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RISARCIMENTO DIRETTO
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2006,
n.254
Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto
dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo
150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni
private.
Entra in vigore il 1° gennaio
2007.
Si applica ai sinistri verificatisi a partire dal 1° febbraio 2007.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 19 dicembre 2005
e del 27 febbraio 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 giugno 2006;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «codice»: il codice delle assicurazioni private di cui
al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
b) «Isvap»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo;
c) «impresa»: la societa' autorizzata ad esercitare nel
territorio della Repubblica l'assicurazione obbligatoria per la
responsabilita' civile autoveicoli;
d) «sinistro»: la collisione avvenuta nel territorio della
Repubblica tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la
responsabilita' civile obbligatoria dalla quale siano derivati danni
ai veicoli o lesioni di lieve entita' ai loro conducenti, senza
coinvolgimento di altri veicoli responsabili;
e) «danneggiato»: il proprietario o il conducente del veicolo
che
abbia subito danni a seguito del sinistro;
f) «lesioni»: le lesioni di lieve entita' definite
all'articolo 139 del codice.
2. Restano ferme, inoltre, le definizioni contenute nell'articolo 1
del codice.
Avvertenza:
Le note qui pubblicate sono state redatte
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- L'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, concernente «Codice delle assicurazioni private»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n.
239, S.O., e' il seguente:
«Art. 150 (Disciplina del sistema di risarcimento
diretto). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro delle attivita' produttive, da
emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente codice sono stabiliti:
a) i criteri di determinazione del grado di
responsabilita' delle parti anche per la definizione dei
rapporti interni tra le imprese di assicurazione;
b) il contenuto e le modalita' di presentazione della
denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il
risarcimento del danno;
c) le modalita', le condizioni e gli adempimenti
dell'impresa di assicurazione per il risarcimento del
danno;
d) i limiti e le condizioni di risarcibilita' dei
danni accessori;
e) i principi per la cooperazione tra le imprese di
assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli
assicurati dal sistema di risarcimento diretto.
2. Le disposizioni relative alla procedura prevista
dall'art. 149 non si applicano alle imprese di
assicurazione con sede legale in altri Stati membri che
operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli
articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al
sistema di risarcimento diretto.
3. L'ISVAP vigila sul sistema di risarcimento diretto e
sui principi adottati dalle imprese per assicurare la
tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle
operazioni di liquidazione e la stabilita' delle imprese.».
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,
e' il seguente:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Per il testo dell'art. 150 del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, si veda la nota al titolo;
- Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 maggio 2006, n. 114), e' stato convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n.
233, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2006, n.
164.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 139 e 1 del citato
decreto legislativo n. 209 del 2005:
«Art. 139 (Danno biologico per lesioni di lieve
entita). - 1. Il risarcimento del danno biologico per
lesioni di lieve entita', derivanti da sinistri conseguenti
alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e'
effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
a) a titolo di danno biologico permanente, e'
liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove
per cento un importo crescente in misura piu' che
proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di
invalidita'; tale importo e' calcolato in base
all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidita'
del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta
nel comma 6. L'importo cosi' determinato si riduce con il
crescere dell'eta' del soggetto in ragione dello zero
virgola cinque per cento per ogni anno di eta' a partire
dall'undicesimo anno di eta'. Il valore del primo punto e'
pari ad euro seicentosettantaquattro virgola settantotto
(l'originario importo di euro 674,78 e' stato modificato in
euro 688,28, a decorrere dal mese di aprile 2006, dall'art.
1 del decreto del Ministero per lo sviluppo economico
31 maggio 2006, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 6 giugno
2006, n. 129);
b) a titolo di danno biologico temporaneo, e'
liquidato un importo di euro trentanove virgola trentasette
(l'originario importo di euro 39,37 e' stato modificato in
euro 40,16, a decorrere dal mese di aprile 2006, dall'art.
1 del decreto del Ministero per lo sviluppo economico
31 maggio 2006, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 6 giugno
2006, n. 129) per ogni giorno di inabilita' assoluta; in
caso di inabilita' temporanea inferiore al cento per cento,
la liquidazione avviene in misura corrispondente alla
percentuale di inabilita' riconosciuta per ciascun giorno.
2. Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico
si intende la lesione temporanea o permanente
all'integrita' psico-fisica della persona suscettibile di
accertamento medico-legale che esplica un'incidenza
negativa sulle attivita' quotidiane e sugli aspetti
dinamico-relazionali della vita del danneggiato,
indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua
capacita' di produrre reddito.
3. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi
del comma 1 puo' essere aumentato dal giudice in misura non
superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento
delle condizioni soggettive del danneggiato.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della
giustizia e con il Ministro delle attivita' produttive, si
provvede alla predisposizione di una specifica tabella
delle menomazioni alla integrita' psicofisica comprese tra
uno e nove punti di invalidita'.
5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati
annualmente con decreto del Ministro delle attivita'
produttive, in misura corrispondente alla variazione
dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT
(all'aggiornamento annuale degli importi di cui al comma 1,
si e' provveduto con decreto del Ministero per lo sviluppo
economico 31 maggio 2006, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
6 giugno 2006, n. 129).
6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1,
lettera a), per un punto percentuale di invalidita' pari a
1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per
un punto percentuale di invalidita' pari a 2 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto
percentuale di invalidita' pari a 3 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto
percentuale di invalidita' pari a 4 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto
percentuale di invalidita' pari a 5 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto
percentuale di invalidita' pari a 6 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto
percentuale di invalidita' pari a 7 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto
percentuale di invalidita' pari a 8 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 2,1, per un punto
percentuale di invalidita' pari a 9 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.».
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Agli effetti del codice
delle assicurazioni private si intendono per:
a) assicurazione contro i danni: le assicurazioni
indicate all'art. 2, comma 3;
b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e le
operazioni indicate all'art. 2, comma 1;
c) attivita' assicurativa: l'assunzione e la gestione
dei rischi effettuata da un'impresa di assicurazione;
d) attivita' riassicurativa: l'assunzione e la
gestione dei rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o
la retrocessione dei rischi effettuata da un'impresa di
riassicurazione;
e) attivita' in regime di liberta' di prestazione di
servizi o rischio assunto in regime di liberta' di
prestazione di servizi: l'attivita' che un'impresa esercita
da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato
membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il
domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede in un
altro Stato membro o il rischio che un'impresa assume da
uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro
diverso da quello in cui e' ubicato il rischio;
f) attivita' in regime di stabilimento o rischio
assunto in regime di stabilimento: l'attivita' che
un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel
territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con
contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone
giuridiche, la sede nello stesso Stato o il rischio che
un'impresa assume da uno stabilimento situato nel
territorio dello Stato membro in cui e' ubicato il rischio;
g) autorita' di vigilanza: l'autorita' nazionale
incaricata della vigilanza sulle imprese e sugli
intermediari e gli altri operatori del settore
assicurativo;
h) carta verde: certificato internazionale di
assicurazione emesso da un ufficio nazionale secondo la
raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal
sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei
trasporti interni della Commissione economica per l'Europa
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
i) codice della strada: il decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
l) codice in materia di protezione dei dati
personali: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
m) CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi
pubblici S.p.a.;
n) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da
un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti,
beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire
direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante
da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui
all'art. 2, commi 1 e 3, nell'ambito di attivita' di
assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in
riserva per la copertura a favore dei medesimi aventi
diritto allorquando alcuni elementi del debito non sono
ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di
assicurazione i premi detenuti da un'impresa di
assicurazione, prima dell'avvio delle procedure di
liquidazione dell'impresa stessa, in seguito alla mancata
stipulazione o alla risoluzione dei medesimi contratti ed
operazioni, in virtu' della legge applicabile a tali
contratti e operazioni;
o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno
Stato membro che ha almeno il compito di rimborsare, entro
i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o
alle persone causati da un veicolo non identificato o per
il quale non vi e' stato adempimento dell'obbligo di
assicurazione;
p) fondo di garanzia delle vittime della caccia: il
fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'art. 303;
q) fondo di garanzia delle vittime della strada: il
fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'art. 285;
r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi
quelli rientranti nei rami di cui all'art. 2, comma 3, qui
di seguito indicati:
1) 4 (corpi di' veicoli ferroviari), 5 (corpi di
veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e
fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12
(r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto
previsto al numero 3);
2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato
eserciti professionalmente un'attivita' industriale,
commerciale o intellettuale e il rischio riguardi questa
attivita';
3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli
ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri
danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c.
veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda
i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi
dell'art. 123, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite
pecuniarie), purche' l'assicurato superi i limiti di almeno
due dei tre criteri seguenti: 1) il totale dell'attivo
dello stato patrimoniale risulti superiore ai
seimilionieduecentomila euro; 2) l'importo del volume
d'affari risulti superiore ai dodicimilionieottocentomila
euro; 3) il numero dei dipendenti occupati in media durante
l'esercizio risulti superiore alle duecentocinquanta
unita'. Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte
di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le
condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio
consolidato del gruppo;
s) impresa: la societa' di assicurazione o di
riassicurazione autorizzata;
t) impresa di assicurazione: la societa' autorizzata
secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie
sull'assicurazione diretta;
u) impresa di assicurazione autorizzata in Italia
ovvero impresa di assicurazione italiana: la societa'
avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia
di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato
terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o
delle operazioni di cui all'art. 2;
v) impresa di assicurazione comunitaria: la societa'
avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato
membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno
Stato aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata
secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie
sull'assicurazione diretta;
z) impresa di assicurazione extracomunitaria: la
societa' di assicurazione avente sede legale e
amministrazione centrale in uno Stato non appartenente
all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico
europeo, autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni o
delle operazioni di cui all'art. 2;
aa) impresa di partecipazione assicurativa: una
societa' controllante il cui unico o principale oggetto
consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo,
nonche' nella gestione e valorizzazione di tali
partecipazioni, se le imprese controllate sono
esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione,
imprese di assicurazione extracomunitarie, imprese di
riassicurazione, sempre che almeno una di esse sia
un'impresa di assicurazione avente sede legale nel
territorio della Repubblica e che non sia una societa' di
partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti
disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza
supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato
finanziario;
bb) impresa di partecipazione assicurativa mista: una
societa' controllante diversa da un'impresa di
assicurazione, da un'impresa di assicurazione
extracomunitaria, da un'impresa di riassicurazione o da
un'impresa di partecipazione assicurativa, sempre che
almeno una delle sue imprese controllate sia un'impresa di
assicurazione avente sede legale nel territorio della
Repubblica e che non sia una societa' di partecipazione
finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni
dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare
delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario;
cc) impresa di riassicurazione: la societa'
autorizzata all'esercizio della sola riassicurazione,
diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di
assicurazione extracomunitaria, la cui attivita' principale
consiste nell'accettare rischi ceduti da una impresa di
assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede
legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di
riassicurazione;
dd) ISVAP: l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo;
ee) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni;
ff) localizzazione: la presenza di attivita'
mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di un
determinato Stato. I crediti sono considerati come
localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono
esigibili;
gg) margine di solvibilita' disponibile: il
patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno
prevedibile ed al netto degli elementi immateriali;
hh) margine di solvibilita' richiesto: ammontare
minimo del patrimonio netto del quale l'impresa dispone
costantemente, secondo quanto previsto nelle direttive
comunitarie sull'assicurazione diretta;
ii) mercato regolamentato: un mercato finanziario
autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte III, titolo
I, del testo unico dell'intermediazione finanziaria,
nonche' i mercati di Stati appartenenti all'OCSE che sono
istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni
adottate o approvate dalle competenti autorita' nazionali e
che soddisfano requisiti analoghi a quelli dei mercati
regolamentati di cui al testo unico dell'intermediazione
finanziaria;
ll) natante: qualsiasi unita' che e' destinata alla
navigazione marittima, fluviale o lacustre e che e'
azionata da propulsione meccanica;
mm) organismo di indennizzo italiano: l'organismo
istituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 296;
nn) partecipazioni: le azioni, le quote e gli altri
strumenti finanziari che attribuiscono diritti
amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art.
2351, ultimo comma, del codice civile;
oo) partecipazioni rilevanti: le partecipazioni che
comportano il controllo della societa' e le partecipazioni
individuate dall'ISVAP, in conformita' ai principi
stabiliti nel regolamento adottato dal Ministro delle
attivita' produttive, con riguardo alle diverse fattispecie
disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto e degli
altri diritti che consentono di influire sulla societa';
pp) portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti i
contratti stipulati da imprese di assicurazione italiane,
ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie
situate in Stati terzi;
qq) portafoglio del lavoro indiretto italiano: i
contratti, ovunque stipulati, da imprese italiane o da
stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale in
altro Stato, se l'impresa cedente e' essa stessa impresa
italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede
legale in altro Stato. Si considerano facenti parte del
portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso
in cui l'impresa cedente sia un'impresa avente la sede
legale in altro Stato. I contratti stipulati da imprese
italiane attraverso uno stabilimento costituito in altro
Stato si considerano facenti parte del portafoglio estero;
rr) principi contabili internazionali: i principi
contabili internazionali e le relative interpretazioni
adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del
regolamento (CE) n. 1606/2002 del 19 luglio 2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio;
ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi
da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attivita'
rientranti nei rami vita o nei rami danni come definiti
all'art. 2;
tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo
un insieme omogeneo di rischi od operazioni che descrive
l'attivita' che l'impresa puo' esercitare al rilascio
dell'autorizzazione;
uu) retrocessione: cessione dei rischi assunti in
riassicurazione;
vv) sede secondaria o succursale: una sede che
costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che
effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita'
assicurativa o riassicurativa;
zz) stabilimento: la sede legale od una sede
secondaria di un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione;
aaa) Stato aderente allo Spazio economico europeo;
uno Stato aderente all'accordo di estensione della
normativa dell'Unione europea in materia, fra l'altro, di
circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli
Stati appartenenti all'Associazione europea di libero
scambio, firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato
con legge 28 luglio 1993, n. 300;
bbb) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione
europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo,
come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;
ccc) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato di cui
alla lettera bbb) nel quale il contraente ha il domicilio,
ovvero, se il contraente e' una persona giuridica, lo Stato
di cui alla lettera bbb) sede della stessa cui si riferisce
il contratto;
ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato
di cui alla lettera bbb) dell'obbligazione o in cui e'
ubicato il rischio, quando l'obbligazione o il rischio e'
assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato di
cui alla lettera bbb);
eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di cui
alla lettera bbb) in cui e' situato lo stabilimento dal
quale l'impresa opera;
fff) Stato membro di ubicazione del rischio:
1) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si
trovano i beni, quando l'assicurazione riguardi beni
immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in essi
contenuti, sempre che entrambi siano coperti dallo stesso
contratto di assicurazione;
2) lo Stato di cui alla lettera bbb) di
immatricolazione, quando l'assicurazione riguardi veicoli
di ogni tipo soggetti ad immatricolazione;
3) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui
l'assicurato ha sottoscritto il contratto, quando abbia
durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a
rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza;
4) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui
l'assicurato ha il domicilio, ovvero, se l'assicurato e'
una persona giuridica, lo Stato della sede della stessa
alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non
esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3;
ggg) Stato membro d'origine: lo Stato membro
dell'Unione europea o lo Stato aderente allo Spazio
economico europeo in cui e' situata la sede legale
dell'impresa che assume l'obbligazione o il rischio;
hhh) Stato terzo: uno Stato che non e' membro
dell'Unione europea o non e' aderente allo Spazio economico
europeo;
iii) stretti legami: il rapporto fra due o piu'
persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste:
1) un legame di controllo ai sensi dell'art. 72;
2) una partecipazione, detenuta direttamente o per il
tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per
interposta persona, almeno pari al dieci per cento del
capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione
che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato,
da' comunque la possibilita' di esercitare un'influenza
notevole ancorche' non dominante;
3) un legame in base al quale le stesse persone sono
sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o comunque
sono sottoposte a direzione unitaria in virtu' di un
contratto o di una clausola statutaria, oppure quando gli
organi di amministrazione sono composti in maggioranza
dalle medesime persone, oppure quando esistono legami
importanti e durevoli di riassicurazione;
4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo,
finanziario, giuridico e familiare che possa influire in
misura rilevante sulla gestione dell'impresa. L'ISVAP, con
regolamento, puo' ulteriormente qualificare la definizione
di stretti legami, alfine di evitare situazioni di ostacolo
all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
lll) testo unico bancario: il decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
mmm) testo unico dell'intermediazione finanziaria: il
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni;
nnn) testo unico in materia di assicurazioni sugli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali: il
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive
modificazioni;
ooo) Ufficio centrale italiano: l'ente costituito
dalle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il
ramo responsabilita' civile autoveicoli che e' stato
abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale
di assicurazione nel territorio della Repubblica ed allo
svolgimento degli altri compiti previsti dall'ordinamento
comunitario e italiano;
ppp) Ufficio nazionale di assicurazione:
l'organizzazione professionale che e' costituita,
conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il
25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali
del comitato dei trasporti interni della Commissione
economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite, e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno
ottenuto in uno Stato l'autorizzazione ad esercitare il
ramo responsabilita' civile autoveicoli;
qqq) unita' da diporto: il natante definito all'art.
1, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
recante il codice della nautica da diporto;
rrr) veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a
circolare sul suolo e che puo' essere azionato da una forza
meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata,
nonche' i rimorchi, anche se non agganciati ad una
motrice.».
Art. 2.
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina le modalita' attuative del
sistema del risarcimento diretto, nell'ambito dell'assicurazione
obbligatoria della responsabilita' civile per i danni derivanti dalla
circolazione stradale, in attuazione dell'articolo 150 del codice.
Nota all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 150 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, si veda la nota al titolo:
Art. 3.
Ambito di applicazione
1. La disciplina del risarcimento diretto si applica in tutte le
ipotesi di danni al veicolo e di lesioni di lieve entita' al
conducente, anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi
trasportati.
2. Qualora i terzi trasportati subiscano lesioni, la relativa
richiesta del risarcimento del danno resta soggetta alla specifica
procedura prevista dall'articolo 141 del codice.
Nota all'art. 3:
- L'art. 141 del citato decreto legislativo n. 209 del
2005, e' il seguente:
«Art. 141 (Risarcimento del terzo trasportato). - 1.
Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il
danno subito dal terzo trasportato e' risarcito
dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a
bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di
legge, fermo restando quanto previsto all'art. 140, a
prescindere dall'accertamento della responsabilita' dei
conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il
diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei
confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile
civile, se il veicolo di quest'ultimo e' coperto per un
massimale superiore a quello minimo.
2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato
promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del
veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la
procedura di risarcimento prevista dall'art. 148.
3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento
e' esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione
del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento
del sinistro nei termini di cui all'art. 145. L'impresa di
assicurazione del responsabile civile puo' intervenire nel
giudizio e puo' estromettere l'impresa di assicurazione del
veicolo, riconoscendo la responsabilita' del proprio
assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del capo IV.
4. L'impresa di assicurazione che ha effettuato il
pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa
di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle
condizioni previste dall'art. 150.».
Art. 4.
Veicoli immatricolati all'estero
1. La disciplina del risarcimento diretto si applica ai sinistri
che coinvolgono:
a) veicoli immatricolati in Italia;
b) veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nello
Stato Citta' del Vaticano, se assicurati con imprese con sede legale
nello Stato italiano o con imprese che esercitino l'assicurazione
obbligatoria responsabilita' civile auto ai sensi degli articoli 23 e
24 del codice e che abbiano aderito al sistema del risarcimento
diretto.
Nota all'art. 4:
- Gli articoli 23 e 24 del citato decreto legislativo
n. 209 del 2005, sono i seguenti:
«Art. 23 (Attivita' in regime di stabilimento). - 1.
L'accesso all'attivita' dei rami vita o dei rami danni in
regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, da
parte di un'impresa avente la sede legale in un altro Stato
membro, e' subordinato alla comunicazione all'ISVAP, da
parte dell'autorita' di vigilanza di tale Stato, delle
informazioni e degli adempimenti previsti dalle
disposizioni dell'ordinamento comunitario. Se l'impresa si
propone di assumere rischi concernenti l'assicurazione
obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la
comunicazione include la dichiarazione che l'impresa e'
divenuta membro dell'Ufficio centrale italiano e aderente
al Fondo di garanzia per le vittime della strada.
2. Il rappresentante generale della sede secondaria
deve essere munito di un mandato comprendente espressamente
anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e
davanti a tutte le autorita' della Repubblica, nonche'
quello di concludere e sottoscrivere i contratti e gli
altri atti relativi alle attivita' esercitate nel
territorio della Repubblica. Il rappresentante generale
deve avere domicilio all'indirizzo della sede secondaria.
Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona
giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio
della Repubblica e deve a sua volta designare come proprio
rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in
Italia e che sia munita di un mandato comprendente i
medesimi poteri.
3. Nel termine di trenta giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione l'ISVAP indica
all'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine la
normativa, giustificata da motivi d'interesse generale, che
l'impresa deve osservare nell'esercizio dell'attivita'.
4. L'impresa puo' insediare la sede secondaria e dare
inizio all'attivita' nel territorio della Repubblica dal
momento in cui riceve dall'autorita' di vigilanza dello
Stato di origine la comunicazione dell'ISVAP ovvero, in
caso di silenzio, dalla scadenza del termine di cui al
comma 3.
5. L'impresa, qualora intenda modificare la
comunicazione effettuata, ne informa l'ISVAP almeno trenta
giorni prima di mettere in atto quanto comunicato. L'ISVAP
valuta la rilevanza delle informazioni ricevute in
relazione alla permanenza dei presupposti che hanno
giustificato la comunicazione di cui al comma 4 e, se del
caso, informa l'autorita' competente dello Stato membro
interessato.».
«Art. 24 (Attivita' in regime di prestazione di
servizi). - 1. L'accesso all'attivita' dei rami vita o dei
rami danni, in regime di liberta' di prestazione di servizi
nel territorio della Repubblica, da parte di una impresa
avente la sede legale in un altro Stato membro, e
subordinato alla comunicazione all'ISVAP, da parte
dell'autorita' di vigilanza di tale Stato, delle
informazioni e degli adempimenti previsti dalle
disposizioni dell'ordinamento comunitario. Se l'impresa si
propone di assumere rischi concernenti l'assicurazione
obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la
comunicazione include l'indicazione del nominativo e
l'indirizzo del rappresentante per la gestione dei sinistri
e una dichiarazione che l'impresa e' divenuta membro
dell'Ufficio centrale italiano e aderente al Fondo di
garanzia per le vittime della strada.
2. L'impresa puo' iniziare l'attivita' dal momento in
cui l'ISVAP attesta di aver ricevuto la comunicazione
dell'autorita' di vigilanza dello Stato di origine di cui
al comma 1.
3. L'impresa comunica all'ISVAP, attraverso l'autorita'
di vigilanza dello Stato membro d'origine, ogni modifica
che intende apportare alla comunicazione per l'accesso nel
territorio della Repubblica in regime di liberta' di
prestazione di servizi.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attivita', in regime di
liberta' di prestazione di servizi nel territorio della
Repubblica, l'impresa non puo' avvalersi di sedi
secondarie, di agenzie o di qualsiasi altra presenza
permanente nel territorio italiano, neppure se tale
presenza consista in un semplice ufficio gestito da
personale dipendente, o tramite una persona indipendente,
ma incaricata di agire in permanenza per conto dell'impresa
stessa.».
Art. 5.
Modalita' della richiesta di risarcimento
1. Il danneggiato che si ritiene non responsabile, in tutto o in
parte, del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento all'impresa
che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
2. La richiesta e' presentata mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o
telefax o in via telematica, salvo che nel contratto sia
esplicitamente esclusa tale ultima forma di presentazione della
richiesta di risarcimento.
3. L'impresa che ha ricevuto la richiesta ne da' immediata
comunicazione all'impresa dell'assicurato ritenuto in tutto o in
parte responsabile del sinistro, fornendo le sole informazioni
necessarie per la verifica della copertura assicurativa e per
l'accertamento delle modalita' di accadimento del sinistro.
Art. 6.
Contenuto della richiesta
1. Nell'ipotesi di danni al veicolo e alle cose, la richiesta di
risarcimento contiene i seguenti elementi:
a) i nomi degli assicurati;
b) le targhe dei due veicoli coinvolti;
c) la denominazione delle rispettive imprese;
d) la descrizione delle circostanze e delle modalita' del
sinistro;
e) le generalita' di eventuali testimoni;
f) l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di
polizia;
g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono
disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entita' del danno.
2. Nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti, la richiesta
indica, inoltre:
a) l'eta', l'attivita' e il reddito del danneggiato;
b) l'entita' delle lesioni subite;
c) la dichiarazione di cui all'articolo 142 del codice circa la
spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono
assicurazioni sociali obbligatorie;
d) l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o
senza postumi permanenti;
e) l'eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata
dall'indicazione del compenso spettante al professionista.
Nota all'art. 6:
- L'art. 142 del citato decreto legislativo n. 209 del
2005, e' il seguente:
«Art. 142 (Diritto di surroga dell'assicuratore
sociale). - 1. Qualora il danneggiato sia assistito da
assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione
sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'impresa di
assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le
prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e
dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione,
sempreche' non sia gia' stato pagato il risarcimento al
danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti
nei commi 2 e 3.
2. Prima di provvedere alla liquidazione del danno,
l'impresa di assicurazione e' tenuta a richiedere al
danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non
ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che
gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il
danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni,
l'impresa di assicurazione e' tenuta a darne comunicazione
al competente ente di assicurazione sociale e potra'
procedere alla liquidazione del danno solo previo
accantonamento di una somma idonea a coprire il credito
dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare.
3. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione
di cui al comma 2 senza che l'ente di assicurazione sociale
abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del
danneggiato, l'impresa di assicurazione potra disporre la
liquidazione definitiva in favore del danneggiato. L'ente
di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal
danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se
il comportamento del danneggiato abbia pregiudicato
l'azione di surrogazione.
4. In ogni caso l'ente gestore dell'assicurazione
sociale non puo' esercitare l'azione surrogatoria con
pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei
danni alla persona non altrimenti risarciti.».
Art. 7.
Integrazione e regolarizzazione della richiesta
1. In caso di richiesta incompleta, l'impresa, entro trenta giorni
dalla ricezione, offrendo l'assistenza tecnica e informativa prevista
dall'articolo 9, invita il danneggiato a fornire le integrazioni e i
chiarimenti necessari per la regolarizzazione della richiesta.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i termini per la formulazione
dell'offerta o per la comunicazione della mancata offerta sono
sospesi fino alla data di ricezione delle integrazioni e dei
chiarimenti richiesti.
Art. 8.
Determinazioni dell'impresa
1. Con apposita comunicazione inviata al danneggiato, l'impresa
indica, alternativamente:
a) una congrua offerta di risarcimento del danno, eventualmente
in forma specifica, se previsto dal contratto;
b) gli specifici motivi che impediscono di formulare l'offerta di
risarcimento del danno.
2. La comunicazione di cui al comma 1 e' inviata entro i seguenti
termini:
a) novanta giorni, nel caso di lesioni;
b) sessanta giorni, nel caso di danni riguardanti solo i veicoli
o le cose;
c) trenta giorni, nel caso di danni ai veicoli o alle cose,
qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da
entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro.
Art. 9.
Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati
1. L'impresa, nell'adempimento degli obblighi contrattuali di
correttezza e buona fede, fornisce al danneggiato ogni assistenza
informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione
del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del
danno. Tali obblighi comprendono, in particolare, oltre a quanto
stabilito espressamente dal contratto, il supporto tecnico nella
compilazione della richiesta di risarcimento, anche ai fini della
quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e
l'eventuale integrazione, l'illustrazione e la precisazione dei
criteri di responsabilita' di cui all'allegato A.
2. Nel caso in cui la somma offerta dall'impresa di assicurazione
sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono
dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui
si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i
danni alla persona.
Art. 10.
Accesso telematico
1. Ai fini della liquidazione dei danni derivanti dal sinistro,
l'impresa ha diritto di accedere in via telematica agli archivi
previsti dall'articolo 132, comma 3, del codice, per la verifica dei
dati tecnici e del proprietario dell'altro veicolo.
Nota all'art. 10:
- Il comma 3 dell'art. 142 del citato decreto
legislativo n. 209 del 2005, e' il seguente:
«3. Al fine di facilitare le verifiche propedeutiche
all'osservanza dell'obbligo a contrarre di cui al comma 1,
le imprese di assicurazione hanno diritto di accedere in
via telematica al pubblico registro automobilistico ed
all'archivio nazionale dei veicoli previsto dal codice
della strada secondo condizioni economiche e tecniche
strettamente correlate ai costi del servizio erogato in
ragione dell'esigenza di consultazioni anche sistematiche
nell'ambito delle attivita' di prevenzione e contrasto
delle frodi nell'assicurazione obbligatoria. Con decreto
del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono
adottate le disposizioni di attuazione.».
Art. 11.
Sinistri esclusi dal sistema di risarcimento diretto
1. Nel caso in cui il sinistro non rientra nell'ambito di
applicazione previsto dall'articolo 3, l'impresa ne informa il
danneggiato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro
trenta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta di
risarcimento.
2. Entro il termine di cui al comma 1, l'impresa e' tenuta a
trasmettere la richiesta, corredata della documentazione acquisita
per ogni ulteriore valutazione, all'impresa del responsabile qualora
quest'ultima sia nota in base agli elementi in suo possesso.
3. I termini previsti dagli articoli 145 e 148 del codice iniziano
a decorrere dal momento in cui l'impresa del responsabile del
sinistro riceve la comunicazione di cui al comma 2.
Nota all'art. 11:
- Gli articoli 145 e 148 del citato decreto legislativo
n. 209 del 2005, sono i seguenti:
«Art. 145 (Proponibilita' dell'azione di risarcimento).
- 1. Nel caso si applichi la procedura di cui all'art. 148,
l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla
circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi e'
obbligo di assicurazione, puo' essere proposta solo dopo
che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso
di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il
danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il
risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza,
avendo osservato le modalita' ed i contenuti previsti
all'art. 148.
2. Nel caso in cui si applichi la procedura di cui
all'art. 149 l'azione per il risarcimento dei danni causati
dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali
vi e' obbligo di assicurazione, puo' essere proposta solo
dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in
caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il
danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di
assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per
conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo
coinvolto, avendo osservato le modalita' ed i contenuti
previsti dagli articoli 149 e 150.».
«Art. 148 (Procedura di risarcimento). - 1. Per i
sinistri con soli danni a cose, la richiesta di
risarcimento, presentata secondo le modalita' indicate
nell'art. 145, deve essere corredata dalla denuncia secondo
il modulo di cui all'art. 143 e recare l'indicazione del
codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del
luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate
sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare
l'entita' del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione
di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula
al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero
comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene
di fare offerta. Il termine di sessanta giorni e' ridotto a
trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto
dai conducenti coinvolti nel sinistro.
2. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta
per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i
motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste
anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali
o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere
presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le
modalita' indicate al comma 1. La richiesta deve contenere
l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al
risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali
si e' verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai
fini dell'accertamento e della valutazione del danno da
parte dell'impresa, dai dati relativi all'eta',
all'attivita' del danneggiato, al suo reddito, all'entita'
delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante
l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti,
nonche' dalla dichiarazione ai sensi dell'art. 142,
comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia
della vittima. L'impresa di assicurazione e' tenuta a
provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro
novanta giorni dalla ricezione ditale documentazione.
3. Il danneggiato, pendenti i termini di cui al comma 2
e fatto salvo quanto stabilito al comma 5, non puo'
rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla
valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa.
Qualora cio' accada, i termini di cui al comma 2 sono
sospesi.
4. L'impresa di assicurazione puo' richiedere ai
competenti organi di polizia le informazioni acquisite
relativamente alle modalita' dell'incidente, alla residenza
e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione
o altro analogo segno distintivo, ma e' tenuta al rispetto
dei termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in caso di
sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni
personali o il decesso.
5. In caso di richiesta incompleta l'impresa di
assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni
dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in
tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono
nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti
integrativi.
6. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma
offertagli, l'impresa provvede al pagamento entro quindici
giorni dalla ricezione della comunicazione.
7. Entro ugual termine l'impresa corrisponde la somma
offerta al danneggiato che abbia comunicato di non
accettare l'offerta. La somma in tal modo corrisposta e'
imputata nella liquidazione definitiva del danno.
8. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che
l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta,
l'impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta con
le stesse modalita', tempi ed effetti di cui al comma 7.
9. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di
cui al presente articolo, l'impresa di assicurazione non
puo' opporre al danneggiato l'eventuale inadempimento da
parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro
di cui all'art. 1913 del codice civile.
10. In caso di sentenza a favore del danneggiato,
quando la somma offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia
inferiore alla meta' di quella liquidata, al netto di
eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette,
contestualmente al deposito in cancelleria, copia della
sentenza all'ISVAP per gli accertamenti relativi
all'osservanza delle disposizioni del presente capo.
11. L'impresa, quando corrisponde compensi
professionali per l'eventuale assistenza prestata da
professionisti, e' tenuta a richiedere la documentazione
probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne
il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno
_______________________________________________________________________________
Codice delle Assicurazioni Private
Decreto Legislativo 07/09/2005, n.209,
Pubbl. sulla Gazzetta Ufficiale del 13/10/2005,
n.239 - Serie generale
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Definizioni e classificazioni generali
Art. 1
Definizioni
1. Agli effetti del codice delle assicurazioni private si intendono per:
a) assicurazione contro i danni: le assicurazioni indicate all'articolo
2, comma 3;
b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e le operazioni indicate
all'articolo 2, comma 1;
c) attività assicurativa: l'assunzione e la gestione dei rischi
effettuata da un'impresa di assicurazione;
d) attività riassicurativa: la assunzione e la gestione dei rischi
ceduti da una impresa di assicurazione o la retrocessione dei rischi effettuata
da una impresa di riassicurazione;
e) attività in regime di libertà di prestazione di servizi
o rischio assunto in regime di libertà di prestazione di servizi:
l'attività che un'impresa esercita da uno stabilimento situato
nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti
aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede in un altro
Stato membro o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato
nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui é ubicato
il rischio;
f) attività in regime di stabilimento o rischio assunto in regime
di stabilimento: l'attività che un'impresa esercita da uno stabilimento
situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con
contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede
nello stesso Stato o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento
situato nel territorio dello Stato membro in cui é ubicato il rischio;
g) autorità di vigilanza: l'autorità nazionale incaricata
della vigilanza sulle imprese e sugli intermediari e gli altri operatori
del settore assicurativo;
h) carta verde: certificato internazionale di assicurazione emesso da
un ufficio nazionale secondo la raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio
1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti
interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite;
i) codice della strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni;
l) codice in materia di protezione dei dati personali: il decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196;
m) CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.;
n) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un'impresa di assicurazione
ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto
ad agire direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante da
un contratto di assicurazione o da operazioni di cui all'articolo 2, commi
1 e 3, nell'ambito di attività di assicurazione diretta, compresi
gli importi detenuti in riserva per la copertura a favore dei medesimi
aventi diritto allorquando alcuni elementi del debito non sono ancora
conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi
detenuti da un'impresa di assicurazione, prima dell'avvio delle procedure
di liquidazione dell'impresa stessa, in seguito alla mancata stipulazione
o alla risoluzione dei medesimi contratti ed operazioni, in virtù
della legge applicabile a tali contratti e operazioni;
o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno Stato membro che ha almeno
il compito di rimborsare, entro i limiti dell'obbligo di assicurazione,
i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato
o per il quale non vi é stato adempimento dell'obbligo di assicurazione;
p) Fondo di garanzia delle vittime della caccia: il fondo costituito presso
la CONSAP e previsto dall'articolo 303;
q) Fondo di garanzia delle vittime della strada: il fondo costituito presso
la CONSAP e previsto dall'articolo 285;
r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi quelli rientranti nei
rami di cui all'articolo 2, comma 3, qui di seguito indicati:
1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi
di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11
(r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo
quanto previsto al numero 3);
2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato eserciti professionalmente
un'attività industriale, commerciale o intellettuale e il rischio
riguardi questa attività;
3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio
ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri),
12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda i
natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo
123, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite pecuniarie), purché l'assicurato
superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti:
1) il totale dell'attivo dello stato patrimoniale risulti superiore ai
seimilioniduecentomila euro;
2) l'importo del volume d'affari risulti superiore ai dodicimilioniottocentomila
euro;
3) il numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio risulti
superiore alle duecentocinquanta unità. Qualora l'assicurato sia
un'impresa facente parte di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato,
le condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio consolidato del
gruppo.
s) impresa: la società di assicurazione o di riassicurazione autorizzata;
t) impresa di assicurazione: la società autorizzata secondo quanto
previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;
u) impresa di assicurazione autorizzata in Italia ovvero impresa di assicurazione
italiana: la società avente sede legale in Italia e la sede secondaria
in Italia di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato
terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni
di cui all'articolo 2;
v) impresa di assicurazione comunitaria: la società avente sede
legale e amministrazione - centrale in uno Stato membro dell'Unione europea
diverso dall'Italia o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo,
autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione
diretta;
z) impresa di assicurazione extracomunitaria: la società di assicurazione
avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente
all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata
per l'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo
2;
aa) impresa di partecipazione assicurativa: una società controllante
il cui unico o principale oggetto consiste nell'assunzione di partecipazioni
di controllo, nonché nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni,
se le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese
di assicurazione, imprese di assicurazione extracomunitarie, imprese di
riassicurazione, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione
avente sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una società
di partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni
dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese
appartenenti ad un conglomerato finanziario;
bb) impresa di partecipazione assicurativa mista: una società controllante
diversa da un'impresa di assicurazione, da un'impresa di assicurazione
extracomunitaria, da un'impresa di riassicurazione o da un'impresa di
partecipazione assicurativa, sempre che almeno una delle sue imprese controllate
sia un'impresa di assicurazione avente sede legale nel territorio della
Repubblica e che non sia una società di partecipazione finanziaria
mista secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla
vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato
finanziario;
cc) impresa di riassicurazione: la società autorizzata all'esercizio
della sola riassicurazione, diversa da una impresa di assicurazione o
da una impresa di assicurazione extracomunitaria, la cui attività
principale consiste nell'accettare rischi ceduti da una impresa di assicurazione,
da una impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo,
o da altre imprese di riassicurazione;
dd) ISVAP: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo;
ee) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni;
ff) localizzazione: la presenza di attività mobiliari ed immobiliari
all'interno del territorio di un determinato Stato. I crediti sono considerati
come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono esigibili;
gg) margine di solvibilità disponibile: il patrimonio dell'impresa,
libero da qualsiasi impegno prevedibile ed al netto degli elementi immateriali;
hh) margine di solvibilità richiesto: ammontare minimo del patrimonio
netto del quale l'impresa dispone costantemente, secondo quanto previsto
nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;
ii) mercato regolamentato: un mercato finanziario autorizzato o riconosciuto
ai sensi della parte III, titolo I, del testo unico dell'intermediazione
finanziaria, nonché i mercati di Stati appartenenti all'OCSE che
sono istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o
approvate dalle competenti autorità nazionali e che soddisfano
requisiti analoghi a quelli dei mercati regolamentati di cui al testo
unico dell'intermediazione finanziaria;
ll) natante: qualsiasi unità che é destinata alla navigazione
marittima, fluviale o lacustre e che é azionata da propulsione
meccanica;
mm) Organismo di indennizzo italiano: l'organismo istituito presso la
CONSAP e previsto dall'articolo 296;
nn) partecipazioni: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari
che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti
dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile;
oo) partecipazioni rilevanti: le partecipazioni che comportano il controllo
della società e le partecipazioni individuate dall'ISVAP, in conformità
ai principi stabiliti nel regolamento adottato dal Ministro delle attività
produttive, con riguardo alle diverse fattispecie disciplinate, tenendo
conto dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire
sulla società;
pp) portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti i contratti stipulati
da imprese di assicurazione italiane, ad eccezione di quelli stipulati
da loro sedi secondarie situate in Stati terzi;
qq) portafoglio del lavoro indiretto italiano: i contratti, ovunque stipulati,
da imprese italiane o da stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede
legale in altro Stato, se l'impresa cedente é essa stessa impresa
italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede legale in
altro Stato. Si considerano facenti parte del portafoglio estero i contratti,
ovunque stipulati, nel caso in cui l'impresa cedente sia un'impresa avente
la sede legale in altro Stato. I contratti stipulati da imprese italiane
attraverso uno stabilimento costituito in altro Stato si considerano facenti
parte del portafoglio estero;
rr) principi contabili internazionali: i principi contabili internazionali
e le relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all'articolo
6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002;
ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi da imprese di assicurazione
nell'esercizio delle attività rientranti nei rami vita o nei rami
danni come definiti all'articolo 2;
tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo un insieme omogeneo
di rischi od operazioni che descrive l'attività che l'impresa può
esercitare al rilascio dell'autorizzazione;
uu) retrocessione: cessione dei rischi assunti in riassicurazione;
vv) sede secondaria o succursale: una sede che costituisce parte, sprovvista
di personalità giuridica, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione
e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività assicurativa
o riassicurativa;
zz) stabilimento: la sede legale od una sede secondaria di un'impresa
di assicurazione o di riassicurazione;
aaa) Stato aderente allo Spazio economico europeo; uno Stato aderente
all'accordo di estensione della normativa dell'Unione europea in materia,
fra l'altro, di circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli
Stati appartenenti all'Associazione europea di libero scambio firmato
ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;
bbb) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente
allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro
dell'Unione europea;
ccc) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato di cui alla lettera bbb)
nel quale il contraente ha il domicilio, ovvero, se il contraente é
una persona giuridica, lo Stato di cui alla lettera bbb) sede della stessa
cui si riferisce il contratto;
ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato di cui alla lettera
bbb) dell'obbligazione o in cui é ubicato il rischio, quando l'obbligazione
o il rischio é assunto da uno stabilimento situato in un altro
Stato di cui alla lettera bbb);
eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di cui alla lettera bbb) in
cui é situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera;
fff) Stato membro di ubicazione del rischio:
1) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si trovano i beni, quando
l'assicurazione riguardi beni immobili, ovvero beni immobili e beni mobili
in essi contenuti, sempre che entrambi siano coperti dallo stesso contratto
di assicurazione;
2) lo Stato di cui alla lettera bbb) di immatricolazione, quando l'assicurazione
riguardi veicoli di ogni tipo soggetti ad immatricolazione;
3) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l'assicurato ha sottoscritto
il contratto, quando abbia durata inferiore o pari a quattro mesi e sia
relativo a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza;
4) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l'assicurato ha il domicilio,
ovvero, se l'assicurato é una persona giuridica, lo Stato della
sede della stessa alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi
non esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3.
ggg) Stato membro d'origine: lo Stato membro dell'Unione europea o lo
Stato aderente allo Spazio economico europeo in cui é situata la
sede legale dell'impresa che assume l'obbligazione o il rischio;
hhh) Stato terzo: uno Stato che non é membro dell'Unione europea
o non é aderente allo Spazio economico europeo;
iii) stretti legami: il rapporto fra due o più persone fisiche
o giuridiche nei casi in cui sussiste:
1) un legame di controllo ai sensi dell'articolo 72;
2) una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di società
controllate, società fiduciarie o per interposta persona, almeno
pari al dieci per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero una
partecipazione che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato,
dà comunque la possibilità di esercitare un'influenza notevole
ancorché non dominante;
3) un legame in base al quale le stesse persone sono sottoposte al controllo
del medesimo soggetto, o comunque sono sottoposte a direzione unitaria
in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando
gli organi di amministrazione sono composti in maggioranza dalle medesime
persone, oppure quando esistono legami importanti e durevoli di riassicurazione;
4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, giuridico
e familiare che possa influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa.
L'ISVAP, con regolamento, può ulteriormente qualificare la definizione
di stretti legami, al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo
esercizio delle funzioni di vigilanza.
lll) testo unico bancario: il decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, e successive modificazioni;
mmm) testo unico dell'intermediazione finanziaria: il decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
nnn) testo unico in materia di assicurazioni sugli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali: il decreto legislativo 23 febbraio 2000,
n. 38, e successive modificazioni;
ooo) Ufficio centrale italiano: l'ente costituito dalle imprese di assicurazione
autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli
che é stato abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale
di assicurazione nel territorio della Repubblica ed allo svolgimento degli
altri compiti previsti dall'ordinamento comunitario e italiano;
ppp)Ufficio nazionale di assicurazione: l'organizzazione professionale
che é costituita, conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata
il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato
dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite, e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno
ottenuto in uno Stato l'autorizzazione ad esercitare il ramo responsabilità
civile autoveicoli;
qqq) unità da diporto: il natante definito all'articolo 1, comma
3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della
nautica da diporto;
rrr) veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e
che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato
ad una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche se non agganciati
ad una motrice.
Art. 2
Classificazione per ramo
1. Nei rami vita la classificazione per ramo é la seguente:
a) le assicurazioni sulla durata della vita umana;
b) le assicurazioni di nuzialità e di natalità;
c) le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali
sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento
collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri
valori di riferimento;
d) l'assicurazione malattia e l'assicurazione contro il rischio di non
autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga durata,
non rescindibili, per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia
o a infortunio o a longevità;
e) le operazioni di capitalizzazione;
f) le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione
di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione
o riduzione dell'attività lavorativa.
2. L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni
di cui ai rami I, II o III del comma 1, ovvero quella di cui al ramo V
del comma 1 se é stata autorizzata ad esercitare anche un altro
ramo vita con assunzione di un rischio demografico, con i relativi contratti
può garantire in via complementare i rischi di danni alla persona,
comprese l'incapacità al lavoro professionale, la morte in seguito
ad infortunio, l'invalidità a seguito di infortunio o di malattia.
L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni
di cui al ramo VI del comma 1, in via complementare ai relativi contratti,
può garantire prestazioni di invalidità e di premorienza
secondo quanto previsto nella normativa sulle forme pensionistiche complementari.
3. Nei rami danni la classificazione dei rischi é la seguente:
1) Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali);
prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme miste; persone
trasportate;
2) Malattia: prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme
miste;
3) Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari): ogni danno
subito da: veicoli terrestri automotori; veicoli terrestri non automotori;
4) Corpi di veicoli ferroviari: ogni danno subito da veicoli ferroviari;
5) Corpi di veicoli aerei: ogni danno subito da veicoli aerei;
6) Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni danno subito
da: veicoli fluviali; veicoli lacustri; veicoli marittimi;
7) Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene): ogni
danno subito dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente
dalla natura del mezzo di trasporto;
8) Incendio ed elementi naturali: ogni danno subito dai beni (diversi
dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da: incendio; esplosione;
tempesta; elementi naturali diversi dalla tempesta; energia nucleare;
cedimento del terreno;
9) Altri danni ai beni: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi
nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo, nonché
da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da quelli compresi
al n. 8;
10) Responsabilità civile autoveicoli terrestri: ogni responsabilità
risultante dall'uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità
del vettore);
11) Responsabilità civile aeromobili: ogni responsabilità
risultante dall'uso di veicoli aerei (compresa la responsabilità
del vettore);
12) Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali:
ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli fluviali, lacustri
e marittimi (compresa la responsabilità del vettore);
13) Responsabilità civile generale: ogni responsabilità
diversa da quelle menzionate ai numeri 10, 11 e 12;
14) Credito: perdite patrimoniali derivanti da insolvenze; credito all'esportazione;
vendita a rate; credito ipotecario; credito agricolo;
15) Cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta;
16) Perdite pecuniarie di vario genere: rischi relativi all'occupazione;
insufficienza di entrate (generale); intemperie; perdite di utili; persistenza
di spese generali; spese commerciali impreviste; perdita di valore venale;
perdita di fitti o di redditi; perdite commerciali indirette diverse da
quelle menzionate precedentemente; perdite pecuniarie non commerciali;
altre perdite pecuniarie;
17) Tutela legale: tutela legale;
18) Assistenza: assistenza alle persone in situazione di difficoltà.
4. Nei rami danni l'autorizzazione rilasciata cumulativamente per più
rami é così denominata:
a) per i rami di cui ai numeri 1 e 2, "Infortuni e malattia";
b) per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 3, 7 e 10, "Assicurazioni
auto";
c) per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 4, 6, 7 e 12, "Assicurazioni
marittime e trasporti;
d) per i rami di cui al numero 1, rischio persone trasportate, 5, 7 e
11, "Assicurazioni aeronautiche";
e) per i rami di cui ai numeri 8 e 9, "Incendio ed altri danni ai
beni";
f) per i rami di cui ai numeri 10, 11, 12 e 13, "Responsabilità
civile";
g) per i rami di cui ai numeri 14 e 15, "Credito e cauzione";
h) per tutti i rami, "Tutti i rami danni".
5. Nei rami danni l'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione per un rischio
principale, appartenente ad un ramo o ad un gruppo di rami, può
garantire i rischi compresi in un altro ramo, senza necessità di
un'ulteriore autorizzazione quando i medesimi rischi:
a) sono connessi con il rischio principale;
b) riguardano l'oggetto coperto contro il rischio principale;
c) sono garantiti dallo stesso contratto che copre il rischio principale.
I rischi compresi nei rami 14, 15 e 17 di cui al comma 3 non possono essere
considerati accessori di altri rami; tuttavia, fermo il rispetto delle
condizioni di cui alle lettere a), b) e c), i rischi compresi nel ramo
17 possono essere considerati come rischi accessori del ramo 18 quando
il rischio principale riguardi solo l'assistenza da fornire alle persone
in difficoltà durante trasferimenti o assenze dal domicilio o dal
luogo di residenza o quando riguardino controversie relative all'utilizzazione
di navi o comunque connesse a tale utilizzazione.
6. L'ISVAP adotta, con regolamento, le istruzioni applicative sulla classificazione
dei rischi all'interno dei rami nel rispetto del principio di equivalenza
dell'autorizzazione nel territorio comunitario.
Capo II
Vigilanza sull'attività assicurativa e riassicurativa
Art. 3
Finalità della vigilanza
1. La vigilanza ha per scopo la sana e prudente gestione delle imprese
di assicurazione e di riassicurazione e la trasparenza e la correttezza
dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori
del settore assicurativo, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza,
alla competitività ed al buon funzionamento del sistema assicurativo,
alla tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni
assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori.
Art. 4
Ministro delle attività produttive
1. Il Ministro delle attività produttive adotta i provvedimenti
previsti nel presente codice nell'ambito delle linee di politica assicurativa
determinate dal Governo.
Art. 5
Autorità di vigilanza
1. L'ISVAP svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo mediante
l'esercizio dei poteri di natura autorizzativa, prescrittiva, accertativa,
cautelare e repressiva previsti dalle disposizioni del presente codice.
2. L'ISVAP adotta ogni regolamento necessario per la sana e prudente gestione
delle imprese o per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti
dei soggetti vigilati ed allo stesso fine rende nota ogni utile raccomandazione
o interpretazione.
3. L'ISVAP effettua le attività necessarie per promuovere un appropriato
grado di protezione del consumatore e per sviluppare la conoscenza del
mercato assicurativo, comprese le indagini statistiche ed economiche e
la raccolta di elementi per l'elaborazione delle linee di politica assicurativa.
4. L'ISVAP promuove le forme di collaborazione con le autorità
degli altri Stati membri al fine di rendere organica, efficace ed omogenea
la vigilanza sull'attività assicurativa e riassicurativa in conformità
alle procedure stabilite dall'ordinamento comunitario.
5. L'ordinamento dell'ISVAP é disciplinato dalla legge 12 agosto
1982, n. 576, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi di
autonomia necessari ai fini dell'esercizio imparziale delle funzioni di
vigilanza sul settore assicurativo.
Art. 6
Destinatari della vigilanza
1. L'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza nei confronti:
a) delle imprese, comunque denominate e costituite, che esercitano nel
territorio della Repubblica attività di assicurazione o di riassicurazione
in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, ovvero operazioni di capitalizzazione
e di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni
in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione
dell'attività lavorativa;
b) dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali sono
incluse imprese di assicurazione e di riassicurazione in conformità
alla specifica normativa ad essi applicabile;
c) dei soggetti, enti e organizzazioni che in qualunque forma svolgono
funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione
o di riassicurazione limitatamente ai profili assicurativi e riassicurativi;
d) degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, dei periti
di assicurazione e di ogni altro operatore del mercato assicurativo.
Art. 7
Reclami
1. Le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni riconosciute
per la rappresentanza degli interessi dei consumatori hanno facoltà
di proporre reclamo all'ISVAP, per l'accertamento dell'osservanza delle
disposizioni previste nel presente codice, nei confronti delle imprese
di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti
assicurativi secondo la procedura prevista con regolamento adottato dall'Istituto
nel rispetto dei principi del giusto procedimento.
Art. 8
Disposizioni comunitarie
1. Il Ministero delle attività produttive e l'ISVAP esercitano
i poteri attribuiti in armonia con le disposizioni comunitarie, si conformano
ai regolamenti e alle decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito
alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente
codice.
Art. 9
Regolamenti e altri provvedimenti
1. I regolamenti ministeriali sono adottati ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. I regolamenti adottati dall'ISVAP ai sensi del presente codice sono
emanati dal presidente dell'Istituto nel rispetto della procedura prevista
dall'articolo 191, commi 4 e 5.
3. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, i termini e le procedure per l'adozione
degli atti e dei provvedimenti di competenza. L'ISVAP disciplina, in particolare,
i procedimenti relativi all'accertamento delle violazioni ed all'irrogazione
delle sanzioni nel rispetto dei principi della facoltà di denuncia
di parte, della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio,
della verbalizzazione nonché della distinzione tra le funzioni
istruttorie e quelle decisorie. Si applicano, in quanto compatibili, i
principi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento,
sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi
previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. L'ISVAP determina i casi di
necessità ed urgenza o i motivi di riservatezza per cui é
consentito derogare ai principi sanciti nel presente comma.
4. Le disposizioni del presente codice che prevedono un'autorizzazione
dell'ISVAP possono essere applicate dall'Istituto anche mediante il rilascio
di autorizzazioni relative a determinate categorie di atti o di soggetti.
Le autorizzazioni rilasciate dall'ISVAP in via generale sono rese pubbliche
secondo le modalità previste per i regolamenti.
5. I regolamenti ministeriali, i regolamenti, le raccomandazioni di carattere
generale adottati dall'ISVAP sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
I medesimi atti, nonché ogni altro provvedimento rilevante relativo
ai soggetti sottoposti a vigilanza, sono pubblicati dall'ISVAP nel suo
bollettino entro il mese successivo a quello della loro adozione e sono
altresì resi prontamente disponibili sul suo sito Internet.
6. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tutti i regolamenti e i provvedimenti
di carattere generale emanati ai sensi del presente codice sono pubblicati,
a cura del Ministero delle attività produttive, in un'unica raccolta,
anche in forma elettronica, se nel corso dell'anno precedente ne siano
stati emanati di nuovi o siano intervenute modifiche di quelli già
emanati.
Art. 10
Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità
1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell'ISVAP in
ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto
d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Sono fatti
salvi i casi previsti dalla legge per le indagini su violazioni sanzionate
penalmente.
2. I dipendenti dell'ISVAP, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza,
sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al
presidente dell'ISVAP tutte le irregolarità constatate, anche se
costituenti reato perseguibile d'ufficio.
3. I dipendenti dell'ISVAP, i consulenti e gli esperti dei quali l'Istituto
si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio.
4. L'ISVAP collabora, anche mediante scambio di informazioni, con la Banca
d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB),
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, la Commissione di vigilanza sui fondi
pensione (COVIP), l'Ufficio italiano cambi (UIC), e ciascuna delle suddette
istituzioni collabora con l'ISVAP al fine di agevolare l'esercizio delle
rispettive funzioni. Non può essere reciprocamente opposto il segreto
di ufficio.
5. Il segreto di ufficio non può essere altresì opposto
nei confronti del Ministro delle attività produttive e nei confronti
dei due rami del Parlamento che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni
secondo le competenze e le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.
6. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie
e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dall'ISVAP, in conformità
alle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.
7. L'ISVAP collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità
competenti dell'Unione europea e dei singoli Stati membri, al fine di
agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Le informazioni ricevute
dall'ISVAP non possono essere trasmesse ad altre autorità italiane
o a terzi senza il consenso dell'autorità che le ha fornite.
8. Nell'ambito di accordi di cooperazione e a condizione di reciprocità
e di equivalenti obblighi di riservatezza, l'ISVAP può scambiare
informazioni con le autorità competenti degli Stati terzi rispetto
all'Unione europea.
9. L'ISVAP può scambiare informazioni con le autorità amministrative
o giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o concorsuali,
in Italia o all'estero, relativi ai soggetti vigilati. Nei rapporti con
le autorità di Stati terzi lo scambio di informazioni avviene con
le modalità di cui al comma 7.
Titolo II
ACCESSO ALL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA
Capo I
Disposizioni generali
Art. 11
Attività assicurativa
1. L'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita e nei rami
danni, come classificati all'articolo 2, é riservato alle imprese
di assicurazione.
2. L'impresa di assicurazione limita l'oggetto sociale all'esercizio dei
soli rami vita oppure dei soli rami danni e della relativa riassicurazione.
3. In deroga al comma 2, é consentito l'esercizio congiunto dei
rami vita e dei soli rami danni infortuni e malattia di cui all'articolo
2, comma 3. L'impresa é tenuta ad una gestione separata per ciascuna
delle due attività secondo le disposizioni stabilite dall'ISVAP
con regolamento.
4. L'impresa di assicurazione può inoltre svolgere le operazioni
connesse o strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa
o riassicurativa. Sono inoltre consentite le attività relative
alla costituzione ed alla gestione delle forme di assistenza sanitaria
e di previdenza integrative, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla
legge.
Art. 12
Operazioni vietate
1. Sono vietate le associazioni tontinarie o di ripartizione, le assicurazioni
che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle
sanzioni amministrative e quelle che riguardano il prezzo del riscatto
in caso di sequestro di persona. In caso di violazione del divieto il
contratto é nullo e si applica l'articolo 167, comma 2.
2. É vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di
società che hanno per oggetto esclusivo l'esercizio all'estero
dell'attività assicurativa.
Capo II
Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica
Art. 13
Autorizzazione
1. L'ISVAP alle condizioni previste dall'articolo 14 autorizza, con provvedimento
da pubblicare nel bollettino, l'impresa che intende esercitare l'attività
nei rami vita oppure nei rami danni ovvero, congiuntamente, nei rami vita
e nei rami infortuni e malattia di cui all'articolo 2, comma 3.
2. L'autorizzazione può essere rilasciata per uno o più
rami vita o danni e copre tutte le attività rientranti nei rami
cui si riferisce, a meno che l'impresa non chieda che sia limitata ad
una parte soltanto di esse.
3. L'autorizzazione é valida per il territorio della Repubblica,
per quello degli altri Stati membri, nel rispetto delle disposizioni relative
alle condizioni di accesso in regime di stabilimento o di prestazione
di servizi, nonché per quello degli Stati terzi, nel rispetto della
legislazione di tali Stati.
Art. 14
Requisiti e procedura
1. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 13 quando ricorrono
le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di società per azioni, di società
cooperativa o di società di mutua assicurazione le cui quote di
partecipazione siano rappresentate da azioni, costituite ai sensi, rispettivamente,
degli articoli 2325, 2511 e 2546 del codice civile, nonché nella
forma di società europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001
relativo allo statuto della società europea;
b) la direzione generale e amministrativa dell'impresa richiedente sia
stabilita nel territorio della Repubblica;
c) il capitale, o il fondo di garanzia, interamente versato sia di ammontare
non inferiore al minimo determinato in via generale con regolamento adottato
dall'ISVAP, in misura compresa fra euro cinque milioni ed euro un milione
e cinquecentomila, sulla base dei singoli rami esercitati, e sia costituito
esclusivamente da conferimenti in denaro;
d) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un
programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa
e gestionale, accompagnato da una relazione tecnica, sottoscritta da un
attuario iscritto all'albo professionale, contenente l'esposizione dei
criteri in base ai quali il programma stesso é stato redatto e
sono state effettuate le previsioni relative ai ricavi ed ai costi;
e) i titolari di partecipazioni rilevanti siano in possesso dei requisiti
di onorabilità stabiliti dall'articolo 77 e sussistano i presupposti
per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 68;
f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità
ed indipendenza indicati dall'articolo 76;
g) non sussistano, tra l'impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza
e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio
delle funzioni di vigilanza;
h) siano indicati il nome e l'indirizzo del mandatario per la liquidazione
dei sinistri da designare in ciascuno degli altri Stati membri, se i rischi
da coprire sono classificati nei rami 10 e 12 dell'articolo 2, comma 3,
esclusa la responsabilità del vettore.
2. L'ISVAP nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni
indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione,
senza che si possa aver riguardo alla struttura e all'andamento dei mercati
interessati. Il provvedimento che nega l'autorizzazione é specificatamente
e adeguatamente motivato ed é comunicato all'impresa interessata
entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione
completa dei documenti richiesti.
3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro
delle imprese se non consti l'autorizzazione di cui all'articolo 13.
4. L'ISVAP, verificata l'iscrizione nel registro delle imprese, iscrive
in un'apposita sezione dell'albo le imprese di assicurazione autorizzate
in Italia e ne dà pronta comunicazione all'impresa interessata.
Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo.
5. L'ISVAP determina, con regolamento, la procedura di autorizzazione
e le forme di pubblicità dell'albo.
Art. 15
Estensione ad altri rami
1. L'impresa già autorizzata all'esercizio di uno o più
rami vita o danni che intende estendere l'attività ad altri rami
indicati nell'articolo 2, commi 1 o 3, deve essere preventivamente autorizzata
dall'ISVAP. Si applica l'articolo 14, comma 2.
2. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione, l'impresa dà
prova di disporre interamente del capitale sociale o del fondo di garanzia
minimo previsto per l'esercizio dei nuovi rami e di essere in regola con
le disposizioni relative alle riserve tecniche, al margine di solvibilità
ed alla quota di garanzia. Qualora per l'esercizio dei nuovi rami sia
prescritta una quota di garanzia più elevata di quella posseduta,
l'impresa deve altresì dimostrare di disporre di tale quota minima.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in
cui l'impresa, dopo aver ottenuto un'autorizzazione limitata ai sensi
dell'articolo 13, comma 2, intenda estendere l'esercizio ad altre attività
o rischi rientranti nei rami per i quali é stata autorizzata in
via limitata.
4. L'ISVAP determina, con regolamento, la procedura per l'estensione dell'autorizzazione
ad altri rami e il contenuto del programma di attività.
5. L'impresa non può estendere l'attività prima dell'adozione
del provvedimento che aggiorna l'albo, del quale é data pronta
comunicazione all'impresa medesima.
Art. 16
Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro
1. L'impresa, qualora intenda istituire una sede secondaria in un altro
Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all'ISVAP.
2. L'impresa trasmette, insieme alla comunicazione, un programma di attività
recante, in particolare, l'indicazione dei rischi e delle obbligazioni
che essa intende assumere e la struttura organizzativa della sede secondaria.
3. L'impresa trasmette inoltre la documentazione comprovante la nomina
di un rappresentante generale, che deve essere munito di un mandato comprendente
espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e
davanti a tutte le autorità dello Stato membro di stabilimento,
nonché di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri atti
relativi alle attività esercitate nel territorio di tale Stato.
Il rappresentante generale deve avere domicilio all'indirizzo della sede
secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica,
questa deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona
fisica che sia munita di mandato comprendente i predetti poteri.
4. Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla
gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per
tutta la durata dell'incarico, dei requisiti di onorabilità e professionalità
secondo quanto previsto nell'articolo 76. La perdita dei requisiti comporta
la decadenza dalla carica ai sensi dell'articolo 76, comma 2, e l'obbligo
per l'impresa di provvedere alla sostituzione del rappresentante o, se
diversa, della persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria.
Art. 17
Procedura per l'accesso in regime di stabilimento
1. L'ISVAP, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta
di cui all'articolo 16, ove non rilevi l'esistenza degli impedimenti previsti
al comma 2, trasmette la comunicazione all'autorità di vigilanza
dello Stato membro nel quale l'impresa intende stabilirsi, unitamente
ad una certificazione attestante che l'impresa possiede, per l'insieme
delle sue attività, il margine di solvibilità richiesto.
2. L'ISVAP respinge la richiesta qualora abbia motivo di dubitare dell'adeguatezza
delle strutture amministrative o della stabilità della situazione
finanziaria dell'impresa, anche tenuto conto del programma di attività
presentato, ovvero quando il rappresentante generale non possieda i requisiti
di onorabilità e di professionalità.
3. L'ISVAP informa prontamente l'impresa dell'avvenuta comunicazione ai
sensi del comma 1 ovvero del diniego motivato ai sensi del comma 2.
4. L'impresa non può insediare la sede secondaria e dare inizio
all'attività prima di aver ricevuto una comunicazione da parte
dell'autorità di vigilanza dello Stato membro nel quale intende
stabilirsi o, nel caso di silenzio, prima che siano trascorsi sessanta
giorni dal momento in cui tale autorità ha ricevuto dall'ISVAP
la comunicazione di cui all'articolo 16. L'ISVAP trasmette prontamente
all'impresa ogni altra comunicazione, che sia ricevuta dalla stessa autorità
di vigilanza e che pervenga entro il medesimo termine, relativamente alle
disposizioni di interesse generale alle quali la sede secondaria deve
attenersi.
5. L'impresa, qualora intenda modificare il contenuto della comunicazione
effettuata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, deve informarne l'ISVAP
e l'autorità di vigilanza dello Stato membro della sede secondaria
almeno trenta giorni prima di mettere in atto quanto comunicato. L'ISVAP,
entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle informazioni, ne
valuta la rilevanza in relazione alla permanenza delle condizioni che
hanno giustificato l'invio della comunicazione di cui al comma 3 e, se
del caso, provvede ad informare l'autorità competente dello Stato
membro interessato. L'ISVAP trasmette prontamente all'impresa ogni eventuale
comunicazione che pervenga dall'autorità di vigilanza dello Stato
membro della sede secondaria entro il medesimo termine.
Art. 18
Attività in regime di prestazione di servizi in un altro Stato
membro
1. L'impresa, qualora intenda effettuare per la prima volta attività
in regime di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato
membro, ne dà preventiva comunicazione all'ISVAP.
2. Insieme alla comunicazione l'impresa trasmette un programma nel quale
sono indicati gli stabilimenti dai quali l'impresa si propone di svolgere
l'attività, gli Stati membri nei quali intende operare, la natura
dei rischi e delle obbligazioni che intende assumere e le altre informazioni
indicate dall'ISVAP.
Art. 19
Procedura per l'accesso in regime di prestazione di servizi
1. L'ISVAP, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
di cui all'articolo 18, trasmette all'autorità di vigilanza dello
Stato membro, nel quale l'impresa si propone di operare in regime di libertà
di prestazione di servizi, le necessarie informazioni e contestualmente
ne dà notizia all'impresa interessata.
2. L'ISVAP respinge la richiesta qualora abbia motivo di dubitare dell'adeguatezza
delle strutture amministrative o della stabilità della situazione
finanziaria dell'impresa, anche tenuto conto del programma di attività
presentato. In tale caso l'ISVAP adotta provvedimento motivato, che trasmette
all'impresa interessata entro il termine indicato al comma 1.
3. L'impresa può dare inizio all'attività dal momento in
cui riceve dall'ISVAP l'avviso dell'avvenuta trasmissione delle informazioni
di cui al comma 1.
4. L'impresa, qualora intenda modificare il contenuto della comunicazione
effettuata, applica la procedura prevista dall'articolo 17, comma 5.
Art. 20
Assicurazione malattia in sostituzione di un regime legale di previdenza
sociale
1. L'impresa, qualora intenda assumere rischi del ramo malattia ubicati
in altri Stati membri, nei quali tali assicurazioni sostituiscono parzialmente
o integralmente la copertura sanitaria fornita da un regime legale di
previdenza sociale e sono obbligatoriamente gestite secondo una tecnica
analoga a quella dell'assicurazione sulla vita secondo quanto previsto
dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario, deve richiedere all'ISVAP
le tabelle di frequenza della malattia e gli altri dati statistici pertinenti
pubblicati e trasmessi dalle autorità di vigilanza degli Stati
interessati. L'ISVAP effettua prontamente la relativa comunicazione all'impresa
richiedente.
Art. 21
Attività svolta da sedi secondarie situate in altri Stati membri
1. L'impresa, qualora intenda operare in regime di libertà di prestazione
di servizi nel territorio della Repubblica attraverso una sede secondaria
situata in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione
all'ISVAP.
2. L'impresa può iniziare l'attività a decorrere dal momento
in cui l'ISVAP comunica di aver ricevuto la comunicazione prevista dal
comma 1. L'impresa informa preventivamente l'ISVAP di ogni modifica della
comunicazione effettuata.
3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 é soggetto
alle disposizioni applicabili alle imprese con sede legale in Italia,
nonché agli articoli 24, comma 4, e 26.
Art. 22
Attività in uno Stato terzo
1. L'impresa, qualora intenda istituire una sede secondaria in uno Stato
terzo, ne dà preventiva comunicazione all'ISVAP.
2. L'ISVAP vieta all'impresa di procedere all'insediamento della sede
secondaria, qualora rilevi che la situazione finanziaria non sia sufficientemente
stabile ovvero ritenga inadeguata, sulla base del programma di attività
presentato, la struttura organizzativa della sede secondaria.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'impresa
che intende effettuare operazioni in regime di libertà di prestazione
di servizi in uno Stato terzo.
Capo III
Imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro
Art. 23
Attività in regime di stabilimento
1. L'accesso all'attività dei rami vita o dei rami danni in regime
di stabilimento nel territorio della Repubblica, da parte di un'impresa
avente la sede legale in un altro Stato membro, é subordinato alla
comunicazione all'ISVAP, da parte dell'autorità di vigilanza di
tale Stato, delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni
dell'ordinamento comunitario. Se l'impresa si propone di assumere rischi
concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la comunicazione
include la dichiarazione che l'impresa é divenuta membro dell'Ufficio
centrale italiano e aderente al Fondo di garanzia per le vittime della
strada.
2. Il rappresentante generale della sede secondaria deve essere munito
di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare
l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità della Repubblica,
nonché quello di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri
atti relativi alle attività esercitate nel territorio della Repubblica.
Il rappresentante generale deve avere domicilio all'indirizzo della sede
secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica,
questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve
a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che
abbia domicilio in Italia e che sia munita di un mandato comprendente
i medesimi poteri.
3. Nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
l'ISVAP indica all'autorità di vigilanza dello Stato membro di
origine la normativa, giustificata da motivi d'interesse generale, che
l'impresa deve osservare nell'esercizio dell'attività.
4. L'impresa può insediare la sede secondaria e dare inizio all'attività
nel territorio della Repubblica dal momento in cui riceve dall'autorità
di vigilanza dello Stato di origine la comunicazione dell'ISVAP ovvero,
in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di cui al comma 3.
5. L'impresa, qualora intenda modificare la comunicazione effettuata,
ne informa l'ISVAP almeno trenta giorni prima di mettere in atto quanto
comunicato. L'ISVAP valuta la rilevanza delle informazioni ricevute in
relazione alla permanenza dei presupposti che hanno giustificato la comunicazione
di cui al comma 4 e, se del caso, informa l'autorità competente
dello Stato membro interessato.
Art. 24
Attività in regime di prestazione di servizi
1. L'accesso all'attività dei rami vita o dei rami danni, in regime
di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica,
da parte di una impresa avente la sede legale in un altro Stato membro,
é subordinato alla comunicazione all'ISVAP, da parte dell'autorità
di vigilanza di tale Stato, delle informazioni e degli adempimenti previsti
dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario. Se l'impresa si propone
di assumere rischi concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti,
la comunicazione include l'indicazione del nominativo e l'indirizzo del
rappresentante per la gestione dei sinistri e una dichiarazione che l'impresa
é divenuta membro dell'Ufficio centrale italiano e aderente al
Fondo di garanzia per le vittime della strada.
2. L'impresa può iniziare l'attività dal momento in cui
l'ISVAP attesta di aver ricevuto la comunicazione dell'autorità
di vigilanza dello Stato di origine di cui al comma 1.
3. L'impresa comunica all'ISVAP, attraverso l'autorità di vigilanza
dello Stato membro d'origine, ogni modifica che intende apportare alla
comunicazione per l'accesso nel territorio della Repubblica in regime
di libertà di prestazione di servizi.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività, in regime di libertà
di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, l'impresa non
può avvalersi di sedi secondarie, di agenzie o di qualsiasi altra
presenza permanente nel territorio italiano, neppure se tale presenza
consista in un semplice ufficio gestito da personale dipendente, o tramite
una persona indipendente, ma incaricata di agire in permanenza per conto
dell'impresa stessa.
Art. 25
Rappresentante per la gestione dei sinistri
1. L'impresa, qualora intenda operare nel territorio della Repubblica
in regime di libertà di prestazione di servizi per l'assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti, nomina un rappresentante incaricato
della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi risarcimenti.
Al rappresentante possono essere indirizzate le richieste di risarcimento
da parte dei terzi aventi diritto.
2. Il rappresentante deve risiedere nel territorio della Repubblica e
non può svolgere per conto dell'impresa attività diretta
all'acquisizione di contratti di assicurazione.
3. Il rappresentante deve essere munito di un mandato comprendente espressamente
i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità
competenti per quanto riguarda le richieste di risarcimento dei danni,
nonché di attestare l'esistenza e la validità dei contratti
stipulati dall'impresa in regime di libertà di prestazione di servizi.
4. Le funzioni del rappresentante per la gestione dei sinistri possono
essere esercitate anche dal rappresentante fiscale.
5. Le generalità e l'indirizzo del rappresentante sono indicati
nel contratto di assicurazione, nel contrassegno e nel certificato.
Art. 26
Elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia
1. L'ISVAP pubblica, in appendice all'albo delle imprese di assicurazione,
l'elenco delle imprese ammesse ad accedere all'esercizio dei rami vita
e dei rami danni nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento
o in libertà di prestazione di servizi.
Art. 27
Rispetto delle norme di interesse generale
1. L'impresa non può stipulare contratti, nonché fare ricorso
a forme di pubblicità che siano in contrasto con disposizioni nazionali
di interesse generale, ivi comprese quelle poste a protezione degli assicurati
e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
Capo IV
Imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo
Art. 28
Attività in regime di stabilimento
1. L'impresa avente sede legale in uno Stato terzo, qualora intenda esercitare
nel territorio della Repubblica i rami vita o i rami danni, é preventivamente
autorizzata dall'ISVAP con provvedimento pubblicato nel Bollettino.
2. L'autorizzazione é efficace limitatamente al territorio nazionale,
salva l'applicazione delle disposizioni sulle condizioni per l'accesso
all'attività all'estero in regime di libertà di prestazione
di servizi.
3. L'impresa, qualora nello Stato di origine eserciti congiuntamente i
rami vita e i rami danni, può essere autorizzata ad esercitare
esclusivamente i rami danni o i rami vita, salvo che richieda l'autorizzazione
all'esercizio dei rami vita e dei rami infortuni e malattia.
4. L'impresa di cui al comma 1 deve insediare nel territorio della Repubblica
una sede secondaria e nominare un rappresentante generale che abbia residenza
in Italia e che sia fornito dei poteri previsti dall'articolo 23, comma
2, nonché del potere di compiere le operazioni necessarie per la
costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto dal comma
5. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, si
applica la disposizione contenuta nell'articolo 23, comma 2, ultimo periodo.
Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione
effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per la durata
dell'incarico, dei requisiti di onorabilità e professionalità
previsti dall'articolo 76.
5. L'ISVAP determina, con regolamento, gli altri requisiti per il rilascio
dell'autorizzazione iniziale, ivi compreso l'obbligo di presentare un
programma di attività, nonché il possesso nel territorio
della Repubblica di investimenti per un ammontare almeno uguale all'importo
minimo della quota di garanzia e con il deposito a titolo di cauzione,
presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Banca d'Italia, di una
somma, in numerario o in titoli, pari ad almeno alla metà dell'importo
minimo. Si applica l'articolo 14, commi 2, 3 e 4.
6. Con il provvedimento di cui al comma 5 sono inoltre disciplinati i
procedimenti e le condizioni di estensione dell'attività ad altri
rami, di esercizio congiunto dei rami vita e dei rami infortuni e malattia
e di diniego dell'autorizzazione. Si applica l'articolo 15.
7. L'autorizzazione non può essere altresì rilasciata quando
non sia rispettato dallo Stato di origine il principio di parità
di trattamento o di reciprocità nei confronti delle imprese aventi
la sede legale nel territorio della Repubblica che intendano costituire
o abbiano già costituito in tale Stato una sede secondaria.
Art. 29
Divieto di operare in regime di prestazione di servizi
1. É vietato all'impresa con sede legale in uno Stato terzo l'esercizio,
nel territorio della Repubblica, dell'attività nei rami vita o
nei rami danni in regime di libertà di prestazione di servizi.
2. Il comma 1 si applica anche nei confronti delle sedi secondarie situate
in Stati terzi appartenenti ad imprese aventi sede legale in un altro
Stato membro.
3. É fatto divieto ai soggetti che hanno il domicilio o, se persone
giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica di concludere
contratti con imprese che svolgono l'attività in violazione di
quanto previsto ai commi 1 e 2. É altresì vietata qualsiasi
forma di intermediazione per la stipulazione di tali contratti.
4. In caso di violazione del divieto il contratto é nullo e si
applica l'articolo 167, comma 2.
Titolo III
ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA
Capo I
Disposizioni generali
Art. 30
Requisiti organizzativi dell'impresa
1. L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dei rami vita
o dei rami danni opera con un'idonea organizzazione amministrativa e contabile
e con un adeguato sistema di controllo interno.
2. Il sistema di controllo interno prevede procedure atte a far sì
che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano correttamente integrati
nell'organizzazione aziendale e che siano prese tutte le misure necessarie
a garantire la coerenza dei sistemi posti in essere al fine di consentire
la quantificazione e il controllo dei rischi.
3. L'impresa che esercita l'attività assicurativa nel ramo assistenza
soddisfa i requisiti di professionalità del personale e rispetta
le caratteristiche tecniche delle attrezzature determinate dall'ISVAP
con regolamento.
Art. 31
Attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami vita
1. L'impresa che esercita i rami vita incarica un attuario per lo svolgimento
in via continuativa delle funzioni previste nel presente codice e nelle
disposizioni di attuazione ed in particolare quelle di cui agli articoli
32, comma 3, 36, comma 2, e 93, comma 5.
2. L'attuario incaricato deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità
e professionalità stabiliti con regolamento adottato dal Ministro
delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP.
3. L'impresa deve garantire le condizioni affinché l'attuario incaricato
sia messo in grado di espletare le funzioni in piena autonomia, avendo
libero accesso alle informazioni aziendali ritenute necessarie. Gli organi
preposti al controllo interno si avvalgono della collaborazione dell'attuario
incaricato al fine di consentire la corretta rilevazione dei dati, in
particolare di quelli relativi ai costi dell'impresa ed al loro prevedibile
andamento, che sono utilizzati per le valutazioni di competenza dell'attuario
medesimo.
4. L'attuario deve dare immediata comunicazione all'impresa e all'ISVAP
della perdita dei requisiti o della sussistenza o della sopravvenienza
di cause di incompatibilità che ne determinano la decadenza dall'incarico.
5. In caso di gravi inadempienze alle norme del presente codice o alle
disposizioni di attuazione, nonché alle regole applicative dei
principi attuariali riconosciute dall'Istituto, l'incarico conferito all'attuario
é revocato dall'impresa, direttamente o su richiesta dell'ISVAP.
L'ISVAP informa della revoca l'ordine degli attuari.
6. In caso di cessazione dell'incarico dell'attuario per qualsiasi causa,
l'impresa provvede entro quarantacinque giorni ad incaricare un nuovo
attuario ed a comunicare all'ISVAP le ragioni della sostituzione, fornendo
all'ISVAP e al nuovo attuario, nei medesimi termini, una relazione dettagliata
che l'attuario uscente ha l'obbligo di predisporre, nella quale siano
riassunti i rilievi e le osservazioni formulate negli ultimi ventiquattro
mesi. Qualora, in casi eccezionali, l'attuario si trovi nell'impossibilità
di predisporre la relazione, vi provvede l'impresa.
Art. 32
Determinazione delle tariffe nei rami vita
1. I premi relativi alle assicurazioni ed alle operazioni indicate nell'articolo
2, comma 1, sono calcolati, per ciascuna nuova tariffa, sulla base di
adeguate ipotesi attuariali che consentano all'impresa, mediante il ricorso
ai premi ed ai relativi proventi, di far fronte ai costi e alle obbligazioni
assunte nei confronti degli assicurati e, in particolare, di costituire
per i singoli contratti le riserve tecniche necessarie. A tal fine può
essere presa in considerazione la situazione patrimoniale e finanziaria
dell'impresa, ma non possono essere impiegate in modo sistematico e permanente
risorse che non derivano dai premi pagati.
2. Le ipotesi attuariali sono determinate nel rispetto dei limiti indicati
all'articolo 33, nonché delle regole applicative dei principi attuariali
riconosciute dall'ISVAP con regolamento.
3. La valutazione delle ipotesi poste a base del calcolo dei premi spetta
all'attuario e forma oggetto di una relazione tecnica da conservare presso
l'impresa. Il bilancio dell'impresa che esercita i rami vita é
trasmesso all'ISVAP insieme ad una relazione tecnica nella quale l'attuario
incaricato descrive analiticamente i procedimenti seguiti e le valutazioni
operate, con riferimento alle basi tecniche adottate, per il calcolo delle
riserve tecniche, con specifica evidenza delle eventuali valutazioni implicite
e delle relative motivazioni, attesta la correttezza dei procedimenti
seguiti, riferisce sui controlli operati in ordine alle procedure impiegate
per il calcolo delle riserve e per la corretta rilevazione del portafoglio
ed esprime un giudizio sulla sufficienza di tutte le riserve tecniche,
ivi comprese le eventuali riserve aggiuntive, appostate in bilancio.
4. Nel caso di utilizzazione sistematica e permanente di risorse estranee
ai premi ed ai relativi proventi, l'ISVAP può vietare l'ulteriore
commercializzazione dei prodotti assicurativi che hanno provocato la situazione
di squilibrio.
5. É consentito l'impiego di formule tariffarie a premio naturale
a condizione che sia data una adeguata informativa precontrattuale ed
in corso di contratto, fermo restando il divieto di revisione delle basi
tecniche. In caso di violazione del divieto il contratto é nullo
e si applica l'articolo 167, comma 2.
6. L'impresa comunica all'ISVAP gli elementi essenziali delle basi tecniche
utilizzate per il calcolo dei premi e delle riserve tecniche di ciascuna
tariffa.
Art. 33
Tasso di interesse garantibile nei contratti relativi ai rami vita
1. L'ISVAP determina, con regolamento, per tutti i contratti da stipulare
che prevedono una garanzia di tasso di interesse un tasso di interesse
massimo, che non può superare il sessanta per cento del tasso medio
dei prestiti obbligazionari dello Stato.
2. L'ISVAP può altresì determinare nel regolamento più
tassi massimi di interesse, diversificati secondo la moneta in cui é
espresso il contratto, purché ciascuno di essi non superi il sessanta
per cento del tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato nella
cui moneta é espresso il contratto. In tale caso l'ISVAP consulta
preventivamente l'autorità di vigilanza dello Stato membro interessato.
3. L'impresa, nel definire il tasso di interesse, entro i limiti previsti
dai commi 1 e 2, si attiene sempre a criteri prudenziali.
4. L'ISVAP, in deroga ai tassi massimi di cui ai commi 1 e 2, può
stabilire nel regolamento, per specifiche categorie di contratti, valori
diversi del tasso massimo di interesse. Può inoltre stabilire limiti
particolari per i contratti a premio unico o di rendita vitalizia immediata
senza facoltà di riscatto, per i quali gli impegni trovino copertura
nei corrispondenti cespiti dell'attivo.
5. Qualora L'ISVAP si avvalga della facoltà di cui al comma 4,
l'impresa può scegliere il tasso di interesse prudenziale da adottare,
tenendo conto della moneta in cui é espresso il contratto e degli
attivi corrispondenti.
In nessun caso il tasso di interesse utilizzato può essere più
elevato del rendimento degli attivi a copertura, calcolato tenendo conto
dei principi contabili in vigore, previa opportuna deduzione.
6. I tassi massimi determinati nel regolamento di cui al comma 1 sono
comunicati dall'ISVAP alla commissione europea e, ove ne facciano richiesta,
alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri.
Art. 34
Attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami responsabilità
civile veicoli e natanti
1. L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dell'assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli a motore e
dei natanti incarica un attuario per la verifica preventiva delle tariffe
e delle riserve tecniche relative ai rami 10 e 12 di cui all'articolo
2, comma 3, anche al fine di agevolare l'esercizio dei poteri di vigilanza
da parte dell'ISVAP.
2. L'attuario incaricato deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità
e professionalità stabiliti con regolamento adottato dal Ministro
delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP.
3. L'attuario incaricato é preposto alla verifica delle basi tecniche,
delle metodologie statistiche, delle ipotesi tecniche e finanziarie utilizzate
ed alla valutazione della coerenza dei premi di tariffa con i parametri
di riferimento adottati. L'attuario incaricato verifica inoltre la correttezza
dei procedimenti e dei metodi seguiti dall'impresa per il calcolo delle
riserve tecniche.
4. Le funzioni dell'attuario incaricato sono determinate dal Ministro
delle attività produttive con il regolamento di cui al comma 2,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, comma 2. Si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 3, 4, 5 e 6.
Art. 35
Determinazione delle tariffe nei rami responsabilità civile veicoli
e natanti
1. Nella formazione delle tariffe l'impresa calcola distintamente i premi
puri ed i caricamenti in coerenza con le proprie basi tecniche, sufficientemente
ampie ed estese ad almeno cinque esercizi. Ove tali basi non siano disponibili,
l'impresa può fare ricorso a rilevazioni statistiche di mercato.
2. Per i rischi che, per le loro caratteristiche, non possono essere ricondotti
ad alcuna delle tariffe stabilite dall'impresa, questa può avvalersi,
ai fini della conoscenza degli elementi statistici necessari per la determinazione
del premio puro, delle informazioni in possesso di uno o più organismi
costituiti tra le imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria autoveicoli,
i quali sono tenuti a fornire gli elementi richiesti.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche per i rischi che
presentano, per qualsiasi causa soggettiva od oggettiva, carattere di
particolarità o di eccezionalità rispetto a quelli stabiliti
dall'impresa.
4. Gli elementi statistici utilizzati dall'impresa per la determinazione
del premio puro per i rischi di cui ai commi 2 e 3 devono essere comunicati
tempestivamente agli organismi indicati nel comma 2.
Capo II
Riserve tecniche dei rami vita e danni
Art. 36
Riserve tecniche dei rami vita
1. L'impresa che esercita i rami vita ha l'obbligo di costituire, per
i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche, ivi comprese le
riserve matematiche, sufficienti a garantire le obbligazioni assunte e
le spese future.
Le riserve sono costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione,
nel rispetto dei principi attuariali e delle regole applicative individuate
dall'ISVAP con regolamento.
2. La valutazione sulla sufficienza delle riserve tecniche spetta all'attuario
incaricato, che esercita la funzione di controllo in via permanente, per
consentire all'impresa di effettuare, con tempestività, gli interventi
necessari. A tal fine l'attuario incaricato ha l'obbligo di informare
prontamente l'organo con funzioni di amministrazione e l'organo che svolge
funzioni di controllo dell'impresa qualora rilevi l'esistenza di possibili
condizioni che gli impedirebbero, a quel momento, di formulare un giudizio
di piena sufficienza delle riserve tecniche in base ai principi da rispettare
per la redazione della relazione tecnica di cui all'articolo 32, comma
3. L'impresa, se non é in grado di rimuovere le cause del rilievo
o se non condivide il rilievo stesso, ne dà pronta comunicazione
all'ISVAP.
3. L'impresa che esercita i rami vita costituisce alla fine di ogni esercizio
un'apposita riserva tecnica pari all'ammontare complessivo delle somme
che risultino necessarie per far fronte al pagamento dei capitali e delle
rendite maturati, dei riscatti e dei sinistri da pagare.
4. La riserva per la partecipazione agli utili e ai ristorni comprende
gli importi da attribuire agli assicurati o ai beneficiari dei contratti
a titolo di partecipazione agli utili tecnici e di ristorni, purché
tali importi non siano stati attribuiti agli assicurati o non siano già
stati considerati nelle riserve matematiche.
5. Per la costituzione delle riserve tecniche delle assicurazioni complementari,
previste nell'articolo 2, comma 2, sono osservate le disposizioni relative
alle riserve tecniche dei rami danni.
6. Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli importi di loro
competenza e sono determinate conformemente agli accordi contrattuali
di riassicurazione, in base agli importi lordi delle riserve tecniche.
7. L'impresa che esercita i rami vita presenta all'ISVAP il confronto
tra le basi tecniche, diverse dal tasso di interesse, impiegate nel calcolo
delle riserve tecniche ed i risultati dell'esperienza diretta.
Art. 37
Riserve tecniche dei rami danni
1. L'impresa che esercita i rami danni ha l'obbligo di costituire, per
i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche che siano sempre
sufficienti a far fronte, per quanto ragionevolmente prevedibile, agli
impegni derivanti dai contratti di assicurazione. Le riserve sono costituite,
al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto delle disposizioni
e dei metodi di valutazione stabiliti dall'ISVAP con regolamento.
2. Nei confronti dell'impresa che esercita l'attività nei rami
relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
dei veicoli e dei natanti la valutazione sulla sufficienza delle riserve
tecniche spetta all'attuario incaricato, che esercita la funzione di controllo
in via permanente, per consentire all'impresa di effettuare, con tempestività,
gli interventi necessari. A tale fine l'attuario incaricato ha l'obbligo
di informare prontamente l'organo con funzioni di amministrazione e l'organo
che svolge funzioni di controllo dell'impresa qualora rilevi l'esistenza
di possibili condizioni che gli impedirebbero, a quel momento, di formulare
un giudizio di piena sufficienza delle riserve tecniche in base ai principi
da rispettare per la redazione dell'apposita relazione tecnica. L'impresa,
se non é in grado di rimuovere le cause del rilievo o se non condivide
il rilievo stesso, ne dà pronta comunicazione all'ISVAP.
3. L'impresa che esercita i rami danni costituisce alla fine di ogni esercizio
la riserva premi, la riserva sinistri, la riserva per sinistri avvenuti
ma non ancora denunciati alla chiusura dell'esercizio, le riserve di perequazione,
la riserva di senescenza e le riserve per partecipazione agli utili e
ai ristorni.
4. La riserva premi comprende sia la riserva per frazioni di premi sia
la riserva per rischi in corso. L'impresa che esercita le assicurazioni
delle cauzioni, della grandine e delle altre calamità naturali
e quelle dei danni derivanti dall'energia nucleare integra per tali assicurazioni,
in relazione alla natura particolare dei rischi, la riserva per frazioni
di premi.
5. La riserva sinistri comprende l'ammontare complessivo delle somme che,
da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi,
risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti
nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, e non ancora pagati, nonché
alle relative spese di liquidazione. La riserva sinistri é valutata
in misura pari al costo ultimo, per tener conto di tutti i futuri oneri
prevedibili, sulla base di dati storici e prospettici affidabili e comunque
delle caratteristiche specifiche dell'impresa.
6. La riserva per i sinistri avvenuti, ma non ancora denunciati alla data
di chiusura dell'esercizio, é valutata tenendo conto della natura
dei rischi a cui si riferisce ai fini dei relativi metodi di valutazione.
7. Le riserve di perequazione comprendono tutte le somme accantonate,
conformemente alle disposizioni di legge, allo scopo di perequare le fluttuazioni
del tasso dei sinistri negli anni futuri o di coprire rischi particolari.
L'impresa autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nel
ramo credito costituisce una riserva di perequazione, destinata a coprire
l'eventuale saldo tecnico negativo conservato del ramo credito alla fine
di ciascun esercizio. L'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività
assicurativa nei rami danni, salvo che nel ramo credito e cauzioni, costituisce
una riserva di perequazione per rischi di calamità naturali, diretta
a compensare nel tempo l'andamento della sinistralità. Le condizioni
e le modalità per la costituzione della riserva di perequazione
per rischi di calamità naturale e per i danni derivanti dall'energia
nucleare sono fissate con decreto del Ministro delle attività produttive,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISVAP.
8. Per i contratti di assicurazione contro le malattie, che hanno durata
poliennale o che, pur avendo durata annuale, prevedono l'obbligo di rinnovo
alla scadenza, l'impresa costituisce una riserva di senescenza destinata
a compensare l'aggravarsi del rischio dovuto al crescere dell'età
degli assicurati, qualora i premi siano determinati, per l'intera durata
della garanzia, con riferimento all'età degli assicurati al momento
della stipulazione del contratto. Per tali contratti l'impresa può
esercitare il diritto di recesso, a seguito di sinistro, solo entro i
primi due anni dalla stipulazione del contratto. Per i contratti di assicurazione
contro il rischio di non autosufficienza l'impresa costituisce una apposita
riserva secondo appropriati criteri attuariali che tengono conto dell'andamento
del rischio per l'intera durata della garanzia.
9. La riserva per partecipazione agli utili e ai ristorni comprende gli
importi da attribuire agli assicurati o ai beneficiari dei contratti a
titolo di partecipazione agli utili tecnici e ai ristorni, purché
tali importi non siano stati attribuiti agli assicurati.
10. L'impresa autorizzata all'esercizio congiunto dell'attività,
nei rami vita e nei rami infortuni e malattia, si conforma alle specifiche
disposizioni applicabili.
11. Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli importi di
loro competenza e sono determinate conformemente agli accordi contrattuali
di riassicurazione, in base agli importi lordi delle riserve tecniche.
La riserva premi relativa agli importi di riassicurazione é calcolata
in base ai metodi di cui al comma 4, coerentemente alla scelta operata
dall'impresa per il calcolo della riserva premi lorda.
Capo III
Attività a copertura delle riserve tecniche
Art. 38
Copertura delle riserve tecniche e localizzazione delle attività
1. Le riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni sono coperte con
attivi di proprietà dell'impresa. Nella scelta degli attivi l'impresa
tiene conto del tipo di rischi e delle obbligazioni assunte e dell'esigenza
che sia garantita la sicurezza, la redditività e la liquidità
degli investimenti, provvedendo ad un'adeguata diversificazione e dispersione
degli attivi medesimi.
2. L'impresa può coprire le riserve tecniche esclusivamente con
le categorie di attivi, compresi gli strumenti finanziari derivati, che
sono ammessi nel regolamento adottato dall'ISVAP. L'Istituto stabilisce,
nel medesimo regolamento, le tipologie, le modalità, i limiti di
impiego e le relative quote massime.
3. L'ISVAP, nel caso in cui rilevi che per uno o più attivi non
sono state osservate le regole di cui al comma 2, comunica all'impresa
l'inammissibilità ad essere destinati, in tutto o in parte, a copertura
delle riserve tecniche.
4. Fatti salvi i principi di cui al comma 1, in circostanze eccezionali
e su motivata richiesta dell'impresa, l'ISVAP può autorizzare,
in via temporanea, l'investimento in categorie di attivi a copertura delle
riserve tecniche diverse da quelle previste in via generale.
5. In caso di attivi a copertura che rappresentano un investimento in
una società controllata, che per conto dell'impresa di assicurazione
ne gestisce in tutto o in parte gli investimenti, l'ISVAP, nel verificare
la corretta applicazione delle norme e dei principi di cui al presente
articolo, tiene conto degli attivi detenuti dalla società controllata.
6. Per i contratti compresi nel portafoglio italiano, l'impresa può
localizzare gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche in uno
o più Stati membri. Su richiesta dell'impresa, l'ISVAP può
autorizzare la localizzazione di parte degli attivi in uno Stato terzo.
In deroga alle disposizioni del presente comma, la localizzazione dei
crediti verso i riassicuratori posti a copertura delle riserve tecniche
é libera, salvo quanto disposto dall'articolo 47.
Art. 39
Valutazione delle attività patrimoniali
1. Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche sono valutati al
netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali
poste rettificative.
2. La valutazione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche
é effettuata in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato
realizzo.
3. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative ai criteri
di valutazione delle attività patrimoniali.
Art. 40
Regole sulla congruenza
1. Quando la garanzia assicurativa é espressa in una determinata
valuta, l'obbligazione dell'impresa si considera esigibile in tale valuta.
2. Quando la garanzia assicurativa non é espressa in una determinata
valuta, l'obbligazione dell'impresa di assicurazione si considera esigibile
nella valuta del paese di ubicazione del rischio. Nelle assicurazioni
dei rami danni l'impresa può altresì eseguire la prestazione
nella stessa valuta in cui é stato pagato il premio se, sin dalla
stipulazione del contratto, risulti obiettivamente prevedibile che la
prestazione debba essere corrisposta in tale valuta.
3. L'impresa provvede alla copertura delle riserve tecniche nel rispetto
del principio della congruenza. L'ISVAP individua, con regolamento, i
casi di deroga, determinando altresì le tipologie, le modalità
e i limiti di impiego di attivi espressi in altra valuta o di strumenti
finanziari derivati che siano idonei a soddisfare le medesime esigenze.
Art. 41
Contratti direttamente collegati ad indici o a quote di organismi di investimento
collettivo del risparmio
1. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente
collegate al valore delle quote di un organismo di investimento collettivo
del risparmio oppure al valore di attivi contenuti in un fondo interno
detenuto dall'impresa di assicurazione, le riserve tecniche relative a
tali contratti sono rappresentate con la massima approssimazione possibile
dalle quote dell'organismo di investimento collettivo del risparmio oppure
da quelle del fondo interno, se é suddiviso in quote definite,
oppure dagli attivi contenuti nel fondo stesso.
2. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente
collegate ad un indice azionario o ad un altro valore di riferimento diverso
da quelli di cui al comma 1, le riserve tecniche relative a tali contratti
sono rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote
rappresentanti il valore di riferimento oppure, qualora le quote non siano
definite, da attivi di adeguata sicurezza e negoziabilità che corrispondano
il più possibile a quelli su cui si basa il valore di riferimento
particolare.
3. L'articolo 38, comma 1, secondo periodo, e le disposizioni sulle quote
massime di cui al comma 2 del medesimo articolo non sono applicabili agli
attivi detenuti per far fronte ad obbligazioni che sono direttamente collegate
alle prestazioni di cui ai commi 1 e 2. Le disposizioni relative alle
regole di congruenza non si applicano alle obbligazioni derivanti dai
contratti di cui al presente articolo.
4. Qualora le prestazioni previste dai contratti di cui ai commi 1 e 2
comprendano una garanzia di risultato dell'investimento o qualsiasi altra
prestazione garantita, alle corrispondenti riserve tecniche aggiuntive
si applica l'articolo 38.
5. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, disposizioni più dettagliate
per l'individuazione delle categorie di attivi, che possono essere destinati
a copertura delle riserve tecniche, e dei relativi limiti.
Art. 42
Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche
1. L'impresa deve tenere un registro da cui risultano le attività
a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni. In
qualsiasi momento l'importo degli attivi iscritti deve essere, tenendo
conto delle annotazioni dei movimenti, almeno pari all'ammontare delle
riserve tecniche.
2. Le attività poste a copertura delle riserve tecniche ed iscritte
nel registro sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni
assunte dall'impresa con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono.
Le attività di cui al presente comma costituiscono patrimonio separato
rispetto alle altre attività detenute dall'impresa e non iscritte
nel registro.
3. L'impresa comunica all'ISVAP la situazione delle attività risultante
dal registro. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni per
la formazione e la tenuta del registro, con particolare riguardo all'annotazione
delle operazioni effettuate, nonché i termini, le modalità
e gli schemi per le comunicazioni periodiche.
Art. 43
Riserve tecniche relative all'attività esercitata in regime di
stabilimento negli Stati terzi
1. Per le obbligazioni assunte dalle sedi secondarie situate in Stati
terzi, l'impresa costituisce le riserve tecniche previste dalle leggi
di tali Stati.
2. L'ISVAP verifica che nel bilancio dell'impresa risultino iscritte attività
sufficienti alla copertura delle riserve di cui al comma 1.
Capo IV
Margine di solvibilità
Art. 44
Margine di solvibilità
1. L'impresa dispone costantemente di un margine di solvibilità
sufficiente per la complessiva attività esercitata nel territorio
della Repubblica ed all'estero. L'ISVAP disciplina, con regolamento, le
regole tecniche per la determinazione e il calcolo del margine di solvibilità
richiesto, secondo i rami esercitati, nel rispetto delle disposizioni
del presente capo e di quelle previste dalla normativa in materia di vigilanza
supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario.
2. Il margine di solvibilità disponibile é rappresentato
dal patrimonio netto dell'impresa al netto degli elementi immateriali,
libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende:
a) il capitale sociale versato o, se si tratta di società di mutua
assicurazione, il fondo di garanzia versato;
b) le riserve legali e le riserve statutarie e facoltative, non destinate
a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo;
c) gli utili dell'esercizio e degli esercizi precedenti portati a nuovo,
al netto dei dividendi da pagare;
d) le perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo.
3. Possono inoltre essere compresi nel margine di solvibilità disponibile:
a) le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati sino a
concorrenza del cinquanta per cento del margine di solvibilità
disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto,
di cui il venticinque per cento al massimo comprendente prestiti subordinati
a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata.
Per essere computati tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità
disponibile i prestiti subordinati devono soddisfare le condizioni stabilite
all'articolo 45, commi 1 e 2. Le azioni preferenziali cumulative possono
essere computate soltanto qualora esistano accordi vincolanti in base
ai quali, in caso di liquidazione ordinaria o coatta dell'impresa, abbiano
un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e
vengano rimborsate solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in
essere alla data della liquidazione;
b) i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari, comprese
le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate alla lettera
a), sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine di solvibilità
disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto,
limite da assumere per il totale di detti titoli, strumenti, azioni preferenziali
cumulative e prestiti subordinati di cui alla lettera a) del presente
comma. Per essere computati tra gli elementi costitutivi del margine di
solvibilità disponibile i titoli a durata indeterminata e gli altri
strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative, devono
soddisfare le condizioni stabilite all'articolo 45, comma 8.
4. Su motivata richiesta dell'impresa, accompagnata da idonea documentazione,
l'ISVAP può autorizzare a comprendere nel margine di solvibilità
disponibile, per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, gli
ulteriori elementi patrimoniali individuati nelle disposizioni di attuazione.
5. L'ISVAP, con regolamento, individua inoltre gli attivi dei quali non
si tiene conto, nell'ambito della determinazione del patrimonio dell'impresa,
agli effetti del margine di solvibilità.
Art. 45
Prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata e altri strumenti
finanziari
1. I prestiti subordinati possono essere inclusi nel margine di solvibilità
disponibile, limitatamente alle somme effettivamente versate, purché
sussistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione
ordinaria o coatta dell'impresa, i prestiti abbiano un grado inferiore
rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati
solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere alla data della
liquidazione.
2. I prestiti subordinati possono essere inclusi nel margine di solvibilità
disponibile, fermo quanto disposto al comma 1, qualora i documenti che
ne regolano l'emissione:
a) prevedano espressamente che eventuali modifiche siano valide solo previa
autorizzazione dell'ISVAP;
b) non prevedano clausole in forza delle quali il prestito debba, in casi
diversi dalla liquidazione dell'impresa, essere rimborsato prima della
scadenza convenuta;
c) per i prestiti a scadenza fissa, prevedano che la durata minima non
sia inferiore a cinque anni;
d) per i prestiti per i quali non é stabilita una scadenza, prevedano
per il rimborso un preavviso di almeno cinque anni;
e) prevedano che il rimborso anticipato dei prestiti avvenga solo su iniziativa
dell'impresa emittente e previa autorizzazione dell'ISVAP.
3. Per i prestiti a scadenza fissa, l'impresa é tenuta a sottoporre
all'approvazione dell'ISVAP, al più tardi un anno prima della data
di scadenza del prestito, un piano che indichi le modalità ed i
mezzi tramite i quali, alla scadenza medesima, l'impresa intende mantenere
le condizioni di solvibilità, tenuto anche conto delle prevedibili
esigenze del margine di solvibilità richiesto alla chiusura dell'esercizio
nel corso del quale si intende procedere all'estinzione del prestito.
L'obbligo di presentazione del piano non ricorre se l'impresa ha ridotto
gradualmente, nel corso degli ultimi cinque anni precedenti la data di
scadenza, l'importo del prestito computato ai fini del margine di solvibilità
disponibile, provvedendo contestualmente alla sua sostituzione con elementi
idonei.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non precludono la possibilità
di rimborso anticipato, totale o parziale, dei prestiti a scadenza fissa
ad iniziativa dell'impresa e previa autorizzazione dell'ISVAP.
5. Il rimborso anticipato, totale o parziale, dei prestiti per i quali
non é stabilita una scadenza può essere effettuato soltanto
ad iniziativa dell'impresa e previa autorizzazione dell'ISVAP.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 deve essere presentata richiesta motivata
all'ISVAP almeno sei mesi prima della data stabilita per il rimborso,
accompagnata da idonea documentazione attestante, tramite indicazione
delle modalità e dei mezzi con i quali l'impresa intende mantenere
le condizioni di solvibilità, l'assenza di pregiudizio al margine
di solvibilità disponibile anche tenuto conto delle prevedibili
esigenze del margine di solvibilità richiesto alla chiusura dell'esercizio
nel corso del quale si intende procedere al rimborso anticipato.
L'autorizzazione dell'ISVAP può essere rilasciata anche per un
importo inferiore a quello richiesto.
7. Per i prestiti, per i quali non é stabilita una scadenza, l'esercizio
del preavviso, da comunicare immediatamente all'ISVAP, o la richiesta
di rimborso anticipato comportano la riduzione della percentuale di utilizzo
del prestito subordinato dal cinquanta per cento al venticinque per cento
del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine
di solvibilità richiesto. In caso di esercizio del preavviso si
applicano le disposizioni contenute nel comma 3.
8. I titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari anche
con scadenza determinata, purché non inferiore a dieci anni, comprese
le azioni preferenziali cumulative di cui all'articolo 44, comma 3, lettera
b), possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile,
limitatamente alle somme effettivamente versate, se soddisfano le seguenti
condizioni:
a) é previsto nei documenti che ne regolano l'emissione che esso
può essere modificato solo previa autorizzazione dell'ISVAP;
b) é esclusa nei documenti che ne regolano l'emissione la rimborsabilità
su iniziativa del portatore o senza la preventiva autorizzazione dell'ISVAP.
