastrutture dei trasporti, limitatamente
al disposto di cui agli articoli 2, comma 2, e 6, comma 2. 2. Ai fini
del graduale
raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente legge,
le imprese interessate devono presentare il piano di risanamento
acustico
di
cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio
dei
ministri 15 marzo
1991, entro il termine di sei mesi dalla classificazione del
territorio comunale secondo i criteri di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera
a), della presente legge. Nel piano di risanamento dovrà essere indicato
con adeguata relazione tecnica il termine entro il quale le imprese prevedono
di adeguarsi ai limiti previsti dalle norme di cui alla presente legge.
3. Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono adeguarsi
ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale
entro il termine previsto per la presentazione del piano stesso. 4. Con
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 1991.
Art. 16 - Abrogazione di norme 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è emanato, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri competenti, un
apposito regolamento con il quale sono individuati gli atti normativi
incompatibili
con la presente legge, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata
in vigore del regolamento medesimo.
Art. 17 - Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore
sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica
italiana.
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