Successioni e donazioni


Alla morte di una persona alcuni suoi diritti e alcune sue obbligazioni si estinguono mentre altri si trasmettono ai suoi successori.
I diritti patrimoniali assoluti del defunto come la proprietà e gli altri diritti reali di godimento si trasmettono, per regola generale, ai suoi successori così come i diritti di credito del defunto esclusi i crediti e i debiti che abbiano carattere strettamente personale.
La successione si apre al momento della morte: è questo il momento in cui si stabilisce chi ha diritto di succedere.
Esistono tre forme di successione:
A. successione testamentaria: se la persona deceduta aveva fatto testamento, l'eredità si devolve alla persona indicata nel testamento;
B. successione legittima: se la stessa non aveva fatto testamento, l'eredità si devolve ai suoi parenti indicati dalla legge, in questo caso è importante il rapporto di parentela con il defunto;
C. successione necessaria: che opera in due casi:
1. se il de cuius aveva fatto testamento ma aveva pretermesso determinati parenti ai quali la legge riconosce il diritto di succedergli in una determinata quota dell'eredità;
2. se, pur essendo morto senza testamento, aveva in vita donato i suoi beni in misura tale da ledere il diritto di successione dei parenti.
In entrambi i casi, i parenti pretermessi possono far valere il loro diritto con una apposita azione legale.


Accettazione
Dopo l'apertura della successione è necessaria l'accettazione dell'eredità da parte del chiamato o dei chiamanti, l'erede ha dieci anni di tempo per accettare; l'accettazione può essere espressa per atto pubblico o scrittura privata, oppure tacita quando l'erede si comporta di fatto come tale.
L'accettazione dell'eredità può essere una accettazione pura e semplice, oppure una accettazione con beneficio di inventario.
La prima comporta che i beni del defunto si confondano con il patrimonio dell'erede, con la conseguenza che l'erede dovrà pagare i debiti del defunto non solo con i beni ereditati ma anche con il proprio patrimonio.
La seconda comporta che il patrimonio del defunto diventa dell'erede ma resta separato dagli altri beni dell'erede; quindi la responsabilità patrimoniale dell'erede comprende solo i beni ereditati.
L'erede, prima che sia decorso il termine per accettare, può rinunciare all'eredità.
La rinuncia va compiuta con le stesse formalità che sono richieste per l'accettazione beneficiata.
Se gli eredi, testamentari o per legge, sono due o più, tra loro si instaura la comunione ereditaria, i coeredi partecipano alla comunione in proporzione della loro quota ereditaria.


Divisione
Ciascuno dei coeredi può chiedere la divisione che può essere:
a. amichevole: fatta con il consenso di tutti i coeredi
b. giudiziale: se i coeredi non sono d'accordo, ciascuno di loro può chiederlo all'autorità giudiziaria.
Il giudice provvederà alla determinazione dell'attivo e del passivo dell'eredità, disponendo la vendita di beni per il pagamento dei debiti ereditari e procedendo alla formazione delle porzioni da assegnare ai singoli condividendi. Se i coeredi hanno quote uguali le porzioni di ciascuno vengono estratte a sorte. In caso contrario, quando i beni non siano divisibili, il coerede con maggior quota può chiederne l'assegnazione in natura, con conguaglio in denaro a favore degli altri, altrimenti si vendono i beni e si divide fra i coeredi la somma ricavata.

Successione testamentaria
La successione testamentaria è la più frequente.
Il testamento è un atto formale: il testamento orale non è ammesso; per essere valido, il testamento deve essere redatto in una delle forme seguenti:
1. testamento olografo: è scritto, datato e sottoscritto tutto di mano dal testatore;
2. testamento pubblico: è scritto dal notaio dopo che il testatore gli ha esposto le sue ultime volontà davanti a due testimoni: lo sottoscrivono il testatore, i testimoni ed il notaio.
3. testamento segreto: è scritto in un qualunque foglio di carta anche da persona diversa dal testatore; il testatore in persona davanti a due testimoni consegna il foglio chiuso a un notaio, quindi annota all'esterno del foglio o della busta tutte le formalità compiute davanti a lui.
Il testamento olografo e il testamento segreto devono essere pubblicati davanti a un notaio dopo l'apertura della successione: altrimenti non possono essere fatti valere.
L'invalidità del testamento può portare alla nullità o annullabilità.
Il testamento è nullo quando sia contrario a norme imperative come, per esempio, i difetti di forma o il motivo illecito.
L'azione di nullità può essere esercitata da qualunque interessato.
Le cause di annullabilità dei testamenti sono di triplice ordine:
1. difetti di forma che non comportano nullità;
2. annullabilità per incapacità di disporre, come per esempio il testamento del minore o dell'interdetto;
3. annullabilità per vizi della volontà, quando cioè il testamento è affetto di errore, violenza o di dolo.
L'azione di annullamento spetta a qualunque interessato, si prescrive nel termine di cinque anni, che decorrono, nel caso di incapacità dalla data di esecuzione del testamento o, nei casi di vizi del volere, da quella della loro scoperta.

 

DONAZIONI
A differenza del testamento, che é un atto unilaterale, la donazione è un contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione.
Per la donazione è richiesta la forma solenne dell'atto pubblico.
Il contratto si perfeziona solo nel momento in cui il donatario notifica al donante la propria accettazione.
Fino a quel momento, sia il donante che il donatario possono revocare la loro dichiarazione.
L'oggetto del contratto può essere vario. La donazione può essere revocata dal donante in due casi:
1) per sopravvenienza dei figli;
2) per ingratitudine del donatore.

 

NOVITA' LEGISLATIVE

Cassazione civile
Solo dall’asse ereditario i beni al legittimario
Per il principio di intangibilità della quota di legittima, i diritti del legittimario vanno soddisfatti con beni ( o denaro) provenienti dall’asse ereditario, anche senza l’osservanza di un criterio qualitativo.
Ai sensi dell’articolo 735 del Codice civile, pertanto la clausola testamentaria con la quale il testatore abbia disposto che le ragioni ereditarie di un riservatario siano soddisfatte dagli eredi con la corresponsione di una somma di denaro non compresa nel relictum è nulla se si risolve in una esclusione del legittimario ed è riducibile se ne abbia leso la quota di riserva.
I limiti posti dall’indisponibilità quantitativa della legittima non escludono che il testatore, il quale procedeva direttamente dalla divisione dei beni ereditari, possa far ricorso allo strumento del conguaglio in denaro per correggere le diseguaglianze in natura delle quote ereditarie, che già si presentano all’atto della formazione del piano di riparazione, oppure per assicurare ai lotti i loro valore originario siano all’apertura della successione rispetto agli eventuali squilibri dovuti agli eventi non prevedibili.
Sezione II, sentenza 22 giugno 2005 n° 13380

LINK
Libro secondo Delle successioni del Codice civile
http://www.jus.unitn.it/cardozo/Obiter_Dictum/codciv/Lib2.htm


Nuova normativa
http://www.caafuil.it/servizi/successioni.htm


Tasse e imposte sulle successioni
http://www.tutelati.it/tasse_successione.htm


Il calcolo delle quote con o senza testamento
http://www.studiamo.it/dispense/diritto-commerciale/eredit%E0-successioni.html