L'autorizzazione dell'ISVAP può essere rilasciata anche per un
importo inferiore a quello richiesto. Ai fini del rimborso e della relativa
autorizzazione deve essere presentata richiesta motivata all'ISVAP almeno
sei mesi prima della data stabilita per il rimborso, accompagnata da idonea
documentazione attestante, tramite indicazione delle modalità e
dei mezzi con i quali l'impresa intende mantenere le condizioni di solvibilità,
l'assenza di pregiudizio al margine di solvibilità disponibile
anche tenuto conto delle prevedibili esigenze del margine di solvibilità
richiesto alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale si intende
procedere al rimborso;
c) é prevista nei documenti che ne regolano l'emissione la possibilità
di differire il pagamento degli interessi quando l'impresa non dispone
del margine di solvibilità richiesto. Gli interessi maturati e
non corrisposti sono esclusi dal margine di solvibilità disponibile;
d) é stabilito nei documenti che ne regolano l'emissione che i
crediti del prestatore nei confronti dell'impresa sono interamente subordinati
a quelli di tutti i creditori non subordinati, ivi compresi gli assicurati;
e) é prevista nei documenti che ne regolano l'emissione la capacità
del debito e degli interessi, maturati e non corrisposti, di assorbire
in via definitiva o temporanea le perdite, in modo tale che sia consentito
all'impresa di proseguire regolarmente l'attività. Le perdite,
risultanti dal bilancio dell'impresa, devono aver determinato una riduzione
del margine di solvibilità richiesto, senza che si sia contestualmente
provveduto alla sua ricostituzione nella misura necessaria. La nota integrativa
deve illustrare in modo adeguato l'esistenza e l'operatività della
clausola di assorbimento delle perdite.
9. L'ISVAP individua, con regolamento, le condizioni che garantiscono
pienamente la stabilità dell'impresa di assicurazione in presenza
delle quali i titoli a durata indeterminata, gli altri strumenti finanziari,
comprese le azioni preferenziali cumulative, ed i prestiti subordinati
possono essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile.
10. Nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nel presente articolo
le azioni preferenziali cumulative, i prestiti subordinati, i titoli a
durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari sono ammissibili
ai fini della situazione di solvibilità corretta di un'impresa
di assicurazione e di solvibilità della relativa controllante di
cui agli articoli 217 e 218.
Art. 46
Quota di garanzia
1. Un terzo del margine di solvibilità richiesto rappresenta la
quota di garanzia.
2. La quota di garanzia dell'impresa che esercita i rami vita, fermi restando
i limiti stabiliti per la misura del capitale sociale o del fondo di garanzia,
non può in nessun caso essere inferiore a tre milioni di euro.
3. La quota di garanzia dell'impresa che esercita i rami danni, fermi
restando i limiti stabiliti per la misura del capitale sociale o del fondo
di garanzia, non può in nessun caso essere inferiore a due milioni
di euro.
Qualora l'impresa sia autorizzata all'esercizio dei rami 10, 11, 12, 13,
14 e 15 di cui all'articolo 2, comma 3, la quota di garanzia non può
in nessun caso essere inferiore a tre milioni di euro. Qualora l'autorizzazione
comprenda più rami di assicurazione si ha riguardo al solo ramo
per il cui esercizio é richiesto l'importo più elevato.
4. La quota di garanzia é coperta esclusivamente mediante gli elementi
patrimoniali di cui all'articolo 44, comma 2, al netto degli elementi
immateriali di cui al provvedimento previsto dal comma 5 del medesimo
articolo.
5. Gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono aumentati annualmente, con regolamento
adottato dall'ISVAP, in base all'incremento dell'indice europeo dei prezzi
al consumo, pubblicato da Eurostat, salvo che gli incrementi siano inferiori
al cinque per cento.
Art. 47
Cessione dei rischi in riassicurazione
1. L'ISVAP può non tener conto, ai fini della copertura delle riserve
tecniche e del calcolo del margine di solvibilità, della cessione
dei rischi in riassicurazione ad imprese aventi la sede legale in Stati
terzi che non abbiano istituito un proprio legale rappresentante nel territorio
della Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro.
2. La decisione dell'ISVAP deve essere motivata esclusivamente da valutazioni
attinenti alla solvibilità delle imprese riassicuratrici.
Capo V
Imprese aventi la sede legale in uno stato terzo
Art. 48
Requisiti organizzativi della sede secondaria
1. La sede secondaria, insediata nel territorio della Repubblica dall'impresa
che ha sede legale in uno Stato terzo, opera con un'idonea organizzazione
amministrativa e contabile e con un adeguato sistema di controllo interno.
Si applica l'articolo 30, commi 2 e 3.
2. Alla sede secondaria si applicano le disposizioni di cui agli articoli
31, 32, 33, 34 e 35.
Art. 49
Riserve tecniche
1. L'impresa rispetta, per le assicurazioni e le operazioni comprese nel
portafoglio della sede secondaria, le disposizioni relative alla disciplina
delle riserve tecniche delle imprese con sede legale nella Repubblica.
2. Per la localizzazione degli attivi posti a copertura delle riserve
tecniche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 6.
L'ISVAP può tuttavia richiedere che gli attivi siano localizzati
nel territorio della Repubblica, ove ciò sia ritenuto necessario
per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e degli altri aventi
diritto a prestazioni assicurative.
3. L'impresa che é autorizzata ad esercitare congiuntamente i rami
vita ed i rami infortuni e malattia rispetta le disposizioni stabilite
per le imprese con sede legale nel territorio della Repubblica.
Art. 50
Calcolo del margine di solvibilità e della quota di garanzia
1. L'impresa dispone, per la sede secondaria, di un margine di solvibilità
costituito secondo le disposizioni del capo IV, in quanto applicabili,
e calcolato avuto riguardo all'attività svolta dalla sede secondaria
secondo quanto previsto con regolamento adottato dall'ISVAP.
2. Il terzo del minimo del margine di solvibilità costituisce la
quota di garanzia. La quota non può essere inferiore alla metà
degli importi previsti dall'articolo 46 per i rami ai quali si riferisce
l'autorizzazione.
3. Le attività costitutive del margine di solvibilità sono
localizzate, fino a concorrenza dell'ammontare della quota di garanzia,
nel territorio della Repubblica, mentre per l'eccedenza possono essere
localizzate nel territorio di altri Stati membri.
4. La disposizione del comma 1 non si applica all'impresa autorizzata
ad operare anche in altri Stati membri, che sia soggetta a vigilanza globale
di solvibilità esercitata dalla autorità di controllo di
uno di tali Stati ai sensi dell'articolo 51.
Art. 51
Agevolazioni per l'impresa operante in più Stati membri
1. L'impresa, che al momento in cui fa istanza di autorizzazione ad operare
nel territorio della Repubblica é già autorizzata all'esercizio
dei rami vita o dei rami danni in uno o più Stati membri o ha presentato
in tali Stati domanda di autorizzazione, può chiedere:
a) di poter calcolare, in deroga a quanto disposto nell'articolo 50, comma
1, il margine di solvibilità in funzione dell'attività globale
esercitata dalle proprie sedi secondarie stabilite nel territorio degli
Stati membri;
b) di poter costituire la cauzione prevista dall'articolo 28, comma 5,
soltanto in uno di tali Stati membri;
c) di poter localizzare in uno qualunque degli Stati membri, nei quali
ha insediato una sede secondaria, le attività costitutive della
quota minima di garanzia. L'istanza va presentata all'ISVAP ed alle autorità
di vigilanza degli altri Stati membri interessati.
2. Le agevolazioni possono essere richieste anche dall'impresa che, dopo
aver ottenuto l'autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica,
insedia una sede secondaria anche nel territorio di un altro Stato membro.
3. Nella domanda l'impresa deve indicare l'autorità alla quale
chiede che venga demandato il controllo di solvibilità per il complesso
delle attività effettuate dalle sedi secondarie stabilite negli
Stati membri. La domanda deve essere motivata. In caso di accoglimento
l'impresa deve costituire la cauzione prevista dall'articolo 28, comma
5, nello Stato membro alla cui autorità é demandato il controllo
della solvibilità per l'insieme delle attività esercitate
nel territorio dell'Unione europea.
4. Le agevolazioni possono essere concesse soltanto congiuntamente e con
l'accordo di tutte le autorità degli Stati membri interessati.
Esse hanno effetto dal momento in cui l'autorità prescelta per
il controllo della solvibilità globale, avuta notizia dell'accordo
di tutti gli Stati membri interessati, comunica alle altre autorità
di essere disposta ad esercitare la vigilanza. Le agevolazioni vengono
meno in tutti gli Stati membri interessati in caso di revoca anche da
parte di una sola delle autorità di vigilanza.
5. L'impresa alla quale sono state concesse le agevolazioni calcola il
margine di solvibilità avendo riguardo all'attività complessiva
svolta dall'insieme delle sedi secondarie stabilite negli Stati membri.
Titolo IV
DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI MUTUE ASSICURATRICI
Art. 52
Nozione
1. La società di mutua assicurazione costituita ai sensi dell'articolo
2546 del codice civile può esercitare l'attività assicurativa
nei rami vita o nei rami danni e limitatamente al territorio della Repubblica,
senza che trovi applicazione la disciplina sui requisiti per l'accesso
di cui al capo II del titolo II, quando ricorrono le condizioni rispettivamente
stabilite nei commi 2 e 3. Le quote di partecipazione devono essere rappresentate
da azioni.
2. La società di mutua assicurazione, ai fini dell'esercizio dei
rami vita, deve prevedere nello statuto la possibilità di esigere
contributi supplementari, o di ridurre le prestazioni, e riscuotere contributi
annui non superiori ad euro cinquecentomila.
3. La società di mutua assicurazione, ai fini dell'esercizio dei
rami danni, deve prevedere nello statuto la possibilità di esigere
contributi supplementari e riscuotere contributi annui non superiori ad
un milione di euro, provenienti per almeno la metà dai soci.
4. Se gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono superati durante tre esercizi
consecutivi, a decorrere dal quarto esercizio la mutua assicuratrice non
é più soggetta alle disposizioni del presente titolo ed
é tenuta a richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 13 entro
trenta giorni dall'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio
nel quale gli importi sono stati superati.
Art. 53
Attività esercitabili
1. L'impresa di cui all'articolo 52, comma 2, può esercitare esclusivamente
i rami I e II di cui all'articolo 2, comma 1.
2. L'impresa di cui all'articolo 52, comma 3, non può esercitare
i rami 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 18 di cui all'articolo 2, comma 3.
3. Le società di mutua assicurazione limitano l'oggetto sociale
all'esercizio dei soli rami vita o dei soli rami danni ed alle operazioni
connesse o strumentali. Si applica l'articolo 12.
Art. 54
Requisiti degli esponenti aziendali
1. Il Ministro delle attività produttive determina, con il regolamento
di cui all'articolo 76, i requisiti di onorabilità e indipendenza
degli esponenti aziendali e stabilisce requisiti di professionalità
che tengano conto delle dimensioni e delle limitazioni all'attività
esercitata dalle mutue assicuratrici di cui all'articolo 52.
Art. 55
Autorizzazione
1. L'ISVAP o, nel caso delle regioni a statuto speciale, l'organo regionale
a ciò preposto, fermo quanto disposto all'articolo 347, comma 3,
autorizzano le mutue assicuratrici di cui all'articolo 52.
2. Le società autorizzate sono iscritte in apposita sezione, rubricata
altre mutue assicuratrici, dell'albo delle imprese di assicurazione di
cui all'articolo 14, comma 4.
3. L'ISVAP, con regolamento, determina, salve le competenze delle regioni
a statuto speciale, il procedimento per il rilascio, l'estensione ed il
diniego dell'autorizzazione. Si applica l'articolo 14, comma 3.
Art. 56
Altre norme applicabili
1. L'ISVAP determina, con regolamento, l'adeguatezza patrimoniale e organizzativa
dell'impresa, gli obblighi di tenuta dei registri contabili nonché
quelli di comunicazione all'autorità di vigilanza, tenuto conto
delle dimensioni e delle limitazioni all'attività esercitata dalle
mutue assicuratrici di cui all'articolo 52.
2. Nell'esercizio dell'attività le mutue assicuratrici di cui all'articolo
52 sono soggette alle disposizioni di cui ai titoli VIII, XIII, XIV, XVI
e XVIII in quanto compatibili.
3. Alla mutua assicuratrice di cui al presente titolo non si applicano
gli articoli 2346, sesto comma, 2349, secondo comma, 2519, secondo comma,
2526, 2541, 2543, 2544, secondo comma, primo periodo, 2545-quater, 2545-quinquies,
2545-octies, secondo comma, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies,
2545-quinquies-decies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, 2545-octiesdecies
del codice civile.
Titolo V
ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE
Capo I
Disposizioni generali
Art. 57
Attività di riassicurazione
1. L'attività di riassicurazione consiste nell'accettazione di
rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o da un'altra impresa di
riassicurazione ed é riservata alle imprese di riassicurazione,
salvo quanto previsto dal comma 4.
2. Le imprese di riassicurazione limitano l'oggetto sociale all'esercizio
della riassicurazione ed alle operazioni connesse o strumentali.
3. É vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di
società che hanno per oggetto esclusivo l'esercizio all'estero
dell'attività riassicurativa.
4. L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attività
di riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo II
relativamente all'assicurazione diretta. All'attività di riassicurazione
svolta dall'impresa di assicurazione si applicano, per quanto concerne
l'accesso all'attività, le disposizioni specificamente stabilite
per tali imprese all'articolo 59.
Capo II
Imprese di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della
Repubblica
Art. 58
Autorizzazione
1. L'impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica e che
intende esercitare esclusivamente l'attività di riassicurazione
é autorizzata dall'ISVAP, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino,
alle condizioni previste dall'articolo 59.
2. L'autorizzazione é rilasciata per uno o più dei rami
vita o per uno o più dei rami danni oppure, congiuntamente, per
uno o più dei rami vita e danni.
3. L'autorizzazione é valida per il territorio della Repubblica,
nonché per quello degli altri Stati membri o di Stati terzi.
Art. 59
Requisiti e procedura
1. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 58 quando ricorrono
le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di società per azioni costituita ai sensi
dell'articolo 2325 del codice civile o di società europea ai sensi
del regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della Società
europea;
b) la direzione generale e amministrativa dell'impresa richiedente sia
stabilita nel territorio della Repubblica;
c) il capitale interamente versato sia di ammontare non inferiore al minimo
determinato in via generale, con regolamento adottato dall'ISVAP, in misura
compresa fra euro cinque milioni ed euro un milione e cinquecentomila
sulla base dei rami esercitati, e sia costituito esclusivamente da conferimenti
in denaro;
d) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un
programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa
e gestionale, accompagnato da una relazione tecnica sottoscritta da un
attuario iscritto all'albo professionale, contenente l'esposizione dei
criteri in base ai quali il programma stesso é stato redatto e
sono state effettuate le previsioni relative ai ricavi ed ai costi;
e) i titolari di partecipazioni rilevanti siano in possesso dei requisiti
di onorabilità stabiliti dall'articolo 77 e sussistano i presupposti
per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 68;
f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità
ed indipendenza indicati dall'articolo 76;
g) non sussistano tra l'impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza
e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio
delle funzioni di vigilanza.
2. L'ISVAP nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni
indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione,
senza che si possa aver riguardo alla struttura e all'andamento dei mercati
interessati. Il provvedimento é specificatamente e adeguatamente
motivato ed é comunicato all'impresa interessata entro novanta
giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione completa dei
documenti richiesti.
3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro
delle imprese se non consti l'autorizzazione di cui all'articolo 58.
4. L'ISVAP, verificata l'iscrizione nel registro delle imprese, iscrive
in apposita sezione dell'albo le imprese di riassicurazione autorizzate
in Italia e ne dà pronta comunicazione all'impresa interessata.
Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo.
5. L'ISVAP determina, con regolamento, la procedura di autorizzazione
e le forme di pubblicità dell'albo.
Capo III
Imprese di riassicurazione aventi la sede legale in un altro stato membro
o in uno stato terzo
Art. 60
Attività in regime di stabilimento
1. L'esercizio della riassicurazione in regime di stabilimento nel territorio
della Repubblica da parte dell'impresa che ha sede legale in un altro
Stato membro o in uno Stato terzo é sottoposto alla preventiva
autorizzazione dell'ISVAP.
2. L'ISVAP con regolamento determina, nel rispetto di condizioni equivalenti
a quelle di cui all'articolo 59, comma 1, la procedura per l'accesso in
regime di stabilimento nel territorio della Repubblica.
3. L'ISVAP, verificata l'iscrizione nel registro delle imprese, iscrive
in apposita sezione dell'albo le imprese di riassicurazione estere e ne
dà pronta comunicazione all'impresa interessata. Le imprese indicano
negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo. Si applica l'articolo
59, commi 2 e 3.
Art. 61
Attività in regime di prestazione di servizi
1. É consentito, senza necessità di autorizzazione, l'accesso
e l'esercizio dell'attività di riassicurazione in regime di libera
prestazione di servizi nel territorio della Repubblica da parte delle
imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato
terzo.
Titolo VI
ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE
Capo I
Imprese di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della
Repubblica
Art. 62
Esercizio dell'attività di riassicurazione
1. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative alla formazione
e alla copertura delle riserve tecniche ed all'adeguatezza patrimoniale
per l'esercizio dell'attività di riassicurazione nel rispetto dei
principi generali previsti agli articoli 63, 64 e 65, avuto riguardo all'esigenza
di sana e prudente gestione dell'impresa.
2. L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attività
di riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo III
relativamente all'assicurazione diretta. All'attività di riassicurazione
svolta dall'impresa di assicurazione si applicano le disposizioni specificamente
stabilite per tali imprese ai sensi del comma 1.
Art. 63
Requisiti organizzativi
1. L'impresa di riassicurazione opera con un'idonea organizzazione amministrativa
e contabile e con un adeguato sistema di controllo interno.
2. Il sistema di controllo interno deve prevedere procedure atte a far
si che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano correttamente integrati
nell'organizzazione aziendale e che siano prese tutte le misure necessarie
a garantire la coerenza dei sistemi posti in essere al fine di consentire
la quantificazione e il controllo dei rischi.
Art. 64
Riserve tecniche del lavoro indiretto
1. L'impresa che esercita l'attività di riassicurazione, anche
in via non esclusiva, costituisce le riserve tecniche alla fine di ciascun
esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti.
2. L'iscrizione in bilancio delle riserve tecniche del lavoro indiretto
del portafoglio italiano ed estero é effettuata, in linea di principio,
sulla base di quanto comunicato dalle imprese cedenti. L'impresa valuta
la congruità delle riserve del lavoro indiretto affinché
risultino sufficienti in relazione agli impegni assunti ed apporta in
bilancio le eventuali rettifiche, anche tenuto conto delle esperienze
passate.
3. Per le obbligazioni relative al portafoglio estero l'impresa costituisce
le riserve tecniche previste dalle leggi degli Stati ai quali il portafoglio
si riferisce, ove esistenti, fatta salva l'applicazione dei principi di
cui al comma 2.
Art. 65
Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto
1. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche tengono conto del tipo
di affari assunti dall'impresa di riassicurazione e, in particolare, della
natura, dell'ammontare e della cadenza dei pagamenti dei sinistri attesi,
in modo tale che sia possibile realizzare condizioni di sufficienza, liquidità,
sicurezza, qualità, redditività e correlazione degli investimenti.
2. L'impresa di riassicurazione é tenuta ad una adeguata e diversificata
dispersione degli attivi, in modo tale che essa possa rispondere al cambiamento
delle condizioni economiche ed in particolare all'andamento dei mercati
finanziari e immobiliari o all'impatto dei sinistri catastrofali.
3. L'impresa di riassicurazione deve tenere un registro da cui risultano
le attività a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e
dei rami danni. In qualsiasi momento l'importo degli attivi iscritti deve
essere, tenendo conto delle annotazioni dei movimenti, almeno pari all'ammontare
delle riserve tecniche.
4. Le attività poste a copertura delle riserve tecniche ed iscritte
nel registro sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni
assunte dall'impresa di riassicurazione con i contratti ai quali le riserve
stesse si riferiscono. Le attività di cui al presente comma costituiscono
patrimonio separato rispetto alle altre attività detenute dall'impresa
di riassicurazione e non iscritte nel registro.
5. L'impresa di riassicurazione comunica all'ISVAP la situazione delle
attività risultante dal registro. L'ISVAP determina, con regolamento,
le disposizioni per la formazione e la tenuta del registro, con particolare
riguardo all'annotazione delle operazioni effettuate, nonché i
termini, le modalità e gli schemi per le comunicazioni periodiche.
Art. 66
Retrocessione dei rischi
1. L'ISVAP può non tenere conto, ai fini della copertura delle
riserve tecniche e dei requisiti di adeguatezza patrimoniale per l'esercizio
dell'attività di riassicurazione, della retrocessione dei rischi
a riassicuratori aventi la sede legale nel territorio di uno Stato terzo
che non hanno istituito un legale rappresentante nel territorio della
Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro.
2. La decisione dell'ISVAP é motivata esclusivamente da valutazioni
attinenti alla solvibilità delle imprese retrocessionarie.
Capo II
Imprese di riassicurazione aventi la sede legale in un altro Stato membro
o in uno Stato terzo
Art. 67
Attività in regime di stabilimento
1. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative all'adeguatezza
patrimoniale della sede secondaria, ai fini dell'esercizio dell'attività
di riassicurazione nel territorio della Repubblica, nel rispetto di quanto
previsto agli articoli 63, 64, 65 e 66, avuto comunque riguardo all'esigenza
di sana e prudente gestione.
Titolo VII
ASSETTI PROPRIETARI E GRUPPO ASSICURATIVO
Capo I
Partecipazioni nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione
Art. 68
Autorizzazioni
1. L'ISVAP autorizza preventivamente l'acquisizione, a qualsiasi titolo,
di partecipazioni rilevanti in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione
e in ogni caso l'acquisizione di azioni delle medesime imprese da chiunque
effettuata quando comporta, tenuto conto delle azioni già possedute,
una partecipazione superiore al cinque per cento del capitale dell'impresa
rappresentato da azioni con diritto di voto.
2. L'ISVAP autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni
rilevanti quando comportano il superamento dei limiti dal medesimo stabiliti
con regolamento e, indipendentemente da tali limiti, quando le variazioni
comportano il controllo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 é necessaria anche per
l'acquisizione del controllo di una società che detiene le partecipazioni
di cui al medesimo comma. Le autorizzazioni previste dal presente articolo
si applicano anche all'acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo
derivante da un contratto con l'impresa di assicurazione o di riassicurazione
o da una clausola del suo statuto.
4. L'ISVAP individua, con regolamento, i soggetti tenuti a richiedere
l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni rilevanti
spettano o sono attribuiti a un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni
stesse.
5. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte
a garantire una gestione sana e prudente dell'impresa di assicurazione
o di riassicurazione, avuto riguardo ai possibili effetti dell'operazione
sulla stabilità, sull'efficienza e sulla protezione degli assicurati
dall'impresa interessata. L'ISVAP si pronuncia entro sessanta giorni dal
ricevimento della comunicazione. L'autorizzazione si intende concessa
se l'ISVAP non provvede entro tale termine. Qualora l'ISVAP richieda le
informazioni od esegua gli accertamenti di cui all'articolo 71, che siano
necessari per il rilascio dell'autorizzazione, il termine resta sospeso
sino al ricevimento delle informazioni od al compimento dei relativi atti.
Il procedimento deve comunque concludersi entro centoventi giorni.
6. Se alle operazioni di cui ai commi 1 e 3 partecipano soggetti appartenenti
a Stati terzi che non assicurano condizioni di reciprocità, l'ISVAP
comunica la richiesta di autorizzazione al Ministro delle attività
produttive, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri
può vietare, entro un mese dalla comunicazione, il rilascio dell'autorizzazione.
7. L'ISVAP può sospendere o revocare l'autorizzazione, tenuto conto
delle partecipazioni acquisite o rafforzate per effetto di accordi di
cui all'articolo 70 o di altri eventi successivi all'autorizzazione.
8. I provvedimenti che concedono, rifiutano, revocano o sospendono l'autorizzazione
sono adeguatamente motivati e sono prontamente comunicati al richiedente
e all'impresa interessata e sono quindi pubblicati nel Bollettino.
9. L'ISVAP determina con regolamento, in conformità con i principi
stabiliti dal Ministro delle attività produttive ai sensi dell'articolo
1, comma 1, lettera oo), le disposizioni di attuazione.
Art. 69
Obblighi di comunicazione
1. Chiunque intende divenire titolare di una partecipazione rilevante
in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ne dà comunicazione
all'ISVAP. Negli altri casi le variazioni delle partecipazioni sono comunicate
quando il titolare ha superato, in aumento o in diminuzione, la misura
stabilita con regolamento adottato dall'ISVAP.
2. Le società fiduciarie, che intendono assumere a proprio nome
partecipazioni che appartengono a terzi, comunicano all'ISVAP le generalità
dei fiducianti.
3. L'ISVAP, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati
nel presente articolo, può chiedere informazioni, ordinare l'esibizione
di documenti e il compimento di accertamenti ai soggetti comunque interessati.
4. L'ISVAP, con regolamento, determina presupposti, modalità, termini
e contenuto delle comunicazioni previste dai commi 1 e 2, anche con riguardo
alle ipotesi nelle quali il diritto di voto spetta o é attribuito
ad un soggetto diverso dal titolare della partecipazione.
Art. 70
Comunicazione degli accordi di voto
1. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, che ha per oggetto o per
effetto l'esercizio concertato del voto in un'impresa di assicurazione
o di riassicurazione o in una società che la controlla é
comunicato all'ISVAP dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti
dell'impresa cui l'accordo si riferisce entro cinque giorni dalla stipulazione
ovvero, se non concluso in forma scritta, dal momento in cui viene posto
in essere.
2. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare
la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione,
l'ISVAP può sospendere il diritto di voto dei partecipanti all'accordo
stesso.
3. Alle comunicazioni previste dal comma 1 si applicano i commi 3 e 4
dell'articolo 69.
Art. 71
Richiesta di informazioni
1. L'ISVAP può chiedere alle imprese di assicurazione e di riassicurazione
e alle società e agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni
nelle imprese medesime l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni
secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute
o da altri dati a loro disposizione.
2. L'ISVAP può altresì richiedere agli amministratori delle
società e degli enti titolari di partecipazioni in imprese di assicurazione
e di riassicurazione l'indicazione dei soggetti controllanti.
3. L'ISVAP, per la verifica di ogni interrelazione finanziaria con le
società controllanti, controllate e collegate alle imprese di assicurazione
e di riassicurazione, può chiedere informazioni, ordinare l'esibizione
di documenti ed il compimento di accertamenti alle medesime società.
4. Per gli accertamenti di cui ai commi 1, 2 e 3, l'ISVAP può chiedere
informazioni ai soggetti, anche stranieri, titolari di una partecipazione
in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
5. L'ISVAP può inoltre chiedere alle società fiduciarie,
alle società di intermediazione mobiliare ed a chiunque ne sia
a conoscenza informazioni sulle operazioni di assunzione di partecipazioni
in imprese di assicurazione e di riassicurazione.
6. L'ISVAP, in relazione alle richieste che interessano società
con titoli negoziati in un mercato regolamentato, informa la CONSOB, della
cui assistenza può avvalersi per le indagini che interessano le
medesime società.
Art. 72
Nozione di controllo
1. Ai fini del presente titolo, il controllo sussiste anche con riferimento
a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo
2359, primo e secondo comma, del codice civile ed in presenza di contratti
o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere
di esercitare l'attività di direzione e coordinamento.
2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante,
salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:
a) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto
di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio
di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini
delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e
2364-bis del codice civile;
b) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca
della maggioranza dei componenti dell'organo che svolge funzioni di amministrazione
o del consiglio di sorveglianza;
c) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere assicurativo,
riassicurativo, finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei
seguenti effetti:
1) la trasmissione degli utili o delle perdite;
2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese
ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle
partecipazioni possedute;
4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati, in base alla
titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori
o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;
d) l'assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli
organi amministrativi o per altri concordanti elementi quali, esemplificativamente,
legami importanti e durevoli di riassicurazione.
Art. 73
Partecipazioni indirette
1. Ai fini dell'applicazione dei capi I e III del presente titolo, si
considerano anche le partecipazioni acquisite o comunque possedute:
a) per il tramite di società controllate, di società fiduciarie
o per interposta persona;
b) a titolo di deposito, garanzia pignoratizia o usufrutto, qualora il
depositario, il creditore pignoratizio o l'usufruttuario possa esercitare
discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerenti;
c) che sono oggetto di contratto di riporto o di contratti derivati, dei
quali si tiene conto tanto nei confronti del riportato che del riportatore
ovvero nei confronti di entrambe le parti dei contratti medesimi, salvo
la prova dell'esclusiva attribuzione ad una sola parte del potere di influenzare
la gestione dell'impresa.
Art. 74
Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione
1. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti,
che consentono di influire sull'impresa, inerenti a partecipazioni per
le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 68 non siano state ottenute
ovvero siano state sospese o revocate. I diritti di voto e gli altri diritti,
che consentono di influire sull'impresa, non possono essere altresì
esercitati per le partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni
di cui agli articoli 69 e 70.
2. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso
atto, adottati con il voto o con il contributo determinanti delle partecipazioni
previste dal comma 1, é impugnabile, secondo le previsioni del
codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dall'ISVAP
entro sei mesi dalla data della deliberazione o, se questa é soggetta
a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione
ovvero, se questa é soggetta solo a deposito presso l'ufficio del
registro delle imprese, entro sei mesi dalla data di questo. Le partecipazioni
per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono
computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
3. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo
68 non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate
entro i termini stabiliti dall'ISVAP.
4. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle
clausole statutarie per i quali le autorizzazioni previste dall'articolo
68 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate.
Art. 75
Protocolli di autonomia
1. Al fine dell'applicazione del presente capo, l'ISVAP può richiedere,
in ogni momento, ai titolari di partecipazioni rilevanti nelle imprese
di assicurazione e di riassicurazione, diversi dalle imprese sottoposte
a vigilanza prudenziale, una responsabile dichiarazione, nel contenuto
e nei termini prescritti dall'Istituto in via generale o in via particolare,
attestante la natura e l'entità dei rapporti finanziari ed operativi,
nonché le misure e gli impegni che i titolari delle partecipazioni
intendono adottare per assicurare l'autonomia dell'impresa.
2. L'ISVAP può sospendere il diritto di voto dei titolari di partecipazioni
che hanno rifiutato la dichiarazione o hanno comunicato dati falsi o hanno
disatteso gli impegni assunti, avuto riguardo al pregiudizio alla gestione
sana e prudente dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
Capo II
Requisiti di onorabilità professionalità e indipendenza
Art. 76
Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza
degli esponenti aziendali
1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e
di controllo presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono
possedere i requisiti di professionalità, di onorabilità
e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro delle
attività produttive, sentito l'ISVAP.
2. Il difetto dei requisiti, iniziale o sopravvenuto, determina la decadenza
dall'ufficio. Essa é dichiarata dal consiglio di amministrazione
o dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta
giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso
di inerzia la decadenza é pronunciata dall'ISVAP.
3. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice
civile o dallo statuto dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione,
si applica il comma 2.
4. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le cause che comportano
la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione
é dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.
Art. 77
Requisiti dei partecipanti
1. Il Ministro delle attività produttive, sentito l'ISVAP, determina,
con regolamento, i requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni
rilevanti.
2. Con il regolamento di cui al comma 1, il Ministro delle attività
produttive stabilisce le soglie partecipative per l'applicazione del medesimo
comma 1. A questo fine si considerano anche le partecipazioni possedute
per il tramite di società controllate, di società fiduciarie
o per interposta persona.
3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di
voto e gli altri diritti, che consentono di influire sull'impresa di assicurazione
o di riassicurazione, inerenti alle partecipazioni eccedenti il suddetto
limite. In caso di inosservanza, la deliberazione o il diverso atto, adottati
con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste
dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile.
L'impugnazione può essere proposta anche dall'ISVAP entro sei mesi
dalla data della deliberazione o, se questa é soggetta a iscrizione
nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione ovvero, se
questa é soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro
delle imprese, entro sei mesi dalla data del deposito. Le partecipazioni
per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono
computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 2, dei soggetti
privi dei requisiti di onorabilità devono essere alienate entro
i termini stabiliti dall'ISVAP.
Art. 78
Consiglio di gestione, consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo
sulla gestione
1. Se non diversamente disposto, le norme del presente codice che fanno
riferimento al consiglio di amministrazione e agli amministratori si applicano
anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti.
2. Se non diversamente disposto, le norme del presente codice che fanno
riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge
la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza
e al comitato per il controllo sulla gestione.
Capo III
Partecipazioni delle imprese di assicurazione e di riassicurazione
Art. 79
Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione
1. L'impresa di assicurazione e di riassicurazione, con il patrimonio
libero, può assumere partecipazioni, anche di controllo, in altre
società ancorché esercitino attività diverse da quelle
consentite alle stesse imprese.
2. Quando la partecipazione in una società controllata, assunta
ai sensi del comma 1, ha carattere di strumentalità o di connessione
con l'attività assicurativa o riassicurativa, l'ISVAP può
chiedere che ciò risulti da un programma di attività.
3. Se la partecipazione comporta il controllo di una società che
esercita attività diverse da quelle consentite alle imprese di
assicurazione e di riassicurazione, l'operazione é soggetta all'autorizzazione
preventiva dell'ISVAP. Si applica l'articolo 68, commi 5, 7 e 8.
4. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche per ogni
altra assunzione di partecipazioni che non avvenga con patrimonio libero
o che riguardi partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione
estere. In deroga al presente capo, nel caso di assunzione di partecipazioni
rilevanti in altre imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane,
si applicano le disposizioni di cui al capo I.
Art. 80
Obblighi di comunicazione
1. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione comunica tempestivamente
all'ISVAP l'intenzione di assumere una partecipazione in altra società,
qualora la partecipazione stessa, da sola od unitamente ad altra già
posseduta, comporti il controllo della società partecipata.
2. É altresì preventivamente comunicata l'intenzione di
assumere ogni altra partecipazione, quando la stessa, da sola o unitamente
ad altra già posseduta, risulti consistente in base al patrimonio
netto o al totale degli investimenti dell'impresa di assicurazione o di
riassicurazione ovvero rispetto all'entità dei diritti di voto
o alla rilevanza degli altri diritti che consentono di influire sulla
società partecipata.
3. L'ISVAP, tenuto conto dell'esigenza di verificare la concentrazione
degli investimenti e la loro influenza sulla struttura patrimoniale dell'impresa
di assicurazione o di riassicurazione, stabilisce con regolamento presupposti,
modalità e termini delle comunicazioni previste dai commi 1 e 2,
anche con riguardo alle ipotesi nelle quali il diritto di voto spetta
o é attribuito ad un soggetto diverso dal titolare della partecipazione.
Art. 81
Vigilanza prudenziale
1. L'ISVAP, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati
negli articoli 79 e 80, può chiedere informazioni ai soggetti comunque
interessati.
2. Qualora dalla partecipazione derivi un pericolo alla stabilità
dell'impresa, avuto riguardo alla natura ed all'andamento dell'attività
svolta dalla società partecipata, alla dimensione dell'investimento
in relazione al patrimonio libero dell'impresa, l'ISVAP ordina che la
stessa sia alienata ovvero opportunamente ridotta, anche al di sotto del
controllo, assegnando a tal fine un termine compatibile con l'esigenza
che l'operazione possa aver luogo senza pregiudizio per la stabilità
dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
3. Nel caso in cui l'impresa non ottemperi all'ordine, l'ISVAP nomina
un commissario con i compiti previsti dall'articolo 229 o, se ricorrono
i presupposti di cui all'articolo 230, un commissario per la gestione
provvisoria col compito di provvedervi ovvero propone al Ministro delle
attività produttive l'adozione del provvedimento di amministrazione
straordinaria oppure la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
4. La mancata ottemperanza all'ordine di cui al comma 2 comporta, in ogni
caso, l'esclusione dell'investimento dagli elementi costitutivi del margine
di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione
Capo IV
Gruppo assicurativo
Art. 82
Gruppo assicurativo
1. A fini di vigilanza, il gruppo assicurativo é alternativamente
composto:
a) dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana capogruppo
e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle società strumentali
da questa controllate;
b) dall'impresa italiana di partecipazione assicurativa o riassicurativa
capogruppo e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle società
strumentali da questa controllate.
2. Sono escluse dal gruppo assicurativo le società che esercitano
l'attività bancaria e le altre società che sono sottoposte
a vigilanza consolidata in conformità al testo unico bancario.
Sono parimenti escluse le società che esercitano attività
di intermediazione finanziaria e le altre società che sono sottoposte
a vigilanza sul gruppo della società di intermediazione mobiliare
o di gestione collettiva del risparmio in conformità al testo unico
dell'intermediazione finanziaria.
Art. 83
Impresa capogruppo
1. Capogruppo é l'impresa di assicurazione o di riassicurazione
italiana ovvero l'impresa di partecipazione assicurativa con sede legale
in Italia, che controlla, direttamente o indirettamente, le società
componenti il gruppo assicurativo e che non é, a sua volta, controllata
da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana o da
un'altra impresa di partecipazione assicurativa o riassicurativa con sede
legale in Italia, che possa essere considerata capogruppo.
2. L'ISVAP accerta che lo statuto della capogruppo non contrasti con la
sana e prudente gestione del gruppo.
Art. 84
Impresa di partecipazione capogruppo
1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
presso la società di partecipazione assicurativa o riassicurativa
capogruppo si applicano le disposizioni in materia di requisiti di professionalità,
di onorabilità e di indipendenza previste per i soggetti che esercitano
le medesime funzioni presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione.
2. Alla società di partecipazione assicurativa o riassicurativa
capogruppo si applicano gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo
190, commi 3, 4 e 5.
3. Alle imprese di partecipazione capogruppo si applicano le disposizioni
di cui ai capi I e II del presente titolo.
Art. 85
Albo delle imprese capogruppo
1. L'impresa capogruppo é iscritta in un apposito albo tenuto dall'ISVAP.
2. La capogruppo comunica all'ISVAP l'esistenza del gruppo assicurativo
e la sua composizione aggiornata.
3. L'ISVAP può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza
di un gruppo assicurativo e alla sua iscrizione nell'albo e può
richiedere alla capogruppo la rideterminazione della composizione del
gruppo assicurativo.
4. Le società appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella
corrispondenza l'iscrizione nell'albo dei gruppi assicurativi.
5. L'ISVAP determina, con regolamento, gli adempimenti connessi alla tenuta
e all'aggiornamento dell'albo.
Art. 86
Poteri di indagine
1. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla vigilanza
di cui al presente capo, l'ISVAP può effettuare ispezioni, direttamente
o tramite soggetti incaricati, presso la capogruppo e presso le società,
con sede legale nel territorio della Repubblica, appartenenti al gruppo
assicurativo.
2. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di società diverse
da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica
dell'esattezza dei dati e delle informazioni utili per l'esercizio della
vigilanza sul gruppo assicurativo.
3. Nei confronti delle società appartenenti al gruppo assicurativo
e dei titolari di partecipazioni nelle medesime società, sono attribuiti
all'ISVAP i poteri previsti dall'articolo 71.
Art. 87
Disposizioni di carattere generale o particolare
1. L'ISVAP, al fine di assicurare una stabile ed efficiente gestione del
gruppo, può impartire alla capogruppo, con regolamento o con provvedimenti
di carattere particolare, disposizioni concernenti il gruppo assicurativo
complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto adeguate
procedure di gestione del rischio, ivi comprese efficaci procedure amministrative
e contabili, ed appropriati meccanismi di controllo interno.
2. Le procedure di gestione del rischio includono:
a) un governo societario del gruppo e delle sue componenti efficace e
idoneo alla definizione ed alla revisione periodica delle strategie da
parte degli organi con funzione di amministrazione, direzione e controllo
delle imprese del gruppo, in particolare per quanto concerne i rischi
assunti;
b) procedure atte a far si che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano
correttamente integrati nell'organizzazione aziendale e che siano prese
tutte le misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi posti in
essere nelle imprese di cui all'articolo 82 al fine di consentire la quantificazione
e il controllo dei rischi a livello del gruppo assicurativo.
3. I meccanismi di controllo interno includono procedure adeguate per
quanto concerne la verifica e la quantificazione dei rischi assunti e
la loro correlazione con il patrimonio netto delle singole imprese del
gruppo. La capogruppo adotta i provvedimenti di attuazione delle disposizioni
impartite dall'ISVAP e ne fa osservare l'applicazione nei confronti delle
imprese del gruppo, informandone periodicamente l'ISVAP.
4. Gli amministratori delle società controllate sono tenuti a fornire
alla capogruppo la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme
sulla vigilanza assicurativa.
Titolo VIII
BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI
Capo I
Disposizioni generali sul bilancio
Art. 88
Disposizioni applicabili
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale
nel territorio della Repubblica redigono il bilancio secondo la disciplina
prevista nei capi I, II e III del presente titolo.
2. Le disposizioni sul bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione
si applicano anche alle sedi secondarie di imprese aventi sede legale
in uno Stato terzo autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica
le assicurazioni nei rami vita o nei rami danni ovvero la riassicurazione
ed alle sedi secondarie di imprese aventi sede legale in uno Stato membro
autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica la sola riassicurazione.
3. Le disposizioni relative ai rami vita si applicano anche alle imprese
di assicurazione che esercitano solo l'attività nei ramo malattia
esclusivamente o principalmente secondo i metodi dell'assicurazione dei
rami vita.
Art. 89
Disposizioni particolari
1. Per quanto non previsto dal presente titolo e dai provvedimenti di
attuazione, si applicano le disposizioni del codice civile e quelle di
cui al decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127, al decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 173, ed al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.
38.
2. É consentita la tenuta di una contabilità plurimonetaria.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 2423, ultimo comma, del codice
civile, l'ISVAP, con regolamento, può prescrivere o consentire
che la nota integrativa sia redatta in migliaia di euro oppure prescrivere
o consentire un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la CONSOB
per le società quotate.
Art. 90
Schemi
1. L'ISVAP, con regolamento, determina gli schemi di bilancio, il piano
dei conti che le imprese adottano nella loro gestione, il prospetto delle
attività a copertura delle riserve tecniche ed il prospetto dimostrativo
del margine di solvibilità.
2. L'ISVAP, con regolamento, può emanare istruzioni esplicative
ed applicative, prescrivere informazioni integrative o più dettagliate,
nonché stabilire la documentazione necessaria all'espletamento
delle funzioni di vigilanza ai fini delle verifiche sul bilancio di esercizio
e sul bilancio consolidato.
3. Le modalità di tenuta del sistema contabile devono consentire
il raccordo con i conti di bilancio secondo quanto disposto dall'ISVAP
con regolamento.
4. I poteri dell'ISVAP sono esercitati nel rispetto dei principi contabili
internazionali nei confronti dei soggetti che redigono il bilancio di
esercizio o il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili
internazionali. Al fine di verificare l'esattezza dei dati del bilancio
consolidato, l'ISVAP può richiedere dati, notizie ed informazioni
alle società ed agli enti controllati da imprese di assicurazione
e di riassicurazione ovvero eseguire ispezioni presso i medesimi enti
e società. Nel caso in cui la società o l'ente sia sottoposto
alla vigilanza di un'altra autorità, l'ISVAP ne richiede la collaborazione.
Capo II
Bilancio di esercizio
Art. 91
Principi di redazione
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo
88, comma 1, che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione
in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea
e che non redigono il bilancio consolidato, redigono il bilancio di esercizio
in conformità ai principi contabili internazionali.
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo
88, comma 1, e le sedi secondarie di cui all'articolo 88, comma 2, che
non utilizzano i principi contabili internazionali, redigono il bilancio
in conformità al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Per
ciascun patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis,
primo comma, lettera a), del codice civile, va allegato al bilancio di
esercizio un separato rendiconto redatto secondo le disposizioni previste
dall'articolo 89.
Art. 92
Esercizio sociale e termine per l'approvazione
1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre
di ogni anno.
2. Ove previsto dallo statuto, il termine di cui all'articolo 2364, secondo
comma, del codice civile può essere prorogato dall'impresa di assicurazione
sino al 30 giugno quando particolari esigenze lo richiedano ovvero quando
sia autorizzata anche all'attività riassicurativa e la eserciti
in misura rilevante ovvero nel caso di imprese tenute alla redazione del
bilancio consolidato.
3. Le imprese che esercitano la sola riassicurazione approvano il bilancio
di esercizio entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si
riferisce il bilancio stesso. Ove previsto dallo statuto, il termine può
essere prorogato dall'impresa di riassicurazione sino al 30 settembre
quando particolari esigenze lo richiedano.
4. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, che si avvalgono
della facoltà prevista dai commi 2 e 3, ne danno evidenza nella
nota integrativa e ne fanno oggetto di preventiva comunicazione all'ISVAP,
specificando le ragioni della proroga.
Art. 93
Deposito e pubblicazione
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo
88, comma 1, e le sedi secondarie di cui all'articolo 88, comma 2, sono
tenute al deposito e alla pubblicazione del bilancio ai sensi dell'articolo
2435 del codice civile.
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono soggette all'obbligo
di revisione del bilancio e depositano la relazione della società
di revisione insieme alla relazione dell'attuario nominato dalla medesima
società.
3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione depositano, in allegato
al bilancio, un prospetto contenente l'indicazione delle attività
che sono state assegnate, alla chiusura dell'esercizio, alla copertura
delle riserve tecniche.
4. Le imprese di assicurazione che esercitano il ramo assistenza depositano,
in allegato al bilancio, una relazione dalla quale risultino il personale
e le attrezzature di cui l'impresa dispone per far fronte agli impegni
assunti.
5. Le imprese di assicurazione depositano altresì il prospetto
dimostrativo della situazione del margine di solvibilità, che viene
sottoscritto anche dall'attuario incaricato per i rami vita.
Art. 94
Relazione sulla gestione
1. Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori
sull'andamento della gestione nel suo complesso, da cui risultino in ogni
caso le informazioni che riguardano:
a) l'evoluzione del portafoglio assicurativo;
b) l'andamento dei sinistri nei principali rami esercitati;
c) le forme riassicurative maggiormente significative adottate nei principali
rami esercitati;
d) le attività di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi
sul mercato;
e) le linee essenziali seguite nella politica degli investimenti;
f) notizie in merito al contenzioso, se significativo;
g) il numero e il valore nominale delle azioni o quote proprie, delle
azioni o quote dell'impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle
acquistate e di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le corrispondenti
quote di capitale sottoscritto, dei corrispettivi ed i motivi degli acquisti
e delle alienazioni;
h) i rapporti con le imprese del gruppo distinguendo fra imprese controllanti,
controllate e consociate, nonché i rapporti con imprese collegate;
i) l'evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo
sviluppo del portafoglio assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle
eventuali modifiche alle forme riassicurative adottate;
l) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.
2. Le disposizioni del comma 1, lettera g), si applicano anche alle azioni
o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di società
fiduciaria o per interposta persona.
Capo III
Bilancio consolidato
Art. 95
Imprese obbligate
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale
nel territorio della Repubblica e le sedi secondarie delle imprese estere
di cui all'articolo 88, comma 2, che controllano una o più società,
redigono il bilancio consolidato conformemente ai principi contabili internazionali.
2. Allo stesso obbligo sono soggette le imprese di partecipazione assicurativa
con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o più
imprese di assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite.
3. Ai soli fini dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato sono
considerate imprese controllate quelle indicate nell'articolo 26 del decreto
legislativo 9 aprile 1991, n. 127.
Art. 96
Direzione unitaria
1. L'obbligo di redazione del bilancio consolidato sussiste anche nel
caso in cui due o più imprese di assicurazione o riassicurazione
aventi sede legale nel territorio della Repubblica ovvero imprese di partecipazione
assicurativa di cui all'articolo 95, comma 2, tra le quali non esistano
le relazioni di cui all'articolo 95, comma 3, operino secondo una direzione
unitaria in virtù di un contratto o di una clausola dei rispettivi
statuti oppure quando i loro organi di amministrazione siano composti
in maggioranza dalle medesime persone. La direzione unitaria tra le imprese
può concretizzarsi anche in legami importanti e durevoli di riassicurazione.
2. Sono in ogni caso assimilate alle imprese di cui al comma 1 quelle
sottoposte alla direzione unitaria di uno dei seguenti soggetti controllanti:
a) un'impresa o un ente, costituito in Italia, diverso da un'impresa di
assicurazione o riassicurazione ovvero da una società di partecipazione
assicurativa di cui all'articolo 95, comma 2;
b) un'impresa o un ente costituito in un altro Stato, salvo che non ricorrano
le condizioni di esonero previste all'articolo 97;
c) una persona fisica.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 é tenuta alla redazione del bilancio
consolidato l'impresa che, in base ai dati dell'ultimo bilancio d'esercizio
approvato, presenta l'ammontare maggiore del totale dell'attivo.
4. L'impresa soggetta all'obbligo di redazione del bilancio consolidato
che operi anche secondo una direzione unitaria ai sensi dei commi 1 e
2 é tenuta alla redazione del bilancio consolidato esclusivamente
in base al comma 3, quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) l'impresa non ha emesso titoli quotati in mercati regolamentati;
b) la redazione del bilancio consolidato non é richiesta almeno
sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino
almeno il cinque per cento del capitale sociale.
5. In caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato
ai sensi del comma 4, le ragioni dell'esonero sono indicate nella nota
integrativa al bilancio d'esercizio. La nota integrativa indica altresì
la denominazione e la sede dell'impresa che redige il bilancio consolidato
ai sensi del presente articolo. Copia dello stesso, della relazione sulla
gestione e di quella dell'organo di controllo sono depositati presso l'ufficio
del registro delle imprese del luogo ove é la sede dell'impresa
esonerata.
6. Restano salve le disposizioni relative alle società che hanno
emesso titoli quotati in mercati regolamentati.
Art. 97
Esonero dall'obbligo di redazione
1. L'obbligo di redazione del bilancio consolidato non sussiste nei confronti
delle imprese di cui all'articolo 95, commi 1 e 2, a loro volta controllate
direttamente o indirettamente da altra impresa tenuta alla redazione del
bilancio consolidato ai sensi del presente titolo ovvero da un'impresa
di assicurazione o riassicurazione costituita in un altro Stato membro.
2. L'esonero é subordinato alle seguenti circostanze:
a) che l'impresa controllata non abbia emesso titoli quotati in mercati
regolamentati;
b) che la controllante sia titolare di oltre il novantacinque per cento
delle azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in difetto di tale
condizione, che la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta
almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino
almeno il cinque per cento del capitale;
c) che l'impresa controllata e le imprese da questa controllate da includere
nel consolidamento ai sensi del presente titolo siano incluse nel bilancio
consolidato della controllante;
d) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro,
rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato conformemente
alle disposizioni dell'ordinamento comunitario.
3. Le ragioni dell'esonero sono indicate nella nota integrativa al bilancio
di esercizio. La nota integrativa indica altresì la denominazione
e la sede dell'impresa che redige il bilancio consolidato ai sensi del
presente articolo. Una copia del bilancio della controllante, della relazione
sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in lingua
italiana, é depositata presso l'ufficio del registro delle imprese
del luogo ove é la sede dell'impresa controllata.
Art. 98
Obbligo di redazione a esclusivi fini di vigilanza
1. L'ISVAP individua, con regolamento, i soggetti non sottoposti agli
obblighi di redazione del bilancio consolidato previsti dagli articoli
95 e 96, che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il
bilancio consolidato.
Art. 99
Data di riferimento
1. La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data
di chiusura del bilancio di esercizio dell'impresa controllante obbligata
alla redazione. Nel caso quest'ultima sia un'impresa di partecipazione
assicurativa di cui all'articolo 95, comma 2, la data di riferimento coincide
con la data di chiusura dell'esercizio delle imprese assicurative controllate.
Art. 100
Relazione sulla gestione
1. Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli
amministratori sulla situazione complessiva delle imprese in esso incluse
e sull'andamento della gestione nel suo insieme e nei vari settori, con
particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti da cui risultino
le informazioni che riguardano:
a) le attività di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi
sul mercato;
b) il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante
possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di società
fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione della quota di
capitale corrispondente;
c) l'evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo
sviluppo del portafoglio assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle
eventuali modifiche, se significative, delle forme riassicurative;
d) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio
consolidato.
Capo IV
Libri e registri obbligatori
Art. 101
Libri e registri obbligatori
1. Le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica
e le sedi secondarie di imprese di assicurazione di Stati terzi, ferme
restando le altre disposizioni stabilite dalla legge, devono tenere i
libri e i registri secondo quanto previsto ai commi 2 e 3.
2. Le imprese autorizzate all'esercizio dei rami vita, oltre al registro
delle attività a copertura delle riserve tecniche, sono tenute
alla compilazione dei registri su cui annotare:
a) i contratti emessi;
b) i contratti stornati per risoluzione ai sensi dell'articolo 1924, secondo
comma, del codice civile, ovvero per mancato perfezionamento ovvero per
i quali é stato esercitato il diritto di recesso di cui all'articolo
177;
c) i contratti scaduti;
d) i contratti per i quali é stato esercitato il diritto di riscatto
di cui all'articolo 1924, secondo comma, del codice civile;
e) i contratti che sono stati oggetto di trasformazione;
f) i sinistri denunciati;
g) i sinistri pagati;
h) i reclami ricevuti.
