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Tabella
danno biologico Tribunale di Milano aggiornata al gennaio 2007
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Tabella danno biologico del Tribunale di Milano aggiornta
al 1° gennaio 2005
È stata approvata la nuova tabella milanese di liquidazione del
danno biologico. Non si tratta di tabella diversa, ma di semplice aggiornamento
dei valori monetari al 1° gennaio 2005. È opportuno ricordare
che, in data 1° dicembre 2004, l'Osservatorio sulla giustizia civile
di Milano ha approvato i nuovi “Criteri orientativi per la liquidazione
del danno non patrimoniale” (pubblicati su «Guida al Diritto»,
n. 49/2004, pagine 14 e seguenti). Tali criteri devono essere tenuti presente
per una corretta applicazione della nuova tabella del danno biologico.
A seguito delle sentenze della Cassazione 8827 e 8828 del 2003 e della
Corte costituzionale 233/2003, è stata evidenziata dai giudici
di Milano (ma anche di altri uffici giudiziari) la necessità di
valutare l'effettivo contenuto del danno non patrimoniale, “coperto”
dalla tabella già in uso nel tribunale di Milano.
I nuovi criteri - In estrema sintesi, per quanto attiene in particolare
al danno biologico, sono stati approvati (pressoché all'unanimità)
i seguenti “Criteri orientativi”.
1) L'interpretazione costituzionalmente orientata - Nel quadro di un sistema
bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, «un'interpretazione
costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c. c. (tende) a ricomprendere
nell'astratta previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale
derivante da lesione di valori inerenti alla persona: e dunque sia il
danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato
d'animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto inteso
come lesione dell'interesse costituzionalmente garantito all'integrità
psichica e fisica della persona, conseguente a un accertamento medico
(articolo 32 della Costituzione); sia infine il danno (spesso definito
in dottrina e in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesioni
di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona»
(Corte costituzionale, sentenza 233/2003).
2) Il genus del danno non patrimoniale - E, dunque, il genus del danno
non patrimoniale non è il danno esistenziale: categoria non solo
non necessaria ma anche inopportuna, perché induce il giudice nell'errore
di duplicare la liquidazione del medesimo pregiudizio. Il genus è
invece, più semplicemente, il danno non patrimoniale, distinguendo
all'interno di questo: a) il danno morale soggettivo, da riconoscersi
solo nelle specifiche ipotesi tipizzate dalla legge; b) il danno conseguente
alla lesione di un interesse di rango costituzionale inerente alla persona
(da liquidarsi congiuntamente al danno morale soggettivo); c) il danno
biologico che, pur rientrando in quest'ultima categoria, acquista una
propria autonomia perché la lesione del bene giuridico salute è
suscettibile di accertamento medico-legale.
3) La distinzione dei danni - Non si è ritenuto opportuno liquidare,
con un'unica somma di denaro, tutti i danni non patrimoniali risarcibili.
Sebbene anche tale soluzione sia stata ritenuta possibile dalla Suprema
corte e sia stata valutata come la più corretta da autorevole dottrina,
l'Osservatorio di Milano ha privilegiato un'opzione interpretativa: che
non disperdesse il patrimonio di esperienza derivante dalla casistica
giurisprudenziale sul danno biologico; rendesse più trasparente
e comparabile le soluzioni dei casi concreti; fosse infine coerente con
la tabella normativa di cui all'articolo 5 della legge 57/2001, orientata
(anche nei futuri possibili sviluppi) a tener distinta la liquidazione
del danno biologico dagli altri danni non patrimoniali.
4) La nozione di danno biologico - La nozione di danno biologico accolta
dalla tabella milanese è quella proposta dalla Consulta, nella
sentenza 356/91: «La considerazione della salute come bene e valore
personale in quanto tale garantito dalla Costituzione come diritto fondamentale
dell'individuo nella sua globalità e non solo quale produttore
di reddito impone di prendere in considerazione il danno biologico ai
fini del risarcimento, in relazione all'integralità dei suoi riflessi
pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i
rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita non soltanto,
quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento
alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e ad ogni
altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità
e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana».
5) L'accertamento medico-legale della lesione - Presupposto indefettibile
per l'applicazione della tabella milanese è (come per la menzionata
tabella normativa) «l'accertamento medico-legale» della «lesione
all'integrità psicofisica della persona... risarcibile indipendentemente
dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del
danneggiato» (così l'articolo 5, comma 3, della legge 57/2001
e l'articolo 13 del Dlgs 38/2000; principio accolto anche dalla Consulta
nella sentenza 233/2003). Deve quindi escludersi ogni ipotesi di danno
alla salute presunto, cioè senza lesione biologica medicalmente
accertata.
6) Lo «spazio» della legge 57/2001 - Risulta confermato l'indirizzo
interpretativo prevalente, secondo cui la legge 57/2001 si applica solo
nei casi espressamente dalla stessa previsti: per il risarcimento «dei
danni alla persona di lieve entità (da 1 a 9% di invalidità),
derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore
e dei natanti avvenuti successivamente alla data di entrata in vigore
della presente legge», e cioè a decorrere dal 4 aprile 2001.
Al di fuori di tali specifiche ipotesi, anche per le micropermanenti (danno
biologico da 1 a 9%) si continua ad applicare la tabella milanese (sebbene
sia possibile individuare nella legge un congruo criterio equitativo,
idoneo a regolare anche fattispecie diverse da quelle previste).
