Successioni
e donazioni
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Alla morte di una persona alcuni suoi diritti e alcune sue obbligazioni
si estinguono mentre altri si trasmettono ai suoi successori.
I diritti patrimoniali assoluti del defunto come la proprietà e gli
altri diritti reali di godimento si trasmettono, per regola generale, ai suoi
successori così come i diritti di credito del defunto esclusi i crediti
e i debiti che abbiano carattere strettamente personale.
La successione si apre al momento della morte: è questo il momento
in cui si stabilisce chi ha diritto di succedere.
Esistono tre forme di successione:
A. successione testamentaria: se la persona deceduta aveva fatto testamento,
l'eredità si devolve alla persona indicata nel testamento;
B. successione legittima: se la stessa non aveva fatto testamento, l'eredità si
devolve ai suoi parenti indicati dalla legge, in questo caso è importante
il rapporto di parentela con il defunto;
C. successione necessaria: che opera in due casi:
1. se il de cuius aveva fatto testamento ma aveva pretermesso determinati
parenti ai quali la legge riconosce il diritto di succedergli in una determinata
quota
dell'eredità;
2. se, pur essendo morto senza testamento, aveva in vita donato i suoi beni
in misura tale da ledere il diritto di successione dei parenti.
In entrambi i casi, i parenti pretermessi possono far valere il loro diritto
con una apposita azione legale.
Accettazione
Dopo l'apertura della successione è necessaria l'accettazione dell'eredità da
parte del chiamato o dei chiamanti, l'erede ha dieci anni di tempo per accettare;
l'accettazione può essere espressa per atto pubblico o scrittura privata,
oppure tacita quando l'erede si comporta di fatto come tale.
L'accettazione dell'eredità può essere una accettazione pura
e semplice, oppure una accettazione con beneficio di inventario.
La prima comporta che i beni del defunto si confondano con il patrimonio
dell'erede, con la conseguenza che l'erede dovrà pagare i debiti del defunto non
solo con i beni ereditati ma anche con il proprio patrimonio.
La seconda comporta che il patrimonio del defunto diventa dell'erede ma
resta separato dagli altri beni dell'erede; quindi la responsabilità patrimoniale
dell'erede comprende solo i beni ereditati.
L'erede, prima che sia decorso il termine per accettare, può rinunciare
all'eredità.
La rinuncia va compiuta con le stesse formalità che sono richieste per
l'accettazione beneficiata.
Se gli eredi, testamentari o per legge, sono due o più, tra loro si
instaura la comunione ereditaria, i coeredi partecipano alla comunione in proporzione
della loro quota ereditaria.
Divisione
Ciascuno dei coeredi può chiedere la divisione che può essere:
a. amichevole: fatta con il consenso di tutti i coeredi
b. giudiziale: se i coeredi non sono d'accordo, ciascuno di loro può chiederlo
all'autorità giudiziaria.
Il giudice provvederà alla determinazione dell'attivo e del passivo
dell'eredità, disponendo la vendita di beni per il pagamento dei debiti
ereditari e procedendo alla formazione delle porzioni da assegnare ai singoli
condividendi. Se i coeredi hanno quote uguali le porzioni di ciascuno vengono
estratte a sorte. In caso contrario, quando i beni non siano divisibili, il
coerede con maggior quota può chiederne l'assegnazione in natura, con
conguaglio in denaro a favore degli altri, altrimenti si vendono i beni e si
divide fra i coeredi la somma ricavata.
Successione
testamentaria
La successione testamentaria è la più frequente.
Il testamento è un atto formale: il testamento orale non è ammesso;
per essere valido, il testamento deve essere redatto in una delle forme seguenti:
1. testamento olografo: è scritto, datato e sottoscritto tutto di mano
dal testatore;
2. testamento pubblico: è scritto dal notaio dopo che il testatore
gli ha esposto le sue ultime volontà davanti a due testimoni: lo sottoscrivono
il testatore, i testimoni ed il notaio.
3. testamento segreto: è scritto in un qualunque foglio di carta anche
da persona diversa dal testatore; il testatore in persona davanti a due
testimoni consegna il foglio chiuso a un notaio, quindi annota all'esterno
del foglio
o della busta tutte le formalità compiute davanti a lui.
Il testamento olografo e il testamento segreto devono essere pubblicati
davanti a un notaio dopo l'apertura della successione: altrimenti non
possono essere
fatti valere.
L'invalidità del testamento può portare alla nullità o
annullabilità.
Il testamento è nullo quando sia contrario a norme imperative come,
per esempio, i difetti di forma o il motivo illecito.
L'azione di nullità può essere esercitata da qualunque interessato.
Le cause di annullabilità dei testamenti sono di triplice ordine:
1. difetti di forma che non comportano nullità;
2. annullabilità per incapacità di disporre, come per esempio
il testamento del minore o dell'interdetto;
3. annullabilità per vizi della volontà, quando cioè il
testamento è affetto di errore, violenza o di dolo.
L'azione di annullamento spetta a qualunque interessato, si prescrive
nel termine di cinque anni, che decorrono, nel caso di incapacità dalla data di
esecuzione del testamento o, nei casi di vizi del volere, da quella della loro
scoperta.
DONAZIONI
A differenza del testamento, che é un atto unilaterale, la donazione
è un contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte
arricchisce l'altra disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo
verso la stessa un'obbligazione.
Per la donazione è richiesta la forma solenne dell'atto pubblico.
Il contratto si perfeziona solo nel momento in cui il donatario notifica al
donante la propria accettazione.
Fino a quel momento, sia il donante che il donatario possono revocare la loro
dichiarazione.
L'oggetto del contratto può essere vario. La donazione può essere
revocata dal donante in due casi:
1) per sopravvenienza dei figli;
2) per ingratitudine del donatore.
NOVITA'
LEGISLATIVE |
Cassazione civile
Solo dall’asse ereditario i beni al legittimario
Per il principio di intangibilità della quota di legittima, i diritti del legittimario vanno soddisfatti con beni ( o denaro) provenienti dall’asse ereditario, anche senza l’osservanza di un criterio qualitativo.
Ai sensi dell’articolo 735 del Codice civile, pertanto la clausola testamentaria con la quale il testatore abbia disposto che le ragioni ereditarie di un riservatario siano soddisfatte dagli eredi con la corresponsione di una somma di denaro non compresa nel relictum è nulla se si risolve in una esclusione del legittimario ed è riducibile se ne abbia leso la quota di riserva.
I limiti posti dall’indisponibilità quantitativa della legittima non escludono che il testatore, il quale procedeva direttamente dalla divisione dei beni ereditari, possa far ricorso allo strumento del conguaglio in denaro per correggere le diseguaglianze in natura delle quote ereditarie, che già si presentano all’atto della formazione del piano di riparazione, oppure per assicurare ai lotti i loro valore originario siano all’apertura della successione rispetto agli eventuali squilibri dovuti agli eventi non prevedibili.
Sezione II, sentenza 22 giugno 2005 n° 13380
LINK
Libro secondo Delle successioni del Codice civile
http://www.jus.unitn.it/cardozo/Obiter_Dictum/codciv/Lib2.htm
Nuova normativa
http://www.caafuil.it/servizi/successioni.htm
Tasse e imposte sulle successioni
http://www.tutelati.it/tasse_successione.htm
Il calcolo delle quote con o senza testamento
http://www.studiamo.it/dispense/diritto-commerciale/eredit%E0-successioni.html