3. Le imprese autorizzate all'esercizio dei rami danni, oltre al registro
delle attività a copertura delle riserve tecniche, sono tenute
alla compilazione dei registri su cui annotare:
a) i contratti emessi;
b) i sinistri denunciati;
c) i sinistri pagati;
d) i sinistri eliminati senza pagamento di indennizzo;
e) i sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio;
f) i sinistri già classificati alle lettere c) oppure d) per i
quali sia stata riaperta la procedura di liquidazione;
g) i reclami ricevuti.
4. L'ISVAP adotta, con regolamento, le disposizioni per la tenuta dei
registri assicurativi previsti dai commi 2 e 3 e determina le informazioni,
i termini e le modalità per la loro conservazione e compilazione
nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 2421, ultimo comma, del
codice civile.
5. L'ISVAP individua, con regolamento, i libri e i registri per l'attività
delle imprese di riassicurazione, determinando le informazioni, i termini
e le modalità per la loro conservazione e compilazione nel rispetto
delle prescrizioni dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice civile.
Capo V
Revisione contabile
Art. 102
Revisione contabile del bilancio
1. Il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con
sede legale nel territorio della Repubblica é corredato dalla relazione
di una società di revisione che sia iscritta nell'albo speciale
previsto dal testo unico dell'intermediazione finanziaria e che sia amministrata
da almeno un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge
9 febbraio 1942, n. 194.
2. La relazione della società di revisione, dalla quale risulta
il giudizio sul bilancio ai sensi dell'articolo 156 del testo unico dell'intermediazione
finanziaria, é corredata dalla relazione dell'attuario che esprime
un giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche dell'impresa, avuto
riguardo alle disposizioni del presente codice e tenuto conto di corrette
tecniche attuariali.
3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sulla revisione
contabile di cui alla sezione VI del capo II del titolo III del testo
unico dell'intermediazione finanziaria, ad eccezione degli articoli 155,
comma 2, seconda parte, 156, comma 4, e 157, comma 2. Non si applica l'articolo
2409-bis del codice civile.
4. L'impugnazione della deliberazione assembleare che approva il bilancio
delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, per mancata conformità
alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, può essere
proposta dall'ISVAP nel termine di sei mesi dall'iscrizione della relativa
deliberazione nel registro delle imprese.
5. L'ISVAP, qualora venga a conoscenza del mancato conferimento dell'incarico
alla società di revisione, ne informa immediatamente la CONSOB,
che adotta i provvedimenti di competenza.
Art. 103
Attuario nominato dalla società di revisione
1. Se tra gli amministratori della società di revisione non é
presente un attuario iscritto nell'albo previsto dalla legge, la relazione
presentata dalla società é corredata dalla relazione di
un attuario, iscritto nell'albo professionale e nominato dalla medesima
società di revisione, che riporta il giudizio di cui all'articolo
102, comma 2.
2. L'incarico dell'attuario ha durata pari a tre esercizi e può
essere rinnovato per non più di due volte. Se, prima della scadenza
del periodo, la società di revisione revoca l'incarico all'attuario,
ne dà immediata e motivata comunicazione all'ISVAP. La revoca dell'incarico
ha effetto nel momento in cui diviene efficace il conferimento dell'incarico
ad altro attuario.
3. L'incarico non può essere conferito ad un attuario che si trovi,
nei confronti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o nei
confronti dell'attuario che presso l'impresa di assicurazione esercita
le funzioni di attuario incaricato per i rami vita o per 1'assicurazione
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore e dei natanti, in una delle situazioni di incompatibilità
indicate dall'articolo 160 del testo unico dell'intermediazione finanziaria.
4. L'attuario e il legale rappresentante dell'impresa trasmettono all'ISVAP,
entro quindici giorni dal conferimento dell'incarico, le dichiarazioni
dalle quali risulta che non sussiste alcuna causa di incompatibilità.
Art. 104
Accertamenti sulla gestione contabile
1. L'ISVAP può far svolgere alla società di revisione una
verifica, previo accertamento dell'esatta rilevazione nelle scritture
contabili dei fatti di gestione, in ordine alla conformità alle
scritture contabili delle situazioni periodiche concernenti lo stato patrimoniale
e il conto economico dell'impresa. Nello svolgimento di tale verifica
la società di revisione si avvale dell'attuario. Le spese sono
a carico dell'impresa.
Art. 105
Revoca dell'incarico all'attuario revisore
1. Qualora l'ISVAP accerti l'inosservanza dei doveri relativi allo svolgimento
dell'incarico dell'attuario di cui all'articolo 102, comma 1, o dell'attuario
nominato dalla società di revisione ai sensi dell'articolo 103,
comma 1, ovvero acquisisca elementi utili ai fini della vigilanza sull'attività
della società di revisione, ne informa la CONSOB.
2. Qualora l'ISVAP accerti la perdita dei requisiti di cui all'articolo
102, comma 1, la sussistenza o la sopravvenienza di una causa di incompatibilità
prevista dall'articolo 103, comma 3, ovvero gravi irregolarità
nello svolgimento dell'incarico da parte dell'attuario di cui all'articolo
103, comma 1, può disporre la revoca dell'incarico, sentito l'interessato.
3. Il provvedimento di revoca é comunicato all'attuario, alla società
di revisione e all'impresa di assicurazione o di riassicurazione. In tal
caso la società di revisione provvede a conferire l'incarico ad
altro attuario entro trenta giorni e comunque in tempo utile per l'effettuazione
delle verifiche necessarie ai fini del rilascio del giudizio sul bilancio.
4. In caso di inadempienza l'ISVAP provvede al conferimento dell'incarico
ad altro attuario, determinando il relativo compenso secondo le tariffe
dell'Ordine degli attuari.
5. L'ISVAP informa la CONSOB dei provvedimenti assunti nei confronti dell'attuario
di cui all'articolo 102, comma 1, e dà comunicazione all'Ordine
degli attuari dei provvedimenti assunti nei confronti degli attuari di
cui agli articoli 102, comma 1, e 103, comma 1.
6. L'Ordine degli attuari comunica all'ISVAP gli eventuali provvedimenti
adottati nei confronti degli attuari di cui agli articoli 102, comma 1,
e 103, comma 1.
Titolo IX
INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE
Capo I
Disposizioni generali
Art. 106
Attività di intermediazione assicurativa e riassicurativi
1. L'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa
consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi
o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività
e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti
ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente
in caso di sinistri, dei contratti stipulati.
Art. 107
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano le condizioni di accesso
e di esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa e
riassicurativa svolta a titolo oneroso nel territorio della Repubblica
e in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio
di altri Stati membri da parte di persone fisiche o giuridiche con residenza
o sede legale nel territorio della Repubblica, nonché i servizi
di intermediazione assicurativa e riassicurativa connessi con rischi e
impegni situati al di fuori dell'Unione europea, quando sono offerti da
intermediari di assicurazione e riassicurazione registrati in Italia.
2. Sono escluse dalla disciplina del presente titolo:
a) le attività direttamente esercitate dalle imprese di assicurazione
o di riassicurazione e dai loro dipendenti;
b) le attività di sola informazione fornite a titolo accessorio
nel contesto di un'altra attività professionale sempre che l'obiettivo
di tale attività non sia quello di assistenza all'assicurato nella
conclusione o nell'esecuzione di un contratto di assicurazione;
c) le attività di intermediazione assicurativa quando ricorrono
congiuntamente le seguenti condizioni:
1) il contratto di assicurazione richiede soltanto conoscenze sulla copertura
fornita;
2) salvo il caso di cui al numero 4), non si tratta di un contratto di
assicurazione sulla vita o contro i rischi di responsabilità civile;
3) l'intermediazione non é svolta professionalmente;
4) l'assicurazione é accessoria ad un prodotto o servizio e ne
copre i rischi di perdita o deterioramento oppure, nel caso di viaggi
prenotati, garantisce la perdita o il danneggiamento del bagaglio ovvero
copre i rischi del ramo vita e della responsabilità civile connessi
al viaggio stesso;
5) l'importo del premio annuale non eccede cinquecento euro e la durata
complessiva del contratto di assicurazione, compresi eventuali rinnovi,
non é superiore a cinque anni.
3. Le persone giuridiche di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d),
sono sottoposte, limitatamente all'attività di intermediazione
assicurativa, alla vigilanza dell'ISVAP, che la esercita mediante i poteri
previsti dall'articolo 5, comma 1, anche per quanto riguarda l'osservanza
delle disposizioni sulle regole di comportamento di cui al capo III, informando
e collaborando con le altre autorità interessate.
Capo II
Accesso all'attività di intermediazione
Art. 108
Accesso all'attività di intermediazione
1. L'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa
é riservata agli iscritti nel registro di cui all'articolo 109.
2. L'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa
non può essere esercitata da chi non é iscritto nel registro,
applicandosi in caso di violazione gli articoli 305, comma 2, e 308, comma
2.
3. É inoltre consentita l'attività agli intermediari assicurativi
e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio di un
altro Stato membro e che operano secondo quanto previsto dall'articolo
116, comma 2.
4. L'esercizio dell'attività di intermediario di assicurazione
e riassicurazione é vietato agli enti pubblici, agli enti o società
da essi controllati ed ai pubblici dipendenti con rapporto lavorativo
a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la metà dell'orario
lavorativo a tempo pieno.
Art. 109
Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi
1. L'ISVAP disciplina, con regolamento, la formazione e l'aggiornamento
del registro unico elettronico nel quale sono iscritti gli intermediari
assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio
della Repubblica.
2. Nel registro sono iscritti in sezioni distinte:
a) gli agenti di assicurazione, in qualità di intermediari che
agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione
o di riassicurazione;
b) i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati
broker, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del
cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o
di riassicurazione;
c) i produttori diretti che, anche in via sussidiaria rispetto all'attività
svolta a titolo principale, esercitano l'intermediazione assicurativa
nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena
responsabilità di un'impresa di assicurazione e che operano senza
obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l'impresa medesima;
d) le banche autorizzate ai sensi dell'articolo 14 del testo unico bancario,
gli intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui all'articolo
107 del testo unico bancario, le società di intermediazione mobiliare
autorizzate ai sensi dell'articolo 19 del testo unico dell'intermediazione
finanziaria, la società Poste Italiane - Divisione servizi di bancoposta,
autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;
e) i soggetti addetti all'intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori,
i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni
di cui alle lettere a), b) e d) per l'attività di intermediazione
svolta al di fuori dei locali dove l'intermediario opera.
Non é consentita la contemporanea iscrizione dello stesso intermediario
in più sezioni del registro.
3. Nel registro sono altresì indicati gli intermediari persone
fisiche, di cui al comma 2, lettere a) e b), abilitati ma temporaneamente
non operanti, per i quali 1'adempimento dell'obbligo di copertura assicurativa
di cui all'articolo 110, comma 3, é sospeso sino all'avvio dell'attività,
che forma oggetto di tempestiva comunicazione all'ISVAP a pena di radiazione
dal registro.
4. L'intermediario di cui al comma 2, lettere a), b) e d), che si avvale
di dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati addetti all'intermediazione
provvede, per conto dei medesimi, all'iscrizione nella sezione del registro
di cui alla lettera e) del medesimo comma. L'intermediario di cui al comma
2, lettera a), che si avvale di dipendenti, collaboratori, produttori
o altri incaricati addetti all'intermediazione é tenuto a dare
all'impresa preponente contestuale notizia della richiesta di iscrizione
dei soggetti che operano per suo conto fermo restando quanto previsto
nel contratto di agenzia. L'impresa di assicurazione, che si avvale di
produttori diretti, provvede ad effettuare la comunicazione all'ISVAP
al fine dell'iscrizione nella sezione del registro di cui al comma 2,
lettera c).
5. L'ISVAP rilascia, a richiesta dell'impresa o dell'intermediario interessato,
un'attestazione di avvenuta iscrizione nel registro, fermi restando gli
adempimenti necessari alle procedure di verifica e di revisione delle
iscrizioni effettuate.
6. L'ISVAP, con regolamento, stabilisce gli obblighi di comunicazione
a carico delle imprese e degli intermediari, nonché le forme di
pubblicità più idonee ad assicurare l'accesso pubblico al
registro.
Art. 110
Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche
1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo
109, comma 2, lettere a) o b), la persona fisica deve essere in possesso
dei seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili;
b) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di
applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di
procedura penale, per delitto contro la pubblica amministrazione, contro
l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia
pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale
la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad
un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per
il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo
a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure condanna irrevocabile comportante
l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione da pubblici uffici,
perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta
la riabilitazione;
c) non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta la riabilitazione,
né essere stato presidente, amministratore con delega di poteri,
direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati
assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione
coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione
dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata
fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi;
d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
e) non essere iscritto nel ruolo dei periti assicurativi.
2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo
109, comma 2, lettere a) o b), la persona fisica deve inoltre possedere
adeguate cognizioni e capacità professionali, che sono accertate
dall'ISVAP tramite una prova di idoneità, consistente in un esame
su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell'esercizio
dell'attività. L'ISVAP, con regolamento, determina le modalità
di svolgimento della prova valutativa, provvedendo alla relativa organizzazione
e gestione.
3. Salvo quanto previsto all'articolo 109, comma 3, ed all'articolo 112,
comma 3, la persona fisica, ai fini dell'iscrizione nella sezione del
registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) o b), deve altresì
stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile
per l'attività svolta in forza dell'iscrizione al registro con
massimale di almeno un milione di euro per ciascun sinistro e di un milione
e mezzo di euro all'anno globalmente per tutti i sinistri, valida in tutto
il territorio dell'Unione europea, per danni arrecati da negligenze ed
errori professionali propri ovvero da negligenze, errori professionali
ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone
del cui operato deve rispondere a norma di legge. I limiti di copertura
possono essere elevati dall'ISVAP, con regolamento, tenendo conto delle
variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo.
Art. 111
Requisiti particolari per l'iscrizione dei produttori diretti e dei collaboratori
degli intermediari
1. Il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo
110, comma 1, é richiesto anche per i produttori diretti ed é
accertato dall'impresa per conto della quale i medesimi operano.
2. Le imprese per conto delle quali agiscono i produttori diretti provvedono
ad impartire una formazione adeguata in rapporto ai prodotti intermediati
ed all'attività complessivamente svolta.
3. Il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo
110, comma 1, é richiesto anche per i soggetti iscritti nella sezione
del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), ed é
accertato dall'intermediario per conto del quale essi operano.
4. I soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo
109, comma 2, lettera e), devono possedere cognizioni e capacità
professionali adeguate all'attività ed ai prodotti sui quali operano,
accertate mediante attestato con esito positivo relativo alla frequenza
a corsi di formazione professionale a cura delle imprese o dell'intermediario
assicurativo.
5. Le disposizioni previste nei commi 3 e 4 si applicano altresì
ai soggetti addetti all'attività di intermediazione svolta nei
locali dove l'intermediario opera.
Art. 112
Requisiti per l'iscrizione delle società
1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo
109, comma 2, lettere a), b) ed e), la società deve essere in possesso
dei seguenti requisiti:
a) avere la sede legale in Italia;
b) non essere assoggettata a procedure di fallimento, concordato preventivo,
amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa;
c) non essere sottoposta ai divieti e decadenze previste dall'articolo
10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo
109, comma 2, lettere a), b) ed e), la società deve inoltre avere
affidato la responsabilità dell'attività di intermediazione
ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione del registro al quale
la medesima chiede l'iscrizione. Nelle società iscritte nella sezione
del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), il rappresentante
legale e, ove nominati, l'amministratore delegato e il direttore generale
devono essere iscritti nella medesima sezione del registro.
3. Ai fini dell'iscrizione, la società deve altresì avere
stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile
professionale di cui all'articolo 110, comma 3, per l'attività
di intermediazione svolta dalla società, dalle persone fisiche
di cui al comma 2, nonché per i danni arrecati da negligenze, errori
professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o
delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.
4. Qualora eserciti la mediazione riassicurativa, la società deve
inoltre disporre di un capitale sociale non inferiore all'importo stabilito
con regolamento adottato dall'ISVAP. É fatto obbligo alla società
che esercita contemporaneamente la mediazione assicurativa e riassicurativa
di preporre alle due attività persone fisiche diverse e di dotarsi
di una organizzazione adeguata.
5. Qualora la società richieda l'iscrizione alla sezione del registro
di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), é altresì
necessaria l'iscrizione delle persone fisiche addette all'attività
di intermediazione. É in ogni caso preclusa l'iscrizione nella
sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), per
la società che operi, direttamente o indirettamente, attraverso
altra società.
Art. 113
Cancellazione
1. L'ISVAP dispone la cancellazione dell'intermediario dalla relativa
sezione del registro in caso di:
a) radiazione;
b) rinunzia all'iscrizione;
c) mancato esercizio dell'attività, senza giustificato motivo,
per oltre tre anni;
d) perdita di almeno uno dei requisiti di cui agli articoli 110, comma
1, 111, commi 1 e 3, e 112;
e) mancato versamento del contributo di vigilanza di cui all'articolo
336, nonostante apposita diffida disposta dall'ISVAP;
f) limitatamente agli intermediari iscritti alle sezioni del registro
di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b), perdita di efficacia
delle garanzie assicurative di cui agli articoli 110, comma 3, e 112,
comma 3;
g) limitatamente agli intermediari iscritti nella sezione del registro
di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), mancato versamento del contributo
al Fondo di garanzia previsto dall'articolo 115.
2. L'istanza di cancellazione, nel caso di cui al comma 1, lettere b)
e c), relativa ai produttori diretti dell'impresa o ai soggetti iscritti
alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2,
lettera e), é presentata dall'impresa o, rispettivamente, dall'intermediario
iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere
a), b) e d). Nel caso di interruzione del rapporto con il produttore diretto
ovvero con il soggetto iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo
109, comma 2, lettera e), l'impresa o, rispettivamente, l'intermediario
sono tenuti a darne comunicazione all'ISVAP. L'intermediario iscritto
alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a),
comunica all'impresa preponente ogni variazione concernente i soggetti
iscritti ai sensi dell'articolo 109, comma 2, lettera e).
3. Non si procede alla cancellazione dal registro, anche se richiesta
dall'intermediario o dall'impresa, fino a quando sia in corso un procedimento
disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici
all'avvio del medesimo.
Art. 114
Reiscrizione
1. L'intermediario, che sia stato cancellato dal registro a seguito del
provvedimento di radiazione, può richiedere di esservi iscritto
nuovamente, purché siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione
e sussistano i requisiti di cui, rispettivamente, agli articoli 110, 111
e 112. In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da
fallimento, le persone fisiche possono essere nuovamente iscritte al registro
soltanto se ne sia intervenuta la riabilitazione.
2. L'intermediario, che sia stato cancellato per mancato versamento del
contributo di vigilanza, può essere iscritto nuovamente purché
abbia provveduto al pagamento di quanto non corrisposto sino alla cancellazione.
3. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo
109, comma 2, lettera b), che sia stato cancellato dal registro per non
aver provveduto al versamento del contributo al Fondo di garanzia, può
esservi nuovamente iscritto purché provveda al pagamento delle
somme dovute sino alla data di cancellazione, maggiorate degli interessi
moratori.
4. Se l'intermediario, intervenuta la cancellazione dal registro, chiede
una nuova iscrizione, essa viene disposta previa verifica della sussistenza
dei requisiti di cui agli articoli 110, 111 e 112, rimanendo valida, per
le persone fisiche, l'idoneità già conseguita ai sensi dell'articolo
110, comma 2, o della formazione ricevuta ai sensi dell'articolo 111,
commi 2 e 4.
Art. 115
Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione
1. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo
109, comma 2, lettera b), deve aderire al Fondo di garanzia costituito
presso la CONSAP per risarcire il danno patrimoniale causato agli assicurati
e alle imprese di assicurazione o di riassicurazione derivante dall'esercizio
dell'attività di mediatore assicurativo o riassicurativo che non
sia stato risarcito dall'intermediario o non sia stato indennizzato attraverso
la polizza di cui, rispettivamente, all'articolo 110, comma 3, e all'articolo
112, comma 3.
2. L'amministrazione del Fondo spetta ad un comitato nominato con decreto
del Ministro delle attività produttive, che é composto da
un dirigente del Ministero delle attività produttive, con funzioni
di presidente, da un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze,
da un funzionario dell'ISVAP, da un funzionario della CONSAP, da due rappresentanti
degli intermediari iscritti nella corrispondente sezione del registro,
da un rappresentante delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.
3. Le norme relative all'amministrazione, alla contribuzione ed ai limiti
di intervento sono stabilite con regolamento del Ministro delle attività
produttive, sentito l'ISVAP. Il contributo é determinato annualmente
con decreto del Ministro delle attività produttive, sentito l'ISVAP
ed il comitato di gestione, in misura non superiore allo zero virgola
cinquanta per cento delle provvigioni annualmente acquisite, anche al
fine di garantire comunque la copertura degli oneri di funzionamento del
comitato di cui al comma 2.
4. Il fondo costituisce patrimonio separato da quello del soggetto presso
il quale é costituito e da eventuali altri fondi. Sul fondo non
sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti dei creditori del soggetto
che li amministra né dei creditori dei singoli intermediari, o
nell'interesse degli stessi, diversi dagli assicurati o dalle imprese.
Il fondo non può essere compreso nelle procedure concorsuali che
riguardano il soggetto che li amministra o i singoli intermediari partecipanti.
5. Il fondo é surrogato nei diritti degli assicurati e delle imprese
di assicurazione e di riassicurazione fino alla concorrenza dei pagamenti
effettuati a loro favore.
Art. 116
Attività in regime di stabilimento e di prestazione di servizi
1. L'iscrizione consente agli intermediari assicurativi e riassicurativi,
indicati nelle sezioni del registro di cui all'articolo 109, comma 2,
lettere a), b) e d), con residenza o con sede legale nel territorio della
Repubblica di operare negli altri Stati membri, in regime di stabilimento
e di libera prestazione di servizi previa comunicazione all'ISVAP. L'ISVAP
informa le autorità di vigilanza degli altri Stati membri relativamente
alle istanze di estensione dell'attività sui rispettivi territori
comunicate dagli intermediari iscritti nel registro italiano e rende nota,
mediante annotazione integrativa dell'iscrizione al registro, l'indicazione
degli altri Stati membri nei quali tali intermediari operano in regime
di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.
2. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza
o sede legale nel territorio di un altro Stato membro, possono esercitare
l'attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di
servizi nel territorio della Repubblica, a decorrere dal trentesimo giorno
successivo all'apposita comunicazione che l'ISVAP riceva dall'autorità
di vigilanza dello Stato membro di origine. L'ISVAP disciplina, con regolamento,
la pubblicità delle comunicazioni ricevute dalle autorità
di vigilanza degli altri Stati membri relative all'attività svolta
dagli intermediari di tali Stati nel territorio della Repubblica mediante
annotazione nell'elenco annesso al registro di cui all'articolo 109, comma
2.
3. L'ISVAP rende note le disposizioni che disciplinano lo svolgimento
delle attività di intermediazione che, nell'interesse generale,
devono essere osservate sul territorio italiano.
4. L'ISVAP può adottare nei confronti dell'intermediario che non
osservi le disposizioni di interesse generale un provvedimento che sospende,
per un periodo non superiore a novanta giorni, o vieta, in caso di accertata
violazione, l'ulteriore svolgimento dell'attività sul territorio
italiano.
Capo III
Regole di comportamento
Art. 117
Separazione patrimoniale
1. I premi pagati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti
o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per
il tramite dell'intermediario, sono versati in un conto separato, del
quale può essere titolare anche l'intermediario espressamente in
tale qualità, e che costituiscono un patrimonio autonomo rispetto
a quello dell'intermediario medesimo.
2. Sul conto separato non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti
da parte di creditori diversi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione.
Sono ammesse le azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti della
somma rispettivamente spettante al singolo assicurato o alla singola impresa
di assicurazione.
3. Sul conto separato non operano le compensazioni legale e giudiziale
e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto
ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell'intermediario.
Art. 118
Adempimento delle obbligazioni pecuniarie attraverso intermediari assicurativi
1. Il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o
ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa
di assicurazione. Salvo prova contraria a carico dell'impresa o dell'intermediario,
le somme dovute agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni
assicurative si considerano effettivamente percepite dall'avente diritto
solo col rilascio di quietanza scritta.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dell'intermediario
iscritto nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2,
lettera b), esclusivamente se tali attività sono espressamente
previste dall'accordo sottoscritto con l'impresa. A tal fine l'intermediario
é tenuto a darne specifica comunicazione al cliente nell'ambito
dell'informazione precontrattuale di cui all'articolo 120.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dell'intermediario
iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera
b), anche nel caso di polizza assunta in coassicurazione ed ha effetto
nei confronti di ogni impresa coassicuratrice se le attività previste
dal comma 1 sono incluse nell'accordo sottoscritto con l'impresa delegataria.
4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3 l'omissione o la comunicazione non
veritiera é punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista
dall'articolo 324 e con la sanzione disciplinare disposta ai sensi dell'articolo
329.
Art. 119
Doveri e responsabilità verso gli assicurati
1. L'impresa di assicurazione per conto della quale agiscono i produttori
diretti risponde in solido dei danni arrecati dall'operato dei medesimi,
anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata
in sede penale.
2. L'impresa di assicurazione, o un intermediario iscritto alla sezione
del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a) o b), risponde
in solido dei danni arrecati dall'operato dell'intermediario iscritto
alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d),
cui abbia dato incarico, compresi quelli provocati dai soggetti iscritti
alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e),
anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata
in sede penale. Possono essere distribuiti attraverso gli intermediari
di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), salvo iscrizione ad altra
sezione del registro, esclusivamente i prodotti assicurativi ai quali
accedono garanzie o clausole predeterminate che vengano rimesse alla libera
scelta dell'assicurato e non siano modificabili dal soggetto incaricato
della distribuzione.
3. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo
109, comma 2, lettere a), b) o d), é responsabile dell'attività
di intermediazione assicurativa svolta dai soggetti iscritti nella sezione
del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e).
Art. 120
Informazione precontrattuale e regole di comportamento
1. Gli intermediari assicurativi iscritti al registro di cui all'articolo
109, comma 2, e quelli di cui all'articolo 116, prima della conclusione
del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo,
forniscono al contraente le informazioni stabilite dall'ISVAP, con regolamento,
nel rispetto di quanto disposto con il presente articolo.
2. In relazione al contratto proposto, gli intermediari assicurativi dichiarano
al contraente:
a) se forniscono consulenze fondate su una analisi imparziale, dovendo
in tal caso le proprie valutazioni fondarsi su un numero sufficientemente
ampio di contratti disponibili sul mercato, al fine di consigliare il
prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente;
b) se propongono determinati prodotti in virtù di un obbligo contrattuale
con una o più imprese di assicurazione, dovendo in tal caso comunicare
la denominazione di tali imprese;
c) se propongono determinati prodotti in assenza di obblighi contrattuali
con imprese di assicurazione, nel qual caso essi comunicano, su richiesta
del cliente, la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali
hanno o potrebbero avere rapporti d'affari, fermo restando l'obbligo di
avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni.
3. In ogni caso, prima della conclusione del contratto, l'intermediario
assicurativo di cui al comma 1, anche in base alle informazioni fornite
al contraente, propone o consiglia un prodotto adeguato alle sue esigenze,
previamente illustrando le caratteristiche essenziali del contratto e
le prestazioni alle quali é obbligata l'impresa di assicurazione.
4. L'ISVAP, tenendo conto delle differenti esigenze di protezione degli
assicurati, della diversa tipologia dei rischi, delle cognizioni e della
capacità professionale degli addetti all'attività di intermediazione,
disciplina con regolamento:
a) le regole di presentazione e di comportamento nei confronti del contraente,
con riferimento agli obblighi di informazione relativi all'intermediario
medesimo e ai suoi rapporti, anche di natura societaria, con l'impresa
di assicurazione, alle caratteristiche del contratto proposto in relazione
all'eventuale prestazione di un servizio di consulenza fondata su una
analisi imparziale o all'esistenza di obblighi assunti per la promozione
e l'intermediazione con una o più imprese di assicurazione;
b) le modalità con le quali é fornita l'informazione al
contraente, prevedendo i casi nei quali può essere effettuata su
richiesta, fermo restando che le esigenze di protezione richiedono, di
regola, l'uso della lingua italiana e la comunicazione su un supporto
accessibile e durevole, al più tardi subito dopo la conclusione
del contratto;
c) le modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività
svolta;
d) le violazioni alle quali si applicano le sanzioni disciplinari previste
dall'articolo 329.
5. Sono esclusi dagli obblighi informativi gli intermediari di assicurazione
che operano nei grandi rischi e gli intermediari riassicurativi.
Art. 121
Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza
1. In caso di vendita a distanza, l'intermediario rende note al contraente
almeno le seguenti informazioni preliminari:
a) l'identità dell'intermediario e il fine della chiamata;
b) l'identità della persona in contatto con il contraente ed il
suo rapporto con l'intermediario assicurativo;
c) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio o prodotto
offerto;
d) il prezzo totale, comprese le imposte, che il contraente dovrà
corrispondere.
2. In ogni caso l'informazione é fornita al contraente prima della
conclusione del contratto di assicurazione.
Può essere fornita verbalmente solo a richiesta del contraente
o qualora sia necessaria una copertura immediata del rischio. In tali
casi l'informazione é fornita su un supporto durevole subito dopo
la conclusione del contratto.
3. L'ISVAP, con regolamento, determina le informazioni sull'intermediario
e sulle caratteristiche del contratto, che sono comunicate al contraente
in modo chiaro e comprensibile nel rispetto di quanto previsto ai commi
1 e 2.
Titolo X
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI
Capo I
Obbligo di assicurazione
Art. 122
Veicoli a motore
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e
i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso
pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione
per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo
2054 del codice civile e dall'articolo 91, comma 2, del codice della strada.
Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive,
su proposta dell'ISVAP, individua la tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo
di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.
2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla
persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale
é effettuato il trasporto.
3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro
la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente
con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria,
fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d), a partire
dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di
pubblica sicurezza. In deroga all'articolo 1896, primo comma, secondo
periodo, del codice civile l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo
di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta
pagata e del contributo previsto dall'articolo 334.
4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati
nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro
i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati,
concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie
eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato
in cui stazionano abitualmente.
Art. 123
Natanti
1. Le unità da diporto, con esclusione delle unità non dotate
di motore, non possono essere poste in navigazione in acque ad uso pubblico
o su aree a queste equiparate se non siano coperte dall'assicurazione
della responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo
2054 del codice civile, compresa quella dell'acquirente con patto di riservato
dominio e quella del locatario in caso di locazione finanziaria, per danni
alla persona. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività
produttive su proposta dell'ISVAP, individua la tipologia dei natanti
esclusi dall'obbligo di assicurazione e le acque equiparate a quelle di
uso pubblico.
2. Sono altresì soggetti all'obbligo assicurativo i natanti di
stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate che siano muniti di
motore inamovibile di potenza superiore a tre cavalli fiscali e adibiti
ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto
di persone.
3. L'obbligo assicurativo é esteso ai motori amovibili, di qualsiasi
potenza, indipendentemente dall'unità alla quale vengono applicati,
risultando in tal caso assicurato il natante sul quale é di volta
in volta collocato il motore.
4. Alle unità da diporto, ai natanti e ai motori amovibili si applicano,
in quanto compatibili, le norme previste per l'assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore.
Art. 124
Gare e competizioni sportive
1. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a
motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in
circuiti chiusi, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione
per la responsabilità civile.
2. L'assicurazione copre la responsabilità dell'organizzatore e
degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali
e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli
da essi adoperati.
Art. 125
Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri
1. Per i veicoli e i natanti soggetti all'obbligo di assicurazione ed
immatricolati o registrati in Stati esteri nonché per i motori
amovibili di cui all'articolo 123, comma 3, muniti di certificato di uso
straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, che circolino
temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica,
deve essere assolto, per la durata della permanenza in Italia, l'obbligo
di assicurazione.
2. Per i natanti l'obbligo di assicurazione si considera assolto:
a) con la stipula di un contratto di assicurazione secondo quanto previsto
con regolamento adottato dal Ministro delle attività produttive,
su proposta dell'ISVAP, ovvero b) quando il conducente sia in possesso
di certificato internazionale di assicurazione emesso dall'Ufficio nazionale
di assicurazione estero ed accettato dall'Ufficio centrale italiano.
3. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata
da uno Stato terzo l'obbligo di assicurazione:
a) é assolto mediante contratto di assicurazione "frontiera",
come disciplinato dal regolamento previsto all'articolo 126, comma 2,
lettera a), concernente la responsabilità civile derivante dalla
circolazione del veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri
Stati membri, alle condizioni e fino ai limiti di somma stabiliti dalla
legislazione in vigore in ciascuno di essi;
b) si considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso
garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione
dei medesimi veicoli e quando con atto dell'Unione europea sia stato rimosso
l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione di responsabilità
civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata dallo
Stato terzo;
c) si considera assolto, quando il conducente sia in possesso di una carta
verde emessa dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettata
dall'Ufficio centrale italiano.
4. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata
da uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana, l'obbligo di assicurazione
si considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante
per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di
detti veicoli, sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti uffici
nazionali di assicurazione e l'Unione europea abbia riconosciuto tali
accordi.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera c), l'Ufficio centrale italiano
provvede alla liquidazione dei danni, garantendone il pagamento agli aventi
diritto, nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli
eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce
la carta verde. Nelle ipotesi di cui al comma 3, lettera b), ed in quelle
di cui al comma 4, l'Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione
dei danni cagionati in Italia, garantendone il pagamento agli aventi diritto
nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente
previsti dalla polizza di assicurazione.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche ai veicoli
a motore di proprietà di agenti diplomatici e consolari o di funzionari
internazionali, o di proprietà di Stati esteri o di organizzazioni
internazionali.
7. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), ed al comma 4 non si
applicano per l'assicurazione della responsabilità civile per danni
cagionati dalla circolazione dei veicoli aventi targa di immatricolazione
rilasciata da uno Stato estero e individuati nel regolamento adottato,
su proposta dell'ISVAP, dal Ministro delle attività produttive.
Art. 126
Ufficio centrale italiano
1. L'Ufficio centrale italiano é abilitato all'esercizio delle
funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione e allo svolgimento degli
altri compiti stabiliti dall'ordinamento comunitario e dal presente codice
a seguito di riconoscimento del Ministro delle attività produttive,
che ne approva lo statuto con decreto.
2. L'Ufficio centrale italiano, oltre ai compiti di cui all'articolo 125,
svolge le seguenti attività:
a) stipula e gestisce, in nome e per conto delle imprese aderenti, l'assicurazione
frontiera disciplinata nel regolamento adottato, su proposta dell'ISVAP,
dal Ministro delle attività produttive e provvede alla liquidazione
e al pagamento degli indennizzi dovuti;
b) assume, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), comma 3, lettere
b) e c), ed al comma 4 dell'articolo 125, ai fini del risarcimento dei
danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti,
la qualità di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile
civile e della loro impresa di assicurazione;
c) é legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui al comma
2, lettera b), al comma 3 ed al comma 4 dell'articolo 125, in nome e per
conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati
dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati
o registrati all'estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti
secondo quanto previsto agli articoli 145, comma 1, 146 e 147. Si applicano
anche nei confronti dell'Ufficio centrale italiano le disposizioni che
regolano l'azione diretta contro l'impresa di assicurazione del responsabile
civile secondo quanto previsto dall'articolo 144.
3. Ai fini della proposizione dell'azione diretta di risarcimento nei
confronti dell'Ufficio centrale italiano i termini di cui all'articolo
163-bis, primo comma, e 318, secondo comma, del codice di procedura civile
sono aumentati del doppio, risultando perciò stabiliti in centottanta
giorni per il giudizio di fronte al tribunale e in novanta giorni per
il giudizio di fronte al giudice di pace. I termini di cui all'articolo
163-bis, secondo comma, del codice di procedura civile non possono essere
comunque inferiori a sessanta giorni.
4. L'Ufficio centrale italiano é abilitato ad emettere le carte
verdi richieste per la circolazione all'estero di veicoli a motore immatricolati
in Italia, garantendo nei confronti dei corrispondenti uffici nazionali
di assicurazione le obbligazioni che il rilascio di tali certificati comporta.
5. Per i rimborsi effettuati agli uffici nazionali di assicurazione esteri,
che in base agli accordi con esso stipulati abbiano dovuto intervenire
per risarcire danni causati nel territorio del loro Stato da veicoli a
motore immatricolati in Italia non coperti da assicurazione, l'Ufficio
centrale italiano ha diritto di rivalsa nei confronti del proprietario
o del conducente del veicolo per le somme pagate e le relative spese.
6. In caso di incidente cagionato nel territorio della Repubblica dalla
circolazione di veicoli a motore o natanti immatricolati o registrati
all'estero, l'Ufficio centrale italiano può richiedere ai competenti
organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità
dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa
di immatricolazione o altro analogo segno distintivo.
Art. 127
Certificato di assicurazione e contrassegno
1. L'adempimento dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore é
comprovato da apposito certificato rilasciato dall'impresa di assicurazione
o dalla delegataria in caso di coassicurazione, da cui risulti il periodo
di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di
premio.
2. L'impresa di assicurazione é obbligata nei confronti dei terzi
danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto
disposto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile e dall'articolo
122, comma 3, primo periodo.
3. All'atto del rilascio del certificato di assicurazione l'impresa di
assicurazione consegna un contrassegno recante il numero della targa di
riconoscimento del veicolo e l'indicazione dell'anno, mese e giorno di
scadenza del periodo di assicurazione per cui é valido il certificato.
Il contrassegno é esposto sul veicolo al quale si riferisce l'assicurazione
entro cinque giorni dal pagamento del premio o della rata di premio.
4. L'ISVAP, con regolamento, stabilisce le modalità per il rilascio,
nonché le caratteristiche del certificato di assicurazione, del
contrassegno e di eventuali documenti provvisoriamente equipollenti e
le modalità per l'emissione di duplicati in caso di sottrazione,
smarrimento o distruzione.
Art. 128
Massimali di garanzia
1. Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti,
il contratto é stipulato per somme non inferiori, per ciascun sinistro,
indipendentemente dal numero delle vittime o dalla natura dei danni, a
quelle fissate con il regolamento adottato, su proposta dell'ISVAP, dal
Ministro delle attività produttive.
2. Le somme fissate ai sensi del comma 1 possono essere incrementate,
con decreto del Ministro delle attività produttive, sentito l'ISVAP,
tenuto conto anche delle variazioni dell'indice generale dei prezzi al
consumo desunte dalle rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica.
3. É comunque assicurato il rispetto dei massimali minimi previsti
dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario.
Art. 129
Soggetti esclusi dall'assicurazione
1. Non é considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti
dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo
responsabile del sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2, e
quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati
terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione
obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
a) i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice civile
ed all'articolo 91, comma 2, del codice della strada;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli
ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto
di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli
affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i
predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in
quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità
illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti
indicati alla lettera b).
Capo II
Esercizio dell'assicurazione
Art. 130
Imprese autorizzate
1. L'assicurazione può essere stipulata con qualsiasi impresa autorizzata
ad esercitare nel territorio della Repubblica, anche in regime di stabilimento
e di libertà di prestazione di servizi, l'assicurazione della responsabilità
civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.
2. Le imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio della
Repubblica e le imprese di assicurazione aventi la sede legale in uno
Stato terzo autorizzate ad esercitare l'assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore e dei natanti, esclusa la responsabilità del vettore,
designano in ogni Stato membro un mandatario incaricato della gestione
e della liquidazione dei sinistri nei casi di cui all'articolo 151.
3. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione, che opera in regime di
libertà di prestazione di servizi, non abbia nominato il rappresentante
per la gestione dei sinistri di cui all'articolo 25, il mandatario nominato
ai sensi del comma 2 ne assume la funzione.
Art. 131
Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto
1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle
offerte dei servizi assicurativi, nonché un'adeguata informazione
ai soggetti che devono adempiere all'obbligo di assicurazione dei veicoli
e dei natanti, le imprese mettono a disposizione del pubblico, presso
ogni punto di vendita e nei siti internet, la nota informativa e le condizioni
di contratto praticate nel territorio della Repubblica.
2. La pubblicità dei premi é attuata mediante preventivi
personalizzati rilasciati presso ogni punto di vendita dell'impresa di
assicurazione, nonché mediante siti internet che permettono di
ricevere il medesimo preventivo per i veicoli e per i natanti individuati
nel regolamento di attuazione.
3. L'ISVAP determina, con regolamento, gli obblighi a carico delle imprese
e degli intermediari.
Art. 132
Obbligo a contrarre
1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni
di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente
per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate,
fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti
dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente
e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa.
2. Le imprese di assicurazione possono richiedere che l'autorizzazione
sia limitata, ai fini dell'assolvimento agli obblighi derivanti dal comma
1, ai rischi derivanti dalla circolazione di flotte di veicoli a motore
o di natanti.
3. Al fine di facilitare le verifiche propedeutiche all'osservanza dell'obbligo
a contrarre di cui al comma 1, le imprese di assicurazione hanno diritto
di accedere in via telematica al pubblico registro automobilistico ed
all'archivio nazionale dei veicoli previsto dal codice della strada secondo
condizioni economiche e tecniche strettamente correlate ai costi del servizio
erogato in ragione dell'esigenza di consultazioni anche sistematiche nell'ambito
delle attività di prevenzione e contrasto delle frodi nell'assicurazione
obbligatoria.
Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono adottate le
disposizioni di attuazione.
Art. 133
Formule tariffarie
1. Per i ciclomotori, i motocicli, le autovetture e per altre categorie
di veicoli a motore che possono essere individuate dall'ISVAP, con regolamento,
i contratti di assicurazione debbono essere stipulati in base a condizioni
di polizza che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento
od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del
rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un
certo periodo di tempo, oppure in base a clausole di franchigia che prevedano
un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno o in base a formule
miste fra le due tipologie. L'individuazione delle categorie di veicoli
é effettuata tenendo conto delle esigenze di prevenzione.
2. Le imprese di assicurazione hanno diritto di accesso telematico all'anagrafe
nazionale delle persone abilitate alla guida prevista dal codice della
strada presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a scopo
di verifica e aggiornamento delle informazioni relative all'abilitazione
alla guida secondo condizioni economiche e tecniche strettamente correlate
ai costi del servizio erogato. Con decreto del Ministro delle attività
produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate
le disposizioni di attuazione.
Art. 134
Attestazione sullo stato del rischio
1. L'ISVAP, con regolamento, determina le indicazioni relative all'attestazione
sullo stato del rischio che, in occasione di ciascuna scadenza annuale
dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore,
l'impresa deve consegnare al contraente o, se persona diversa, al proprietario
ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio
o al locatario in caso di locazione finanziaria.
2. Il regolamento può prevedere l'obbligo, a carico delle imprese
di assicurazione, di inserimento delle informazioni riportate sull'attestato
di rischio in una banca dati elettronica detenuta da enti pubblici ovvero,
qualora già esistente, da enti privati, al fine di consentire adeguati
controlli nell'assunzione dei contratti di assicurazione di cui all'articolo
122, comma 1. In ogni caso l'ISVAP ha accesso gratuito alla banca dati
contenente le informazioni sull'attestazione.
3. La classe di merito indicata sull'attestato di rischio si riferisce
al proprietario del veicolo. Il regolamento stabilisce la validità,
comunque non inferiore a dodici mesi, ed individua i termini relativi
alla decorrenza ed alla durata del periodo di osservazione.
4. L'attestazione é consegnata dal contraente all'impresa di assicurazione,
nel caso in cui sia stipulato un contratto per il medesimo veicolo al
quale si riferisce l'attestato.
Art. 135
Banca dati sinistri
1. Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto
di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie
per i veicoli a motore immatricolati in Italia, é istituita presso
l'ISVAP una banca dati dei sinistri ad essi relativi.
2. Le imprese sono tenute a comunicare i dati riguardanti i sinistri dei
propri assicurati, secondo le modalità stabilite con regolamento
adottato dall'ISVAP. I dati relativi alle imprese di assicurazione che
operano nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione
dei servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall'ISVAP alle
rispettive autorità di vigilanza degli Stati membri interessati.
3. Le procedure di organizzazione e di funzionamento, nonché le
condizioni e le limitazioni di accesso alla banca dati sono stabilite
dall'ISVAP, con regolamento, secondo quanto previsto dall'articolo 120
del codice in materia di protezione dei dati personali.
Art. 136
Funzioni del Ministero delle attività produttive
1. Al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni del Ministero delle
attività produttive, l'ISVAP é tenuto a comunicare al Ministero
dati, informazioni e notizie relativi alle tariffe dell'assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, é istituito presso
il Ministero delle attività produttive un comitato di esperti in
materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con il
compito di osservare l'andamento degli incrementi tariffari praticati
dalle imprese di assicurazione operanti nel territorio della Repubblica,
valutando in particolare le differenze tariffarie applicate sul territorio
della Repubblica italiana e anche in quale misura si sia tenuto conto
del comportamento degli assicurati che nel corso dell'anno non abbiano
denunciato incidenti. Con decreto del Ministro delle attività produttive,
é disciplinata la costituzione e il funzionamento del comitato
di esperti, fermo restando che ai predetti esperti non può essere
attribuita alcuna indennità o emolumento comunque denominato.
3. Al fine della diffusione di un'adeguata informazione agli utenti e
della realizzazione di un sistema di monitoraggio permanente sui premi
relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il Consiglio nazionale
dei consumatori e degli utenti é autorizzato a stipulare apposita
convenzione con l'Istituto nazionale di statistica e a cofinanziare, secondo
modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro delle attività
produttive, programmi di informazione e orientamento rivolti agli utenti
dei servizi assicurativi promossi dalle associazioni dei consumatori e
degli utenti, a valere sulle disponibilità finanziarie assegnate
al Consiglio stesso dalla legge istitutiva.
Capo III
Risarcimento del danno
Art. 137
Danno patrimoniale
1. Nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento
si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità
permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito
si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro,
maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute
di legge, che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre
anni e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto che risulta
il più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei casi
previsti dalla legge, dall'apposita certificazione rilasciata dal datore
di lavoro ai sensi delle norme di legge.
2. É in ogni caso ammessa la prova contraria, ma, quando dalla
stessa risulti che il reddito sia superiore di oltre un quinto rispetto
a quello risultante dagli atti indicati nel comma 1, il giudice ne fa
segnalazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.
3. In tutti gli altri casi il reddito che occorre considerare ai fini
del risarcimento non può essere inferiore a tre volte l'ammontare
annuo della pensione sociale.
Art. 138
Danno biologico per lesioni di non lieve entità
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si
provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto
il territorio della Repubblica:
a) delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra dieci
e cento punti;
b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità
comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età
del soggetto leso.
2. La tabella unica nazionale é redatta secondo i seguenti principi
e criteri:
a) agli effetti della tabella per danno biologico si intende la lesione
temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona
suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa
sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali
della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni
sulla sua capacità di produrre reddito;
b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile
in funzione dell'età e del grado di invalidità;
c) il valore economico del punto é funzione crescente della percentuale
di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali
della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale
rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;
d) il valore economico del punto é funzione decrescente dell'età
del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT,
al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;
e) il danno biologico temporaneo inferiore al cento per cento é
determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità
riconosciuta per ciascun giorno.
3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici
aspetti dinamico-relazionali personali, l'ammontare del danno determinato
ai sensi della tabella unica nazionale può essere aumentato dal
giudice sino al trenta per cento, con equo e motivato apprezzamento delle
condizioni soggettive del danneggiato.
4. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati
annualmente, con decreto del Ministro delle attività produttive,
in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.
Art. 139
Danno biologico per lesioni di lieve entità
1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità,
derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore
e dei natanti, é effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
a) a titolo di danno biologico permanente, é liquidato per i postumi
da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo crescente in
misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale
di invalidità; tale importo é calcolato in base all'applicazione
a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente
secondo la correlazione esposta nel comma 6. L'importo così determinato
si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello
zero virgola cinque per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo
anno di età. Il valore del primo punto é pari ad euro seicentosettantaquattro
virgola settantotto;
b) a titolo di danno biologico temporaneo, é liquidato un importo
di euro trentanove virgola trentasette per ogni giorno di inabilità
assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per
cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale
di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
2. Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico si intende la lesione
temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona
suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa
sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali
della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni
sulla sua capacità di produrre reddito.
3. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può
essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con
equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro
della giustizia e con il Ministro delle attività produttive, si
provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni
alla integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità.
5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto
del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente
alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.
6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera a), per
un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente
moltiplicatore pari a 1,0, per un punto percentuale di invalidità
pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un
punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente
moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidità
pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un
punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente
moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità
pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un
punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente
moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità
pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1, per un
punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente
moltiplicatore pari a 2,3.
Art. 140
Pluralità di danneggiati e supero del massimale
1. Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro
e il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate,
i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell'impresa di assicurazione
sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate.
2. L'impresa di assicurazione che, decorsi trenta giorni dall'incidente
e ignorando l'esistenza di altre persone danneggiate, pur avendone ricercata
l'identificazione con la normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse
una somma superiore alla quota spettante, risponde verso le altre persone
danneggiate nei limiti dell'eccedenza della somma assicurata rispetto
alla somma versata.
3. Nel caso di cui al comma 2, le altre persone danneggiate, il cui credito
rimanesse insoddisfatto, hanno diritto di ripetere, da chi abbia ricevuto
il risarcimento dall'impresa di assicurazione, quanto sarebbe loro spettato
in applicazione del comma 1.
4. Nei giudizi promossi fra l'impresa di assicurazione e le persone danneggiate
sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l'articolo 102 del codice
di procedura civile. L'impresa di assicurazione può effettuare
il deposito di una somma, nei limiti del massimale, con effetto liberatorio
nei confronti di tutte le persone aventi diritto al risarcimento, se il
deposito é irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati.
Art. 141
Risarcimento del terzo trasportato
1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito
dal terzo trasportato é risarcito dall'impresa di assicurazione
del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale
minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere
dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli
coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale
maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile
civile, se il veicolo di quest'ultimo é coperto per un massimale
superiore a quello minimo.
2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti
dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento
del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148.
3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento é esercitata
nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato
era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145.
L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire
nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del
veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.
4. L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto
di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile
civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150.
Art. 142
Diritto di surroga dell'assicuratore sociale
1. Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente
gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente
dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le
prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti
che disciplinano detta assicurazione, sempreché non sia già
stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti
prescritti nei commi 2 e 3.
2. Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l'impresa di assicurazione
é tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante
che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti
che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il danneggiato
dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l'impresa di assicurazione
é tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione
sociale e potrà procedere alla liquidazione del danno solo previo
accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell'ente per
le prestazioni erogate o da erogare.
3. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma
2 senza che l'ente di assicurazione sociale abbia dichiarato di volersi
surrogare nei diritti del danneggiato, l'impresa di assicurazione potrà
disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato. L'ente
di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme
corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato
abbia pregiudicato l'azione di surrogazione.
4. In ogni caso l'ente gestore dell'assicurazione sociale non può
esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell'assistito
al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti.
Capo IV
Procedure liquidative
Art. 143
Denuncia di sinistro
1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia
obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone
diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro
alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito
dalla medesima, il cui modello é approvato dall'ISVAP. In caso
di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'articolo
1915 del codice civile per l'omesso avviso di sinistro.
2. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti
coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa
di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze,
con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.
Art. 144
Azione diretta del danneggiato
1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo
o di un natante, per i quali vi é obbligo di assicurazione, ha
azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa
di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per
le quali é stata stipulata l'assicurazione.
2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può
opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole
che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del
danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso
l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto
di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione é chiamato
anche il responsabile del danno.
4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa
di assicurazione é soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe
soggetta l'azione verso il responsabile.
Art. 145
Proponibilità dell'azione di risarcimento
1. Nel caso si applichi la procedura di cui all'articolo 148, l'azione
per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e
dei natanti, per i quali vi é obbligo di assicurazione, può
essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta
in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato
abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno,
a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata
per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti
all'articolo 148.
2. Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all'articolo 149 l'azione
per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e
dei natanti, per i quali vi é obbligo di assicurazione, può
essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta
in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato
abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del
danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata
per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto,
avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli
149 e 150.
Art. 146
Diritto di accesso agli atti
1. Fermo restando quanto previsto per l'accesso ai singoli dati personali
dal codice in materia di protezione dei dati personali, le imprese di
assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di
accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione
e liquidazione dei danni che li riguardano.
2. L'esercizio del diritto di accesso non é consentito quando abbia
ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove
di comportamenti fraudolenti. É invece sospeso in pendenza di controversia
giudiziaria tra l'impresa e il richiedente, fermi restando i poteri attribuiti
dalla legge all'autorità giudiziaria.
3. Se, entro sessanta giorni dalla richiesta scritta, l'assicurato o il
danneggiato non é messo in condizione di prendere visione degli
atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, può inoltrare reclamo
all'ISVAP anche al fine di veder garantito il proprio diritto.
4. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro
della giustizia, con regolamento adottato su proposta dell'ISVAP, individua
la tipologia degli atti soggetti e di quelli esclusi dall'accesso e determina
gli obblighi delle imprese, gli oneri a carico dei richiedenti, nonché
i termini e le altre condizioni per l'esercizio del diritto di cui al
comma 1.
Art. 147
Stato di bisogno del danneggiato
1. Nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento
che, a causa del sinistro, vengano a trovarsi in stato di bisogno, possono
chiedere che sia loro assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione
definitiva del danno.
2. Il giudice civile o penale, sentite le parti, qualora da un sommario
accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico
del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione
della somma ai sensi del comma 1, nei limiti dei quattro quinti della
presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con
la sentenza. Se la causa civile é sospesa ai sensi dell'articolo
75, comma 3, del codice di procedura penale, l'istanza é proposta
al presidente del tribunale dinanzi al quale é pendente la causa.
3. L'istanza può essere riproposta nel corso del giudizio.
4. L'ordinanza é irrevocabile fino alla decisione del merito.
Art. 148
Procedura di risarcimento
1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento,
presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 145, deve
essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo
143 e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al
risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate
sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità
del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione,
l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua offerta per
il risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali
non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni é ridotto
a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti
coinvolti nel sinistro.
2. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento
del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare
offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali
o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal
danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al
comma 1. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale
degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze
nelle quali si é verificato il sinistro ed essere accompagnata,
ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa,
dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato,
al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione
medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti,
nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2,
o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa
di assicurazione é tenuta a provvedere all'adempimento del predetto
obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.
3. Il danneggiato, pendenti i termini di cui al comma 2 e fatto salvo
quanto stabilito al comma 5, non può rifiutare gli accertamenti
strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte
dell'impresa. Qualora ciò accada, i termini di cui al comma 2 sono
sospesi.
4. L'impresa di assicurazione può richiedere ai competenti organi
di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità
dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa
di immatricolazione o altro analogo segno distintivo, ma é tenuta
al rispetto dei termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in caso di sinistro
che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.
5. In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede
al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie
integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente
dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
6. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa
provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.
7. Entro ugual termine l'impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato
che abbia comunicato di non accettare l'offerta. La somma in tal modo
corrisposta é imputata nella liquidazione definitiva del danno.
8. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l'interessato abbia
fatto pervenire alcuna risposta, l'impresa corrisponde al danneggiato
la somma offerta con le stesse modalità, tempi ed effetti di cui
al comma 7.
9. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato
l'eventuale inadempimento da parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso
del sinistro di cui all'articolo 1913 del codice civile.
10. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta
ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla metà di quella liquidata,
al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette,
contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all'ISVAP
per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del presente
capo.
11. L'impresa, quando corrisponde compensi professionali per l'eventuale
assistenza prestata da professionisti, é tenuta a richiedere la
documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne
il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza
di liquidazione. L'impresa, che abbia provveduto direttamente al pagamento
dei compensi dovuti al professionista, ne dà comunicazione al danneggiato,
indicando l'importo corrisposto.
Art. 149
Procedura di risarcimento diretto
1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati
per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati
danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono
rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che
ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché
i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del
conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente
non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo
139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati
all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come
disciplinato dall'articolo 141.
3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento
diretto, é obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per
conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la
successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.
4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa
di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione
della comunicazione e il danneggiato é tenuto a rilasciare quietanza
liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e
della sua impresa di assicurazione.
5. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma
offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta
o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo
corrisposta é imputata all'eventuale liquidazione definitiva del
danno.
6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento
diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego
di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo,
il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo
145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione.
L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere
di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa,
riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando,
in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime
secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.
Art. 150
Disciplina del sistema di risarcimento diretto
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
delle attività produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:
a) i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle
parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di
assicurazione;
b) il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di
sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno;
c) le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell'impresa di
assicurazione per il risarcimento del danno;
d) i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori;
e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi
compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento
diretto.
2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'articolo 149
non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri
Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli
articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di
risarcimento diretto.
3. L'ISVAP vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati
dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento
delle operazioni di liquidazione e la stabilità delle imprese.
Capo V
Risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all'estero
Art. 151
Procedura
1. Il presente capo stabilisce disposizioni specifiche relative agli aventi
diritto al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri
avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza degli stessi,
provocati dall'uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente
in uno Stato membro.
2. Fatte salve la legislazione di Stati terzi in materia di responsabilità
civile e le norme di diritto internazionale privato, le disposizioni del
presente capo si applicano anche ai residenti in uno Stato membro aventi
diritto al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri
avvenuti in Stati terzi i cui uffici nazionali di assicurazione hanno
aderito al sistema della carta verde, ogniqualvolta tali sinistri siano
provocati dall'uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente
in uno Stato membro.
3. Gli articoli 152, 296, 297, 298 e 299 si applicano soltanto nel caso
di incidenti causati dalla circolazione di un veicolo assicurato tramite
uno stabilimento situato in uno Stato membro diverso da quello di residenza
della persona avente diritto al risarcimento e stazionante abitualmente
in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona avente
diritto al risarcimento.
4. Gli articoli 300 e 301 si applicano anche agli incidenti provocati
dai veicoli di Stati terzi ammessi alla circolazione nel territorio comunitario
ed assicurati nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 125.
5. Nelle ipotesi di cui al presente articolo gli aventi diritto al risarcimento
possono agire direttamente contro l'impresa di assicurazione che copre
la responsabilità civile del responsabile.
Art. 152
Mandatario per la liquidazione dei sinistri
1. L'impresa di assicurazione comunica tempestivamente ai centri di informazione
di tutti gli Stati membri il nome e l'indirizzo del proprio mandatario
per la liquidazione dei sinistri designato in ciascuno Stato membro.
2. Il mandatario risiede o é stabilito nel territorio dello Stato
membro per il quale é designato e si rivolge agli aventi diritto
al risarcimento nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di residenza
degli stessi.
3. Il mandatario, che può operare per conto di una o più
imprese di assicurazione, acquisisce tutte le informazioni necessarie
ai fini della liquidazione dei sinistri e adotta tutte le misure necessarie
per gestire la liquidazione stessa.
4. La nomina del mandatario non esclude la facoltà per il danneggiato
di rivolgere la richiesta di risarcimento direttamente al responsabile
del sinistro ovvero anche all'impresa di assicurazione con la quale é
assicurato il veicolo il cui uso ha provocato il sinistro.
5. L'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro o il suo mandatario,
entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento, comunica
agli aventi diritto un'offerta di risarcimento motivata ovvero indica
i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.
Art. 153
Danneggiati residenti nel territorio della Repubblica
1. I soggetti residenti nel territorio della Repubblica, che sono danneggiati
da sinistri della circolazione stradale provocati da veicoli stazionanti
abitualmente e assicurati in un altro Stato membro e accaduti in uno degli
Stati aderenti al sistema della carta verde, hanno diritto di richiedere
il risarcimento del danno oltre che al responsabile del sinistro anche
all'impresa di assicurazione con la quale é assicurato il veicolo
che ha causato il sinistro ovvero anche al suo mandatario designato nel
territorio della Repubblica.
2. In caso di mancata designazione del mandatario da parte dell'impresa
di assicurazione con la quale é assicurato il veicolo che ha causato
il sinistro e nei casi di inadempimento a quanto disposto dall'articolo
152, comma 5, il danneggiato può rivolgersi all'Organismo di indennizzo
italiano secondo quanto previsto all'articolo 298.
Art. 154
Centro di informazione italiano
1. É istituito presso l'ISVAP il Centro di informazione italiano
per consentire agli aventi diritto di chiedere il risarcimento a seguito
di un sinistro derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nei casi
previsti dall'articolo 151. A tale fine l'ISVAP può stipulare apposite
convenzioni a titolo gratuito con enti pubblici o privati che già
detengano e gestiscano le informazioni di cui al comma 2, per l'organizzazione
e il funzionamento del Centro di informazione italiano.
2. Il Centro di informazione italiano é incaricato di tenere un
registro da cui risulta:
a) la targa di immatricolazione di ogni veicolo che staziona abitualmente
nel territorio della Repubblica;
b) i numeri e la data di scadenza delle polizze di assicurazione che coprono
la responsabilità civile derivante dalla circolazione di detti
veicoli per i rischi di cui al ramo 10 di cui all'articolo 2, comma 3,
diversi dalla responsabilità del vettore;
c) le imprese di assicurazione che coprono la responsabilità civile
derivante dalla circolazione di tali veicoli per i rischi di cui al ramo
10 di cui all'articolo 2, comma 3, diversi dalla responsabilità
del vettore, e i mandatari per la liquidazione dei sinistri designati
da tali imprese di assicurazione conformemente all'articolo 152.
3. Il Centro di informazione italiano assiste gli aventi diritto al risarcimento
nell'accesso alle informazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c).
4. Le imprese di assicurazione che coprono la responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli, che stazionano abitualmente
nel territorio della Repubblica, sono tenute a comunicare in via sistematica
i dati relativi ai numeri di targa dei veicoli assicurati, ai numeri di
polizza, alla data di cessazione della copertura assicurativa, ai nominativi
dei mandatari per la liquidazione dei sinistri nominati in ciascuno Stato
membro e, a richiesta, tempestivamente i dati relativi al nome ed indirizzo
del proprietario o dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato
dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.
5. Le procedure, i tempi e le modalità di invio dei dati da parte
delle imprese di assicurazione, le modalità del relativo trattamento
dei dati e di gestione del Centro di informazione italiano, anche nei
confronti degli interessati e degli aventi diritto alle informazioni,
nonché le modalità di accesso alle informazioni per le imprese
di assicurazione ed i mandatari per la liquidazione dei sinistri, sono
definite con regolamento adottato dall'ISVAP, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali. Con lo stesso regolamento sono individuati
i dati contenuti nella banca dati sinistri, di cui all'articolo 135, che
sono oggetto di trattamento anche da parte del Centro di informazione
italiano, con esclusione dei dati sensibili.
6. Per le esigenze di funzionamento del Centro di informazione italiano,
l'ISVAP é autorizzato, ai sensi del codice in materia di protezione
dei dati personali, ad avvalersi dei dati trattati per le finalità
della banca dati sinistri. L'ISVAP, con regolamento, organizza la banca
dati sinistri al fine di coordinare il trattamento dei dati con le esigenze
del Centro di informazione italiano.
7. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali sono consentiti,
con esclusione dei dati personali sensibili ai sensi del codice in materia
di protezione dei dati personali, nei limiti stabiliti dal presente capo.
Le informazioni di cui al comma 2 sono conservate per un periodo di sette
anni dalla data di cessazione dell'immatricolazione del veicolo o di scadenza
del contratto di assicurazione.
8. Il Centro di informazione coopera con i centri di informazione istituiti
dagli altri Stati membri per l'attuazione delle disposizioni previste
dall'ordinamento comunitario.
Art. 155
Accesso al Centro di informazione italiano
1. I danneggiati, a seguito dei sinistri previsti all'articolo 151, hanno
diritto di richiedere al Centro di informazione italiano entro sette anni
dalla data del sinistro:
a) nome ed indirizzo dell'impresa di assicurazione;
b) numero della polizza di assicurazione e data di scadenza della stessa;
c) nome ed indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri dell'impresa
di assicurazione nello Stato membro di residenza degli aventi diritto
al risarcimento, nei casi in cui:
1) gli stessi risiedono nel territorio della Repubblica;
2) il veicolo che ha causato il sinistro stazioni abitualmente nel territorio
della Repubblica;
3) il sinistro sia avvenuto nel territorio della Repubblica.
2. Nel caso in cui gli aventi diritto al risarcimento richiedano al Centro
di informazione italiano il nome e l'indirizzo del proprietario o dell'usufruttuario
o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso
di locazione finanziaria del veicolo che ha causato il sinistro, il Centro
stesso, se gli aventi diritto hanno un interesse giuridicamente tutelato
ad ottenere tali informazioni, si rivolge in particolare:
a) all'impresa di assicurazione;
b) all'ente di immatricolazione del veicolo.
3. Fermi restando i poteri dell'autorità giudiziaria, le forze
di polizia nonché gli organi di polizia stradale di cui all'articolo
12 del codice della strada e le pubbliche amministrazioni competenti in
materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore
delle assicurazioni obbligatorie hanno accesso gratuito ai dati del Centro
di informazione italiano. Le imprese di assicurazione, l'Ufficio centrale
italiano e l'Organismo di indennizzo italiano possono richiedere al Centro
di informazione italiano i dati per i quali hanno interesse motivato.
4. L'ISVAP ha accesso gratuito ai dati relativi ai veicoli ed ai nomi
dei proprietari dei veicoli contenuti nei pubblici registri e ai dati
dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225, comma 1,
lettera b), e 226, commi 5 e seguenti, del codice della strada.
5. Il Centro di informazione italiano coopera con i centri di informazione
istituiti dagli altri Stati membri per l'attuazione delle disposizioni
previste dall'ordinamento comunitario.
Capo VI
Disciplina dell'attività peritale
Art. 156
Attività peritale
1. L'attività professionale di perito assicurativo per l'accertamento
e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto
e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina
del presente titolo non può essere esercitata da chi non sia iscritto
nel ruolo di cui all'articolo 157.
2. Le imprese di assicurazione possono effettuare direttamente l'accertamento
e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto
e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti.
3. Nell'esecuzione dell'incarico i periti devono comportarsi con diligenza,
correttezza e trasparenza.
Art. 157
Ruolo dei periti assicurativi
1. L'ISVAP cura l'istituzione e il funzionamento del ruolo e determina,
con regolamento, gli obblighi di comunicazione, la procedura di iscrizione
e di cancellazione e le forme di pubblicità più idonee ad
assicurare l'accesso pubblico al ruolo.
2. Nel ruolo sono iscritti i periti assicurativi che esercitano l'attività
in proprio e che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 158.
Art. 158
Requisiti per l'iscrizione
1. Per ottenere l'iscrizione nel ruolo la persona fisica deve essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili;
b) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di
applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di
procedura penale, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro
l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia
pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale
la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad
un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per
il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo
a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento
dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna
irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione
dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che
non sia intervenuta la riabilitazione;
c) non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta la riabilitazione,
né essere stato presidente, amministratore con delega di poteri,
direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati
assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione
coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione
dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata
fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi;
d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
e) aver conseguito un diploma di scuola media secondaria superiore o di
laurea triennale;
f) aver svolto tirocinio di durata biennale presso un perito abilitato;
g) aver superato una prova di idoneità secondo quanto previsto
dal comma 3.
2. Fermo il disposto dell'articolo 156, non possono esercitare l'attività
di perito assicurativo né essere iscritti nel ruolo gli intermediari
di assicurazione e di riassicurazione, i riparatori di veicoli e di natanti
e i pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a
tempo parziale, quando superi la metà dell'orario lavorativo a
tempo pieno.
3. Ai fini dell'iscrizione, il perito deve possedere adeguate cognizioni
e capacità professionali, che sono accertate dall'ISVAP tramite
una prova di idoneità, consistente in un esame su materie tecniche,
giuridiche ed economiche rilevanti nell'esercizio dell'attività.
L'ISVAP determina, con regolamento, i titoli di ammissione e le modalità
di svolgimento della prova valutativa, provvedendo alla relativa organizzazione
e gestione.
Art. 159
Cancellazione dal ruolo
1. La cancellazione dal ruolo é disposta dall'ISVAP, con provvedimento
motivato, in caso di:
a) rinuncia all'iscrizione;
b) perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 158, comma 1, lettere
a), b), c) e d);
c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'articolo 158, comma
2;
d) radiazione;
e) mancato versamento del contributo di vigilanza di cui all'articolo
337, nonostante apposita diffida disposta dall'ISVAP.
2. Non si procede alla cancellazione dal ruolo, anche se richiesta dal
perito, fino a quando sia in corso un procedimento disciplinare ovvero
siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio del medesimo.
Art. 160
Reiscrizione
1. Il perito, che sia stato cancellato dal ruolo a seguito del provvedimento
di radiazione, può richiedere di esservi iscritto nuovamente, purché
siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione e sussistano i requisiti
di cui all'articolo 158, commi 1 e 2.
2. In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento,
il perito può essere nuovamente iscritto al ruolo soltanto se ne
sia intervenuta la riabilitazione.
3. Il perito, la cui iscrizione sia stata cancellata per mancato versamento
del contributo di vigilanza, può essere iscritto nuovamente purché
abbia provveduto al pagamento di quanto non corrisposto sino alla cancellazione.
4. Se il perito, intervenuta la cancellazione dal ruolo, chiede una nuova
iscrizione, essa viene disposta previa verifica della sussistenza dei
requisiti di cui all'articolo 158, commi 1 e 2, rimanendo valida l'idoneità
già conseguita.
Titolo XI
DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI ASSICURATIVE
Capo I
Coassicurazione comunitaria
Art. 161
Coassicurazione comunitaria
1. Le assicurazioni contro i danni stipulate per la copertura di rischi
situati nel territorio della Repubblica possono essere ripartite in coassicurazione
comunitaria, per quote determinate, tra imprese che hanno la sede legale
in altri Stati membri o in Stati aderenti allo Spazio economico europeo,
a condizione che almeno una delle imprese sia stabilita in uno Stato membro
diverso da quello del coassicuratore delegatario e i rischi da coprire
siano quelli rientranti tra i grandi rischi di cui all'articolo 1, comma
1, lettera r).
Art. 162
Determinazione dell'oggetto della delega
1. Le assicurazioni sono stipulate con contratto unico, sottoscritto da
tutti i coassicuratori, per una stessa durata e con premio globale.
2. La delega é attribuita ad uno dei coassicuratori affinché
curi la gestione del contratto per conto e nell'interesse di tutti.
3. Il coassicuratore delegatario esercita tutte le attribuzioni previste
con la delega e quelle spettanti secondo gli usi.
4. Il coassicuratore delegatario determina le condizioni di assicurazione
ed il tasso del premio da applicare al contratto.
Capo II
Assicurazione di tutela legale
Art. 163
Requisiti particolari
1. L'impresa che esercita l'assicurazione di tutela legale osserva nei
rapporti con gli assicurati le disposizioni previste agli articoli 173
e 174 e rispetta i requisiti per la gestione dei sinistri di cui all'articolo
164.
2. La disciplina di cui al presente capo non si applica alle assicurazioni
di tutela legale che concernono controversie derivanti dall'utilizzazione
di navi marittime o connesse comunque a tale utilizzazione ed all'attività
esercitata dall'impresa di assicurazione della responsabilità civile
per resistere all'azione dei danneggiati ai sensi dell'articolo 1917 del
codice civile.
Art. 164
Modalità per la gestione dei sinistri
1. L'impresa che esercita l'attività assicurativa nel ramo tutela
legale adotta, per la gestione dei sinistri e per la relativa attività
di consulenza, una delle modalità, di cui deve essere data preventiva
comunicazione all'ISVAP, previste dal comma 2.
2. L'impresa può:
a) svolgere direttamente l'attività di gestione dei sinistri e
quella di consulenza;
b) affidarla ad un'impresa distinta;
c) prevedere nel contratto il diritto per l'assicurato di affidare la
tutela dei suoi interessi in caso di sinistro, non appena abbia il diritto
di esigere l'intervento dell'impresa di assicurazione, a un avvocato o
ad altro professionista abilitato dalla legge da lui scelto.
3. Qualora l'impresa si avvalga della facoltà di cui al comma 2,
lettera a), devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:
a) se l'impresa é multiramo, il personale di cui si avvale non
deve svolgere, per conto della stessa, attività di gestione dei
sinistri o di consulenza in un altro ramo esercitato dall'impresa;
b) indipendentemente dal fatto che l'impresa sia multiramo o specializzata,
il personale non deve svolgere, per conto di altra impresa autorizzata
all'esercizio delle assicurazioni contro i danni che abbia con la prima
legami finanziari, commerciali o amministrativi, attività di gestione
dei sinistri o di consulenza in altri rami esercitati dall'impresa con
la quale intercorrono i predetti legami.
4. L'impresa deve dichiarare nel contratto se intende avvalersi della
facoltà di cui al comma 2, lettera b), indicando la denominazione
sociale dell'impresa alla quale affida la gestione dei sinistri. Quando
l'impresa ha legami con un'altra impresa che esercita le assicurazioni
contro i danni, il personale incaricato della gestione dei sinistri o
della relativa consulenza non può esercitare la stessa o analoga
attività in altri rami esercitati da quest'ultima impresa. L'impresa
cui sia affidata la gestione dei sinistri é soggetta alla vigilanza
dell'ISVAP.
5. L'impresa può adottare una diversa modalità operativa
previa comunicazione all'ISVAP e con effetto solo per i contratti stipulati
successivamente alla comunicazione medesima.
Titolo XII
NORME RELATIVE AI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE
Capo I
Disposizioni generali
Art. 165
Raccordo con le disposizioni del codice civile
1. Fermo restando quanto diversamente disposto dal presente codice, i
contratti di assicurazione, coassicurazione e riassicurazione rimangono
disciplinati dalle norme del codice civile.
Art. 166
Criteri di redazione
1. Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al contraente
va redatto in modo chiaro ed esauriente.
2. Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle
garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono riportate
mediante caratteri di particolare evidenza.
Art. 167
Nullità dei contratti conclusi con imprese non autorizzate
1. É nullo il contratto di assicurazione stipulato con un'impresa
non autorizzata o con un'impresa alla quale sia fatto divieto di assumere
nuovi affari.
2. La nullità può essere fatta valere solo dal contraente
o dall'assicurato. La pronuncia di nullità obbliga alla restituzione
dei premi pagati. In ogni caso non sono ripetibili gli indennizzi e le
somme eventualmente corrisposte o dovute dall'impresa agli assicurati
ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
Art. 168
Effetti del trasferimento di portafoglio, della fusione e della scissione
1. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 1902, primo comma,
del codice civile, il trasferimento di portafoglio, che sia autorizzato
in conformità a quanto previsto dagli articoli 198 e 200, non é
causa di risoluzione dei contratti, ma i contraenti che hanno il domicilio
o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica
possono recedere entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione
del provvedimento di autorizzazione, se il trasferimento avviene a favore
di un'impresa di assicurazione che ha la sede legale all'estero oppure
a favore di una sede secondaria all'estero di un'impresa che ha la sede
legale nel territorio della Repubblica.
2. Nei casi previsti dal comma 1, se il trasferimento riguarda contratti
per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, i soggetti che
hanno diritto ad un risarcimento possono agire direttamente, entro i limiti
delle somme per le quali é stata stipulata l'assicurazione, nei
confronti dell'impresa italiana cedente sino alla pubblicazione del provvedimento
di autorizzazione rilasciato dall'ISVAP.
3. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 1902, primo comma,
del codice civile, il trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione
di altri Stati membri, che sia stato autorizzato dall'autorità
di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ed effettuato
con l'assenso dell'ISVAP, non é causa di risoluzione dei contratti
trasferiti, ma i contraenti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche,
la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi
contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso
di cui all'articolo 199, comma 6.
4. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 1902, primo comma,
del codice civile, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche ai trasferimenti di portafoglio conseguenti ad una fusione o ad
una scissione.
Art. 169
Effetti della liquidazione coatta di imprese di assicurazione
1. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 1902, secondo comma,
del codice civile, i contratti di assicurazione in corso di esecuzione
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento
di liquidazione continuano a coprire i rischi fino al sessantesimo giorno
successivo.
2. Gli assicurati hanno facoltà di recesso, dopo la pubblicazione
del provvedimento di liquidazione, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento. Il recesso ha effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento
della comunicazione da parte della liquidazione.
3. In deroga al comma 1, i contratti di assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti, in corso di esecuzione alla data di pubblicazione
del provvedimento di liquidazione, continuano, nei limiti delle somme
minime per cui é obbligatoria l'assicurazione, a coprire i rischi
fino alla scadenza del contratto o del periodo di tempo per il quale é
stato pagato il premio.
Capo II
Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
Art. 170
Divieto di abbinamento
1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione dei veicoli
a motore, le imprese non possono subordinare la conclusione di un contratto
per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile alla
conclusione di ulteriori contratti assicurativi, bancari o finanziari.
2. In deroga al comma 1, al fine di garantire il recupero della franchigia
eventualmente prevista a carico del contraente, le imprese possono pattuire
idonee forme di garanzia, se le stesse non determinano spese aggiuntive
e se il premio risulta inferiore a quello che sarebbe stato altrimenti
applicato in assenza di franchigia con recupero garantito.
3. In deroga al comma 1, le imprese possono proporre polizze per l'assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli in abbinamento ad altri contratti assicurativi, bancari o
finanziari a condizione che tali proposte non costituiscano l'unica offerta
dell'impresa e siano osservate le disposizioni previste dal testo unico
bancario e dal testo unico dell'intermediazione finanziaria per l'offerta
dei contratti dai medesimi disciplinati.
4. I contratti conclusi ai sensi dei commi 2 e 3, compresi quelli bancari
e finanziari, possono essere contestualmente risolti dal contraente nel
caso previsto dall'articolo 172.
Art. 171
Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante
1. Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante determina,
a scelta irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti effetti:
a) la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento
di proprietà, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo
al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del
contributo obbligatorio di cui all'articolo 334;
b) la cessione del contratto di assicurazione all'acquirente;
c) la sostituzione del contratto per l'assicurazione di altro veicolo
o, rispettivamente, di un altro natante di sua proprietà, previo
l'eventuale conguaglio del premio.
2. Eseguito il trasferimento di proprietà, l'alienante informa
contestualmente l'impresa di assicurazione e l'acquirente se, insieme
al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione.
3. La garanzia é valida per il nuovo veicolo o natante dalla data
del rilascio del nuovo certificato e, ove occorra, del nuovo contrassegno
relativo al veicolo o al natante secondo le modalità previste dal
regolamento adottato, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro delle attività
produttive.
Art. 172
Diritto di recesso
1. In caso di variazioni tariffarie, escluse quelle connesse all'applicazione
di regole evolutive nelle varie formule tariffarie, superiori al tasso
programmato di inflazione, il contraente può recedere dall'assicurazione
mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento
o consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax, inviati alla sede dell'impresa
o all'intermediario presso il quale é stata stipulata la polizza
entro il giorno di scadenza del contratto. In tal caso non si applica
a favore del contraente il termine di tolleranza previsto dall'articolo
1901, secondo comma, del codice civile.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, la disdetta del contratto
é inviata a mezzo telefax o raccomandata almeno quindici giorni
prima della data di scadenza indicata nella polizza.
3. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili esclusivamente
in senso più favorevole al contraente.
Capo III
Assicurazione di tutela legale e assicurazione di assistenza
Art. 173
Assicurazione di tutela legale
1. L'assicurazione di tutela legale é il contratto con il quale
l'impresa di assicurazione, verso pagamento di un premio, si obbliga a
prendere a carico le spese legali peritali o a fornire prestazioni di
altra natura, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi
in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale,
soprattutto allo scopo di conseguire il risarcimento di danni subiti o
per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti,
purché non proposta dall'impresa che presta la copertura assicurativa
di tutela legale.
2. Qualora l'assicurazione di tutela legale sia prestata cumulativamente
con altre assicurazioni, con un unico contratto, il suo contenuto, le
condizioni contrattuali ad essa applicabili ed il relativo premio debbono
essere indicati in un'apposita distinta sezione del contratto.
Art. 174
Diritti dell'assicurato nell'assicurazione di tutela legale
1. Il contratto di assicurazione di tutela legale deve espressamente prevedere
in funzione di tutela dell'assicurato che il medesimo, qualora necessiti
dell'assistenza di un professionista per la difesa o la rappresentanza
dei propri interessi in un procedimento giudiziario o amministrativo oppure
nel caso di conflitto di interessi con l'impresa stessa, abbia la facoltà
di scelta del professionista, purché quest'ultimo sia abilitato
secondo la normativa applicabile.
2. In caso di disaccordo tra l'assicurato e l'impresa sulla gestione del
sinistro, le parti possono adire l'autorità giudiziaria o demandare
la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che provvede secondo
equità.
Tale seconda facoltà deve essere esplicitamente prevista nel contratto.
3. Fermo restando il diritto dell'assicurato di avvalersi della facoltà
di cui al comma 1, non é necessario che le condizioni di contratto
prevedano espressamente la medesima facoltà quando sono cumulativamente
soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l'assicurazione di tutela legale é limitata a controversie derivanti
dall'utilizzazione di veicoli stradali nel territorio della Repubblica;
b) la medesima é collegata ad un contratto di assicurazione di
assistenza da prestare in caso di incidente o guasto relativamente allo
stesso veicolo;
c) né l'impresa di assicurazione della tutela legale né
l'impresa di assicurazione dell'assistenza esercitano il ramo della responsabilità
civile.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, qualora l'impresa assicuri per la tutela
legale entrambe le parti della controversia, queste devono essere assistite
e rappresentate da avvocati, o altri soggetti abilitati dalla legislazione
vigente, indipendenti dall'impresa di assicurazione.
5. Ogni qualvolta sorga un conflitto di interessi tra l'assicurato e l'impresa
di assicurazione o esista disaccordo in merito alla gestione dei sinistri,
l'impresa richiama per iscritto l'attenzione dell'assicurato sulla possibilità
di avvalersi dei diritti di cui al presente articolo ovvero sulla possibilità
di avvalersi dell'arbitrato di cui al comma 2.
Art. 175
Assicurazione di assistenza
1. L'assicurazione di assistenza é il contratto con il quale l'impresa
di assicurazione, verso il pagamento di un premio, si impegna a fornire
all'assicurato una prestazione di immediato aiuto entro i limiti convenuti
nel contratto, nel caso in cui l'assicurato stesso si trovi in una situazione
di difficoltà al seguito del verificarsi di un evento fortuito.
2. L'aiuto può essere in denaro o in natura. Le prestazioni in
natura possono essere fornite anche utilizzando personale e attrezzature
di terzi.
Capo IV
Assicurazione sulla vita
Art. 176
Revocabilità della proposta
1. La proposta relativa ad un contratto individuale di assicurazione sulla
vita di cui ai rami I, II, III e V dell'articolo 2, comma 1, é
revocabile.
2. Le somme eventualmente pagate dal contraente devono essere restituite
dall'impresa di assicurazione entro trenta giorni dal momento in cui ha
ricevuto comunicazione della revoca.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti
di durata pari od inferiore a sei mesi.
Art. 177
Diritto di recesso
1. Il contraente può recedere da un contratto individuale di assicurazione
sulla vita entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione
che il contratto é concluso.
2. L'impresa di assicurazione deve informare il contraente del diritto
di recesso di cui al comma 1. I termini e
le modalità per l'esercizio dello stesso devono essere espressamente
evidenziati nella proposta e nel contratto di assicurazione.
3. L'impresa di assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione relativa al recesso, rimborsa al contraente il premio eventualmente
corrisposto, al netto della parte relativa al periodo per il quale il
contratto ha avuto effetto. L'impresa di assicurazione ha diritto al rimborso
delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, a
condizione che siano individuate e quantificate nella proposta e nel contratto.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti
di durata pari od inferiore a sei mesi.
Art. 178
Inversione dell'onere della prova nei giudizi risarcitori
1. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al contraente di un
contratto di assicurazione sulla vita di cui ai rami III e V dell'articolo
2, comma 1, spetta all'impresa l'onere della prova di aver agito con la
specifica diligenza richiesta.
Capo V
Capitalizzazione
Art. 179
Nozione
1. La capitalizzazione é il contratto mediante il quale l'impresa
di assicurazione si impegna, senza convenzione relativa alla durata della
vita umana, a pagare somme determinate al decorso di un termine prestabilito
in corrispettivo di premi, unici o periodici, che sono effettuati in denaro
o mediante altre attività.
2. Quando i contratti prevedono il periodico sorteggio ai fini dell'anticipato
pagamento del capitale convenuto, nei successivi sorteggi deve essere
estratto un numero uguale o crescente di contratti, non superiore, nell'anno,
a cinque per ogni cento contratti emessi. I sorteggi devono essere effettuati
ad intervalli non inferiori al semestre.
3. I contratti di capitalizzazione non possono avere durata inferiore
a cinque anni. Nel caso di contratti con premi periodici, i versamenti
possono essere stabiliti sia in misura costante sia in misura variabile,
purché quest'ultima modalità sia prevista contrattualmente.
4. Il contraente può recedere dal contratto nei termini e con le
modalità di cui all'articolo 177. Il riscatto é consentito
a partire dal secondo anno ed a condizione che il contraente abbia corrisposto
il premio per un'intera annualità.
Capo VI
Legge applicabile
Art. 180
Contratti di assicurazione contro i danni
1. I contratti di assicurazione contro i danni sono regolati dalla legge
italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo
Stato membro di ubicazione del rischio é la Repubblica italiana.
2. Le parti possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione
di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme
imperative.
3. Le disposizioni specifiche relative ad una assicurazione obbligatoria,
previste dallo Stato che impone l'obbligo, prevalgono su quelle della
legge applicabile al contratto; quando quest'ultimo preveda una garanzia
destinata ad operare in più Stati, prevalgono le disposizioni specifiche
dello Stato interessato.
4. I contratti di assicurazione contro i danni relativi a rischi ubicati
in un altro Stato membro sono regolati dalla legislazione del medesimo
Stato.
5. Qualora il rischio sia ubicato in uno Stato terzo, si applicano le
disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge
applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con legge 18
dicembre 1984, n. 975.
Art. 181
Contratti di assicurazioni sulla vita
1. I contratti di assicurazione sulla vita sono regolati dalla legge italiana,
ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro
dell'obbligazione é la Repubblica italiana.
2. Le parti possono tuttavia convenire di assoggettare il contratto alla
legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione
di norme imperative.
3. I contratti di assicurazione sulla vita nei quali lo Stato membro dell'obbligazione
é diverso dalla Repubblica italiana sono regolati dalla legislazione
dello Stato membro dell'obbligazione.
4. Qualora il rischio sia ubicato in uno Stato terzo, si applicano le
disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge
applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con legge 18
dicembre 1984, n. 975.
Titolo XIII
TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E PROTEZIONE DELL'ASSICURATO
Capo I
Disposizioni generali
Art. 182
Pubblicità dei prodotti assicurativi
1. La pubblicità utilizzata per i prodotti delle imprese di assicurazione
é effettuata avendo riguardo alla correttezza dell'informazione
ed alla conformità rispetto al contenuto della nota informativa
e delle condizioni di contratto cui i prodotti stessi si riferiscono.
2. I medesimi principi sono rispettati anche quando la pubblicità
sia autonomamente effettuata dagli intermediari.
3. L'ISVAP può richiedere, in via non sistematica, la trasmissione
del materiale pubblicitario, nelle sue diverse forme, che é utilizzato
dalle imprese e dagli intermediari.
4. L'ISVAP sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta
giorni, la diffusione della pubblicità in caso di fondato sospetto
di violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza.
5. L'ISVAP vieta la diffusione della pubblicità in caso di accertata
violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza.
6. L'ISVAP vieta la commercializzazione dei prodotti in caso di mancata
ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 secondo quanto previsto
all'articolo 184, comma 2.
7. L'ISVAP, con regolamento, stabilisce i criteri di riconoscibilità
della pubblicità e di chiarezza e correttezza dell'informazione.
Art. 183
Regole di comportamento
1. Nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti le imprese e gli intermediari
devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti
dei contraenti e degli assicurati;
b) acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze
assicurative o previdenziali ed operare in modo che siano sempre adeguatamente
informati;
c) organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare conflitti di interesse
ove ciò sia ragionevolmente possibile e, in situazioni di conflitto,
agire in modo da consentire agli assicurati la necessaria trasparenza
sui possibili effetti sfavorevoli e comunque gestire i conflitti di interesse
in modo da escludere che rechino loro pregiudizio;
d) realizzare una gestione finanziaria indipendente, sana e prudente e
adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli
assicurati.
2. L'ISVAP adotta, con regolamento, specifiche disposizioni relative alla
determinazione delle regole di comportamento da osservare nei rapporti
con i contraenti, in modo che l'attività si svolga con correttezza
e con adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze dei singoli.
3. L'ISVAP tiene conto, nel regolamento, delle differenti esigenze di
protezione dei contraenti e degli assicurati, nonché della natura
dei rischi e delle obbligazioni assunte dall'impresa, individua le categorie
di soggetti che non necessitano in tutto o in parte della protezione riservata
alla clientela non qualificata e determina modalità, limiti e condizioni
di applicazione delle medesime disposizioni nell'offerta e nell'esecuzione
dei contratti di assicurazione dei rami danni, tenendo in considerazione
le particolari caratteristiche delle varie tipologie di rischio.
Art. 184
Misure cautelari ed interdittive
1. Avuto riguardo all'obiettivo di protezione degli assicurati, l'ISVAP
sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni,
la commercializzazione del prodotto in caso di fondato sospetto di violazione
delle disposizioni del presente titolo o delle relative norme di attuazione.
2. L'ISVAP vieta la commercializzazione in caso di accertata violazione
delle disposizioni indicate al comma 1 e dispone, a cura e spese dell'impresa
o dell'intermediario interessato, la diffusione al pubblico, mediante
le forme più utili alla generale conoscibilità, dei provvedimenti
adottati.
Capo II
Obblighi di informazione
Art. 185
Nota informativa
1. Le imprese di assicurazione italiane e quelle estere operanti nel territorio
della Repubblica, sia in regime di stabilimento che in regime di libertà
di prestazione di servizi, consegnano al contraente, prima della conclusione
del contratto ed unitamente alle condizioni di assicurazione, una nota
informativa predisposta nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.
2. La nota informativa contiene le informazioni, diverse da quelle pubblicitarie,
che sono necessarie, a seconda delle caratteristiche dei prodotti e dell'impresa
di assicurazione, affinché il contraente e l'assicurato possano
pervenire a un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali
e, ove opportuno, sulla situazione patrimoniale dell'impresa.
3. L'ISVAP disciplina, con regolamento, il contenuto e lo schema della
nota informativa in modo tale che siano previste, oltre alle indicazioni
relative all'impresa, le informazioni sul contratto con particolare riguardo
alle garanzie e alle obbligazioni assunte dall'impresa, alle nullità,
alle decadenze, alle esclusioni e alle limitazioni della garanzia e alle
rivalse, ai diritti e agli obblighi in corso di contratto e in caso di
sinistro, alla legge applicabile ed ai termini di prescrizione dei diritti,
alla procedura da seguire in caso di reclamo e all'organismo o all'autorità
eventualmente competente.
4. Nelle assicurazioni di cui ai rami I, II, III, IV e V dell'articolo
2, comma 1, l'ISVAP determina, con regolamento, le informazioni supplementari
che sono necessarie alla piena comprensione delle caratteristiche essenziali
del contratto con particolare riguardo ai costi ed ai rischi del contratto
ed alle operazioni in conflitto di interesse. Al contraente di un'assicurazione
sulla vita sono altresì comunicate, per tutto il periodo di durata
del contratto, le informazioni indicate nel regolamento adottato dall'ISVAP
con particolare riguardo alle spese, alla composizione ed ai risultati
della gestione delle attività nelle quali é investito il
premio o il capitale assicurato.
Art. 186
Interpello sulla nota informativa
1. L'impresa può trasmettere preventivamente all'ISVAP la nota
informativa, unitamente alle condizioni di contratto, allo scopo di richiedere
un accertamento sulla corretta applicazione degli obblighi di informazione
previsti dalle disposizioni del presente capo, fermo restando che la valutazione
dell'ISVAP non può essere utilizzata, a fini promozionali, nei
rapporti con gli assicurati.
2. L'ISVAP provvede a rendere nota all'impresa la sua valutazione entro
sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, esauriente e completa,
relativa al contratto. Decorso tale termine senza che l'ISVAP si sia pronunciato
con un giudizio negativo o con un giudizio con rilievi ai sensi del comma
3, la nota informativa si intende conforme agli obblighi di informazione.
L'ISVAP può disporre la revoca, previa notifica all'impresa interessata,
qualora vengano meno i presupposti dell'accertamento ovvero se l'impresa
abusa del provvedimento richiesto. L'ISVAP indica all'impresa le eventuali
integrazioni alla nota informativa.
3. Nel periodo occorrente all'istruttoria e sino al provvedimento dell'ISVAP
l'impresa non procede alla commercializzazione del prodotto.
4. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, le disposizioni per la comunicazione
della nota informativa, le modalità da osservare, prima della pubblicazione
della nota informativa, per diffondere notizie o per svolgere indagini
di mercato o per raccogliere intenzioni di sottoscrizione del contratto
e per lo svolgimento della commercializzazione.
Art. 187
Integrazione della nota informativa
1. L'ISVAP, ferme restando le disposizioni del presente capo, può
chiedere all'impresa di apportare modifiche alla nota informativa utilizzata,
quando occorre fornire informazioni ulteriori e necessarie per la protezione
degli assicurati.
Titolo XIV
VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI
Capo I
Disposizioni generali
Art. 188
Poteri di intervento
1. L'ISVAP, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione
tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione e sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti
del presente codice, può:
a) convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo,
i direttori generali delle imprese di assicurazione e di riassicurazione,
i legali rappresentanti della società di revisione, l'attuario
revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato
per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli e dei natanti;
b) ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi
e di controllo, delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, indicando
gli argomenti da inserire all'ordine del giorno e sottoponendo al loro
esame i provvedimenti necessari per rendere la gestione conforme a legge;
c) procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, degli organi
amministrativi e di controllo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione,
quando non abbiano ottemperato al provvedimento di cui alla lettera precedente;
d) convocare i soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel
ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione per
accertamenti esclusivamente rivolti ai profili assicurativi o riassicurativi.
2. L'ISVAP, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'osservanza
delle leggi e dei regolamenti previsti nel presente codice da parte degli
operatori del mercato assicurativo, può convocare i legali rappresentanti
delle società che svolgono attività di intermediazione ed
i soggetti iscritti al registro degli intermediari ed al ruolo dei periti
assicurativi.
3. L'ISVAP, al fine di conoscere i programmi e valutare gli impegni a
garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza della gestione dell'impresa
di assicurazione o di riassicurazione, può convocare chiunque detenga
una partecipazione rilevante in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
Art. 189
Poteri di indagine
1. L'ISVAP può chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di
documenti ed il compimento di accertamenti e verifiche ritenute necessarie,
rivolgendo la richiesta alle imprese di assicurazione e di riassicurazione,
ai soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo
delle imprese di assicurazione e di riassicurazione per indagini esclusivamente
rivolte ai profili assicurativi o riassicurativi, agli intermediari assicurativi
e riassicurativi, ai periti assicurativi, nonché ai soggetti che
svolgono attività riservate privi di autorizzazione.
2. L'ISVAP può effettuare ispezioni presso le imprese di assicurazione
e di riassicurazione e presso gli uffici degli intermediari di assicurazione
e di riassicurazione, dei soggetti che svolgono funzioni parzialmente
comprese nel ciclo operativo delle imprese medesime limitatamente a tale
ciclo, dei periti assicurativi e dei soggetti che svolgono attività
riservate privi di autorizzazione.
Art. 190
Obblighi di informativa
1. L'ISVAP può chiedere ai soggetti vigilati la comunicazione,
anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti
con i termini e le modalità da esso stabilite con regolamento.
2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti
della società di revisione delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione, dell'attuario revisore, dell'attuario incaricato nei
rami vita e dell'attuario incaricato per l'assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli
e dei natanti. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, le modalità
e i termini per la trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, delle
informazioni previste dai commi 3 e 4.
3. L'organo che svolge la funzione di controllo in un'impresa di assicurazione
o di riassicurazione informa senza indugio l'ISVAP di tutti gli atti o
i fatti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione
dell'impresa ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività
assicurativa o riassicurativa. A tali fini lo statuto dell'impresa, indipendentemente
dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo
che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri. Il medesimo
organo fornisce all'ISVAP ogni altro dato o documento richiesto.
4. I soggetti di cui al comma 2 comunicano senza indugio all'ISVAP gli
atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano
costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività
delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare
la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un
giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere
un giudizio sul bilancio. I medesimi soggetti forniscono all'ISVAP ogni
altro dato o documento richiesto.
5. Le disposizioni di cui ai commi 3, primo periodo, e 4 si applicano
anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le società
che controllano le imprese di assicurazione o di riassicurazione o che
sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 72.
Art. 191
Norme regolamentari
1. L'ISVAP, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione
tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione e sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti
delle imprese e degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione,
adotta, con i regolamenti per l'attuazione delle norme contenute nel presente
codice, disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto:
a) la correttezza della pubblicità, le regole di presentazione
e di comportamento delle imprese e degli intermediari nell'offerta di
prodotti assicurativi, tenuto conto delle differenti esigenze di protezione
degli assicurati;
b) gli obblighi informativi prima della conclusione e durante l'esecuzione
del contratto, ivi compresi quelli relativi alla promozione e al collocamento,
mediante tecniche di comunicazione a distanza, dei prodotti assicurativi;
c) la verifica dell'adeguatezza delle procedure di gestione del rischio,
ivi comprese efficaci procedure amministrative e contabili ed appropriati
meccanismi di controllo interno delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
d) l'adeguatezza patrimoniale, ivi compresa la formazione delle riserve
tecniche, la copertura e la valutazione delle attività, la composizione
ed il calcolo del margine di solvibilità delle imprese di assicurazione
e di riassicurazione;
e) la costituzione e l'amministrazione dei patrimoni dedicati ad uno specifico
affare, nelle forme previste dal codice civile, delle gestioni separate
e dei fondi interni delle imprese che esercitano le assicurazioni sulla
vita, ivi compresi i limiti e i divieti relativi all'attività di
investimento e i principi e gli schemi da adottare per la valutazione
dei beni in cui é investito il patrimonio;
f) gli schemi di bilancio, il piano dei conti, le forme e le modalità
di raccordo fra il sistema contabile ed il piano dei conti, gli schemi
ed il contenuto del prospetto dimostrativo del margine di solvibilità
e degli altri modelli di vigilanza derivati dal bilancio di esercizio
e consolidato delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
g) l'individuazione dei soggetti non sottoposti agli obblighi di redazione
del bilancio consolidato che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza,
a redigere il bilancio consolidato;
h) la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione,
ivi compresa la verifica delle operazioni intragruppo ed il calcolo della
solvibilità corretta delle imprese di assicurazione e delle società
che controllano le imprese di assicurazione;
i) le procedure relative al rilascio dei provvedimenti previsti per l'accesso
all'attività, per il rispetto delle condizioni di esercizio, per
l'assunzione di partecipazioni e gli assetti proprietari, per le operazioni
straordinarie, per le misure di salvaguardia, di risanamento e di liquidazione
delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.
2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano al principio di proporzionalità
per il raggiungimento del fine con il minor sacrificio per i soggetti
destinatari.
3. I regolamenti devono risultare coerenti con le finalità della
vigilanza di cui all'articolo 3 e devono tenere conto delle esigenze di
competitività e di sviluppo dell'innovazione nello svolgimento
delle attività dei soggetti vigilati.
4. I regolamenti sono adottati nel rispetto di procedure di consultazione
aperte e trasparenti che consentano la conoscibilità della normativa
in preparazione e dei commenti ricevuti anche mediante pubblicazione sul
sito Internet dell'Istituto. All'avvio della consultazione l'ISVAP rende
noto lo schema del provvedimento ed i risultati dell'analisi relativa
all'impatto della regolamentazione, che effettua nel rispetto dei principi
enunciati all'articolo 12 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
5. L'ISVAP può richiedere, in ogni fase del procedimento, il parere
del Consiglio di Stato e si esprime pubblicamente sulle osservazioni ricevute,
a seguito della procedura di consultazione, e sul parere eventualmente
richiesto al Consiglio di Stato.
6. I regolamenti adottati dall'ISVAP sono fra loro coordinati e formano
un'unica raccolta delle istruzioni di vigilanza.
Capo II
Vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delleimprese
di assicurazione e di riassicurazione.
Art. 192
Imprese di assicurazione italiane
1. Le imprese di assicurazione con sede legale in Italia sono soggette
alla vigilanza dell'ISVAP sia per l'attività esercitata nel territorio
della Repubblica sia per quella svolta nel territorio degli altri Stati
membri in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di
servizi.
2. L'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo
alla costante verifica della situazione tecnica, finanziaria e patrimoniale
dell'impresa, con particolare riferimento alla sufficienza delle riserve
tecniche in rapporto all'insieme dell'attività svolta, alla disponibilità
di attivi congrui ai fini dell'integrale copertura delle riserve ed al
possesso del margine di solvibilità. Nei confronti delle imprese
autorizzate all'esercizio del ramo assistenza la vigilanza dell'ISVAP
si estende anche alle verifiche sul personale e sui mezzi tecnici di cui
le imprese dispongono per fornire la prestazione.
3. L'ISVAP, anche su segnalazione dell'autorità di vigilanza dello
Stato membro della sede secondaria o dello Stato membro di prestazione
di servizi, adotta le misure idonee a porre fine alle irregolarità
commesse in altri Stati membri dalle imprese di assicurazione con sede
legale in Italia o alle attività svolte in tali Stati che possano
compromettere la stabilità finanziaria delle stesse. Delle misure
adottate é data comunicazione all'autorità di vigilanza
dello Stato membro di stabilimento o dello Stato membro di prestazione
di servizi.
4. L'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza prudenziale affinché
le imprese di assicurazione che svolgono attività in regime di
stabilimento o di prestazione di servizi in Stati terzi dispongano di
un margine di solvibilità sufficiente, avuto riguardo anche a tali
attività e di riserve tecniche adeguate agli impegni complessivamente
assunti.
Art. 193
Imprese di assicurazione di altri Stati membri
1. Le imprese di assicurazione che hanno la sede legale in altri Stati
membri sono soggette alla vigilanza prudenziale dell'autorità dello
Stato membro d'origine anche per l'attività svolta, in regime di
stabilimento od in regime di libertà di prestazione di servizi,
nel territorio della Repubblica.
2. Fermo quanto disposto al comma 1, l'ISVAP, qualora accerti che l'impresa
di assicurazione non rispetta le disposizioni della legge italiana che
é tenuta ad osservare, ne contesta la violazione e le ordina di
conformarsi alle norme di legge e di attuazione.
3. Qualora l'impresa non si conformi alle norme di legge e di attuazione,
l'ISVAP ne informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di
origine, chiedendo che vengano adottate le misure necessarie a far cessare
le violazioni.
4. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità
dello Stato di origine, quando le irregolarità commesse possano
pregiudicare interessi generali, ovvero nei casi di urgenza per la tutela
degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni
assicurative, l'ISVAP può adottare nei confronti dell'impresa di
assicurazione, dopo averne informato l'autorità di vigilanza dello
Stato membro di origine, le misure necessarie, compreso il divieto di
stipulare nuovi contratti in regime di stabilimento o di libertà
di prestazione di servizi con gli effetti di cui all'articolo 167.
5. Qualora l'impresa di assicurazione che ha commesso l'infrazione operi
attraverso una sede secondaria o possieda beni nel territorio della Repubblica,
le sanzioni amministrative applicabili in base alle disposizioni della
legge italiana sono adottate nei riguardi della sede secondaria o mediante
confisca dei beni presenti in Italia.
6. Le misure che comportano sanzioni o restrizioni all'esercizio dell'attività
in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi
sono notificate all'impresa interessata. Nelle comunicazioni con l'ISVAP
l'impresa di assicurazione fa uso della lingua italiana.
7. Delle misure adottate l'ISVAP ordina la menzione, a spese dell'impresa
di assicurazione, su quotidiani o attraverso altri sistemi di pubblicità
individuati nel provvedimento, per il periodo di tempo ritenuto necessario.
Dei provvedimenti adottati l'ISVAP informa l'autorità di vigilanza
dello Stato membro di origine.
Art. 194
Imprese di assicurazione di Stati terzi
1. Le sedi secondarie delle imprese di assicurazione che hanno sede legale
in Stati terzi sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP per l'attività
svolta nel territorio della Repubblica.
Art. 195
Imprese di riassicurazione
1. Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale nel territorio
della Repubblica sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP sia per l'attività
esercitata in Italia, sia per quella svolta in regime di prestazione di
servizi nel territorio degli altri Stati membri o in quello di Stati terzi.
2. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1 l'ISVAP esercita le funzioni
di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della
situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, con particolare riferimento
alla sufficienza delle riserve tecniche in rapporto all'insieme dell'attività
svolta ed alla disponibilità di attivi congrui ai fini dell'integrale
copertura delle stesse.
3. Le medesime disposizioni si applicano, limitatamente all'attività
esercitata nel territorio della Repubblica, alle sedi secondarie di imprese
di riassicurazione di altri Stati membri o di Stati terzi.
Art. 196
Modificazioni statutarie
1. L'ISVAP approva, nel rispetto della procedura stabilita con regolamento,
le modificazioni degli statuti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione
quando non contrastino con una sana e prudente gestione.
2. Non si può dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese
se non consti l'approvazione prevista dal comma 1.
Art. 197
Vigilanza sull'attuazione del programma di attività
1. Per i primi tre esercizi l'impresa di assicurazione con sede legale
nel territorio della Repubblica é tenuta a presentare all'ISVAP
una relazione semestrale relativa all'esecuzione del programma di attività.
2. Qualora dalla relazione risulti un grave squilibrio nella situazione
finanziaria dell'impresa, l'ISVAP può adottare le misure necessarie
per il rispetto del programma e per ristabilire l'equilibrio della gestione.
