Infortunistica stradale
 
 
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Tabella danno biologico Tribunale di Milano aggiornata al gennaio 2007

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Tabella danno biologico del Tribunale di Milano aggiornta al 1° gennaio 2005


È stata approvata la nuova tabella milanese di liquidazione del danno biologico. Non si tratta di tabella diversa, ma di semplice aggiornamento dei valori monetari al 1° gennaio 2005. È opportuno ricordare che, in data 1° dicembre 2004, l'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano ha approvato i nuovi “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale” (pubblicati su «Guida al Diritto», n. 49/2004, pagine 14 e seguenti). Tali criteri devono essere tenuti presente per una corretta applicazione della nuova tabella del danno biologico. A seguito delle sentenze della Cassazione 8827 e 8828 del 2003 e della Corte costituzionale 233/2003, è stata evidenziata dai giudici di Milano (ma anche di altri uffici giudiziari) la necessità di valutare l'effettivo contenuto del danno non patrimoniale, “coperto” dalla tabella già in uso nel tribunale di Milano.


I nuovi criteri - In estrema sintesi, per quanto attiene in particolare al danno biologico, sono stati approvati (pressoché all'unanimità) i seguenti “Criteri orientativi”.


1) L'interpretazione costituzionalmente orientata - Nel quadro di un sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, «un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c. c. (tende) a ricomprendere nell'astratta previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: e dunque sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell'interesse costituzionalmente garantito all'integrità psichica e fisica della persona, conseguente a un accertamento medico (articolo 32 della Costituzione); sia infine il danno (spesso definito in dottrina e in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesioni di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona» (Corte costituzionale, sentenza 233/2003).


2) Il genus del danno non patrimoniale - E, dunque, il genus del danno non patrimoniale non è il danno esistenziale: categoria non solo non necessaria ma anche inopportuna, perché induce il giudice nell'errore di duplicare la liquidazione del medesimo pregiudizio. Il genus è invece, più semplicemente, il danno non patrimoniale, distinguendo all'interno di questo: a) il danno morale soggettivo, da riconoscersi solo nelle specifiche ipotesi tipizzate dalla legge; b) il danno conseguente alla lesione di un interesse di rango costituzionale inerente alla persona (da liquidarsi congiuntamente al danno morale soggettivo); c) il danno biologico che, pur rientrando in quest'ultima categoria, acquista una propria autonomia perché la lesione del bene giuridico salute è suscettibile di accertamento medico-legale.


3) La distinzione dei danni - Non si è ritenuto opportuno liquidare, con un'unica somma di denaro, tutti i danni non patrimoniali risarcibili. Sebbene anche tale soluzione sia stata ritenuta possibile dalla Suprema corte e sia stata valutata come la più corretta da autorevole dottrina, l'Osservatorio di Milano ha privilegiato un'opzione interpretativa: che non disperdesse il patrimonio di esperienza derivante dalla casistica giurisprudenziale sul danno biologico; rendesse più trasparente e comparabile le soluzioni dei casi concreti; fosse infine coerente con la tabella normativa di cui all'articolo 5 della legge 57/2001, orientata (anche nei futuri possibili sviluppi) a tener distinta la liquidazione del danno biologico dagli altri danni non patrimoniali.


4) La nozione di danno biologico - La nozione di danno biologico accolta dalla tabella milanese è quella proposta dalla Consulta, nella sentenza 356/91: «La considerazione della salute come bene e valore personale in quanto tale garantito dalla Costituzione come diritto fondamentale dell'individuo nella sua globalità e non solo quale produttore di reddito impone di prendere in considerazione il danno biologico ai fini del risarcimento, in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e ad ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana».


5) L'accertamento medico-legale della lesione - Presupposto indefettibile per l'applicazione della tabella milanese è (come per la menzionata tabella normativa) «l'accertamento medico-legale» della «lesione all'integrità psicofisica della persona... risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato» (così l'articolo 5, comma 3, della legge 57/2001 e l'articolo 13 del Dlgs 38/2000; principio accolto anche dalla Consulta nella sentenza 233/2003). Deve quindi escludersi ogni ipotesi di danno alla salute presunto, cioè senza lesione biologica medicalmente accertata.


6) Lo «spazio» della legge 57/2001 - Risulta confermato l'indirizzo interpretativo prevalente, secondo cui la legge 57/2001 si applica solo nei casi espressamente dalla stessa previsti: per il risarcimento «dei danni alla persona di lieve entità (da 1 a 9% di invalidità), derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti avvenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge», e cioè a decorrere dal 4 aprile 2001. Al di fuori di tali specifiche ipotesi, anche per le micropermanenti (danno biologico da 1 a 9%) si continua ad applicare la tabella milanese (sebbene sia possibile individuare nella legge un congruo criterio equitativo, idoneo a regolare anche fattispecie diverse da quelle previste).


