Testo approvato (bozza provvisoria)
Art. 1.
(Modifiche al codice civile)
1. L’articolo 155 del codice civile è sostituito
dal seguente:
«Art. 155. - (Provvedimenti riguardo ai figli) – Anche
in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha
il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con
ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi
e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con
i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il
giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta
i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse
morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità
che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure
stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi
e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore,
fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di
essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione
e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse
dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni
altro provvedimento relativo alla prole.
La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i
genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative
all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte
di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione
naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la
decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni
su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può
stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno
dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale
al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione
di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità,
da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza
con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti
da ciascun genitore.
L’assegno è automaticamente adeguato agli indici
ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori
non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un
accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto
della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi».
2. Dopo l’articolo 155 del codice civile, come sostituito
dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:
«Art. 155-bis. - (Affidamento a un solo genitore e opposizione
all’affidamento condiviso) – Il giudice può disporre
l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga
con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro
sia contrario all’interesse del minore.
Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere
l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate
al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento
esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile,
i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo
155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice
può considerare il comportamento del genitore istante ai
fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse
dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’articolo
96 del codice di procedura civile.
Art. 155-ter. - (Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento
dei figli) – I genitori hanno diritto di chiedere in ogni
tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento
dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà
su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e
alla modalità del contributo.
Art. 155-quater. – (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni
in tema di residenza) – Il godimento della casa familiare
è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse
dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella
regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale
titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare
viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di
abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o
contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello
di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo
2643.
Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio,
l’altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce
con le modalità dell’affidamento, la ridefinizione
degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli
economici.
Art. 155-quinquies. - (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni)
– Il giudice, valutate le circostanze, può disporre
in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente
il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa
determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente
diritto.
Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente
le disposizioni previste in favore dei figli minori.
Art. 155-sexies. - (Poteri del giudice e ascolto del minore) –
Prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti
di cui all’articolo 155, il giudice può assumere, ad
istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone,
inoltre, l’audizione del figlio minore che abbia compiuto
gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.
Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite
le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione
dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire che
i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere
un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse
morale e materiale dei figli».
Art. 2.
(Modifiche al codice di procedura civile)
1. Dopo il terzo comma dell’articolo 708 del codice di procedura
civile, è aggiunto il seguente:
«Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può
proporre reclamo con ricorso alla corte d’appello che si pronuncia
in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine
perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento».
2. Dopo l’articolo 709-bis del codice di procedura civile,
è inserito il seguente:
«Art. 709-ter. - (Soluzione delle controversie e provvedimenti
in caso di inadempienze o violazioni) – Per la soluzione delle
controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio
della potestà genitoriale o delle modalità dell’affidamento
è competente il giudice del procedimento in corso. Per i
procedimenti di cui all’articolo 710 è competente il
tribunale del luogo di residenza del minore.
A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i
provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti
che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto
svolgimento delle modalità dell’affidamento, può
modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:
1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori,
nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori,
nei confronti dell’altro;
4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo
di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili
nei modi ordinari».
Art. 3.
(Disposizioni penali)
1. In caso di violazione degli obblighi di natura economica si
applica l’articolo 12-sexies della legge 1º dicembre
1970, n. 898.
Art. 4.
(Disposizioni finali)
1. Nei casi in cui il decreto di omologa dei patti di separazione
consensuale, la sentenza di separazione giudiziale, di scioglimento,
di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio
sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della
presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei
modi previsti dall’articolo 710 del codice di procedura civile
o dall’articolo 9 della legge 1º dicembre 1970, n. 898,
e successive modificazioni, l’applicazione delle disposizioni
della presente legge.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in
caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità
del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli
di genitori non coniugati.
Art. 5.
(Disposizione finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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