3. L'impresa comunica all'ISVAP ogni variazione apportata al programma
di attività, nonché ogni variazione intervenuta nelle persone
che ricoprono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo
e nei soggetti che detengono una partecipazione rilevante nell'impresa
di assicurazione. Le eventuali modifiche del programma di attività
sono sottoposte all'approvazione dell'ISVAP secondo la procedura stabilita
con regolamento.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili,
anche alle sedi secondarie, stabilite nel territorio della Repubblica,
di imprese di assicurazione aventi la sede legale in Stati terzi, ed alle
imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica
ed alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione di altri Stati membri
o di Stati terzi.
Capo III
Vigilanza sulle operazioni straordinarie delle imprese di assicurazione
e di riassicurazione
Art. 198
Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione italiane
1. Il trasferimento, parziale o totale, del portafoglio dell'impresa di
assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica é
sottoposto, a cura della cedente, all'autorizzazione preventiva dell'ISVAP,
secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare
nel Bollettino.
2. Se il portafoglio é trasferito ad un'impresa di assicurazione
che ha sede legale nel territorio della Repubblica, l'ISVAP verifica che
l'impresa cessionaria disponga dell'autorizzazione necessaria all'esercizio
delle attività trasferite e che disponga, tenuto conto del trasferimento,
delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine
di solvibilità richiesto. Quando il portafoglio comprende obbligazioni
e rischi assunti al di fuori del territorio della Repubblica, l'ISVAP
verifica inoltre che l'impresa soddisfi le condizioni previste per l'accesso
all'attività in regime di stabilimento o di prestazione di servizi
nello Stato membro dell'impresa cedente. Se il trasferimento comprende
il portafoglio di sedi secondarie situate in altri Stati membri, é
necessario il parere favorevole delle autorità di vigilanza interessate.
Se il trasferimento comprende contratti stipulati in altri Stati membri
in libertà di prestazione di servizi, é altresì necessario
il parere favorevole delle autorità di vigilanza degli Stati membri
dell'obbligazione e di ubicazione del rischio.
3. Se il portafoglio é trasferito ad un'impresa di assicurazione
che ha la sede legale in un altro Stato membro, compreso il caso in cui
il portafoglio sia trasferito ad una sede secondaria della medesima impresa
stabilita in Italia, spetta all'autorità di vigilanza dello Stato
membro dell'impresa cessionaria attestare all'ISVAP che la medesima é
autorizzata all'esercizio delle attività trasferite e dispone,
tenuto conto del trasferimento, delle attività a copertura delle
riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto. L'ISVAP
verifica, nel caso in cui il portafoglio sia trasferito ad una sede secondaria
situata in un altro Stato membro, che l'impresa cessionaria rispetti le
disposizioni per l'accesso in regime di libertà di prestazione
di servizi per l'attività esercitata nel territorio della Repubblica
a seguito del trasferimento.
4. Se le autorità di vigilanza di cui ai commi 2 e 3 non si pronunciano
entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'ISVAP,
si considera che esse abbiano dato parere favorevole.
5. Il portafoglio può essere trasferito anche ad imprese di assicurazione
che hanno la sede legale in uno Stato terzo a condizione che:
a) l'impresa cessionaria sia autorizzata ad esercitare nel territorio
della Repubblica, in regime di stabilimento, le attività ad essa
trasferite;
b) il trasferimento sia limitato ai contratti stipulati dall'impresa cedente
nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento;
c) il portafoglio sia attribuito alla sede secondaria dell'impresa cessionaria
costituita nel territorio della Repubblica;
d) la sede secondaria disponga, tenuto conto del trasferimento, delle
attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità
richiesto. Può essere trasferito ad imprese di assicurazione che
hanno la sede legale in Stati terzi anche quella parte del portafoglio
che sia costituito da contratti stipulati, in regime di stabilimento o
di libertà di prestazione di servizi, nello Stato terzo in cui
é situata la sede legale dell'impresa cessionaria. Non può
essere effettuato un trasferimento di portafoglio ad una sede secondaria
dell'impresa di assicurazione che sia situata in uno Stato terzo.
6. Se il trasferimento é effettuato ad un'impresa di assicurazione
con sede legale nel territorio della Repubblica o ad un'impresa di assicurazione
con sede legale in altro Stato, ma a favore di una sede secondaria situata
nel territorio della Repubblica, esso comporta altresì l'applicazione,
per i rapporti di lavoro in corso alla data del provvedimento di autorizzazione,
delle disposizioni dell'articolo 2112 del codice civile.
Art. 199
Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati
membri
1. L'impresa di assicurazione di un altro Stato membro operante nel territorio
della Repubblica comunica senza indugio all'ISVAP di aver richiesto alla
propria autorità di vigilanza l'autorizzazione al trasferimento
del portafoglio dei contratti conclusi in Italia in regime di stabilimento
o in libertà di prestazione di servizi.
2. Se il portafoglio é trasferito ad un'impresa di assicurazione
con sede legale nel territorio della Repubblica, l'ISVAP dà il
suo assenso all'autorità di vigilanza dello Stato membro dell'impresa
cedente, dopo aver verificato che l'impresa cessionaria é autorizzata
all'esercizio delle attività trasferite e che dispone, tenuto conto
del trasferimento, delle attività a copertura delle riserve tecniche
e del margine di solvibilità richiesto.
a medesima procedura si applica se il portafoglio trasferito da un'impresa
di assicurazione di altro Stato membro all'impresa con sede legale nel
territorio della Repubblica comprende obbligazioni assunte al di fuori
del territorio italiano.
3. Se il portafoglio é trasferito ad una sede secondaria in Italia
di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in altro Stato membro,
l'ISVAP dà il suo assenso all'autorità di vigilanza dello
Stato di origine dell'impresa cedente dopo aver verificato che:
a) l'impresa cessionaria soddisfa le condizioni per lo svolgimento dell'attività
in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica;
b) l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa
cedente ha accertato che l'impresa cessionaria dispone, tenuto conto del
trasferimento, delle attività a copertura delle riserve tecniche
e del margine di solvibilità richiesto.
4. Se il portafoglio é trasferito ad un'impresa di assicurazione
che ha sede legale in un altro Stato membro o ad una sua sede secondaria
stabilita in altro Stato membro, l'ISVAP dà il suo assenso all'autorità
di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente dopo aver
verificato che:
a) l'impresa cessionaria soddisfa le condizioni per lo svolgimento dell'attività
in libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica;
b) l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa
cedente ha accertato che la cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento,
delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine
di solvibilità richiesto.
5. Se il portafoglio é trasferito ad una sede secondaria nel territorio
della Repubblica di un'impresa che ha sede legale in uno Stato terzo,
l'ISVAP dà il suo assenso all'autorità di vigilanza dello
Stato membro di origine dell'impresa cedente dopo aver verificato che:
a) la sede secondaria é autorizzata all'esercizio delle attività
trasferite;
b) l'autorità dello Stato membro di origine dell'impresa cedente
ha accertato che l'impresa cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento,
delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine
di solvibilità richiesto.
Non può essere effettuato un trasferimento di portafoglio ad una
sede secondaria dell'impresa cessionaria che sia situata in uno Stato
terzo.
6. L'ISVAP pubblica nel Bollettino un avviso sui pareri resi e sui provvedimenti
emessi dalle autorità di vigilanza degli altri Stati membri relativi
ai trasferimenti di portafoglio autorizzati.
Art. 200
Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di Stati terzi
1. Il trasferimento, parziale o totale, del portafoglio della sede secondaria
nel territorio della Repubblica di un'impresa di assicurazione di uno
Stato terzo é sottoposto, a cura della cedente, all'autorizzazione
preventiva dell'ISVAP, secondo la procedura stabilita con regolamento,
con provvedimento da pubblicare nel Bollettino.
2. Il trasferimento può essere effettuato a favore di:
a) un'impresa avente la sede legale nel territorio della Repubblica o
in un altro Stato membro, a condizione che il portafoglio ceduto non sia
trasferito ad una sede secondaria situata in uno Stato terzo;
b) un'impresa avente la sede legale in uno Stato terzo, a condizione che
il portafoglio ceduto sia trasferito ad una sede secondaria della stessa
impresa che sia situata nel territorio della Repubblica.
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), l'impresa cessionaria soddisfa
le condizioni rispettivamente previste all'articolo 198, commi 2 e 3,
a seconda che il trasferimento sia effettuato a favore di un'impresa con
sede legale nel territorio della Repubblica o in quello di altri Stati
membri.
4. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), l'ISVAP verifica che la sede
secondaria dell'impresa cessionaria sia autorizzata all'esercizio delle
attività trasferite e disponga, tenuto conto del trasferimento,
delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine
di solvibilità richiesto. Se il controllo di solvibilità,
relativo alle attività esercitate in stabilimento sul territorio
della Repubblica, é demandato all'autorità di vigilanza
di un altro Stato membro dove l'impresa é altresì stabilita,
la verifica compete alla medesima autorità, che ne rilascia attestazione
all'ISVAP.
5. Ai trasferimenti di portafoglio disciplinati dal presente articolo
si applica l'articolo 198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi previste.
Art. 201
Fusione e scissione di imprese di assicurazione
1. L'ISVAP autorizza, secondo la procedura stabilita con regolamento,
le fusioni e le scissioni, alle quali prenda parte almeno un'impresa di
assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, quando
non contrastino con il criterio di sana e prudente gestione. Non si può
dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione
o di scissione e della deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche
al relativo progetto se non consti l'autorizzazione dell'ISVAP.
2. Se la fusione é attuata per incorporazione, l'impresa di assicurazione
incorporante che ha sede legale nel territorio della Repubblica deve dimostrare
di disporre, tenuto conto della fusione, delle attività a copertura
delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto.
Se la fusione dà luogo alla costituzione di una nuova impresa con
sede legale nel territorio della Repubblica, l'impresa deve disporre dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attività assicurativa e dimostrare di possedere,
tenuto conto della fusione, le attività a copertura delle riserve
tecniche e del margine di solvibilità richiesto.
3. La fusione é autorizzata dall'ISVAP con provvedimento da pubblicare
nel Bollettino. I provvedimenti che concedono o rifiutano l'autorizzazione
sono specificamente e adeguatamente motivati e sono comunicati alle imprese
interessate. Qualora alla fusione partecipino imprese di assicurazione
aventi la sede legale in altri Stati membri, l'autorizzazione non può
essere data se non dopo che sia stato acquisito il parere favorevole delle
autorità di vigilanza di tali Stati.
4. Se la fusione dà luogo all'incorporazione di un'impresa di assicurazione
con sede legale nel territorio della Repubblica in un'impresa con sede
legale in altro Stato membro o alla costituzione di una nuova impresa
con sede legale in un altro Stato membro, l'ISVAP esprime parere favorevole
dopo avere verificato che:
a) l'impresa incorporante, o la nuova impresa di assicurazione, soddisfa
le condizioni relative all'accesso all'attività in regime di stabilimento
o di libera prestazione di servizi;
b) l'impresa incorporante o la nuova impresa di assicurazione dispongono
delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine
di solvibilità richiesto, tenuto conto della fusione. Il provvedimento
dell'ISVAP é pubblicato nel Bollettino.
5. Ai trasferimenti di portafoglio conseguenti ad una fusione o ad una
scissione, si applica l'articolo 198, comma 6, sussistendone le condizioni
ivi previste.
6. Per quanto applicabili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 valgono
anche per le operazioni di scissione.
Art. 202
Trasferimento del portafoglio fusione e scissione di imprese di riassicurazione
1. Il trasferimento del portafoglio dell'impresa di riassicurazione con
sede legale nel territorio della Repubblica e la medesima operazione effettuata
dalla sede secondaria di un'impresa con sede legale in un altro Stato
membro o in uno Stato terzo sono sottoposti, a cura della cedente, all'autorizzazione
preventiva dell'ISVAP, secondo la procedura stabilita con regolamento,
con provvedimento da pubblicare nel Bollettino.
L'ISVAP verifica che l'impresa cessionaria, qualora stabilita nel territorio
della Repubblica, soddisfi le condizioni di accesso e comunque disponga
delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine
di solvibilità richiesto.
2. La fusione e la scissione delle imprese di riassicurazione, alle quali
prenda parte almeno un'impresa di riassicurazione con sede legale nel
territorio della Repubblica, é autorizzata secondo le disposizioni
di cui all'articolo 201, commi 1, 2, 3 e 4, intendendosi richiamata la
corrispondente disciplina delle imprese di riassicurazione. Si applica
l'articolo 198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi previste.
Capo IV
Cooperazione con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri
e comunicazioni alla Commissione europea
Art. 203
Autorizzazione relativa all'esercizio dell'attività assicurativa
1. L'ISVAP consulta in via preliminare le autorità competenti degli
altri Stati membri in merito al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attività richiesta da qualsiasi impresa di assicurazione che
si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia controllata da un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro
Stato membro;
b) sia controllata da un'impresa che controlla un'altra impresa di assicurazione
autorizzata in un altro Stato membro;
c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla
un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro.
2. L'ISVAP, altresì, consulta in via preliminare le autorità
competenti degli altri Stati membri preposte alla vigilanza degli enti
creditizi e delle imprese di investimento in merito al rilascio dell'autorizzazione
ad un'impresa di assicurazione che si trovi in una delle seguenti situazioni:
a) sia controllata da una banca o da un'impresa di investimento autorizzata
nell'Unione europea;
b) sia controllata da un'impresa che controlla una banca o un'impresa
di investimento autorizzata nell'Unione europea;
c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla
una banca o un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea.
3. L'ISVAP scambia reciprocamente e fornisce alle altre autorità
competenti rilevanti ai sensi delle rilevanti disposizioni dell'ordinamento
comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad
un conglomerato finanziario le informazioni utili a valutare l'idoneità
degli azionisti e la reputazione e l'esperienza dei soggetti ai quali
sono attribuite le funzioni di amministrazione e di direzione partecipanti
alla gestione di un'altra impresa dello stesso gruppo, anche ai fini delle
verifiche delle condizioni di accesso e di esercizio dell'attività.
Art. 204
Autorizzazione relativa all'assunzione del controllo di imprese di assicurazione
1. L'ISVAP, nei casi in cui é previsto il rilascio dell'autorizzazione
di cui all'articolo 68, consulta in via preliminare le autorità
competenti degli altri Stati membri allorché l'acquisizione o la
sottoscrizione di azioni sia effettuata da un'acquirente che, in virtù
dell'acquisizione, diventa un'impresa madre, come definita secondo le
rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare
delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, dell'impresa
acquisita o ne acquista comunque il controllo e che, nel contempo, sia:
a) un'impresa di assicurazione, una banca o un'impresa di investimento
autorizzata in un altro Stato membro;
b) un'impresa madre, come definita secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento
comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad
un conglomerato finanziario, delle imprese di cui alla lettera a);
c) una persona, fisica o giuridica, che controlla una delle imprese di
cui alla lettera a).
Art. 205
Poteri di indagine in collaborazione con le autorità di altri Stati
membri
1. L'ISVAP può svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente
incaricate, ispezioni nei locali delle sedi secondarie delle imprese di
assicurazioni operanti in regime di stabilimento in un altro Stato membro,
dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della
vigilanza sull'impresa. Prima di procedere all'ispezione l'ISVAP informa
l'autorità di vigilanza dello Stato membro della sede secondaria,
la quale, ove lo richieda, ha diritto di parteciparvi.
2. L'autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine di un'impresa
di assicurazioni che opera nel territorio della Repubblica in regime di
stabilimento può svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente
incaricate, ispezioni nei locali della sede secondaria da questa costituita,
dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della
vigilanza sull'impresa stessa. Prima di procedere all'ispezione l'autorità
di vigilanza informa l'ISVAP, il quale, ove lo richieda, ha diritto di
partecipare all'ispezione stessa.
Art. 206
Assistenza per l'esercizio della vigilanza supplementare
1. L'ISVAP può chiedere alle autorità competenti di un altro
Stato membro di effettuare accertamenti ovvero concordare altre modalità
per le verifiche necessarie all'esercizio della vigilanza supplementare,
se intende acquisire informazioni riguardanti un'impresa avente sede legale
in un altro Stato membro che sia un'impresa di assicurazione controllata
o partecipata dall'impresa di assicurazione soggetta a vigilanza supplementare,
ovvero informazioni che riguardano un'impresa che sia:
a) un'impresa controllata dall'impresa di assicurazione soggetta a vigilanza
supplementare avente sede nel territorio della Repubblica;
b) un'impresa controllante l'impresa di assicurazione soggetta a vigilanza
supplementare avente sede nel territorio della Repubblica;
c) un'impresa controllata da un'impresa controllante l'impresa di assicurazione
soggetta a vigilanza supplementare avente sede nel territorio della Repubblica
o un'impresa comunque con quest'ultima soggetta a direzione unitaria ai
sensi dell'articolo 96.
2. L'autorità di vigilanza competente di un altro Stato membro
può chiedere all'ISVAP di procedere a verifiche ispettive presso
imprese con sede legale nel territorio della Repubblica comprese nell'area
della vigilanza supplementare di competenza dell'autorità richiedente.
L'ISVAP procede direttamente ovvero può consentire che la verifica
sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero
da una società di revisione iscritta all'albo di cui al testo unico
dell'intermediazione finanziaria, o da un revisore contabile iscritto
nel registro previsto dalla legge. Qualora l'autorità richiedente
non proceda direttamente alla verifica, può prendervi parte. La
verifica può riguardare le seguenti imprese:
a) imprese di assicurazione controllate o partecipate da un'impresa di
assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro;
b) imprese controllate o imprese controllanti di un'impresa di assicurazione
avente sede legale in un altro Stato membro;
c) imprese controllate da un'impresa controllante l'impresa di assicurazione
avente sede legale in un altro Stato membro.
3. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di imprese diverse da quelle
di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza
dei dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza supplementare.
4. L'ISVAP può concordare con le autorità competenti degli
Stati terzi modalità per l'ispezione di succursali di imprese di
assicurazione e di riassicurazione insediate nei rispettivi territori.
Art. 207
Scambi di informazioni per l'esercizio della vigilanza supplementare
1. Se un'impresa controllata o partecipata da un'impresa di assicurazione
di cui all'articolo 210, comma 1, ha sede legale in un altro Stato membro,
l'ISVAP può chiedere all'autorità di vigilanza dello Stato
di origine le informazioni necessarie relativamente al trasferimento degli
elementi costitutivi del margine di solvibilità.
2. L'ISVAP fornisce alle autorità di vigilanza degli altri Stati
membri le informazioni alle medesime necessarie per verificare che gli
elementi costitutivi del margine di solvibilità di imprese di assicurazione
soggette alla vigilanza dell'ISVAP, controllate o partecipate da imprese
di assicurazione soggette a vigilanza supplementare da parte di tali autorità,
possano effettivamente essere resi disponibili per soddisfare la situazione
di solvibilità corretta di tali imprese.
Art. 208
Rapporti con la Commissione europea relativamente ad imprese di Stati
terzi
1. L'ISVAP informa la Commissione europea:
a) di ogni autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa
rilasciata ad un'impresa di assicurazione di nuova costituzione che sia
controllata, direttamente o indirettamente, da imprese di assicurazione
aventi la sede legale in uno Stato terzo;
b) di ogni autorizzazione all'acquisizione, da parte di imprese di assicurazione
aventi la sede legale in uno Stato terzo, di partecipazioni di controllo
in imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio della
Repubblica.
Se l'autorizzazione é stata rilasciata ad un'impresa di assicurazione
che si trovi nella situazione di cui alla lettera a), la struttura dei
rapporti di controllo é specificamente indicata nella comunicazione
che l'ISVAP invia alla Commissione europea.
2. L'ISVAP informa la Commissione europea delle difficoltà incontrate
dalle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica nell'accesso
e nell'esercizio dell'attività in regime di stabilimento in uno
Stato terzo.
3. Su decisione della Commissione europea, l'ISVAP sospende le procedure
per il rilascio di autorizzazioni ad imprese che si trovino nelle condizioni
di cui al comma 1, per un periodo massimo di tre mesi. Decorso tale periodo,
le autorizzazioni sono negate qualora la decisione della Commissione sia
prorogata dal Consiglio dell'Unione europea.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nel caso in cui imprese
di assicurazione di Stati terzi, o società dalle medesime controllate
ed autorizzate da uno Stato dell'Unione europea, costituiscano una impresa
di assicurazione e nel caso in cui acquisiscano partecipazioni in imprese
di assicurazione autorizzate secondo la legge di uno Stato membro.
Art. 209
Comunicazioni alla Commissione europea sulle assicurazioni obbligatorie
1. L'ISVAP comunica alla Commissione europea le assicurazioni di cui la
legge italiana dispone l'obbligatorietà, indicando le disposizioni,
legislative e di attuazione, vigenti per ciascuna di esse e specifica
le informazioni che é necessario riportare nel documento che l'impresa
di assicurazione consegna all'assicurato per l'attestazione dell'avvenuto
assolvimento dell'obbligo.
Titolo XV
VIGILANZA SUPPLEMENTARE SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE
Capo I
Disposizioni generali
Art. 210
Ambito di applicazione
1. Per la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione, che
hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che siano controllanti
o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione, in un'impresa di
assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o in un'impresa di
riassicurazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 217.
2. Per la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione, che
hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che siano controllate
da un'impresa di partecipazione assicurativa, da un'impresa di assicurazione
avente sede legale in uno Stato terzo o da un'impresa di riassicurazione,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 218.
3. Per la vigilanza supplementare sulle sedi secondarie, che sono istituite
nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione che hanno
sede legale in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
218, salvo che le medesime sedi siano già soggette alla vigilanza
complessiva di solvibilità esercitata dall'autorità di vigilanza
di un altro Stato membro.
Art. 211
Area della vigilanza supplementare
1. Sono incluse nell'area della vigilanza supplementare sull'impresa di
assicurazione:
a) le imprese controllate o partecipate dall'impresa di assicurazione
di cui all'articolo 210;
b) le imprese controllanti o partecipanti nell'impresa di assicurazione
di cui all'articolo 210;
c) le imprese controllate o partecipate da un'impresa controllante o partecipante
in un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210 o le imprese che
sono comunque con questa soggette a direzione unitaria ai sensi dell'articolo
96.
2. Ai fini del presente titolo, si intende per impresa controllante la
società che esercita il controllo ai sensi dell'articolo 72, commi
1 e 2, lettere a) e b), e per impresa partecipante si intende la società
che detiene, direttamente o indirettamente, diritti nel capitale di un'altra
società, i quali realizzano una situazione di legame durevole con
la società partecipata o che consentono l'esercizio di un'influenza
notevole in virtù di particolari vincoli contrattuali. É
altresì impresa partecipante l'impresa legata ad un'altra impresa
quando sono sottoposte ad una direzione unitaria ovvero quando gli organi
di amministrazione, direzione e controllo sono composti in maggioranza
dalle stesse persone. É in ogni caso considerata partecipazione
il possesso di almeno il venti per cento del capitale o dei diritti di
voto di un'impresa. Nei confronti delle imprese di cui all'articolo 210,
comma 3, per l'individuazione dei rapporti di controllo e di partecipazione
si fa riferimento allo stato patrimoniale della sede secondaria redatto
secondo quanto previsto dal titolo VIII.
3. L'ISVAP può, in casi eccezionali, escludere dall'area della
vigilanza supplementare le imprese di cui al comma 1, che hanno sede legale
in uno Stato terzo, qualora sussistano ostacoli giuridici al trasferimento
delle informazioni necessarie con gli effetti previsti dal provvedimento
di cui all'articolo 219.
4. L'ISVAP può, con prudente apprezzamento, escludere dall'area
della vigilanza supplementare un'impresa di cui al comma 1, quando l'impresa
presenta un interesse trascurabile rispetto allo scopo della vigilanza
supplementare oppure quando é inopportuno o fuorviante considerare
la situazione finanziaria di tale impresa rispetto allo scopo della vigilanza
supplementare.
Capo II
Procedure di controllo interno e poteri di vigilanza
Art. 212
Procedure di controllo interno
1. Le imprese di cui all'articolo 210 instaurano adeguate procedure di
controllo interno, individuando una funzione per la produzione dei dati
e delle informazioni utili ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare
sull'impresa di assicurazione.
2. Le imprese di cui all'articolo 211, comma 1, sono tenute a fornire
alla capogruppo le informazioni da questa richieste ai fini dell'esercizio
della vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione o sul gruppo
assicurativo.
Art. 213
Vigilanza informativa
1. Le imprese di cui all'articolo 210 trasmettono all'ISVAP, con le modalità
ed i termini da esso stabiliti con regolamento, i dati e le informazioni
utili all'esercizio della vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione
o sul gruppo assicurativo.
2. Quando le imprese di assicurazione di cui all'articolo 210 non forniscono
all'ISVAP i dati e le informazioni richieste, l'Istituto può rivolgersi
direttamente alle imprese incluse nell'area della vigilanza supplementare
sull'impresa assicurativa per acquisire con le modalità ed i termini
stabiliti ai sensi del comma 1, tali dati e informazioni, ferma restando
la cooperazione fra le autorità prevista dall'articolo 10.
Art. 214
Vigilanza ispettiva
1. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla vigilanza
supplementare sull'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210, l'ISVAP
può effettuare ispezioni, direttamente o tramite soggetti incaricati,
presso le seguenti imprese, con sede legale nel territorio della Repubblica:
a) le imprese controllate dall'impresa di assicurazione italiana;
b) le imprese controllanti l'impresa di assicurazione italiana;
c) le imprese controllate da un'impresa controllante l'impresa di assicurazione
italiana o le imprese comunque con quest'ultima soggette a direzione unitaria
ai sensi dell'articolo 96.
2. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla vigilanza
supplementare sull'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210 nei
confronti delle imprese di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1,
ovvero delle imprese di assicurazione controllate o partecipate dall'impresa
di assicurazione di cui all'articolo 210, che hanno la sede legale in
un altro Stato membro, si applica l'articolo 206.
3. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di imprese diverse da quelle
di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza
dei dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza supplementare
sull'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210.
Capo III
Vigilanza sulle operazioni infragruppo
Art. 215
Operazioni infragruppo rilevanti
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale
nel territorio della Repubblica, le sedi secondarie, istituite nel territorio
della Repubblica da imprese di assicurazione aventi sede legale in uno
Stato terzo, nonché le sedi secondarie istituite nel territorio
della Repubblica da imprese di riassicurazione aventi sede legale in altro
Stato membro ovvero in uno Stato terzo, sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP
sulle operazioni infragruppo che sono realizzate tra le medesime entità
e le imprese, di cui all'articolo 211, comma 1, o che intercorrono con
una persona fisica che controlla o detiene una partecipazione nell'impresa
di assicurazione o in un'impresa inclusa nell'area della vigilanza supplementare.
2. Le operazioni infragruppo soggette a vigilanza in particolare riguardano:
a) i finanziamenti;
b) le garanzie, gli impegni e le altre operazioni iscritte nei conti d'ordine;
c) gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità;
d) gli investimenti;
e) le operazioni di riassicurazione;
f) gli accordi di ripartizione dei costi.
3. Le imprese di assicurazione instaurano adeguati meccanismi di gestione
del rischio e di controllo interno, ivi comprese idonee procedure contabili
e di segnalazione, per consentire l'accertamento, la quantificazione,
il monitoraggio e il controllo delle operazioni di cui ai commi 1 e 2.
L'ISVAP verifica l'idoneità delle procedure e con regolamento dispone
prescrizioni generali in merito.
4. L'ISVAP esercita la vigilanza sulle operazioni di cui ai commi 1 e
2 al fine di accertare che tali operazioni non producano effetti negativi
per la solvibilità di un'impresa di assicurazione o possano arrecare
pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto
a prestazioni assicurative.
Art. 216
Comunicazione delle operazioni rilevanti
1. L'ISVAP, avuto riguardo alla tipologia e alla rilevanza economica delle
operazioni, individua con regolamento, in conformità all'articolo
215, comma 4, le operazioni da assoggettare a comunicazione periodica
successiva, con cadenza almeno annuale, e quelle da assoggettare ad un
regime di comunicazione preventiva fissando, altresì, le modalità
e i termini per le comunicazioni stesse.
2. Se risulta che un'operazione soggetta a comunicazione preventiva determina
gli effetti negativi di cui all'articolo 215, comma 3, o può arrecare
pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto
a prestazioni assicurative, l'ISVAP vieta all'impresa, con provvedimento
motivato il compimento dell'operazione entro il termine di venti giorni
dalla ricezione della comunicazione.
3. Se la documentazione prodotta in relazione alla comunicazione preventiva
risulta incompleta o insufficiente, l'ISVAP richiede i necessari elementi
integrativi. In tale ipotesi il termine é interrotto e decorre
nuovamente dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Il
termine é invece sospeso se l'ISVAP formula rilievi o chiede ulteriori
informazioni in relazione all'operazione e continua a decorrere dalla
ricezione della documentazione prodotta.
4. L'ISVAP, qualora accerti che le operazioni soggette a comunicazione
periodica successiva o quelle per le quali é stata omessa la comunicazione
preventiva producono o rischiano di produrre effetti negativi per la solvibilità
dell'impresa di assicurazione o pregiudizio per gli interessi degli assicurati
e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, ordina all'impresa
di assicurazione di porre in atto le misure idonee a rimuovere tali conseguenze
negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un termine congruo.
Capo IV
Verifica della solvibilità corretta
Art. 217
Solvibilità corretta delle imprese di assicurazione
1. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 1, calcolano
la situazione di solvibilità corretta secondo le disposizioni stabilite
dall'ISVAP con regolamento.
2. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta,
fatta salva l'eliminazione della costituzione di capitale frutto di operazioni
interne al gruppo, non si tiene conto delle imprese controllate ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma, numero 3), del codice civile.
3. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 1, trasmettono
all'ISVAP, unitamente al bilancio d'esercizio, un prospetto dimostrativo
della situazione di solvibilità corretta alla data di chiusura
dell'esercizio al quale il bilancio si riferisce secondo il modello di
cui all'articolo 219, comma 1, lettera b).
Art. 218
Verifica della solvibilità dell'impresa controllante
1. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, effettuano
una verifica della solvibilità dell'impresa controllante secondo
le disposizioni stabilite dall'ISVAP con regolamento.
2. Se un'impresa di partecipazione assicurativa, di riassicurazione o
di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo é a sua
volta controllata da una o più imprese di partecipazione assicurativa,
di riassicurazione, o di assicurazione aventi sede legale in uno Stato
terzo, la verifica della solvibilità della controllante può
essere effettuata solo a livello dell'ultima impresa controllante che
sia un'impresa di partecipazione assicurativa, di riassicurazione o di
assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo.
3. L'ISVAP può richiedere, in casi eccezionali, che la verifica
di cui al comma 1 sia effettuata a tutti i livelli o a determinati livelli
intermedi.
4. Nella verifica di cui al comma 1, vanno incluse tutte le imprese controllate
o partecipate dall'impresa di partecipazione assicurativa, dall'impresa
di riassicurazione o dall'impresa di assicurazione avente sede legale
in uno Stato terzo.
5. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, trasmettono
all'ISVAP, unitamente al bilancio di esercizio, un prospetto dimostrativo
della situazione di solvibilità della controllante secondo il modello
di cui all'articolo 219, comma 1, lettera d).
Art. 219
Calcolo della situazione di solvibilità corretta
1. L'ISVAP disciplina con regolamento:
a) i metodi di calcolo della solvibilità corretta, i criteri di
valutazione delle attività e delle passività, i termini
e le modalità delle comunicazioni da effettuare periodicamente,
i casi di esonero dall'obbligo di calcolo della solvibilità corretta
per le imprese di assicurazione controllate o partecipate;
b) il modello del prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità
corretta, i criteri applicativi del calcolo della solvibilità corretta,
l'eliminazione del doppio o plurimo computo degli elementi costitutivi
del margine di solvibilità, il trattamento, il trasferimento ed
i limiti di utilizzo degli elementi costitutivi del margine di solvibilità,
l'eliminazione della costituzione di capitale frutto di operazioni interne
al gruppo;
c) il trattamento delle imprese di riassicurazione controllate o partecipate
aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato
membro, delle imprese di partecipazione assicurativa intermedie, delle
imprese di assicurazione controllate o partecipate aventi sede legale
in uno Stato terzo, delle imprese di riassicurazione controllate o partecipate
aventi sede legale in uno Stato terzo ai fini dell'inclusione nel calcolo
della situazione di solvibilità corretta, determinando agli stessi
fini gli effetti derivanti dalla indisponibilità delle informazioni
relativamente ad imprese controllate o partecipate aventi sede legale
in un altro Stato;
d) il modello del prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità
della società che controlla l'impresa di assicurazione, i criteri
e le modalità di verifica della solvibilità della medesima
società, i principi generali, i metodi di calcolo, il trattamento
dell'impresa controllante ai fini del margine di solvibilità teorico
ed i casi di esonero dall'obbligo di verifica della solvibilità
dell'impresa controllante;
e) le modalità tecniche per il calcolo della situazione di solvibilità
corretta, garantendo la permanenza della sostanziale equivalenza tra i
metodi di calcolo.
Art. 220
Accordi per la concessione di esonero
1. Se un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 1, é
controllata da un'altra impresa di assicurazione o da un'impresa di riassicurazione
o da un'impresa di partecipazione assicurativa aventi sede legale in un
altro Stato membro, l'ISVAP può esonerare l'impresa di cui all'articolo
210, comma 1, dall'obbligo di calcolare la situazione di solvibilità
corretta, se l'Istituto ha concordato con le autorità di vigilanza
competenti degli Stati membri interessati di attribuire l'esercizio della
vigilanza supplementare all'autorità di vigilanza dell'altro Stato
membro.
2. Se un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, e
un'altra impresa di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro
sono controllate dalla stessa impresa di partecipazione assicurativa,
dalla stessa impresa di riassicurazione o dalla stessa impresa di assicurazione
avente sede legale in uno Stato terzo, l'ISVAP può esonerare l'impresa
di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, dall'obbligo di effettuare
la verifica della solvibilità della controllante, se l'Istituto
ha concordato con le autorità degli altri Stati membri interessati
di attribuire l'esercizio della vigilanza supplementare all'autorità
di vigilanza dell'altro Stato membro.
Titolo XVI
MISURE DI SALVAGUARDIA RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE
Capo I
Misure di salvaguardia
Art. 221
Violazione delle norme sulle riserve tecniche o sulle attività
a copertura
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 184, qualora l'impresa, che
ha sede legale nel territorio della Repubblica, non osservi le disposizioni
sulle riserve tecniche e sulle attività a copertura delle medesime,
l'ISVAP ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme
violate, assegnando un termine congruo per l'attuazione degli adempimenti
richiesti, ma non pregiudizievole per la protezione degli interessi degli
assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
2. L'ISVAP, nei casi di cui al comma 1, può vietare all'impresa
di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della
Repubblica e successivamente può consentirne, con specifiche autorizzazioni,
una disponibilità limitata, comunque informando preventivamente
le autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa
opera. L'ISVAP può inoltre chiedere alle autorità di vigilanza
degli altri Stati membri, nei quali l'impresa possiede beni, di adottare
analogo provvedimento, indicando i beni da assoggettare a tale misura.
3. Se l'impresa non ottempera nel termine assegnato all'ordine di cui
al comma 1, l'ISVAP può:
a) nominare un commissario con i compiti di cui all'articolo 229 per l'eliminazione
delle violazioni;
b) vietare l'assunzione di nuovi affari, per un periodo fino a sei mesi,
allo scopo di salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri
aventi diritto a prestazioni assicurative, con gli effetti di cui all'articolo
167;
c) disporre, avuto riguardo alla gravità della violazione, il vincolo
sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche
con le modalità previste dall'articolo 224.
4. Il divieto di assunzione di nuovi affari é comunicato alle autorità
di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera ed é
pubblicato nel bollettino. Il provvedimento viene revocato prima del termine,
se l'impresa ha eliminato o posto completo rimedio alla violazione contestata.
La revoca é comunicata alle autorità di vigilanza degli
altri Stati membri ed il relativo provvedimento é pubblicato nel
bollettino.
Art. 222
Violazione delle norme sul margine di solvibilità o sulla quota
di garanzia
1. Qualora l'impresa, che ha sede legale nel territorio della Repubblica,
non disponga del margine di solvibilità nella misura necessaria,
l'ISVAP richiede, ai fini della successiva approvazione, la presentazione,
entro un termine congruo, ma non pregiudizievole per la protezione degli
interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni
assicurative, di un piano di risanamento.
2. Se il margine di solvibilità si riduce al di sotto della quota
di garanzia o se la quota non é più costituita in conformità
alle pertinenti disposizioni di legge o dei provvedimenti di attuazione,
l'ISVAP richiede, ai fini della successiva approvazione, la presentazione,
entro un termine congruo, di un piano di finanziamento a breve termine,
nel quale sono indicate le misure che l'impresa si propone di adottare
per ristabilire la propria situazione finanziaria.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'ISVAP può vietare all'impresa
di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della
Repubblica e successivamente può consentirne, con specifiche autorizzazioni,
una disponibilità limitata, comunque informando preventivamente
le autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa
opera. L'ISVAP può inoltre chiedere alle autorità di vigilanza
degli altri Stati membri, nei quali l'impresa possiede beni, di adottare
analogo provvedimento, indicando i beni da assoggettare a tale misura.
4. Nei casi di cui al comma 2, l'ISVAP può anche disporre il vincolo
sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche
con le modalità previste dall'articolo 224.
5. Nei confronti dell'impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare
sia i rami danni sia i rami vita, che non disponga in una delle due gestioni
del margine di solvibilità nella misura prescritta per ciascuna
delle due gestioni, l'ISVAP può autorizzare il trasferimento di
elementi espliciti eccedenti il margine di solvibilità da una gestione
all'altra per l'attuazione dei piani di risanamento o di finanziamento
a breve termine.
6. Qualora il piano di risanamento o il piano di finanziamento riguardino
una società cooperativa e prevedano un aumento di capitale sociale,
il limite individuale di sottoscrizione del capitale sociale é
elevato sino al triplo. In tal caso, ai fini dell'iscrizione nel registro
delle imprese della deliberazione assembleare di aumento del capitale
sociale, la società cooperativa é tenuta ad esibire il provvedimento
adottato dall'ISVAP.
Art. 223
Misure di intervento a tutela della solvibilità prospettica dell'impresa
di assicurazione
1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 222, qualora i diritti degli
assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative siano
a rischio per effetto del deterioramento della posizione finanziaria dell'impresa
di assicurazione, l'ISVAP può imporre, al fine di garantire che
l'impresa sia in grado di soddisfare i requisiti di solvibilità
nel breve periodo, la costituzione di un margine di solvibilità
più elevato, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio
approvato, tenuto conto del piano di risanamento finanziario predisposto
dall'impresa e riferito ai tre esercizi successivi.
2. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, le norme di attuazione che riguardano,
in particolare, i dati e le informazioni da indicare nel piano di risanamento
finanziario, che deve includere, in ogni caso, uno stato patrimoniale
ed un conto economico per ciascuno degli esercizi considerati, le previsioni
relative alla raccolta premi, agli oneri per sinistri liquidati e riservati
ed alle spese di gestione, la prevedibile situazione di tesoreria, una
esposizione relativa ai mezzi finanziari destinati alla copertura del
margine di solvibilità e delle riserve tecniche ed una esposizione
della politica di riassicurazione nel suo complesso e delle forme di copertura
riassicurativa maggiormente significative.
3. L'ISVAP, valutata la situazione dell'impresa di assicurazione, può
ridurre il valore di tutti gli elementi che rientrano nel margine di solvibilità
disponibile e ciò anche nel caso in cui abbiano subito una significativa
diminuzione del valore di mercato nel periodo successivo alla fine del
precedente esercizio.
4. In caso di rilevanti modifiche al contenuto o alla qualità dei
contratti di riassicurazione rispetto all'esercizio precedente ovvero
nel caso in cui i contratti di riassicurazione non prevedano alcun trasferimento
del rischio o prevedano un trasferimento di modesta entità, l'ISVAP
può diminuire il coefficiente di riduzione stabilito ai fini del
calcolo del margine di solvibilità richiesto.
5. L'ISVAP non rilascia attestazioni di solvibilità dell'impresa
di assicurazione, alla quale ha richiesto il piano di risanamento finanziario,
fino a quando ritenga che i diritti degli assicurati e degli altri aventi
diritto a prestazioni assicurative siano a rischio.
Art. 224
Procedura di apposizione del vincolo sulle attività patrimoniali
1. Quando il vincolo riguardi beni immobili, l'ISVAP ordina alla conservatoria
dei registri immobiliari l'iscrizione di ipoteca, a favore dei crediti
di assicurazione, sui beni immobili e sui diritti immobiliari di godimento
dell'impresa che sono localizzati nel territorio della Repubblica.
2. L'ISVAP può ordinare l'apposizione del vincolo su ogni altro
attivo, diverso da quelli di cui al comma 1, nelle forme previste dalla
legge per ciascun tipo di beni o di diritti. Le autorità ed i soggetti
cui compete l'esecuzione del provvedimento sono tenuti al compimento degli
atti e delle operazioni necessarie per rendere effettivo ed opponibile
ai terzi il vincolo ordinato dall'ISVAP.
3. Dei provvedimenti adottati é data comunicazione alle autorità
di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede
beni.
Art. 225
Misure di salvaguardia in caso di revoca parziale dell'autorizzazione
1. In caso di revoca parziale dell'autorizzazione l'ISVAP, per salvaguardare
gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni
assicurative e dei lavoratori dipendenti, può vietare all'impresa
che ha sede nel territorio della Repubblica di compiere atti di disposizione
sui propri beni, qualora tale provvedimento non sia già stato adottato
per il caso di violazione delle norme sulle riserve tecniche, sulle attività
a copertura, sul margine di solvibilità richiesto o sulla quota
di garanzia.
2. L'ISVAP può altresì disporre il vincolo sui singoli attivi
iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le modalità
previste dall'articolo 224.
3. Dei provvedimenti adottati ai sensi del commi 1 e 2 é data comunicazione
alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa
opera o possiede beni. Alle stesse autorità può essere richiesto
di adottare misure analoghe, cooperando nell'adozione di ogni provvedimento
idoneo a salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi
diritto a prestazioni assicurative.
Art. 226
Imprese con sede legale in altri Stati membri e in Stati terzi
1. L'ISVAP vieta alle imprese di assicurazione, che hanno sede legale
in altri Stati membri e che operano nel territorio della Repubblica in
regime di stabilimento e di prestazione di servizi, di compiere atti di
disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica, quando
ciò sia richiesto dalle autorità di vigilanza dei rispettivi
Stati membri d'origine e siano indicati gli attivi che devono costituire
oggetto di tale misura. A richiesta delle medesime autorità, l'ISVAP
adotta altresì i provvedimenti di vincolo delle singole attività
patrimoniali a copertura delle riserve tecniche con le modalità
di cui all'articolo 224.
2. L'ISVAP applica le disposizioni di cui al presente capo nei confronti
delle imprese di assicurazione che hanno sede legale in Stati terzi e
delle imprese di riassicurazione che hanno sede legale in altri Stati
membri o in Stati terzi in caso di violazione posta in essere dalla sede
secondaria stabilita nel territorio della Repubblica.
3. Se la violazione riguarda le disposizioni sul margine di solvibilità
ed é posta in essere da un'impresa di assicurazione extracomunitaria
che sia stabilita, oltre che nel territorio della Repubblica, anche in
altri Stati membri e che sia vigilata dall'ISVAP anche per le attività
effettuate dalle sedi secondarie stabilite negli altri Stati membri, l'adozione
dei provvedimenti di cui all'articolo 222 spetta all'ISVAP. Dei provvedimenti
adottati é data comunicazione alle autorità di vigilanza
degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede beni. Alle
stesse autorità può essere richiesto di adottare misure
analoghe, cooperando nell'adozione di ogni provvedimento idoneo a salvaguardare
gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni
assicurative.
4. Nel caso di cui al comma 3, se lo stato di solvibilità per il
complesso delle attività esercitate dalle sedi secondarie dell'impresa
di assicurazione extracomunitaria é sottoposto al controllo esclusivo
dell'autorità di vigilanza di un altro Stato membro, per l'adozione
dei provvedimenti di cui all'articolo 224 sui beni posseduti dall'impresa
nel territorio della Repubblica la medesima autorità può
avvalersi della cooperazione dell'ISVAP.
Art. 227
Misure in caso di situazione di solvibilità corretta negativa
1. Quando il calcolo della situazione di solvibilità corretta di
cui all'articolo 217 evidenzia un risultato negativo, l'ISVAP richiede
all'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 1, di presentare,
entro un termine congruo, ma non pregiudizievole per la protezione degli
interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni
assicurative, un piano di intervento che identifichi le cause della deficienza
ed illustri le iniziative che l'impresa si impegna a realizzare, entro
un termine di esecuzione prestabilito, per ripristinare la situazione
di solvibilità corretta e per garantire la solvibilità futura.
2. L'impresa tiene conto di eventuali piani di risanamento o di finanziamento
a breve termine presentati da imprese di assicurazione controllate o partecipate.
3. L'ISVAP, ai fini dell'approvazione, può indicare le misure integrative
o correttive del piano atte a ripristinare la situazione di solvibilità
corretta.
4. L'ISVAP, se valuta gravemente deficitaria la situazione di solvibilità
corretta, richiede all'impresa di cui all'articolo 210, comma 1, immediati
interventi atti a eliminare o ridurre la deficienza della situazione di
solvibilità corretta.
5. Nei casi di cui ai commi 1 e 4, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 222, commi 3 e 4.
6. Se risultano gravi violazioni delle disposizioni legislative e amministrative
sulla vigilanza supplementare o se, all'esito dell'intervento richiesto
dall'ISVAP, permane una situazione di solvibilità corretta gravemente
deficitaria nei confronti dell'impresa di cui al comma 1, possono essere
disposte le misure di risanamento di cui al capo II.
Art. 228
Misure a seguito della verifica di solvibilità dell'impresa controllante
1. L'ISVAP, se in base alla verifica sulla solvibilità dell'impresa
controllante di cui all'articolo 218, ritiene che la solvibilità
di un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, é
compromessa o rischia di esserlo, richiede all'impresa di assicurazione
o all'impresa di partecipazione assicurativa capogruppo di presentare
un programma di intervento atto a garantire la solvibilità, anche
futura, dell'impresa stessa.
2. Quando le condizioni di solvibilità in capo all'impresa controllante
non sono ripristinate, ovvero in caso di mancata presentazione o mancata
esecuzione del programma di cui al comma 1, l'ISVAP, fatta salva l'applicazione
delle disposizioni di cui al titolo VII, capo III, può:
a) assoggettare a preventiva autorizzazione qualsiasi operazione di cui
all'articolo 215, nonché le operazioni tra le imprese controllate
dall'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, e le imprese
di cui all'articolo 211, comma 1, lettere b) e c), legate con l'impresa
medesima da rapporti di controllo;
b) imporre l'accantonamento degli utili che sarebbero distribuibili alla
controllante in un'apposita riserva di patrimonio netto.
Capo II
Misure di risanamento
Art. 229
Commissario per il compimento di singoli atti
1. L'ISVAP, nel caso di grave inosservanza delle disposizioni di legge
e dei relativi provvedimenti di attuazione, può disporre la nomina
di un commissario per il compimento di singoli atti che siano necessari
per rendere la gestione dell'impresa conforme a legge.
2. Il provvedimento, in ogni caso, é preceduto dalla contestazione
delle violazioni accertate e può essere disposto decorso inutilmente
il termine contestualmente assegnato per far cessare i fatti addebitati
e rimuoverne gli effetti.
3. Si applicano, in quanto compatibili, il comma 1 dell'articolo 232,
i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 233, il comma 1 dell'articolo 236 ed i
commi 1, 2 e 3 dell'articolo 237.
Art. 230
Commissario per la gestione provvisoria
1. L'ISVAP può disporre, quando ricorrono i presupposti per l'amministrazione
straordinaria di cui all'articolo 231 e concorrano ragioni di assoluta
urgenza, che uno o più commissari assumano i poteri di amministrazione
dell'impresa. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo
sono frattanto sospese. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni,
sono pubblici ufficiali.
2. La gestione provvisoria non può avere durata superiore a due
mesi. L'ISVAP può stabilire speciali cautele e limitazioni nella
gestione dell'impresa. Si applicano, in quanto compatibili, il comma 1
dell'articolo 232, i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 233, i commi 3, 4 e
8 dell'articolo 234, i commi 1 e 2 dell'articolo 235, il comma 1 dell'articolo
236 ed i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 237.
3. Qualora durante la gestione provvisoria intervenga lo scioglimento
degli organi di amministrazione e di controllo ai sensi dell'articolo
231, comma 1, i commissari assumono le attribuzioni dei commissari straordinari
fino all'insediamento degli organi straordinari. In tal caso si applica
l'articolo 231, comma 4.
4. Al termine della gestione provvisoria gli organi subentranti prendono
in consegna l'azienda dai commissari con le modalità previste dall'articolo
235, comma 1.
Art. 231
Amministrazione straordinaria
1. Il Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP,
può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni
di amministrazione e di controllo dell'impresa quando:
a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi
violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie
che regolano l'attività dell'impresa;
b) siano previste gravi perdite patrimoniali.
Lo scioglimento può essere richiesto all'ISVAP dagli organi amministrativi
ovvero dall'assemblea straordinaria dell'impresa con istanza motivata
sulla base dei presupposti di cui alle lettere a) e b) del presente comma.
2. La proposta é preceduta dalla contestazione degli addebiti da
parte dell'ISVAP, con assegnazione all'impresa di un termine congruo per
presentare le controdeduzioni ovvero per rimuovere gli addebiti medesimi.
3. Le funzioni delle assemblee e degli organi diversi da quelli indicati
nel comma 1 sono sospese per effetto del provvedimento di amministrazione
straordinaria, salvo quanto previsto dall'articolo 234, comma 7.
4. Il decreto del Ministro delle attività produttive e la proposta
dell'ISVAP sono comunicati dai commissari straordinari agli interessati,
che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento di cui all'articolo
235, comma 1.
5. L'amministrazione straordinaria ha la durata di un anno dalla data
di emanazione del decreto di cui al comma 1, salvo che il decreto preveda
un termine più breve o che l'ISVAP ne autorizzi la chiusura anticipata.
La procedura può essere prorogata, su proposta dell'ISVAP, dal
Ministro delle attività produttive per un periodo non superiore
a dodici mesi.
Art. 232
Efficacia delle misure di risanamento sul territorio comunitario
1. I provvedimenti e le procedure di gestione provvisoria e di amministrazione
straordinaria sono efficaci anche nei confronti delle succursali o di
qualsiasi altra presenza delle imprese di assicurazione italiane nel territorio
degli altri Stati membri.
2. L'ISVAP informa prontamente le autorità di vigilanza degli altri
Stati membri dell'avvenuta adozione di un provvedimento di gestione provvisoria
o di amministrazione straordinaria e degli effetti che da tale provvedimento
potrebbero derivare.
3. Le misure di risanamento, adottate nei confronti di imprese che hanno
sede legale in un altro Stato membro, producono, a seguito della comunicazione
all'ISVAP e senza necessità di ulteriori adempimenti, i loro effetti
sulle succursali delle imprese operanti nel territorio della Repubblica
anche nei confronti dei terzi, anche se la legge italiana non preveda
tali misure di risanamento o ne subordini l'applicazione a condizioni
diverse da quelle per le quali sono state adottate dall'autorità
di vigilanza dell'altro Stato membro.
Art. 233
Organi della procedura di amministrazione straordinaria
1. L'ISVAP nomina uno o più commissari straordinari per l'amministrazione
dell'impresa ed un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque componenti,
il cui presidente é designato nell'atto di nomina.
2. L'ISVAP può revocare o sostituire i commissari ed i componenti
del comitato di sorveglianza nell'interesse del miglior svolgimento della
procedura ed in ogni caso di perdita dei requisiti di cui al comma 4.
3. Le indennità spettanti ai commissari, al presidente ed ai componenti
del comitato di sorveglianza sono determinate dall'ISVAP. La spesa é
a carico dell'impresa sottoposta alla procedura.
4. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di professionalità
e di onorabilità stabiliti per i soggetti che svolgono, rispettivamente,
funzioni di amministrazione e funzioni di controllo presso l'impresa di
assicurazione o di riassicurazione.
Art. 234
Poteri e funzionamento degli organi straordinari
1. I commissari straordinari esercitano le funzioni ed assumono i poteri
di amministrazione dell'impresa.
Essi provvedono ad accertare la situazione aziendale, a rimuovere le irregolarità
e ad amministrare l'impresa nell'interesse degli assicurati e degli altri
aventi diritto a prestazioni assicurative. Le disposizioni del codice
civile, statutarie o convenzionali, relative ai poteri di controllo spettanti
ai titolari di partecipazioni non si applicano agli atti dei commissari.
In caso di impugnazione delle decisioni dei commissari i soci non possono
chiedere al tribunale la sospensione dell'esecuzione delle decisioni dei
commissari soggette ad autorizzazione o comunque attuative di provvedimenti
dell'ISVAP. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici
ufficiali.
2. Il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo e fornisce
pareri ai commissari nei casi previsti dal presente capo o stabiliti dall'ISVAP
con regolamento.
3. Le funzioni degli organi straordinari hanno inizio con l'insediamento
ai sensi dell'articolo 235, commi 1 e 2, e cessano con il passaggio delle
consegne agli organi subentranti, fatti salvi gli adempimenti di cui all'articolo
236.