7) Il danno «non personalizzato» - Il danno biologico liquidato con la tabella milanese è quello non personalizzato da particolari «condizioni soggettive del danneggiato» (criterio accolto anche dalla tabella normativa di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge 57/2001): ossia il cosiddetto danno biologico statico, quale danno fisiologico, e il cosiddetto danno biologico dinamico-relazionale medio, quale insieme di conseguenze negative prodotte, mediamente, dalla lesione nella vita quotidiana della vittima. La parte che ha chiesto in giudizio (genericamente) il risarcimento del danno alla persona non ha alcuno specifico onere di allegazione e di prova, in relazione al risarcimento del danno biologico in esame. Il danno biologico non personalizzato deve essere valutato dal medico-legale, sotto il profilo anatomo-funzionale, in relazione alle possibili sfere di vita del danneggiato (produttiva, sportiva, interrelazionale, ecc.); ma queste ultime sono considerate in astratto, perché il danno è, in concreto, tipizzato solo per il grado della menomazione psicofisica, per l'età e il sesso del soggetto. Il danno biologico non personalizzato è quello conseguente alla diminuzione della integrità psicofisica in sé e per sé considerata, che postula un criterio liquidativo egualitario e uniforme (Corte costituzionale, sentenza 184/1986). Il “valore-punto” viene dunque moltiplicato per la percentuale accertata di invalidità e «L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età» (così come ora stabilito anche dalla menzionata legge 57/2001).


8) Il danno «personalizzato» - Il danno biologico personalizzato da particolari «condizioni soggettive del danneggiato» attiene, invece, al danno biologico dinamico-relazionale in concreto. Anche il criterio in esame è conforme al dettato della Corte costituzionale, secondo cui il danno alla salute deve essere altresì liquidato dal giudice con criteri di elasticità e flessibilità, per adeguare la liquidazione del caso di specie all'effettiva incidenza dell'accertata menomazione sulle attività della vita quotidiana (si veda la citata sentenza 184/1986). Ha inoltre chiarito la Suprema corte: «il danno biologico, a seguito di una valutazione che deve essere nel più alto grado possibile personalizzata, è liquidato in precipua considerazione di ciò che il soggetto non potrà più fare... (sussiste la) esigenza di garantire l'integrale riparazione del danno ingiustamente subito nei valori propri della persona anche in riferimento all'art. 2 Cost.» (Cassazione, sentenza 8827/2003).


9) La valutazione personalizzata - Nei menzionati “Criteri orientativi”, si spiega che «Al fine della valutazione personalizzata del danno biologico, in presenza di idonee allegazioni e prove (si pensi ad esempio al caso di amputazione del dito per una persona che pratichi l'hobby di suonare uno strumento musicale; al caso di riduzione della funzionalità dell'arto inferiore per una persona che coltivi sistematicamente uno sport; ovvero all'incidenza specifica di una data lesione sulla cosiddetta capacità lavorativa generica in ipotesi di lavori particolarmente usuranti o caratterizzati da mansioni più difficoltose rispetto alla media), l'Osservatorio propone dunque (anche alla luce delle soluzioni normative in materia di cosiddetti micropermanenti di cui alle leggi 57/2001 e 273/2002) che la liquidazione del danno biologico possa essere aumentata fino al 30% rispetto alla misura del risarcimento che risulterebbe dalla semplice applicazione della tabella». La tabella normativa consente, invece, al giudice di aumentare solo fino a un quinto l'importo risultante dalla liquidazione del danno biologico permanente e temporaneo, «con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato» (si veda il comma 4 dell'articolo 5 della legge 57/2001, come sostituito dall'articolo 23 della legge 273/2002). Ovviamente il giudice - al di fuori delle specifiche ipotesi in cui si applica la cogente tabella normativa - può disattendere i “Criteri orientativi” milanesi e rimane libero di liquidare comunque la somma ritenuta più congrua nella fattispecie concreta.


10) L'onere probatorio - Pertanto la parte danneggiata, che intenda chiedere il risarcimento del danno alla salute personalizzato, ha l'onere di allegare - entro il termine di cui all'articolo 183, comma 5, del Cpc (fino al quale può ancora modificarsi il thema decidendum) - tutti i fatti e le circostanze significative che consentano una completa personalizzazione del danno, sia in relazione al periodo di durata della malattia (danno biologico temporaneo) sia in relazione ai postumi permanenti (danno biologico permanente). Sulla controparte graverà l'onere di prendere posizione ed eventualmente contestare tali allegazioni, nel termine predetto di cui all'articolo 183, comma 5, del Cpc. La parte danneggiata avrà altresì l'onere di provare le allegazioni contestate e, conseguentemente, nel termine perentorio di cui all'articolo 184 del Cpc (entro cui viene fissato il cosiddetto thema probandum), dovrà produrre i documenti e chiedere l'ammissione dei mezzi di prova.
11) L'inabilità temporanea - Infine, per il danno biologico da inabilità temporanea assoluta (100%), si stima equa la liquidazione di 65,00 euro tenendo anche conto della svalutazione, secondo gli indici Istat costo vita, del valore di L. 100.000, fissato nell'anno 1996.



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Tabella del danno biologico

Legge 24 dicembre 1969 n.990

Vigile amico

Sentenza della Corte Costituzionale sull'infrazione stradale (patente a punti), n. 27/2005