7) Il danno «non personalizzato» - Il danno biologico liquidato
con la tabella milanese è quello non personalizzato da particolari
«condizioni soggettive del danneggiato» (criterio accolto
anche dalla tabella normativa di cui al comma 2 dell'articolo 5 della
legge 57/2001): ossia il cosiddetto danno biologico statico, quale danno
fisiologico, e il cosiddetto danno biologico dinamico-relazionale medio,
quale insieme di conseguenze negative prodotte, mediamente, dalla lesione
nella vita quotidiana della vittima. La parte che ha chiesto in giudizio
(genericamente) il risarcimento del danno alla persona non ha alcuno specifico
onere di allegazione e di prova, in relazione al risarcimento del danno
biologico in esame. Il danno biologico non personalizzato deve essere
valutato dal medico-legale, sotto il profilo anatomo-funzionale, in relazione
alle possibili sfere di vita del danneggiato (produttiva, sportiva, interrelazionale,
ecc.); ma queste ultime sono considerate in astratto, perché il
danno è, in concreto, tipizzato solo per il grado della menomazione
psicofisica, per l'età e il sesso del soggetto. Il danno biologico
non personalizzato è quello conseguente alla diminuzione della
integrità psicofisica in sé e per sé considerata,
che postula un criterio liquidativo egualitario e uniforme (Corte costituzionale,
sentenza 184/1986). Il “valore-punto” viene dunque moltiplicato
per la percentuale accertata di invalidità e «L'importo così
determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in
ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età» (così
come ora stabilito anche dalla menzionata legge 57/2001).
8) Il danno «personalizzato» - Il danno biologico personalizzato
da particolari «condizioni soggettive del danneggiato» attiene,
invece, al danno biologico dinamico-relazionale in concreto. Anche il
criterio in esame è conforme al dettato della Corte costituzionale,
secondo cui il danno alla salute deve essere altresì liquidato
dal giudice con criteri di elasticità e flessibilità, per
adeguare la liquidazione del caso di specie all'effettiva incidenza dell'accertata
menomazione sulle attività della vita quotidiana (si veda la citata
sentenza 184/1986). Ha inoltre chiarito la Suprema corte: «il danno
biologico, a seguito di una valutazione che deve essere nel più
alto grado possibile personalizzata, è liquidato in precipua considerazione
di ciò che il soggetto non potrà più fare... (sussiste
la) esigenza di garantire l'integrale riparazione del danno ingiustamente
subito nei valori propri della persona anche in riferimento all'art. 2
Cost.» (Cassazione, sentenza 8827/2003).
9) La valutazione personalizzata - Nei menzionati “Criteri orientativi”,
si spiega che «Al fine della valutazione personalizzata del danno
biologico, in presenza di idonee allegazioni e prove (si pensi ad esempio
al caso di amputazione del dito per una persona che pratichi l'hobby di
suonare uno strumento musicale; al caso di riduzione della funzionalità
dell'arto inferiore per una persona che coltivi sistematicamente uno sport;
ovvero all'incidenza specifica di una data lesione sulla cosiddetta capacità
lavorativa generica in ipotesi di lavori particolarmente usuranti o caratterizzati
da mansioni più difficoltose rispetto alla media), l'Osservatorio
propone dunque (anche alla luce delle soluzioni normative in materia di
cosiddetti micropermanenti di cui alle leggi 57/2001 e 273/2002) che la
liquidazione del danno biologico possa essere aumentata fino al 30% rispetto
alla misura del risarcimento che risulterebbe dalla semplice applicazione
della tabella». La tabella normativa consente, invece, al giudice
di aumentare solo fino a un quinto l'importo risultante dalla liquidazione
del danno biologico permanente e temporaneo, «con equo e motivato
apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato» (si veda
il comma 4 dell'articolo 5 della legge 57/2001, come sostituito dall'articolo
23 della legge 273/2002). Ovviamente il giudice - al di fuori delle specifiche
ipotesi in cui si applica la cogente tabella normativa - può disattendere
i “Criteri orientativi” milanesi e rimane libero di liquidare
comunque la somma ritenuta più congrua nella fattispecie concreta.
10) L'onere probatorio - Pertanto la parte danneggiata, che intenda chiedere
il risarcimento del danno alla salute personalizzato, ha l'onere di allegare
- entro il termine di cui all'articolo 183, comma 5, del Cpc (fino al
quale può ancora modificarsi il thema decidendum) - tutti i fatti
e le circostanze significative che consentano una completa personalizzazione
del danno, sia in relazione al periodo di durata della malattia (danno
biologico temporaneo) sia in relazione ai postumi permanenti (danno biologico
permanente). Sulla controparte graverà l'onere di prendere posizione
ed eventualmente contestare tali allegazioni, nel termine predetto di
cui all'articolo 183, comma 5, del Cpc. La parte danneggiata avrà
altresì l'onere di provare le allegazioni contestate e, conseguentemente,
nel termine perentorio di cui all'articolo 184 del Cpc (entro cui viene
fissato il cosiddetto thema probandum), dovrà produrre i documenti
e chiedere l'ammissione dei mezzi di prova.
11) L'inabilità temporanea - Infine, per il danno biologico da
inabilità temporanea assoluta (100%), si stima equa la liquidazione
di 65,00 euro tenendo anche conto della svalutazione, secondo gli indici
Istat costo vita, del valore di L. 100.000, fissato nell'anno 1996.
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Tabella
del danno biologico
Legge
24 dicembre 1969 n.990
Vigile amico
Sentenza
della Corte Costituzionale sull'infrazione stradale (patente a punti),
n. 27/2005
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