4. L'ISVAP, in via generale con regolamento o in via particolare con istruzioni
specifiche impartite ai commissari e ai componenti del comitato di sorveglianza,
può stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione dell'impresa.
I componenti degli organi straordinari sono personalmente responsabili
per l'inosservanza delle prescrizioni dell'ISVAP. Esse sono comunque inopponibili
ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza. I commissari straordinari
acquisiscono preventivamente il parere del comitato di sorveglianza e
l'autorizzazione dell'ISVAP per la realizzazione di piani di risanamento
che prevedano cessioni di portafoglio, di azienda o rami di azienda o
di partecipazioni in altre società.
5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità contro i componenti
dei disciolti organi amministrativi e di controllo e contro il direttore
generale, la società di revisione e l'attuario revisore spetta
ai commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa
autorizzazione dell'ISVAP. Gli organi succeduti all'amministrazione straordinaria
proseguono le azioni di responsabilità, riferendone periodicamente
all'ISVAP.
6. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione
dell'ISVAP, possono, nell'interesse della procedura, sostituire la società
di revisione e l'attuario da essa nominato, nonché l'attuario incaricato
nei rami vita e l'attuario incaricato nel ramo dell'assicurazione obbligatoria
per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli
e dei natanti. Ai medesimi soggetti compete soltanto il corrispettivo
per la durata residua dell'incarico e, comunque, per un periodo non superiore
a tre mesi. Il nuovo incarico può avere durata massima fino al
termine dell'amministrazione straordinaria.
7. I commissari, previa autorizzazione dell'ISVAP, possono convocare le
assemblee e gli altri organi indicati nell'articolo 231, comma 3, con
ordine del giorno non modificabile da parte dell'organo convocato.
8. Quando i commissari siano più d'uno, essi decidono a maggioranza
dei componenti in carica ed i loro poteri di rappresentanza sono validamente
esercitati con la firma congiunta di due di essi. É consentita
la delega di poteri, anche per categorie di operazioni, a uno o più
commissari.
9. Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza dei componenti in
carica ed in caso di parità prevale il voto del presidente.
Art. 235
Adempimenti iniziali
1. I commissari straordinari si insediano prendendo in consegna l'azienda
dagli organi amministrativi disciolti con un sommario processo verbale.
I commissari acquisiscono una situazione dei conti. Alle operazioni assiste
almeno un componente del comitato di sorveglianza.
2. Qualora, per il mancato intervento degli organi amministrativi disciolti
o per altre ragioni, non sia possibile l'esecuzione delle consegne, i
commissari provvedono d'autorità ad insediarsi, con l'assistenza
di un notaio e, ove occorra, con l'intervento della forza pubblica.
3. Il commissario provvisorio di cui all'articolo 230 assume la gestione
dell'impresa ed esegue le consegne ai commissari straordinari secondo
le modalità indicate nei commi 1 e 2.
4. Quando il bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente all'inizio
dell'amministrazione straordinaria non sia stato approvato, i commissari
provvedono al deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, in
sostituzione del bilancio, di una relazione sulla situazione patrimoniale
ed economica redatta sulla base delle informazioni disponibili. La relazione
é accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. É
comunque esclusa ogni distribuzione di utili.
Art. 236
Adempimenti finali
1. I commissari straordinari e il comitato di sorveglianza, al termine
delle loro funzioni, redigono separati rapporti sull'attività svolta
e li trasmettono all'ISVAP.
2. La chiusura dell'esercizio in corso all'inizio dell'amministrazione
straordinaria é protratta ad ogni effetto di legge fino al termine
della procedura. I commissari redigono un progetto di bilancio che viene
presentato all'ISVAP, per l'approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura
dell'amministrazione straordinaria e successivamente pubblicato nei modi
di legge.
3. I commissari, prima della cessazione delle loro funzioni, provvedono
perché siano ricostituiti gli organi sociali. Gli organi con funzioni
di amministrazione prendono in consegna l'azienda dai commissari secondo
le modalità previste dall'articolo 235, comma 1.
Art. 237
Adempimenti in materia di pubblicità
1. Il decreto ministeriale di inizio e di chiusura della gestione straordinaria
é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e successivamente riprodotto
nel Bollettino. I provvedimenti di nomina, sostituzione o revoca degli
organi della procedura sono pubblicati, a cura dell'ISVAP, nel Bollettino.
2. I provvedimenti di amministrazione straordinaria sono altresì
pubblicati, a cura dell'ISVAP, mediante estratto nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea.
3. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari
straordinari depositano l'atto di nomina per l'iscrizione nel registro
delle imprese.
4. L'ISVAP, qualora sia informato da un altro Stato membro dell'adozione
di un provvedimento di risanamento nei confronti di un'impresa che ha
una succursale nel territorio della Repubblica, può provvedere
alla pubblicazione della decisione con le modalità che ritiene
più opportune. Nella pubblicazione sono specificati l'autorità
che ha emesso il provvedimento, l'autorità cui é possibile
proporre ricorso nel caso il provvedimento sia soggetto ad impugnazione,
la normativa applicabile e il nominativo dell'eventuale amministratore
straordinario.
Art. 238
Esclusività delle procedure di risanamento
1. All'impresa di assicurazione o di riassicurazione non si applica il
titolo III della legge fallimentare.
2. All'impresa di assicurazione o di riassicurazione non si applica l'articolo
2409 del codice civile. Se vi é fondato sospetto che i soggetti
con funzioni di amministrazione, in violazione dei propri doveri, abbiano
compiuto gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare
danno all'impresa ovvero ad una o più società controllate,
l'organo con funzioni di controllo o i soci che il codice civile abilita
a presentare denuncia al tribunale possono denunciare i fatti all'ISVAP.
L'ISVAP decide, con provvedimento motivato, nel rispetto dei principi
del giusto procedimento.
Art. 239
Imprese di assicurazione di Stati terzi e di imprese di riassicurazione
estere
1. Se un'impresa di assicurazione, che ha sede legale in uno Stato terzo,
ha insediato una sede secondaria nel territorio della Repubblica, le misure
di risanamento sono disposte nei confronti della sede italiana.
2. Nei confronti della sede secondaria i commissari esercitano le funzioni
ed assumono i poteri di amministrazione spettanti agli organi di amministrazione
dell'impresa di appartenenza. Allo stesso modo il comitato di sorveglianza
esercita le funzioni di controllo.
3. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione abbia insediato succursali
in altri Stati membri, l'ISVAP coordina le proprie funzioni con quelle
delle autorità di tali Stati. I commissari collaborano con gli
organi designati in altri Stati ove fossero presenti succursali sottoposte
ad analoghi procedimenti.
4. Se un'impresa di riassicurazione, che ha sede legale in uno Stato membro
od in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel territorio
della Repubblica, le misure di risanamento sono disposte nei confronti
della sede italiana. Si applica il comma 2.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.
Capo III
Decadenza e revoca dell'autorizzazione
Art. 240
Decadenza dall'autorizzazione rilasciata all'impresa di assicurazione
1. L'impresa di assicurazione decade dall'autorizzazione quando:
a) non dà inizio all'attività entro i primi dodici mesi;
b) rinuncia espressamente all'autorizzazione;
c) non esercita l'attività per un periodo superiore a sei mesi;
d) trasferisce l'intero portafoglio ad altra impresa di assicurazione;
e) si verifica una causa di scioglimento della società.
Qualora l'impresa non abbia dato inizio all'attività entro i primi
dodici mesi ovvero non abbia esercitato la stessa per un periodo superiore
a sei mesi, in presenza di giustificati motivi e su richiesta dell'impresa
interessata, l'ISVAP può consentire un limitato periodo di proroga
non superiore a sei mesi.
2. Se l'inattività, la rinuncia o la cessazione dell'attività
riguardano soltanto alcuni dei rami per i quali l'impresa di assicurazione
é stata autorizzata, la decadenza concerne esclusivamente tali
rami.
3. L'ISVAP accerta, con provvedimento pubblicato nel Bollettino, la decadenza
dall'autorizzazione e, nel caso riguardi il complesso dei rami esercitati,
dispone la cancellazione dall'albo delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione. Il provvedimento é comunicato dall'ISVAP alle
autorità di vigilanza degli altri Stati membri.
4. L'impresa di assicurazione limita l'attività alla gestione dei
contratti in corso e non assume nuovi affari a far data dalla pubblicazione
del provvedimento di decadenza. La medesima disposizione si applica nel
caso di decadenza limitata ad uno o più rami di attività.
5. Le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia con la pubblicazione
del provvedimento di decadenza. Nei contratti che hanno durata superiore
all'anno il contraente può recedere, mediante comunicazione scritta
all'impresa, con effetto dalla scadenza della prima annualità successiva
alla pubblicazione del provvedimento di decadenza.
6. Se la decadenza dall'autorizzazione consegue al verificarsi delle situazioni
di cui al comma 1, lettere b), c) ed e), l'ISVAP, quando ricorrono le
condizioni previste all'articolo 245, non adotta il provvedimento di decadenza
e propone al Ministro delle attività produttive la revoca dell'autorizzazione
e la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di assicurazione.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'impresa
di assicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo e che é
autorizzata ad operare nel territorio della Repubblica con una sede secondaria.
Quando l'autorità di vigilanza dello Stato terzo ha adottato un
provvedimento di decadenza nei confronti dell'impresa di assicurazione,
analogo provvedimento é adottato nei confronti della sede secondaria.
Art. 241
Liquidazione ordinaria dell'impresa di assicurazione
1. L'impresa di assicurazione informa tempestivamente l'ISVAP del verificarsi
di una causa di scioglimento della società. L'ISVAP, verificata
la sussistenza dei presupposti per la liquidazione ordinaria nei casi
previsti all'articolo 240, comma 1, approva, con il provvedimento di decadenza
dall'autorizzazione o con altro successivo, la nomina dei liquidatori
prima dell'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano
o dichiarano lo scioglimento della società. Non si può dar
corso all'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano
o dichiarano lo scioglimento della società se non consti l'accertamento
di cui al presente comma.
2. I liquidatori devono possedere i requisiti di onorabilità e
di professionalità prescritti con il regolamento del Ministro delle
attività produttive di cui all'articolo 76. Qualora perdano i relativi
requisiti, i liquidatori decadono dalla carica. Se l'assemblea non provvede
alla loro sostituzione entro trenta giorni dalla conoscenza del sopravvenuto
difetto dei requisiti, l'ISVAP propone al Ministro delle attività
produttive l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.
3. La liquidazione si svolge secondo le norme stabilite dal codice civile,
ferme restando le disposizioni in materia di riserve tecniche e di attività
a copertura previste nel titolo III. I liquidatori trasmettono all'ISVAP
il bilancio annuale redatto secondo le disposizioni previste nel titolo
VIII. L'impresa rimane soggetta alla vigilanza dell'ISVAP sino alla cancellazione
della società dal registro delle imprese.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 245, se la procedura di
liquidazione non si svolge con regolarità o con speditezza, l'ISVAP,
con provvedimento pubblicato sul Bollettino, può disporre la sostituzione
dei liquidatori, nonché dei componenti degli organi di controllo.
La sostituzione degli organi non comporta il mutamento della procedura
di liquidazione.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'impresa
di assicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo e che é
autorizzata ad operare in stabilimento nel territorio della Repubblica,
fermo restando che l'efficacia dei provvedimenti adottati é limitata
alla medesima sede secondaria.
Art. 242
Revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di assicurazione
1. L'autorizzazione é revocata quando l'impresa di assicurazione:
a) non si attiene, nell'esercizio dell'attività, ai limiti imposti
nel provvedimento di autorizzazione o previsti nel programma di attività;
b) non soddisfa più alle condizioni di accesso all'attività
assicurativa;
c) é gravemente inadempiente alle disposizioni del presente codice;
d) non ha realizzato, entro i termini stabiliti, le misure previste dal
piano di risanamento o dal piano di finanziamento ovvero non ha realizzato
entro i termini stabiliti, nel caso in cui sia soggetta a vigilanza supplementare,
le misure previste dal piano di intervento;
e) viene assoggettata a liquidazione coatta ovvero é dichiarato
lo stato di insolvenza dall'autorità giudiziaria.
2. L'autorizzazione all'esercizio del ramo della responsabilità
civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti, fermo quanto previsto al comma 1, é altresì revocata
nel caso di ripetuto o sistematico rifiuto od elusione all'obbligo a contrarre,
di cui all'articolo 132, comma 1, o nel caso di ripetuta o sistematica
violazione delle disposizioni sulle procedure di liquidazione dei sinistri
di cui agli articoli 148 e 149.
3. La revoca può riguardare tutti i rami esercitati dall'impresa
di assicurazione o solo alcuni di essi. Si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 240, commi 4 e 5.
4. La revoca dell'autorizzazione é disposta con decreto del Ministro
delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP. Se la revoca
riguarda tutti i rami esercitati, l'impresa é contestualmente posta
in liquidazione coatta con il medesimo provvedimento e l'ISVAP ne dispone
la cancellazione dall'albo delle imprese di assicurazione. Il Ministro
delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP, può tuttavia
consentire che l'impresa si ponga in liquidazione ordinaria, entro un
termine perentorio, quando il provvedimento di revoca sia stato adottato
per i motivi indicati al comma 1, lettere a) e b).
5. Il Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP,
dispone inoltre la liquidazione coatta se l'impresa di assicurazione,
nel caso di revoca limitata ad alcuni rami, non osserva le disposizioni
di cui all'articolo 240, commi 4 e 5, ovvero quando la deliberazione di
scioglimento e la nomina dei liquidatori non sono iscritte nel registro
delle imprese nel termine assegnato ai sensi del comma 4.
6. I decreti del Ministro delle attività produttive sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale, sono riprodotti nel Bollettino e sono comunicati
dall'ISVAP alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri.
Art. 243
Revoca dell'autorizzazione rilasciata ad un'impresa di assicurazione di
uno Stato terzo
1. La revoca dell'autorizzazione, rilasciata all'impresa di assicurazione
che ha sede legale in uno Stato terzo per l'attività della sede
secondaria nel territorio della Repubblica, é disposta, in conformità
a quanto previsto dall'articolo 264, comma 1, nei casi e con le modalità
e per gli effetti di cui all'articolo 242.
2. La revoca é altresì disposta quando l'autorità
di vigilanza dello Stato terzo ha adottato nei confronti dell'impresa
un provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attività
assicurative nei rami vita o nei rami danni ovvero quando le autorità
dello Stato membro che controllano lo stato di solvibilità dell'impresa
medesima per il complesso delle operazioni da essa effettuate nel territorio
dell'Unione europea hanno adottato analogo provvedimento per deficienze
nella costituzione del margine di solvibilità e della quota di
garanzia. Nei casi previsti dal presente comma la revoca é disposta
per il complesso dei rami esercitati.
3. La revoca può altresì essere disposta quando le autorità
di vigilanza dello Stato nel quale l'impresa ha sede legale hanno operato
in violazione della condizione di parità e reciprocità di
trattamento riservata alle imprese di assicurazione italiane ivi operanti,
ovvero quando le medesime autorità hanno imposto restrizioni alla
libera disponibilità dei beni posseduti in Italia dall'impresa
o hanno ostacolato il trasferimento dei capitali necessari all'impresa
di assicurazione per il normale esercizio dell'attività nel territorio
della Repubblica.
4. L'ISVAP può tuttavia consentire che l'impresa ponga in liquidazione
ordinaria, entro un termine perentorio, la sede secondaria nel territorio
della Repubblica quando il provvedimento di revoca é adottato per
i motivi indicati al comma precedente. Il Ministro delle attività
produttive, su proposta dell'ISVAP, dispone inoltre la liquidazione coatta
della sede secondaria quando la nomina dei liquidatori non é iscritta
nel registro delle imprese nel termine assegnato.
Art. 244
Decadenza e revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di riassicurazione
1. La decadenza dall'autorizzazione rilasciata all'impresa di riassicurazione
é disposta nei casi previsti dall'articolo 240, comma 1. Si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 240, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e 241,
commi 1, 2, 3 e 4, intendendosi i rinvii come riferiti alla corrispondente
disciplina delle imprese di riassicurazione.
2. La revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di riassicurazione
é disposta nei casi previsti dall'articolo 242, comma 1. Si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 242, commi 3, 4, 5 e 6, intendendosi
i rinvii come riferiti alla corrispondente disciplina delle imprese di
riassicurazione.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'impresa
di riassicurazione che ha sede legale in un altro Stato membro o in uno
Stato terzo e che é autorizzata ad operare in stabilimento nel
territorio della Repubblica, fermo restando che l'efficacia dei provvedimenti
adottati é limitata alla medesima sede secondaria. Quando l'autorità
di vigilanza dell'impresa di riassicurazione ha disposto la decadenza
o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attività riassicurative,
analogo provvedimento é adottato nei confronti della sede secondaria.
Capo IV
Liquidazione coatta amministrativa
Art. 245
Liquidazione coatta amministrativa
1. Il Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP,
può disporre, con decreto, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attività in tutti i rami e la liquidazione coatta amministrativa,
anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la
liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarità
nell'amministrazione o le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative
o statutarie ovvero le perdite previste siano di eccezionale gravità.
2. La liquidazione coatta può essere proposta dall'ISVAP, con il
medesimo procedimento indicato nel comma 1, anche a seguito di istanza
motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei
commissari straordinari o dei liquidatori ricorrendo i presupposti di
cui al comma 1.
3. Il decreto del Ministro delle attività produttive e la proposta
dell'ISVAP sono comunicati dai commissari liquidatori agli interessati,
che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento.
4. Dalla data di emanazione del decreto cessano le funzioni degli organi
amministrativi e di controllo, nonché di ogni altro organo dell'impresa
che sia ancora in carica. Cessano altresì le funzioni dell'assemblea
dei soci, fatte salve le ipotesi previste dagli articoli 262, comma 1,
e 263, comma 2.
5. La liquidazione si compie sotto la vigilanza dell'ISVAP, che si avvale,
qualora l'impresa operi attraverso succursali stabilite in altri Stati
membri, anche delle autorità di vigilanza di tali Stati. I provvedimenti
e la procedura di liquidazione coatta amministrativa di imprese italiane
si applicano e producono i loro effetti negli altri Stati membri.
6. L'ISVAP, qualora sia necessario od opportuno ai fini della liquidazione,
può autorizzare i commissari liquidatori a proseguire operazioni
specificamente individuate.
7. Le imprese di assicurazione non sono soggette a procedure concorsuali
diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme del presente capo.
Per quanto non espressamente previsto si applicano, se compatibili, le
disposizioni della legge fallimentare.
Art. 246
Organi della procedura
1. L'ISVAP nomina uno o più commissari liquidatori ed un comitato
di sorveglianza composto da tre a cinque componenti, il cui presidente
é designato nell'atto di nomina. I liquidatori e il comitato di
sorveglianza sono nominati per un periodo triennale, rinnovabile senza
limiti di tempo tenuto conto dei risultati e dell'operato degli organi
della procedura.
2. L'ISVAP può revocare o sostituire i commissari ed i componenti
del comitato di sorveglianza.
3. Le indennità spettanti ai commissari ed ai componenti del comitato
di sorveglianza sono determinate dall'ISVAP in base ai criteri da esso
stabiliti. La spesa é a carico dell'impresa sottoposta alla procedura.
4. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di professionalità
e di onorabilità stabiliti per i soggetti che svolgono, rispettivamente,
funzioni di amministrazione e funzioni di controllo presso l'impresa di
assicurazione o di riassicurazione.
Art. 247
Adempimenti in materia di pubblicità
1. I provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa sono pubblicati
a cura dell'ISVAP nella Gazzetta Ufficiale e, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea e sono altresì riprodotti nel Bollettino.
2. L'ISVAP, qualora sia informato della liquidazione di un'impresa, che
opera sul territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera
prestazione di servizi, dall'autorità di vigilanza dello Stato
membro di origine, può disporre la pubblicazione della decisione
secondo le modalità che ritiene più opportune. Nella pubblicazione
é indicata l'autorità di vigilanza competente, la legislazione
dello Stato membro che trova applicazione e il nominativo del liquidatore.
La pubblicazione é redatta in lingua italiana. I provvedimenti
e le procedure di liquidazione di imprese di altri Stati membri sono disciplinati
e producono i loro effetti, senza ulteriori formalità, nell'ordinamento
italiano secondo la normativa dello Stato di origine.
3. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina i commissari
depositano in copia l'atto di nomina degli organi della liquidazione per
l'iscrizione nel registro delle imprese.
Art. 248
Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza
1. Se un'impresa, non sottoposta a liquidazione coatta, si trova in stato
di insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede legale,
su richiesta di uno o più creditori ovvero su istanza del pubblico
ministero o d'ufficio, sentito l'ISVAP e i rappresentanti legali dell'impresa,
dichiara lo stato di insolvenza con sentenza in camera di consiglio. Quando
l'impresa sia sottoposta ad amministrazione straordinaria, il tribunale
dichiara l'insolvenza anche su ricorso dei commissari straordinari, sentiti
i commissari stessi, l'ISVAP e i cessati rappresentanti legali. Si applicano
le disposizioni dell'articolo 195, primo, secondo periodo, terzo, quarto,
quinto e sesto comma, della legge fallimentare.
2. Se un'impresa si trova in stato di insolvenza al momento dell'emanazione
del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e l'insolvenza
non é stata dichiarata ai sensi del comma 1, il tribunale del luogo
in cui l'impresa ha la sede legale, su ricorso dei commissari liquidatori
o su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti l'ISVAP, i cessati
rappresentanti legali dell'impresa e i commissari se nominati, accerta
tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma, della legge fallimentare.
3. Nel caso dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione lo stato
d'insolvenza si manifesta, oltre che nei modi indicati nell'articolo 5,
secondo comma, della legge fallimentare, anche nella situazione di notevole,
evidente e non transitoria insufficienza delle attività patrimoniali
necessarie per far fronte agli impegni relativi ai crediti di assicurazione
o di riassicurazione.
4. La dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza produce gli effetti
indicati nell'articolo 203 della legge fallimentare.
Art. 249
Effetti nei confronti dell'impresa, dei creditori e sui rapporti giuridici
preesistenti
1. Dalla data di emanazione del provvedimento che dispone la liquidazione
coatta nei confronti dell'impresa non può essere promossa o proseguita
alcuna azione né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti
promosso o proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per
le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione é
competente esclusivamente il tribunale del luogo dove l'impresa ha la
sede legale.
2. Dalla data del provvedimento di liquidazione si producono gli effetti
previsti dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione
IV, e dall'articolo 66 della legge fallimentare.
Art. 250
Poteri e funzionamento degli organi liquidatori
1. I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale dell'impresa,
esercitano tutte le azioni ad essa spettanti e procedono alle operazioni
di accertamento del passivo e di liquidazione dell'attivo. I commissari,
nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
2. Il comitato di sorveglianza assiste i commissari nell'esercizio delle
loro funzioni e fornisce pareri nei casi previsti dalla legge o dalle
disposizioni previste nel regolamento adottato dall'ISVAP. Il comitato
di sorveglianza vigila sulla regolarità della liquidazione e, a
tal fine, periodicamente verifica l'adeguatezza delle procedure amministrative
attuate dai commissari e svolge accertamenti sugli atti della liquidazione
con particolare riguardo ai rapporti di natura patrimoniale.
3. L'ISVAP, in via generale con regolamento o in via particolare con istruzioni
specifiche, può emanare direttive per lo svolgimento della procedura
e può stabilire che per talune categorie di operazioni o di atti
sia necessaria la preliminare acquisizione del parere del comitato di
sorveglianza e l'autorizzazione preventiva dello stesso ISVAP. I componenti
degli organi della liquidazione sono personalmente responsabili della
inosservanza delle prescrizioni dell'ISVAP. Esse sono comunque inopponibili
ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.
4. I commissari presentano semestralmente all'ISVAP una relazione tecnica
sulla situazione contabile e patrimoniale dell'impresa e sull'andamento
della liquidazione, accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza.
L'ISVAP fornisce alle autorità degli altri Stati membri le informazioni
che siano richieste sullo svolgimento della procedura di liquidazione
dell'impresa rispetto alla quale é l'autorità competente.
I commissari informano periodicamente i creditori, secondo le modalità
stabilite dall'ISVAP, con regolamento, sull'andamento della liquidazione.
5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità e dell'azione
dei creditori sociali contro i componenti dei cessati organi amministrativi
e di controllo ed il direttore generale, dell'azione contro la società
di revisione e l'attuario revisore, nonché dell'azione del creditore
sociale contro la società o l'ente che esercita l'attività
di direzione e coordinamento, spetta ai commissari, sentito il comitato
di sorveglianza, previa autorizzazione dell'ISVAP.
6. Ai commissari liquidatori e al comitato di sorveglianza si applica
l'articolo 234, commi 8 e 9.
7. I commissari, previa autorizzazione dell'ISVAP e con il parere favorevole
del comitato di sorveglianza, possono farsi coadiuvare nello svolgimento
delle operazioni dalla CONSAP, previa convenzione approvata dal Ministro
delle attività produttive, ovvero da terzi, ma sotto la propria
responsabilità, con oneri a carico della liquidazione. In casi
eccezionali, i commissari, previa autorizzazione dell'ISVAP, possono delegare
a terzi il compimento di singoli atti.
Art. 251
Adempimenti iniziali
1. I commissari liquidatori si insediano prendendo in consegna l'azienda
dai precedenti organi di amministrazione o di liquidazione ordinaria con
un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione
dei conti e formano l'inventario. Alle operazioni assiste almeno un componente
del comitato di sorveglianza e può essere presente un rappresentante
dell'ISVAP.
2. Si applica l'articolo 235, commi 2 e 4.
Art. 252
Accertamento del passivo
1. Entro sessanta giorni dalla nomina i commissari comunicano a ciascun
creditore, mediante consegna diretta, raccomandata con avviso di ricevimento
o trasmissione per via telematica, le somme risultanti a credito di ciascuno
secondo le scritture e i documenti dell'impresa. La comunicazione s'intende
effettuata con riserva di eventuali contestazioni.
2. La comunicazione é effettuata all'ultimo indirizzo risultante
agli atti dell'impresa. É onere del creditore interessato, in caso
di variazione, informare senza indugio i commissari. Nei confronti dei
creditori irreperibili, o per i quali non vi sia prova dell'avvenuta ricezione
all'ultimo indirizzo risultante agli atti dell'impresa, la comunicazione
é effettuata presso la cancelleria del tribunale del luogo dove
ha sede legale l'impresa mediante inserimento nel fascicolo relativo al
deposito dello stato passivo. In tal caso la comunicazione può
essere redatta in un unico documento.
3. L'informazione iniziale ai creditori che hanno la residenza abituale,
il domicilio o la sede legale in uno Stato membro diverso dalla Repubblica,
comprese le pubbliche amministrazioni di tali Stati, avviene con le modalità
indicate all'articolo 253.
4. L'ISVAP può stabilire ulteriori forme di pubblicità allo
scopo di rendere nota la scadenza dei termini per la presentazione delle
domande di insinuazione al passivo da parte di coloro che non hanno ricevuto
la comunicazione di cui al comma 1.
5. Entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, i creditori
possono presentare o inviare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento,
i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi.
Negli stessi termini e modalità i creditori che hanno la residenza
abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro, comprese
le pubbliche amministrazioni, hanno diritto a presentare i loro reclami.
6. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione
nella Gazzetta Ufficiale i creditori che non abbiano ricevuto la comunicazione
prevista dai commi 1 e 3 possono chiedere ai commissari, mediante raccomandata
con avviso di ricevimento, il riconoscimento dei propri crediti, presentando
i documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entità dei
propri diritti. Con le stesse modalità e termini, salvo che l'ammissione
non avvenga d'ufficio, i creditori che hanno la residenza abituale, il
domicilio o la sede legale in un altro Stato membro, comprese le pubbliche
amministrazioni, inviano ai commissari copia dei documenti giustificativi
di cui sono in possesso e indicano la natura del credito, la data in cui
é sorto e il relativo importo. I medesimi creditori segnalano,
inoltre, se diversi dagli assicurati e dagli altri aventi diritto a prestazioni
assicurative, gli eventuali privilegi e i beni che li garantiscono.
7. I commissari, trascorso il termine previsto dal comma precedente e
non oltre i novanta giorni successivi, presentano all'ISVAP l'elenco dei
creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, indicandone i
diritti e l'ordine di prelazione, e l'elenco di coloro cui é stato
negato il riconoscimento delle pretese. É accordato ai creditori,
persone fisiche o giuridiche, che hanno residenza abituale, domicilio
o la sede legale in un altro Stato membro, incluse le pubbliche amministrazioni,
lo stesso trattamento e lo stesso grado di privilegio dei creditori italiani.
8. Nei medesimi termini previsti dal comma 7 i commissari depositano,
dopo averne data comunicazione all'ISVAP, nella cancelleria del tribunale
del luogo ove l'impresa ha sede legale, a disposizione degli aventi diritto,
gli elenchi dei creditori ammessi con l'indicazione delle somme riconosciute
e di coloro ai quali é stato negato il riconoscimento delle pretese.
9. Successivamente i commissari, con le stesse modalità di cui
al comma 1, comunicano senza indugio a coloro ai quali é stato
negato in tutto o in parte il riconoscimento delle pretese, la decisione
presa nei loro riguardi. Dell'avvenuto deposito dello stato passivo é
dato avviso tramite pubblicazione nel Bollettino.
10. Espletati gli adempimenti indicati nei commi 7 e 8, lo stato passivo
diventa esecutivo.
Art. 253
Informazione iniziale ai creditori noti di altri Stati membri
1. All'apertura della procedura di liquidazione i commissari informano
per iscritto mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza indugio
e individualmente, i creditori noti che hanno la residenza abituale, il
domicilio o la sede legale in un altro Stato membro.
2. L'avviso indica i termini da rispettare per ottenere il riconoscimento
del credito e degli eventuali privilegi, gli effetti derivanti dal loro
mancato rispetto, i soggetti legittimati a ricevere la richiesta di insinuazione
dei crediti, ove tale adempimento sia dovuto, i termini e le modalità
di presentazione dei reclami previsti dall'articolo 252, comma 5, e delle
opposizioni previste dall'articolo 254, comma 1. L'avviso indica, inoltre,
che i creditori privilegiati o assistiti da una garanzia reale devono
insinuare il credito. Per i crediti di assicurazione la comunicazione
indica, altresì, gli effetti della liquidazione sui contratti ed
in particolare la data dalla quale i contratti cessano di produrre i loro
effetti, nonché i diritti e gli obblighi dell'assicurato rispetto
al contratto medesimo.
3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate in lingua italiana
e recano un'intestazione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea
volta a chiarire la natura e lo scopo delle comunicazioni stesse.
4. Per i soggetti di cui al comma 1 i termini indicati dagli articoli
252, comma 5, e 254, comma 1, sono raddoppiati. Il termine indicato nell'articolo
252, comma 6, decorre dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea prevista dall'articolo 247, comma 1.
5. L'ISVAP determina, con regolamento, il contenuto, la lingua e lo schema
dei formulari da adottare per l'informazione dei creditori.
Art. 254
Opposizione allo stato passivo ed impugnazione dei crediti ammessi
1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, i creditori esclusi
o ammessi con riserva, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione
prevista dall'articolo 252, comma 9.
2. L'opposizione é disciplinata dagli articoli 98, 99 e 100 della
legge fallimentare.
Art. 255
Appello
1. Contro la sentenza del tribunale che decide sulle cause di opposizione
può essere proposto appello, anche dai commissari, entro il termine
di quindici giorni dalla data di notificazione della stessa, osservandosi
per il giudizio di appello le disposizioni previste dalla legge fallimentare
e dal codice di procedura civile.
Art. 256
Insinuazioni tardive
1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a quando non siano esauriti
tutti i riparti, i creditori e i titolari di diritti reali sui beni in
possesso dell'impresa, che non abbiano ricevuto la comunicazione ai sensi
dell'articolo 252, comma 1, e non risultino inclusi nello stato passivo,
possono chiedere di far valere i loro diritti secondo quanto previsto
dagli articoli 98, 99 e 100 della legge fallimentare.
2. Tali soggetti sopportano le spese conseguenti al ritardo della domanda,
salvo che il ritardo stesso non sia ad essi imputabile. Si applica il
disposto dell'articolo 260, comma 5.
Art. 257
Liquidazione dell'attivo
1. I commissari hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l'attivo,
salve le limitazioni stabilite dall'autorità che vigila sulla liquidazione.
Per gli atti previsti dall'articolo 35 della legge fallimentare, in deroga
a quanto disposto dall'articolo 206, secondo comma, della medesima, i
commissari acquisiscono preventivamente il parere del comitato di sorveglianza
e provvedono nel rispetto delle direttive che sono stabilite dall'ISVAP
in via generale con regolamento o che sono prescritte in via particolare
con istruzioni specifiche.
2. I commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza
e previa autorizzazione dell'ISVAP, possono cedere le attività
e le passività, l'azienda, rami d'azienda, nonché beni e
rapporti giuridici individuabili in blocco. La cessione può avvenire
in qualsiasi stadio della procedura, anche prima del deposito dello stato
passivo. Il cessionario risponde comunque delle sole passività
risultanti dall'atto di cessione.
3. I commissari possono trasferire il portafoglio, nella sua totalità
o per singoli rami e senza che il trasferimento sia causa di scioglimento
dei contratti di assicurazione ceduti, ad altra impresa che disponga di
adeguate risorse patrimoniali entro sessanta giorni dalla pubblicazione
del provvedimento di liquidazione mediante convenzione approvata dall'ISVAP
e pubblicata nel Bollettino. I rischi sono assunti dall'impresa cessionaria
alla scadenza del termine di sessanta giorni.
4. Per tutto il periodo di tempo relativo ai premi pagati i contratti
di assicurazione in corso non possono essere disdettati dall'impresa cessionaria
a pena di nullità della disdetta.
5. Anche ai fini dell'eventuale esecuzione di riparti agli aventi diritto,
i commissari possono contrarre mutui, effettuare altre operazioni finanziarie
passive e costituire in garanzia attività aziendali, secondo le
prescrizioni e le cautele disposte dal comitato di sorveglianza e previa
autorizzazione dell'ISVAP.
Art. 258
Trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione
1. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami
danni, che alla data del provvedimento di liquidazione coatta risultano
iscritti nell'apposito registro, sono riservati in via prioritaria al
soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dai contratti ai quali essi
si riferiscono.
2. Dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione, o dalla notifica
all'impresa se anteriore, la composizione degli attivi indicati nel registro
ed il registro medesimo non possono essere modificati dai commissari,
ad eccezione della correzione di meri errori materiali, senza l'autorizzazione
dell'ISVAP. I commissari includono nel registro, in deroga al vincolo
di immodificabilità, i proventi finanziari maturati sugli attivi,
nonché l'importo dei premi incassati nel periodo compreso fra l'apertura
della liquidazione e il pagamento dei crediti di assicurazione o, nel
caso di trasferimento del portafoglio, fino alla data del trasferimento
stesso. Se il ricavato della liquidazione degli attivi é inferiore
alla valutazione indicata nel registro, i commissari sono tenuti a darne
giustificazione all'ISVAP.
3. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita si soddisfano
con priorità rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente
al provvedimento di liquidazione, ancorché assistiti da privilegio
o ipoteca:
a) gli aventi diritto ai capitali o indennizzi per polizze scadute o sinistrate
entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
provvedimento di liquidazione e gli aventi diritto a rendite maturate
entro lo stesso termine;
b) i titolari di crediti derivanti da operazioni di capitalizzazione;
c) gli aventi diritto alle somme dovute per riscatti;
d) i titolari dei contratti in corso alla data di cui alla lettera a),
in proporzione dell'ammontare delle riserve matematiche;
e) i titolari dei contratti che non prevedono la costituzione di riserve
matematiche, proporzionalmente alla frazione di premio corrispondente
al rischio non corso. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche
dei rami vita risultano insufficienti per soddisfare i crediti indicati
in precedenza, quelli di cui alle lettere a), b), c), e d) sono preferiti
ai crediti di cui alla lettera e).
4. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami danni si soddisfano,
con priorità rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente
al provvedimento di liquidazione, ancorché assistiti da privilegio
o ipoteca:
a) gli aventi diritto a capitali o indennizzi per sinistri verificatisi
entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
provvedimento di liquidazione;
b) i titolari dei contratti in corso alla data di cui alla lettera a),
in proporzione alla frazione del premio corrispondente al rischio non
ancora corso. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami
danni risultano insufficienti per soddisfare tutti i crediti indicati
in precedenza, quelli di cui alla lettera a) sono preferiti ai crediti
di cui alla lettera b).
5. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti
di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti risultano insufficienti
per soddisfare tutti i crediti indicati nel comma 4, si applicano le disposizioni
previste dal capo I del titolo XVII.
6. Al pagamento dei crediti di cui ai commi 3 e 4 va anteposto il pagamento
delle spese di cui all'articolo 111, primo comma, numero 1, della legge
fallimentare. Le medesime spese gravano proporzionalmente sulle attività
di ogni specie ancorché assistite da privilegio o ipoteca.
Art. 259
Trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione
1. In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato si applica
l'articolo 1930 del codice civile.
2. In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa del riassicuratore
o del riassicurato si applica l'articolo 1931 del codice civile.
Art. 260
Ripartizione dell'attivo
1. I commissari procedono, secondo l'ordine stabilito dall'articolo 111
della legge fallimentare, alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le
indennità e i rimborsi spettanti agli organi della procedura di
amministrazione straordinaria e ai commissari della gestione provvisoria
che abbiano preceduto la liquidazione coatta amministrativa sono equiparate
alle spese indicate nell'articolo 111, primo comma, numero 1), della legge
fallimentare.
2. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione
dell'ISVAP, possono distribuire acconti o eseguire riparti parziali, sia
a favore di tutti gli aventi diritto sia a favore di talune categorie
di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate
tutte le passività.
3. Nell'effettuare i riparti, i commissari, in presenza di pretese di
creditori o di altri interessati per le quali non sia stata definita l'ammissione
allo stato passivo, accantonano le somme corrispondenti ai riparti non
effettuati a favore di ciascuno di detti soggetti, al fine della distribuzione
agli stessi nel caso di riconoscimento dei diritti o, in caso contrario,
della loro liberazione a favore degli altri aventi diritto.
4. Nei casi previsti dal comma 3, i commissari, con il parere favorevole
del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'ISVAP, possono
acquisire idonee garanzie in sostituzione degli accantonamenti.
5. La presentazione oltre i termini dei reclami e delle domande previste
dall'articolo 252, commi 5 e 6, fa concorrere solo agli eventuali riparti
successivi, nei limiti in cui le pretese sono accolte dai commissari o,
dopo il deposito dello stato passivo, dal giudice in sede di opposizione.
6. Coloro che hanno proposto insinuazione tardiva, ai sensi dell'articolo
256, concorrono solo ai riparti eseguiti dopo la presentazione del ricorso.
Art. 261
Adempimenti finali
1. Liquidato l'attivo e prima dell'ultimo riparto ai creditori, i commissari
sottopongono il bilancio finale di liquidazione, il rendiconto finanziario
e il piano di riparto, accompagnati da una relazione propria e da quella
del comitato di sorveglianza, all'ISVAP, che ne autorizza il deposito
presso la cancelleria del tribunale.
2. Dell'avvenuto deposito é data notizia mediante pubblicazione
nel Bollettino. L'ISVAP può stabilire forme integrative di pubblicità.
3. Nel termine di venti giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino,
gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al
tribunale. Si applicano le disposizioni dell'articolo 254, commi 1 e 2.
4. Decorso il termine indicato senza che siano state proposte contestazioni
ovvero definite queste ultime con sentenza passata in giudicato, i commissari
liquidatori provvedono al riparto finale in conformità di quanto
previsto dall'articolo 260.
5. Le somme che non possono essere distribuite vengono depositate nei
modi stabiliti dall'ISVAP per il successivo versamento agli aventi diritto,
fatta salva la facoltà prevista dall'articolo 260, comma 4.
6. Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione
delle società di capitali relative alla cancellazione della società
e al deposito dei libri sociali.
7. La pendenza di ricorsi e giudizi, ivi compreso quello di accertamento
dello stato di insolvenza, non preclude l'effettuazione degli adempimenti
finali previsti ai commi da 1 a 6 e la chiusura della procedura di liquidazione
coatta amministrativa. Tale chiusura é subordinata all'esecuzione
di accantonamenti o all'acquisizione di garanzie ai sensi dell'articolo
260, commi 3 e 4.
8. Successivamente alla chiusura della procedura di liquidazione coatta,
i commissari liquidatori mantengono la legittimazione processuale, anche
nei successivi stati e gradi dei giudizi in corso. Ai commissari liquidatori,
nello svolgimento delle attività connesse ai giudizi, si applicano
i commi 2 e 3 dell'articolo 233, il comma 8 dell'articolo 234 ed i commi
1, 3 e 7 dell'articolo 250.
9. Nei casi di cessione ai sensi dell'articolo 257, commi 2 e 3, i commissari
sono estromessi, su propria istanza, dai giudizi relativi ai rapporti
oggetto della cessione nei quali sia subentrato il cessionario.
Art. 262
Concordato
1. In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta, i commissari,
con il parere del comitato di sorveglianza, ovvero l'impresa ai sensi
dell'articolo 152, secondo comma, della legge fallimentare, con il parere
degli organi liquidatori, possono proporre un concordato al tribunale
del luogo dove l'impresa ha la sede legale. La proposta di concordato
é autorizzata dall'ISVAP.
2. La proposta di concordato indica la percentuale offerta ai creditori
chirografari, il tempo del pagamento e le eventuali garanzie.
3. La proposta di concordato e il parere degli organi liquidatori sono
depositati nella cancelleria del tribunale.
L'ISVAP può stabilire altre forme di pubblicità.
4. Entro trenta giorni dal deposito, gli interessati possono proporre
opposizione con ricorso depositato nella cancelleria, che viene comunicato
ai commissari. In assenza di opposizioni il concordato diventa esecutivo.
5. In caso di opposizione il tribunale decide con sentenza in camera di
consiglio sulla proposta di concordato, tenendo conto del parere reso
dall'ISVAP. La sentenza é pubblicata mediante deposito in cancelleria
e nelle altre forme stabilite dal tribunale. Del deposito viene data comunicazione
ai commissari e agli opponenti con biglietto di cancelleria. Si applica
l'articolo 254.
6. Durante la procedura di concordato i commissari possono procedere a
parziali distribuzioni dell'attivo ai sensi dell'articolo 260.
7. Alla proposta di concordato e all'intervento nella procedura in qualità
di assuntore del concordato medesimo é legittimata, previa autorizzazione
del Ministro delle attività produttive, la CONSAP.
Art. 263
Esecuzione del concordato e chiusura della procedura
1. I commissari, con l'assistenza del comitato di sorveglianza, sovrintendono
all'esecuzione del concordato secondo le direttive che sono stabilite
dall'ISVAP in via generale con regolamento o che sono prescritte in via
particolare con istruzioni specifiche.
2. Eseguito il concordato, i commissari convocano l'assemblea dei soci
perché sia deliberata la modifica dell'oggetto sociale in relazione
alla revoca dell'autorizzazione all'attività assicurativa o riassicurativa.
Nel caso in cui non abbia luogo la modifica dell'oggetto sociale, i commissari
procedono agli adempimenti per la cancellazione della società e
il deposito dei libri sociali previsti dalle disposizioni del codice civile
in materia di scioglimento e liquidazione delle società di capitali.
3. Si applica l'articolo 215 della legge fallimentare.
Art. 264
Imprese di assicurazione di Stati terzi e imprese di riassicurazione estere
1. Se un'impresa di assicurazione, che ha sede legale in uno Stato terzo,
ha insediato una succursale nel territorio della Repubblica, la liquidazione
coatta é disposta nei confronti della sede italiana. Si applica
l'articolo 240, comma 3.
2. Se un'impresa di riassicurazione, che ha sede legale in uno Stato membro
o in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel territorio
della Repubblica, la liquidazione coatta é disposta nei confronti
della sede italiana. Si applica l'articolo 240, comma 3.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.
Art. 265
Liquidazione coatta di imprese non autorizzate
1. Il Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP,
dispone la liquidazione coatta dell'impresa che esercita l'attività
di assicurazione o di riassicurazione senza essere stata autorizzata.
2. Nel caso di assoluta mancanza di attività da liquidare l'ISVAP
procede alla nomina dei commissari, solo previa motivata richiesta da
parte dei creditori o di altri soggetti interessati che venga presentata
nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione
del provvedimento di liquidazione. In tal caso i commissari possono chiedere
all'ISVAP, dopo aver provveduto al deposito dello stato passivo, l'autorizzazione
a chiudere la liquidazione senza ulteriori formalità.
3. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 213, secondo e terzo
comma, della legge fallimentare.
Capo V
Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato
Art. 266
Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato
1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell'articolo 55 del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie di reato
un illecito amministrativo a carico di un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione ne dà comunicazione all'ISVAP. Nel corso del procedimento,
ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, viene sentito l'ISVAP,
che ha facoltà di presentare relazioni scritte.
2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice
dispone, anche d'ufficio, l'acquisizione dall'ISVAP di aggiornate informazioni
sulla situazione dell'impresa, con particolare riguardo alla struttura
organizzativa e di controllo.
3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di un'impresa di
assicurazione o di riassicurazione le sanzioni interdittive previste dall'articolo
9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, é
trasmessa per l'esecuzione dall'autorità giudiziaria all'ISVAP.
A tal fine l'ISVAP può proporre o adottare gli atti previsti dai
capi II, III e IV, avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata
e le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità
e di tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni
assicurative.
4. Le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere
a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non possono essere
applicate in via cautelare alle imprese di assicurazione o di riassicurazione.
Alle medesime non si applica, altresì, l'articolo 15 del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle sedi secondarie
italiane di imprese di altri Stati membri o di Stati terzi.
Capo VI
Effetti delle misure di risanamento e di liquidazione dell'impresa di
assicurazione adottate da altri Stati membri
Art. 267
Rapporti di lavoro, contratti su beni immobili navi e aeromobili, strumenti
finanziari
1. In caso di adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura
di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti dell'impresa
di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, restano soggetti alla
legge italiana:
a) i rapporti di lavoro con l'impresa di assicurazione sorti in Italia;
b) i contratti stipulati con l'impresa di assicurazione che danno diritto
all'utilizzo o all'acquisto di un bene immobile situato nel territorio
della Repubblica;
c) i diritti dell'impresa di assicurazione su un bene immobile, su una
nave o su un aeromobile, che richiedono un'iscrizione in un pubblico registro
italiano.
2. Agli atti a titolo oneroso, stipulati successivamente all'adozione
di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione,
per effetto dei quali l'impresa di assicurazione disponga di un bene immobile,
di una nave o di un aeromobile soggetti all'iscrizione in pubblico registro
ovvero di strumenti finanziari la cui esistenza o il cui trasferimento
presuppongono l'iscrizione in un registro pubblico o l'immissione in un
sistema di deposito accentrato, si applica la legge italiana se, rispettivamente,
l'immobile é situato nel territorio della Repubblica, i pubblici
registri della nave o dell'aeromobile ovvero il registro o il sistema
di deposito accentrato degli strumenti finanziari sono disciplinati dalla
legge italiana.
Art. 268
Diritti reali di terzi su beni situati nel territorio della Repubblica
1. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di
liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa
di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, non pregiudica i diritti
reali di terzi su beni, mobili o immobili, siano essi beni determinati
o universalità di beni indeterminati, di proprietà dell'impresa
di assicurazione che si trovano nel territorio della Repubblica.
2. É assimilato ad un diritto reale il diritto, iscritto in pubblico
registro e opponibile a terzi, che consenta di ottenere un diritto reale
ai sensi del comma 1.
3. La disposizione di cui al comma 1 non osta alle azioni di nullità,
annullamento o di inopponibilità degli atti pregiudizievoli per
la massa dei creditori previste dalla legislazione dello Stato membro
dell'impresa nei confronti della quale é stata adottata la misura
di risanamento o di liquidazione.
Art. 269
Diritti del venditore, in caso di riserva di proprietà sul bene
situato nel territorio della Repubblica
1. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di
liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa
di assicurazione che ha sede legale in tale Stato e che ha stipulato un
contratto preliminare di acquisto ovvero un contratto di acquisto con
patto di riservato dominio di un bene, non pregiudica i diritti del venditore
fondati sulla riserva di proprietà, allorché il bene si
trovi, al momento dell'adozione del provvedimento o dell'apertura della
procedura, nel territorio della Repubblica.
2. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di
liquidazione da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa
di assicurazione che ha sede legale in tale Stato e che ha stipulato un
contratto di cui al comma 1, la cui consegna si sia verificata prima dell'adozione
dei provvedimenti stessi, non costituisce causa di scioglimento del contratto
e non impedisce che l'acquirente ne acquisti la proprietà dietro
pagamento o adempimento delle obbligazioni pattuite, qualora tale bene
si trovi in tale momento nel territorio della Repubblica.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non ostano alle azioni di
nullità, di annullamento o di inopponibilità degli atti
pregiudizievoli per la massa dei creditori previste dalla legislazione
dello Stato membro dell'impresa nei confronti della quale é stata
adottata la misura di risanamento o di liquidazione.
Art. 270
Diritto alla compensazione nei rapporti con l'impresa di assicurazione
1. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di
liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa
di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, non pregiudica il diritto
del creditore di invocare la compensazione nei rapporti con l'impresa
di assicurazione secondo quanto previsto dall'articolo 56 della legge
fallimentare.
2. La disposizione di cui al comma 1 non osta alle azioni di annullamento,
di nullità o di inopponibilità degli atti pregiudizievoli
per la massa dei creditori previste dalla legislazione dello Stato membro
dell'impresa nei confronti della quale é stata adottata la misura
di risanamento o di liquidazione.
Art. 271
Operazioni effettuate in mercati regolamentati italiani
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 268, in caso di adozione di un
provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte
di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione
che ha sede legale in tale Stato, restano soggetti alla legge italiana
i diritti e gli obblighi, nei confronti dell'impresa di assicurazione,
relativi alle operazioni di compensazione e novazione, al riacquisto ed
alle cessioni con patto di riacquisto, nonché ad ogni altra operazione
effettuata in mercati regolamentati di strumenti finanziari autorizzati
in Italia in conformità al testo unico dell'intermediazione finanziaria,
compresa la possibilità di esperire le azioni di nullità,
di annullamento o di inopponibilità dei pagamenti o delle transazioni,
pregiudizievoli per la massa dei creditori.
Art. 272
Condizione di proponibilità delle azioni relative agli atti pregiudizievoli
1. L'azione di annullamento, di nullità o di inopponibilità,
fondata su disposizioni previste dalla legislazione dello Stato membro
nel quale ha sede legale l'impresa di assicurazione nei confronti della
quale é stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione,
é improponibile o improcedibile nei confronti di chi, avendo beneficiato
dell'atto pregiudizievole per la massa dei creditori, prova che tale atto
é soggetto alla legge di uno Stato membro diverso da quello dove
ha sede legale l'impresa e che la legge applicabile alla fattispecie non
consente di impugnare l'atto con alcun mezzo.
Art. 273
Cause pendenti relative allo spoglio di beni dell'impresa di assicurazione
1. Gli effetti di un provvedimento di risanamento o di una procedura di
liquidazione, adottati da un altro Stato membro nei confronti di un'impresa
di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, su un giudizio pendente
in Italia relativo alla rivendica di beni, nonché di diritti sugli
stessi, dell'impresa di assicurazione sono regolati dalla legge italiana.
Art. 274
Riconoscimento e poteri dei commissari e dei liquidatori
1. I commissari o i liquidatori, nominati dall'autorità dello Stato
membro nel quale ha sede legale l'impresa di assicurazione assoggettata
ad un provvedimento di risanamento o ad una procedura di liquidazione,
che intendano agire nel territorio della Repubblica, per l'esercizio delle
relative funzioni, sono tenuti a documentare la nomina con la presentazione
di una copia, conforme all'originale, rilasciata dall'autorità
che ha emesso il provvedimento o mediante qualsiasi altra certificazione
resa dalla competente autorità dello stesso Stato. Ai medesimi
commissari o ai liquidatori può essere richiesta una traduzione
nella lingua italiana della documentazione di cui al presente comma.
2. Possono essere designati, in base alla legge dello Stato membro di
origine dell'impresa di assicurazione, persone incaricate di assistere
o, all'occorrenza, di rappresentare i commissari o i liquidatori nello
svolgimento dei compiti derivanti dal provvedimento di risanamento o della
procedura di liquidazione nel territorio della Repubblica con particolare
riferimento ai rapporti con i creditori italiani.
3. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, i commissari e i liquidatori
esercitano nel territorio della Repubblica gli stessi poteri che hanno
il diritto di esercitare nello Stato membro di origine dell'impresa di
assicurazione, ma non possono svolgere compiti riservati alla forza pubblica
o funzioni attribuite alla magistratura.
4. I commissari e i liquidatori nominati dall'autorità dello Stato
membro di origine dell'impresa di assicurazione sono tenuti, nell'esercizio
delle loro funzioni nel territorio della Repubblica, al rispetto della
legge italiana in particolare per quanto attiene alle modalità
di realizzazione degli attivi e alla disciplina dei rapporti di lavoro
subordinato con particolare riguardo all'informazione dei dipendenti.
I commissari o i liquidatori nominati dall'autorità dello Stato
membro di origine dell'impresa di assicurazione, nonché ogni altro
soggetto autorizzato dalle medesime autorità, possono chiedere,
fermi restando eventuali specifici obblighi di pubblicità previsti
dalla legge italiana, che un provvedimento di risanamento o la decisione
di apertura di una procedura di liquidazione sia annotata nei registri
immobiliari, nel registro delle imprese o in altro pubblico registro italiano.
Capo VII
Disposizioni sul risanamento e sulla liquidazione nel gruppo assicurativo
Art. 275
Amministrazione straordinaria della capogruppo assicurativa
1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo di un
gruppo assicurativo si applicano le norme del capo II del presente titolo.
2. L'amministrazione straordinaria della capogruppo, oltre che nei casi
previsti dall'articolo 231, può essere disposta quando:
a) risultino gravi inadempienze nell'esercizio dell'attività di
direzione e di coordinamento per l'esecuzione delle istruzioni di vigilanza
impartite dall'ISVAP;
b) una delle società del gruppo assicurativo sia stata sottoposta
alla procedura del fallimento, del concordato preventivo, della liquidazione
coatta amministrativa, dell'amministrazione straordinaria ovvero ad altra
analoga procedura prevista da leggi speciali o dalla legislazione di altri
Stati membri, nonché quando sia stato nominato l'amministratore
giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia
al tribunale di gravi irregolarità nella gestione e possa essere
alterato in modo grave l'equilibrio finanziario o gestionale del gruppo.
3. L'amministrazione straordinaria della capogruppo dura un anno dalla
data di emanazione del decreto del Ministro delle attività produttive,
salvo che sia prescritto un termine più breve dal provvedimento
medesimo o che ne sia disposta la chiusura anticipata. In casi eccezionali
la procedura può essere prorogata per un periodo non superiore
ad un anno.
4. I commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa
autorizzazione dell'ISVAP, possono revocare o sostituire, anche in parte,
gli amministratori delle società del gruppo al fine di realizzare
i mutamenti degli indirizzi gestionali che si rendano necessari. I nuovi
amministratori restano in carica al massimo sino al termine dell'amministrazione
straordinaria della capogruppo. Gli amministratori revocati hanno titolo
esclusivamente ad un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari ad
essi spettanti per la durata residua del mandato ma, comunque, per un
periodo non superiore a sei mesi.
5. I commissari straordinari possono richiedere, previa autorizzazione
dell'ISVAP sentiti i cessati amministratori della società, l'accertamento
giudiziale dello stato di insolvenza delle società appartenenti
al gruppo.
6. I commissari straordinari possono richiedere alle società del
gruppo i dati, le informazioni e ogni altro elemento utile per adempiere
al proprio mandato.
Art. 276
Liquidazione coatta amministrativa della capogruppo assicurativa
1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo di un
gruppo assicurativo si applicano le norme del capo IV del presente titolo.
2. La liquidazione coatta amministrativa della capogruppo, oltre che nei
casi previsti dall'articolo 245, può essere disposta quando le
inadempienze nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento
per l'esecuzione delle istruzioni di vigilanza impartite dall'ISVAP siano
di eccezionale gravità.
3. I commissari liquidatori depositano annualmente nel registro delle
imprese una relazione sulla situazione contabile e sull'andamento della
liquidazione, corredata da notizie sia sullo svolgimento delle procedure
cui sono sottoposte altre società del gruppo sia sugli eventuali
interventi a tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni
assicurative. La relazione é accompagnata da un rapporto del comitato
di sorveglianza. L'ISVAP può prescrivere speciali forme di pubblicità
per rendere noto l'avvenuto deposito della relazione.
4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 275, commi 5 e 6.
5. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete
ai commissari l'esperimento dell'azione revocatoria prevista dall'articolo
67 della legge fallimentare nei confronti delle altre società del
gruppo. L'azione può essere esperita per gli atti indicati ai numeri
1), 2) e 3) del primo comma dell'articolo 67 della legge fallimentare,
che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento
di liquidazione coatta, e per gli atti indicati al numero 4) e dal secondo
comma dello stesso articolo, che siano stati posti in essere nei tre anni
anteriori.
Art. 277
Amministrazione straordinaria delle società del gruppo assicurativo
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia
sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa,
alle società del gruppo si applicano, ove ne ricorrono i presupposti,
le norme del capo II del presente titolo. L'amministrazione straordinaria
può essere richiesta all'ISVAP anche dai commissari straordinari
e dai commissari liquidatori della capogruppo.
2. Quando presso società del gruppo sia stato nominato l'amministratore
giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia
al tribunale di gravi irregolarità nella gestione, la procedura
si converte in amministrazione straordinaria. Il tribunale competente,
anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società
é soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria e ordina
la trasmissione degli atti all'ISVAP. Gli organi della cessata procedura
e quelli dell'amministrazione straordinaria provvedono con urgenza al
passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità
stabilite dall'ISVAP. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente
compiuti.
3. Quando le società del gruppo da sottoporre all'amministrazione
straordinaria siano soggette a vigilanza, il relativo provvedimento é
adottato sentita l'autorità che esercita la vigilanza, alla quale,
in caso di urgenza, potrà essere fissato un termine per la formulazione
del parere.
4. La durata dell'amministrazione straordinaria delle società del
gruppo é indipendente da quella della procedura cui é sottoposta
la capogruppo.
Art. 278
Liquidazione coatta amministrativa delle società del gruppo assicurativo
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia
sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa,
alle società del gruppo si applicano, qualora ne sia stato accertato
giudizialmente lo stato di insolvenza, le norme del capo IV del presente
titolo. Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione resta ferma
comunque la disciplina del capo IV. La liquidazione coatta può
essere richiesta all'ISVAP anche dai commissari straordinari e dai commissari
liquidatori della capogruppo.
2. Quando presso società del gruppo siano in corso il fallimento,
la liquidazione coatta o altre procedure concorsuali, queste si convertono
nella liquidazione coatta disciplinata dal presente articolo. Fermo restando
l'accertamento dello stato di insolvenza già operato, il tribunale
competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio
che la società é soggetta alla procedura di liquidazione
prevista dal presente articolo e ordina la trasmissione degli atti all'ISVAP.
Gli organi della cessata procedura e quelli della liquidazione provvedono
con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme
di pubblicità stabilite dall'ISVAP. Restano salvi gli effetti degli
atti legalmente compiuti.
3. Ai commissari liquidatori sono attribuiti i poteri previsti dall'articolo
276, comma 5.
Art. 279
Procedure proprie delle singole società del gruppo assicurativo
1. Quando la capogruppo non sia sottoposta ad amministrazione straordinaria
o a liquidazione coatta amministrativa, le società del gruppo sono
soggette alle procedure previste dalle norme di legge a esse applicabili.
Dei relativi provvedimenti viene data comunicazione all'ISVAP a cura dell'autorità
amministrativa o giudiziaria che li ha emessi. Le autorità amministrative
o giudiziarie che vigilano sulle procedure informano l'ISVAP di ogni circostanza,
emersa nello svolgimento delle medesime, rilevante ai fini della vigilanza
sul gruppo assicurativo.
2. In deroga al comma 1, la società del gruppo non é soggetta
alla procedura ad essa altrimenti applicabile e, se avviata, viene convertita
in amministrazione straordinaria o liquidazione coatta, se essa svolge
funzioni strumentali essenziali per conto dell'impresa di assicurazione
o di riassicurazione capogruppo. Si applicano, in quanto compatibili,
gli articoli 277 e 278.
Art. 280
Disposizioni comuni agli organi delle procedure
1. Fermo quanto disposto dagli articoli 233 e 246, le medesime persone
possono essere nominate negli organi dell'amministrazione straordinaria
e della liquidazione coatta amministrativa di società appartenenti
allo stesso gruppo, quando ciò sia ritenuto utile per agevolare
lo svolgimento delle procedure.
2. Il commissario che in una determinata operazione ha un interesse in
conflitto con quello della società, a cagione della qualità
di commissario di altra società del gruppo, ne dà notizia
agli altri commissari, ove esistano, nonché al comitato di sorveglianza
e all'ISVAP. In caso di omissione, a detta comunicazione sono tenuti i
membri del comitato di sorveglianza che siano a conoscenza della situazione
di conflitto. Il comitato di sorveglianza può prescrivere speciali
cautele e formulare indicazioni in merito all'operazione, dell'inosservanza
delle quali i commissari sono personalmente responsabili. Ferma la facoltà
di revocare e sostituire i componenti gli organi delle procedure, l'ISVAP
può impartire direttive o disporre, ove del caso, la nomina di
un commissario per compiere determinati atti.
3. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti del comitato
di sorveglianza sono determinate dall'ISVAP in base ai criteri dallo stesso
stabiliti e sono a carico delle società. Le indennità sono
determinate valutando in modo complessivo le prestazioni connesse alle
cariche eventualmente ricoperte in altre procedure nel gruppo.
Art. 281
Disposizioni comuni sulla competenza giurisdizionale
1. Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria
o a liquidazione coatta amministrativa, per l'azione revocatoria prevista
dall'articolo 276, comma 5, nonché per tutte le controversie fra
le società del gruppo é competente il tribunale nella cui
circoscrizione ha sede legale la capogruppo.
2. Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria
o a liquidazione coatta amministrativa, per i ricorsi avverso i provvedimenti
amministrativi concernenti o comunque connessi alle procedure di amministrazione
straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa della capogruppo
e delle società del gruppo é competente il tribunale amministrativo
regionale del Lazio con sede a Roma.
Art. 282
Gruppi e società non iscritte all'albo
1. Le disposizioni degli articoli di cui al presente capo si applicano
anche nei confronti dei gruppi e delle società per i quali, pur
non essendo intervenuta l'iscrizione, ricorrano le condizioni per l'inserimento
nell'albo dei gruppi assicurativi.
Titolo XVII
SISTEMI DI INDENNIZZO
Capo
Disposizioni generali sul sistema di indennizzo dei danni derivanti dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
Art. 283
Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso
la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e
dei natanti, per i quali vi é obbligo di assicurazione, nei casi
in cui:
a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante
nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà
di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato
di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario,
dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del
locatario in caso di locazione finanziaria.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il risarcimento é dovuto
solo per i danni alla persona. Nel caso di cui al comma 1, lettera b),
il risarcimento é dovuto per i danni alla persona, nonché
per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all'importo di euro
cinquecento, per la parte eccedente tale ammontare. Nel caso di cui al
comma 1, lettera c), il risarcimento é dovuto per i danni alla
persona, nonché per i danni alle cose. Nel caso di cui al comma
1, lettera d), il risarcimento é dovuto, limitatamente ai terzi
non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volontà
ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni
alla persona sia per i danni a cose.
3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), il danno é risarcito
nei limiti dei minimi di garanzia previsti, per ogni persona danneggiata
e per ogni sinistro, nel regolamento di cui all'articolo 128 relativamente
alle autovetture ad uso privato. La percentuale di inabilità permanente,
la qualifica di convivente a carico e la percentuale di reddito del danneggiato
da calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate
in base alle norme del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
4. Nei casi previsti dal comma 1, lettere b), c) e d), il danno é
risarcito nei limiti dei massimali indicati nel regolamento di cui all'articolo
128 per i veicoli o i natanti della categoria cui appartiene il mezzo
che ha causato il danno.
5. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada é surrogato,
per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato, del danneggiato verso
l'impresa posta in liquidazione coatta, beneficiando dello stesso trattamento
previsto per i crediti di assicurazione indicati all'articolo 258, comma
4, lettera a). L'impresa di assicurazione che ha provveduto alla liquidazione
del danno, ai sensi dell'articolo 150, ha diritto di regresso nei confronti
del Fondo di garanzia per le vittime della strada in caso di liquidazione
coatta dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile.
Art. 284
Sinistri verificatisi in altro Stato membro
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada é tenuto altresì
a risarcire i sinistri causati sul territorio di un altro Stato membro
da veicoli ivi immatricolati che siano assicurati presso un'impresa con
sede legale in Italia operante in tale altro Stato in regime di stabilimento
o di libertà di prestazione di servizi, che al momento del sinistro
si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente.
Si applica l'articolo 283, comma 5.
2. Il Ministro delle attività produttive autorizza, con decreto
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la CONSAP a sottoscrivere le convenzioni
con i fondi di garanzia degli altri Stati membri concernenti il risarcimento
dei sinistri di cui al comma 1.
Art. 285
Fondo di garanzia per le vittime della strada
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada é amministrato,
sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, dalla
CONSAP con l'assistenza di un apposito comitato.
2. Il Ministro delle attività produttive disciplina, con regolamento,
le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e
di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nonché
la composizione del comitato di cui al comma 1.
3. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità
civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti sono tenute a versare annualmente alla CONSAP, gestione autonoma
del Fondo di garanzia per le vittime della strada, un contributo commisurato
al premio incassato per ciascun contratto stipulato in adempimento dell'obbligo
di assicurazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 determina la misura del contributo,
nel limite massimo del quattro per cento del premio imponibile, tenuto
conto dei risultati della liquidazione dei danni che sono determinati
nel rendiconto annualmente predisposto dal comitato di gestione del fondo.
Capo II
Liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata
Art. 286
Liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata
1. La liquidazione dei danni per i sinistri di cui all'articolo 283, comma
1, lettere a), b), c) e d), é effettuata a cura di un'impresa designata
dall'ISVAP secondo quanto previsto nel regolamento adottato dal Ministro
delle attività produttive. L'impresa provvede alla liquidazione
dei danni anche per i sinistri verificatisi oltre la scadenza del periodo
assegnato e fino alla data indicata nel provvedimento che designi altra
impresa.
2. Le somme anticipate dalle imprese designate, comprese le spese ed al
netto delle somme recuperate ai sensi dell'articolo 292, sono rimborsate
dalla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, secondo
le convenzioni, stipulate fra le imprese e il Fondo di garanzia per le
vittime della strada, soggette all'approvazione del Ministro delle attività
produttive su proposta dell'ISVAP.
3. Le imprese designate sono sottoposte, per l'attività oggetto
delle convenzioni, alle direttive per il regolare svolgimento delle operazioni
di liquidazione dei danni emanate in via generale o particolare dalla
CONSAP.
Art. 287
Esercizio dell'azione di risarcimento
1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 283, comma 1, lettere a), b) e
d), l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione
dei veicoli e dei natanti, per i quali vi é obbligo di assicurazione,
può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni
da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno,
a mezzo raccomandata, all'impresa designata ed alla CONSAP - Fondo di
garanzia per le vittime della strada. Nell'ipotesi prevista dall'articolo
283, comma 1, lettera c), l'azione per il risarcimento dei danni può
essere proposta solo dopo che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui
il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno.
2. Il danneggiato che, nell'ipotesi prevista dall'articolo 283, comma
1, lettera a), abbia fatto richiesta all'impresa designata ed alla CONSAP
- Fondo di garanzia per le vittime della strada, non é tenuto a
rinnovare la domanda qualora successivamente venga identificata l'impresa
di assicurazione del responsabile.
3. L'azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata esclusivamente
nei confronti dell'impresa designata. La CONSAP - Fondo di garanzia per
le vittime della strada può tuttavia intervenire nel processo,
anche in grado di appello.
4. Nel caso previsto all'articolo 283, comma 1, lettera b), deve essere
convenuto in giudizio anche il responsabile del danno.
5. Nel giudizio promosso ai sensi dell'articolo 283, comma 1, lettera
c), deve essere convenuto in giudizio anche il commissario liquidatore
dell'impresa di assicurazione.
Art. 288
Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime
della strada
1. Gli assicurati con imprese che esercitano i rami di responsabilità
civile dei veicoli a motore e dei natanti e che siano poste in liquidazione
coatta possono far valere, nei limiti delle somme indicate dall'articolo
283, comma 4, i diritti derivanti dal contratto nei confronti della CONSAP
- Fondo di garanzia per le vittime della strada, agendo nei confronti
dell'impresa designata per il territorio in cui é avvenuto il sinistro.
Art. 289
Effetti della liquidazione coatta sulle sentenze passate in giudicato
e sui giudizi pendenti
1. Le sentenze ottenute dal danneggiato nei confronti dell'impresa di
assicurazione sono opponibili, se passate in giudicato prima che sia stato
pubblicato il decreto di liquidazione coatta, all'impresa designata per
il risarcimento dei danni entro i limiti fissati dall'articolo 283, comma
4.
2. Se il decreto di liquidazione coatta interviene prima della formazione
del giudicato, il processo prosegue, nei confronti del commissario liquidatore
e dell'impresa designata, decorsi sei mesi dalla pubblicazione del decreto
di liquidazione coatta. In ogni caso le pronunce sono opponibili, entro
i limiti di risarcibilità fissati dall'articolo 283, comma 4, nei
confronti dell'impresa designata.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche per le ordinanze
ottenute dal danneggiato che versi in stato di bisogno.
Art. 290
Prescrizione dell'azione
1. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa
designata, nei casi previsti dall'articolo 283, comma 1, lettere a), b)
e d), é soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta
l'azione verso il responsabile.
2. L'azione che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa designata,
nel caso previsto dall'articolo 283, comma 1, lettera c), é proponibile
fino a che non sia prescritta l'azione nei confronti dell'impresa posta
in liquidazione coatta.
Art. 291
Pluralità di danneggiati e supero del massimale
1. Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro
ed il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate,
i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell'impresa designata
sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza del limite di risarcibilità
rispettivamente indicato dai commi 3 o 4 dell'articolo 283.
2. L'impresa designata che, decorsi trenta giorni dall'incidente e ignorando
l'esistenza di altre persone danneggiate, pur avendone ricercata l'identificazione
con la normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una somma superiore
alla quota spettante, risponde verso le altre persone danneggiate nei
limiti dell'eccedenza della somma assicurata rispetto alla somma versata.
3. Nel caso di cui al comma 2, le altre persone danneggiate, il cui credito
rimanesse insoddisfatto, hanno diritto di ripetere, da chi abbia ricevuto
il risarcimento dall'impresa di assicurazione, quanto sarebbe loro spettato
in applicazione del comma 1.
4. Nei giudizi promossi fra l'impresa di assicurazione designata e le
persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l'articolo
102 del codice di procedura civile. L'impresa di assicurazione designata
può effettuare il deposito di una somma, nei limiti del massimale,
con effetto liberatorio nei confronti di tutte le persone aventi diritto
al risarcimento, se il deposito é irrevocabile e vincolato a favore
di tutti i danneggiati.
Art. 292
Diritto di regresso e di surroga dell'impresa designata
1. L'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito
il danno nei casi previsti dall'articolo 283, comma 1, lettere a) b) e
d), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro
per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e
delle spese.
2. Nel caso previsto dall'articolo 283, comma 1, lettera c), l'impresa
designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno é
surrogata, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato
verso l'impresa posta in liquidazione coatta con gli stessi privilegi
stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.
Capo III
Liquidazione dei danni a cura del commissario dell'impresa in liquidazione
coatta
Art. 293
Liquidazione dei danni a cura del commissario dell'impresa in liquidazione
coatta
1. Il commissario dell'impresa in liquidazione può essere autorizzato,
nel decreto che dispone la liquidazione coatta, a procedere, anche per
conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada ed in deroga all'articolo
286, comma 1, alla liquidazione dei danni causati dalla circolazione dei
veicoli e dei natanti verificatisi anteriormente alla pubblicazione del
decreto di liquidazione, nonché di quelli verificatisi successivamente
e fino alla scadenza dei contratti di assicurazione in corso o del periodo
di tempo per il quale é stato pagato il premio.
2. La CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada anticipa
al commissario le somme occorrenti per le spese del procedimento di liquidazione
dei danni nei limiti di quanto previsto nel regolamento di cui all'articolo
285, comma 2. In caso di insufficienza dell'attivo le somme erogate restano
definitivamente a carico della CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime
della strada.
3. Per l'assolvimento del compito di cui al comma 1 il commissario provvede
a riassumere il personale già dipendente dall'impresa posta in
liquidazione coatta. Il personale é retribuito con i minimi previsti
nei contratti collettivi di categoria in relazione alle mansioni espletate.
Art. 294
Esercizio dell'azione di risarcimento
1. Gli aventi diritto al risarcimento dei danni presentano al commissario
la domanda di risarcimento, a mezzo raccomandata, anche se sia stata precedentemente
inviata all'impresa posta in liquidazione coatta.
2. Nessuna azione per il risarcimento può essere proposta nei confronti
della procedura prima che siano decorsi sei mesi dalla richiesta. Le sentenze
e gli altri provvedimenti che decidono sul risarcimento sono opponibili
al Fondo di garanzia delle vittime della strada. La CONSAP - Fondo di
garanzia delle vittime della strada può intervenire nel processo,
anche in grado di appello.
3. Se il decreto di liquidazione coatta é pubblicato prima della
formazione del giudicato, si applica l'articolo 289, comma 1.
Art. 295
Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime
della strada
1. Gli assicurati con imprese che esercitano l'assicurazione della responsabilità
civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti che siano poste in liquidazione coatta possono far valere, nei
limiti delle somme indicate nell'articolo 283, comma 4, i diritti derivanti
dal contratto nei confronti della CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime
della strada, agendo nei confronti del commissario.
Capo IV
Liquidazione dei danni a cura dell'Organismo di indennizzo italiano
Art. 296
Organismo di indennizzo italiano
1. Alla CONSAP, quale gestore del Fondo di garanzia per le vittime della
strada, é riconosciuta la funzione di Organismo di indennizzo italiano.
2. L'Organismo di indennizzo italiano nello svolgimento delle sue funzioni
può avvalersi dell'Ufficio centrale italiano secondo le modalità
stabilite con apposita convenzione.
Art. 297
Ambito di intervento dell'Organismo di indennizzo italiano
1. L'Organismo di indennizzo italiano é incaricato di risarcire
gli aventi diritto che abbiano residenza nel territorio della Repubblica,
per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in un altro
Stato membro e provocati dall'uso di:
a) un veicolo assicurato tramite uno stabilimento situato in altro Stato
membro e stazionante in un altro Stato membro;
b) un veicolo di cui risulti impossibile l'identificazione;
c) un veicolo di cui risulti impossibile, entro due mesi dal sinistro,
identificare l'impresa di assicurazione.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), l'Organismo di indennizzo italiano
interviene anche qualora il sinistro sia avvenuto in uno Stato terzo il
cui Ufficio nazionale per l'assicurazione abbia aderito al sistema della
carta verde.
Art. 298
Sinistri causati da veicoli regolarmente assicurati
1. Nei casi previsti dall'articolo 297, commi 1, lettera a), e 2, gli
aventi diritto possono presentare all'Organismo di indennizzo italiano
richiesta di risarcimento:
a) qualora l'impresa di assicurazione o il suo mandatario per la liquidazione
dei sinistri nel territorio della Repubblica non abbiano fornito una risposta
motivata sugli elementi dedotti nella richiesta di risarcimento entro
tre mesi dalla data in cui gli aventi diritto hanno presentato la propria
richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione del veicolo, il
cui uso ha provocato il sinistro o al mandatario per la liquidazione dei
sinistri;
b) nel caso in cui l'impresa di assicurazione non abbia designato un mandatario
per la liquidazione dei sinistri nel territorio della Repubblica; in tale
caso gli aventi diritto non possono presentare all'Organismo di indennizzo
italiano una richiesta di risarcimento, se hanno presentato una analoga
richiesta direttamente all'impresa di assicurazione del veicolo il cui
uso ha provocato il sinistro e hanno ricevuto una risposta motivata entro
tre mesi dalla presentazione della richiesta.
2. L'Organismo di indennizzo italiano si astiene o cessa di intervenire
a favore degli aventi diritto al risarcimento che hanno intrapreso o intraprendano
un'azione legale direttamente contro l'impresa di assicurazione ovvero
contro il responsabile del sinistro.
3. L'intervento dell'Organismo di indennizzo italiano é sussidiario
rispetto alla richiesta nei confronti della persona o delle persone che
hanno causato il sinistro ovvero nei confronti dell'impresa di assicurazione
o del suo mandatario. L'Organismo di indennizzo italiano non può
subordinare il risarcimento alla dimostrazione che il responsabile del
danno sia insolvente o rifiuti di pagare.
4. Gli aventi diritto presentano all'Organismo di indennizzo italiano
la propria richiesta di risarcimento nelle forme previste dal regolamento,
adottato dal Ministro delle attività produttive, che dà
attuazione al presente titolo.
5. L'Organismo di indennizzo italiano interviene entro due mesi dalla
data in cui gli aventi diritto presentano ad esso la richiesta di risarcimento,
ma pone fine al suo intervento in caso di successiva risposta motivata
dell'impresa di assicurazione o del suo mandatario per la liquidazione
dei sinistri alla richiesta degli aventi diritto al risarcimento, a condizione
che tale risposta sia inviata entro il termine di due mesi dalla presentazione
della richiesta all'organismo di indennizzo.
6. L'Organismo di indennizzo italiano informa immediatamente di aver ricevuto
una richiesta di risarcimento dagli aventi diritto e che interverrà
entro due mesi a decorrere dalla presentazione di detta richiesta, i seguenti
soggetti:
a) l'impresa di assicurazione con la quale é assicurato il veicolo
che ha causato il sinistro o il mandatario per la liquidazione dei sinistri;
b) l'organismo di indennizzo dello Stato membro dello stabilimento dell'impresa
di assicurazione che ha stipulato il contratto;
c) la persona che ha causato il sinistro, se nota;
d) l'ufficio nazionale per l'assicurazione dello Stato ove é avvenuto
il sinistro, se il sinistro é stato causato da un veicolo stazionante
in un altro Stato rispetto a quello in cui é accaduto il sinistro.
7. L'organismo di indennizzo italiano cui é stata presentata la
richiesta di risarcimento é tenuto a rispettare, per la determinazione
della responsabilità e la quantificazione del danno, le norme di
diritto positivo applicabili nello Stato ove é avvenuto il sinistro.
Art. 299
Rimborsi tra organismi di indennizzo
1. L'Organismo di indennizzo italiano, qualora abbia risarcito gli aventi
diritto secondo quanto stabilito dall'articolo 298, acquisisce un credito,
nei confronti dell'Organismo di indennizzo dello Stato membro ove ha sede
lo stabilimento dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto
di assicurazione del veicolo che ha causato il sinistro, per quanto anticipato
a titolo di risarcimento e per quanto sostenuto a titolo di spese dirette
e indirette relative alla liquidazione del danno, nella misura e con le
modalità stabilite dall'accordo fra gli organismi di indennizzo
e fra gli organismi di indennizzo e i fondi di garanzia.
2. Nel caso di sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso dallo Stato
di residenza degli aventi diritto al risarcimento o nel caso di sinistri
avvenuti in uno Stato terzo aderente al sistema della carta verde e causati
dalla circolazione dei veicoli assicurati con imprese stabilite nel territorio
della Repubblica, l'Organismo di indennizzo italiano é tenuto al
rimborso della somma eventualmente pagata dall'organismo di indennizzo
dello Stato di residenza degli aventi diritto al risarcimento per danni
subiti da questi ultimi.
3. L'Organismo di indennizzo italiano é surrogato nei diritti degli
aventi diritto al risarcimento nei confronti dell'impresa di assicurazione
o del responsabile del sinistro nella misura in cui l'organismo di indennizzo
dello Stato membro di residenza degli aventi diritto ha risarcito questi
ultimi per il danno subito. L'impresa é tenuta a rimborsare entro
trenta giorni l'Organismo di indennizzo italiano di quanto da quest'ultimo
corrisposto a titolo di risarcimento e di quanto dal medesimo corrisposto
a titolo di spese dirette ed indirette di cui al comma 1, a semplice richiesta
corredata della prova dell'avvenuto pagamento. L'importo da rimborsare
può costituire oggetto di contestazione da parte dell'impresa esclusivamente
nel caso in cui l'organismo di indennizzo estero abbia omesso di informare
l'impresa di assicurazione italiana di aver ricevuto una richiesta di
risarcimento da parte degli aventi diritto.
Art. 300
Sinistri causati da veicoli non identificati o non assicurati
1. Nei casi previsti dall'articolo 297, comma 1, lettere b) e c), l'Organismo
di indennizzo italiano, ricevuta la richiesta di risarcimento, ne informa
immediatamente:
a) il fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo che ha causato
il sinistro staziona abitualmente, nel caso si tratti di un veicolo non
assicurato, nonché il Fondo di garanzia dello Stato membro in cui
é accaduto il sinistro se diverso da quello ove staziona abitualmente
il veicolo;
b) il fondo di garanzia dello Stato membro in cui si é verificato
il sinistro, nel caso in cui lo stesso sia stato causato da un veicolo
non identificato ovvero da un veicolo non assicurato di uno Stato terzo.
2. L'Organismo di indennizzo italiano, ricevuta la richiesta di risarcimento,
é tenuto a rispettare, per la determinazione della responsabilità
e la quantificazione del danno, le norme del diritto positivo vigenti
nello Stato ove é avvenuto il sinistro.
3. L'Organismo di indennizzo italiano, qualora abbia risarcito gli aventi
diritto, secondo quanto previsto nel comma 1, ha diritto di richiedere
il rimborso di quanto corrisposto a titolo di risarcimento e di quanto
sostenuto a titolo di spese dirette e indirette nella misura e secondo
le modalità stabilite dall'accordo fra gli organismi di indennizzo
e fra gli organismi di indennizzo e i fondi di garanzia:
a) al Fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo staziona
abitualmente, nel caso in cui non possa essere identificata l'impresa
di assicurazione;
b) al Fondo di garanzia dello Stato membro ove si é verificato
il sinistro, nel caso di veicolo non identificato;
c) al Fondo di garanzia dello Stato membro ove si é verificato
il sinistro, nel caso di veicoli non assicurati di uno Stato terzo.
Art. 301
Rimborsi a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada rimborsa l'organismo
di indennizzo dello Stato membro nel quale gli aventi diritto al risarcimento
risiedono della somma con la quale il predetto organismo ha risarcito
tali aventi diritto, nonché delle spese dirette e indirette di
cui all'articolo 300, comma 3, nei seguenti casi:
a) sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza
degli aventi diritto al risarcimento e causati da un veicolo stazionante
abitualmente nel territorio della Repubblica per il quale non é
possibile identificare l'impresa di assicurazione;
b) sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica e causati da un veicolo
non identificato o da un veicolo non assicurato di uno Stato terzo.
2. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, dopo aver rimborsato
l'organismo di indennizzo, ha diritto di esercitare l'azione di regresso
prevista dall'articolo 292.
Capo V
Sistema di indennizzo dei danni derivanti dall'esercizio dell'attività
venatoria
Art. 302
Ambito di intervento
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, costituito presso
la CONSAP, risarcisce i danni causati nell'esercizio dell'attività
venatoria per i quali vi é obbligo di assicurazione nei casi in
cui:
a) l'esercente l'attività venatoria non sia identificato;
b) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non
risulti coperto dall'assicurazione obbligatoria per la responsabilità
civile;
c) l'esercente l'attività venatoria sia assicurato presso un'impresa
operante nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di
prestazione di servizi e che, al momento del sinistro, si trovi in stato
di liquidazione coatta o vi sia posta successivamente.
2. Nel caso di cui alla lettera a), il risarcimento é dovuto solo
per i danni alla persona che abbiano comportato la morte od un'invalidità
permanente superiore al venti per cento. Nel caso di cui alla lettera
b), il risarcimento é dovuto per i danni alla persona nonché
per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore all'importo stabilito
nel regolamento di attuazione del presente capo. Nel caso di cui alla
lettera c), il risarcimento é dovuto per i danni alla persona nonché
per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore all'importo di euro
cinquecento. La percentuale di inabilità permanente, la qualifica
di convivente a carico e la percentuale di reddito del danneggiato da
calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate
in base alle norme del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
3. In tutti i casi previsti dal comma 1, il danno é risarcito nei
limiti dei minimi di garanzia previsti nella legge che disciplina l'esercizio
dell'attività venatoria.
Art. 303
Fondo di garanzia per le vittime della caccia
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia é amministrato,
sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, dalla
CONSAP con l'assistenza di un apposito comitato.
2. Il Ministro delle attività produttive disciplina, con regolamento,
le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e
di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonché
la composizione del comitato di cui al comma 1.
3. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità
venatoria sono tenute a versare annualmente alla CONSAP, gestione autonoma
del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, un contributo commisurato
al premio incassato per ciascun contratto stipulato in adempimento dell'obbligo
di assicurazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 determina la misura del contributo,
nel limite massimo del cinque per cento del premio imponibile, tenuto
conto dei risultati della liquidazione dei danni che sono determinati
nel rendiconto annualmente predisposto dal comitato di gestione del fondo.
Art. 304
Diritto di regresso e di surroga
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia che, anche in via
di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti all'articolo 302,
comma 1, lettere a) e b), ha azione di regresso nei confronti del responsabile
del danno per il recupero dell'indennizzo pagato, nonché degli
interessi e delle spese.
2. Nel caso previsto all'articolo 302, comma 1, lettera c), il Fondo di
garanzia per le vittime della caccia che ha risarcito il danno é
surrogato, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato
verso l'impresa posta in liquidazione coatta, beneficiando dello stesso
trattamento previsto per i crediti di assicurazione indicati all'articolo
258, comma 4, lettera a).
Titolo XVIII
SANZIONI E PROCEDIMENTI SANZIONATORI
Capo I
Abusivismo
Art. 305
Attività abusivamente esercitata
1. Chiunque svolge attività assicurativa o riassicurativa in difetto
di autorizzazione é punito con la reclusione da due a quattro anni
e con la multa da euro ventimila ad euro duecentomila.
2. Chiunque esercita l'attività di intermediazione assicurativa
o riassicurativa in difetto di iscrizione al registro di cui all'articolo
109 é punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la
multa da euro diecimila a euro centomila.
3. Se vi é fondato sospetto che una società svolga attività
assicurativa o riassicurativa in violazione del comma 1 o di intermediazione
assicurativa o riassicurativa in violazione del comma 2, l'ISVAP richiede
al tribunale l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409
del codice civile ovvero allo stesso fine denunzia i fatti al pubblico
ministero.
4. Le imprese di assicurazione o riassicurazione che si avvalgono di intermediari
non iscritti alle sezioni del registro di cui all'articolo 109, comma
2, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo
di euro diecimila ad un massimo di euro centomila.
5. L'esercizio dell'attività di perito di assicurazione in difetto
di iscrizione al ruolo previsto dall'articolo 156 é punito a norma
dell'articolo 348 del codice penale.
Art. 306
Impedimenti all'esercizio delle funzioni di vigilanza
1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, chiunque
ostacola le funzioni di vigilanza con il rifiuto dell'accesso ai locali
o con il diniego all'ordine di esibizione della documentazione concernente
l'attività assicurativa o riassicurativa o di intermediazione assicurativa
o riassicurativa, che viene opposto ai funzionari dell'ISVAP incaricati
di accertare i fatti che possono configurare una violazione dell'articolo
305, é punito con la reclusione fino a due anni e la multa da euro
diecimila ad euro centomila.
2. Fuori dai casi previsti al comma 1 ed all'articolo 2638 del codice
civile, chiunque non ottempera nei termini alle richieste dell'ISVAP ovvero
ritarda l'esercizio delle sue funzioni é punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.
Art. 307
Collaborazione con la Guardia di finanza
1. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, l'ISVAP può avvalersi
della Guardia di finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti
agendo con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento
dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.
2. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia
di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 1 sono comunicati
all'ISVAP.
Art. 308
Abuso di denominazione assicurativa
1. L'uso, nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione al
pubblico, delle parole assicurazione, riassicurazione, compagnia di assicurazione,
compagnia di riassicurazione, mutua assicuratrice ovvero di altre parole
o locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre in inganno sulla
legittimazione allo svolgimento dell'attività assicurativa o riassicurativa
é vietato ai soggetti diversi, rispettivamente, da quelli autorizzati
all'esercizio dell'attività di assicurazione o di riassicurazione.
2. L'uso nella ragione o nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione
al pubblico, delle parole intermediario di assicurazione, intermediario
di riassicurazione, produttore di assicurazione, agente di assicurazione,
broker, mediatore di assicurazione, mediatore di riassicurazione, produttore
diretto di assicurazione, perito di assicurazione ovvero di altre parole
o locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre in inganno sulla
legittimazione allo svolgimento di attività di intermediazione
assicurativa, riassicurativa o di attività peritale é vietato
a soggetti diversi da quelli iscritti nel registro degli intermediari
di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 109 o nel ruolo
dei periti di assicurazione di cui all'articolo 156.
3. L'ISVAP determina, con regolamento, le ipotesi in cui, per l'esistenza
di controlli amministrativi o in base ad elementi di fatto, le parole
o le locuzioni indicate nei commi 1 e 2 possono essere utilizzate da soggetti
diversi dalle imprese o dagli intermediari.
4. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1 o 2 é punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro ventimila.
Capo II
Imprese di assicurazione e di riassicurazione
Art. 309
Attività oltre i limiti consentiti
1. Le imprese che hanno sede legale nel territorio della Repubblica o
in Stati terzi e che esercitano l'attività assicurativa oltre i
limiti dell'autorizzazione in violazione degli articoli 11, 12, 13, 15,
16, 18, 21, 22, 28, 29, 57, 58 e 60 sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.
2. Le mutue assicuratrici di cui all'articolo 52 che esercitano l'attività
assicurativa oltre i limiti dell'autorizzazione in violazione degli articoli
53 e 55 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquemila ad euro cinquantamila.
3. Alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro
cinquantamila sono soggetti gli intermediari che, in proprio oppure attraverso
collaboratori o altri ausiliari, operano per conto o a beneficio delle
imprese di cui ai commi 1 e 2.
Art. 310
Condizioni di esercizio
1. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 30, 31, commi
1, 3 e 6, 32, 33, 34, commi 1, 3 e 4, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
48, 49, 56, 62, 63, 64, 65, 67, 87, 119, comma 2, ultimo periodo, 189,
comma 1, 190, comma 1, 191, 196, comma 2, 197, 211, 212, 213, 217, 218,
219, 348 e 349, comma 1, o delle relative norme di attuazione é
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad
euro cinquantamila.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 88, 89, 90,
92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100 e 101 o delle relative norme di attuazione
é punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila
ad euro ventimila.
Art. 311
Assetti proprietari
1. L'omissione delle comunicazioni prescritte dagli articoli 69, 71 e
80 o delle relative norme di attuazione é punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.
2. L'incompletezza o l'erroneità delle comunicazioni sono punite
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.
3. La sanzione di cui al comma 1 si applica nel caso di violazione dell'obbligo
di comunicazione di cui all'articolo 70, comma 1, e nel caso di violazione
delle disposizioni previste dagli articoli 74, comma 1, 75, comma 1, e
77, commi 1 e 3.
4. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione
la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima.
Art. 312
Vigilanza supplementare
1. L'omissione delle comunicazioni di cui all'articolo 213 o delle relative
norme di attuazione é punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro cinquemila ad euro cinquantamila. L'incompletezza o l'erroneità
della comunicazione sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro duemila ad euro ventimila.
2. L'omissione della comunicazione preventiva di cui all'articolo 216,
comma 1, o delle relative norme di attuazione é punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila. Se l'omissione
riguarda un'operazione da cui può derivare pregiudizio per gli
interessi degli assicurati si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro cinquemila ad euro cinquantamila. L'incompletezza o l'erroneità
della comunicazione preventiva sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro mille ad euro diecimila.
3. L'omissione della comunicazione periodica successiva di cui all'articolo
216, comma 1, o delle relative norme di attuazione é punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro millecinquecento ad euro
quindicimila. L'incompletezza o l'erroneità delle comunicazioni
periodiche successive sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro cinquecento ad euro cinquemila.
Capo III
Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti
Art. 313
Trasparenza delle condizioni di premio e di contratto
1. L'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 131 é punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila.
Art. 314
Rifiuto ed elusione dell'obbligo a contrarre e divieto di abbinamento
1. Il rifiuto o l'elusione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo
132, comma 1, é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro millecinquecento ad euro quattromilacinquecento.
2. La violazione o l'elusione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo
132, comma 1, che sia attuata con riferimento a determinate zone territoriali
o a singole categorie di assicurati é punita con una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro unmilione ad euro cinquemilioni.
3. La violazione del divieto di abbinamento di cui all'articolo 170 é
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro
tremila.
Art. 315
Procedure liquidative
1. Nei casi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o dalle disposizioni
di attuazione la formulazione dell'offerta o la corresponsione della somma
che siano effettuate fino a centoventi giorni dalla scadenza del termine
utile ovvero la mancata comunicazione del diniego dell'offerta nel medesimo
termine é punita:
a) in caso di ritardo fino a trenta giorni, con la sanzione da euro trecento
ad euro novecento;
b) in caso di ritardo fino a sessanta giorni, con la sanzione da euro
novecento ad euro duemilasettecento;
c) in caso di ritardo fino a novanta giorni, con la sanzione da euro duemilasettecento
ad euro cinquemilaquattrocento;
d) in caso di ritardo fino a centoventi giorni, con la sanzione da euro
cinquemilaquattrocento ad euro diecimilaottocento.
2. Qualora, oltre i centoventi giorni dal termine utile, siano omesse
la formulazione dell'offerta, la comunicazione dei motivi del diniego
o il pagamento della somma, l'inosservanza degli obblighi previsti dagli
articoli 148, 149 e 150 o delle disposizioni di attuazione é punita
con la sanzione da euro diecimilaottocento ad euro trentamila in relazione
a danni a cose e con la sanzione da euro ventimila ad euro sessantamila
in relazione a danni a persone o per il caso morte.
3. Qualora l'impresa formuli l'offerta in ritardo rispetto al termine
utile e contestualmente provveda al pagamento della somma, l'inosservanza
degli obblighi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o delle disposizioni
di attuazione é punita con le sanzioni rispettivamente previste
ai commi 1 e 2, diminuite del trenta per cento.
Art. 316
Obblighi di comunicazione
1. L'omissione delle comunicazioni periodiche di cui agli articoli 135,
comma 2, 154, commi 4 e 5, sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro mille ad euro diecimila.
2. L'incompletezza o l'erroneità delle comunicazioni di cui al
comma 1 é punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquecento ad euro cinquemila, salvo che essa dipenda da fatto imputabile
al danneggiato.
Art. 317
Altre violazioni
1. L'inosservanza degli articoli 133, 134, commi 2 e 3, 146 e 148, comma
11, o delle relative norme di attuazione, é punita, con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro settemilacinquecento.
2. L'inosservanza dell'obbligo di consegna del contrassegno o del certificato
di assicurazione o dell'attestazione sullo stato del rischio é
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro millecinquecento
a euro quattromilacinquecento.
3. L'inosservanza della disposizione di cui all'articolo 151, comma 5,
é punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila
ad euro seimila.
Capo IV
Trasparenza delle operazioni e protezione dell'assicurato
Art. 318
Pubblicità di prodotti assicurativi
1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 182, commi 1
e 3, o delle relative norme di attuazione é punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.
2. La diffusione di annunci pubblicitari effettuata in violazione dei
provvedimenti cautelari e interdittivi adottati ai sensi dell'articolo
182, commi 4 e 5, é punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro cinquemila ad euro cinquantamila e si applica a chi effettua annunci
pubblicitari in violazione dei provvedimenti interdittivi adottati ai
sensi dell'articolo 182, commi 4 e 5.
Art. 319
Regole di comportamento
1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 183 o delle relative
norme di attuazione quando la commercializzazione riguarda prodotti assicurativi
di cui all'articolo 2, comma 1, ad eccezione del ramo VI, o all'articolo
2, comma 3, é punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro duemila ad euro ventimila.
2. La violazione dei provvedimenti interdittivi e cautelari adottati ai
sensi degli articoli 182, comma 6, e 184, comma 1, é punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.
Art. 320
Nota informativa
1. Chiunque ometta la consegna della nota informativa di cui all'articolo
185 prima della conclusione del contratto é punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro venticinquemila.
Capo V
Doveri nei confronti dell'autorità di vigilanza
Art. 321
Doveri degli organi di controllo
1. Ai componenti degli organi di controllo di un'impresa di assicurazione
o di riassicurazione che omettono le comunicazioni previste dall'articolo
190, commi 1 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro cinquemila ad euro cinquantamila.
2. La medesima sanzione si applica ai componenti dei corrispondenti organi
delle società che controllano un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione o che sono da queste controllate i quali omettono le comunicazioni
previste dall'articolo 190, commi 1 e 3.
3. L'ISVAP informa il Ministero della giustizia dei provvedimenti sanzionatori
adottati nei confronti dei soggetti per i quali sia richiesta l'iscrizione
al registro dei revisori contabili.
4. Il Ministero della giustizia informa l'ISVAP dei provvedimenti adottati.
Art. 322
Doveri della società di revisione
1. I legali rappresentanti della società di revisione di un'impresa
di assicurazione o di riassicurazione che omettono le comunicazioni previste
dall'articolo 190, commi 1, 2 e 4, sono segnalati dall'ISVAP alla CONSOB
ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 163 del testo
unico dell'intermediazione finanziaria.
2. La medesima segnalazione é disposta nei confronti dei legali
rappresentanti delle società di revisione che sono incaricate dalle
società che controllano un'impresa di assicurazione o di riassicurazione
o che sono da queste controllate i quali omettono le comunicazioni previste
dall'articolo 190, commi 1, 2, 4 e 5.
3. La CONSOB informa l'ISVAP dei provvedimenti adottati.
Art. 323
Doveri dell'attuario revisore e dell'attuario incaricato
1. All'attuario incaricato dalla società di revisione di un'impresa
di assicurazione o di riassicurazione che omette le comunicazioni previste
dall'articolo 190, commi 1, 2 e 3, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.
2. All'attuario incaricato da un'impresa di assicurazione che omette le
comunicazioni previste dall'articolo 31 o dall'articolo 34 si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro ventimila.
3. L'Ordine degli attuari informa l'ISVAP dei provvedimenti adottati a
seguito della comunicazione della sanzione irrogata ai sensi dei commi
1 e 2.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 che presentino particolare gravità
l'ISVAP può disporre la revoca dell'incarico.
Capo VI
Intermediari di assicurazione
Art. 324
Sanzioni amministrative pecuniarie relative agli intermediari
1. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 4
e 6, 117, comma 1, 119, comma 2, ultimo periodo, 120, 121, 131, 170, 182,
commi 2 e 3, 183, 185, comma 1 e 191, o delle relative norme di attuazione
da parte degli intermediari iscritti al registro di cui all'articolo 109
é punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille
ad euro diecimila, anche se commessa da propri dipendenti o altri ausiliari.
2. Nei casi di particolare gravità o di ripetizione dell'illecito
i limiti minimo e massimo della sanzione di cui al comma 1 sono raddoppiati.
Capo VII
Destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento
Art. 325
Destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. Ad eccezione delle sanzioni di cui al capo V, irrogate nei confronti
delle persone fisiche responsabili della violazione, le sanzioni pecuniarie
sono applicate nei confronti delle imprese e degli intermediari responsabili
della violazione.
2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 dimostrino che la violazione é
stata commessa da propri dipendenti o collaboratori, con abuso dei doveri
di ufficio e per trarne personale vantaggio, la sanzione é comminata
al dipendente o al collaboratore alla cui azione o omissione é
imputabile l'infrazione. L'impresa e l'intermediario ne rispondono come
responsabili civili, salvo rivalsa.
3. Le imprese rispondono in solido con l'autore della violazione nel caso
in cui l'inosservanza sia stata posta in essere da soggetti ai quali siano
state affidate funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle
imprese di assicurazione e di riassicurazione.
Art. 326
Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. L'ISVAP, ad eccezione dei casi di assoluta mancanza di pregiudizio
per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o per gli interessi
degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative,
nel termine di centoventi giorni dall'accertamento dell'infrazione, ovvero
nel termine di centottanta per i soggetti residenti all'estero, provvede
alla contestazione degli addebiti nei confronti dei possibili responsabili
della violazione. Limitatamente alle violazioni di cui agli articoli 148
e 149 e fermo quanto previsto ai commi 2 e 3, la procedura può
essere sospesa dall'ISVAP fino a novanta giorni qualora l'impresa dimostri
che sono in corso accertamenti dovuti ad un fondato sospetto di frode.
Alla scadenza del periodo di sospensione senza che l'impresa abbia proposto
querela o denuncia, riprende a decorrere il termine di cui ai commi 2
e 3. La proposizione della querela o della denuncia sospende la procedura.
La sentenza o il diverso provvedimento del giudice che decide il procedimento
penale estingue la violazione.
2. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 328, comma 1, entro i successivi
sessanta giorni le parti del procedimento possono provvedere al pagamento
nella misura più favorevole fra la terza parte del massimo ed il
doppio del minimo della pena edittale. Il pagamento estingue la violazione.
3. Quando le parti non effettuino il pagamento in misura ridotta o nei
casi in cui tale facoltà non é prevista, possono proporre,
nel termine di cui al comma 2, reclamo avverso la contestazione degli
addebiti e chiedere l'audizione dinnanzi alla Commissione consultiva sui
procedimenti sanzionatori.
4. La Commissione consultiva, nominata dal Ministro delle attività
produttive, é composta da un magistrato, anche in pensione, con
qualifica non inferiore a consigliere della Corte di cassazione o qualifiche
equivalenti ovvero da un docente universitario di ruolo, anche a riposo,
che la presiede, e da un dirigente del Ministero delle attività
produttive ed un dirigente dell'ISVAP. Il mandato ha durata quadriennale
ed é rinnovabile per una sola volta. É stabilita con regolamento
del Ministro delle attività produttive, nel rispetto dei principi
del giusto procedimento, la procedura dinanzi alla Commissione consultiva
e il regime di incompatibilità dei componenti. La Commissione consultiva
opera presso l'ISVAP, che provvede alle spese per il suo funzionamento
ed al compenso dei componenti.
5. A seguito dell'esercizio della facoltà di reclamo di cui al
comma 3, la Commissione consultiva acquisisce le risultanze istruttorie,
esamina gli scritti difensivi e dispone l'audizione, alla quale le parti
possono partecipare anche con l'assistenza di avvocati ed esperti di fiducia.
Se non ritiene provata la violazione, la Commissione consultiva può
disporre l'archiviazione della contestazione o chiedere l'integrazione
delle risultanze istruttorie. Se, invece, ritiene provata la violazione,
trasmette al Ministro delle attività produttive la proposta motivata
di determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, avuto riguardo
anche all'eventuale attenuazione o eliminazione delle conseguenze dannose
ed all'adozione di misure idonee a prevenire la ripetizione della violazione.
Si applicano, inoltre, gli articoli 8, 8-bis e 11 della legge 24 novembre
1981, n. 689.
6. Il Ministero delle attività produttive, sulle risultanze della
proposta della Commissione consultiva o ad istanza dell'ISVAP in assenza
di reclamo, decide la sanzione con decreto dirigenziale, che viene successivamente
comunicato dall'ISVAP alle parti del procedimento.
7. Le controversie relative ai ricorsi avverso i decreti ministeriali
che applicano la sanzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo. I ricorsi medesimi, da proporsi al tribunale amministrativo
regionale sono notificati anche all'ISVAP, che provvede alla difesa in
giudizio con propri legali.
8. I decreti ministeriali, che infliggono le sanzioni pecuniarie, e le
sentenze dei giudici amministrativi che decidono i ricorsi sono pubblicati
nel Bollettino dell'ISVAP. Il Ministero delle attività produttive,
su richiesta dell'ISVAP, tenuto conto della violazione e degli interessi
coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità
al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della
violazione.
Art. 327
Pluralità di violazioni e misure correttive
1. Qualora vengano accertate più violazioni della stessa disposizione
del presente codice, o delle norme di attuazione, per le quali sia prevista
l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, attraverso una pluralità
di azioni od omissioni la cui reiterazione sia dipesa dalla medesima disfunzione
dell'organizzazione dell'impresa o dell'intermediario, l'ISVAP provvede
alla contestazione degli addebiti secondo quanto previsto all'articolo
326, comma 1, primo periodo, e con lo stesso provvedimento fissa un termine
perentorio, non superiore a centottanta giorni entro il quale la parte
deve effettuare gli interventi necessari per eliminare la disfunzione
riscontrata, nel caso ritenga di avvalersi di tale facoltà.
2. La parte, che intenda effettuare gli interventi di cui al comma 1,
deve darne comunicazione all'ISVAP, entro sessanta giorni dal provvedimento
di contestazione degli addebiti, indicandone modalità, caratteristiche
ed effetti attesi. La comunicazione preclude l'esercizio della facoltà
di estinguere le violazioni con il pagamento in misura ridotta ai sensi
dell'articolo 326, comma 2, nei casi in cui ciò sia consentito
dall'articolo 328.
3. Se la parte comunica che non intende effettuare gli interventi richiesti,
ovvero omette di pronunciarsi entro sessanta giorni dal provvedimento
di contestazione degli addebiti, inizia a decorrere il termine per il
pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 326, comma 2, ove consentito,
o per presentare il reclamo previsto dall'articolo 326, comma 3, rimanendo
preclusa l'applicazione della sanzione sostitutiva alle violazioni accertate.
La procedura prosegue secondo quanto previsto all'articolo 326, commi
5 e 6.
4. Nel caso in cui la parte si sia avvalsa della facoltà prevista
dal comma 2, l'ISVAP, entro trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato
per eliminare la disfunzione riscontrata, verifica che siano state adottate
le misure correttive e ne comunica gli esiti alla parte del procedimento.
L'adozione delle misure correttive secondo le modalità e le caratteristiche
indicate nella comunicazione all'ISVAP rende applicabile un'unica sanzione
amministrativa pecuniaria, sostitutiva di quelle derivanti dalle violazioni
della medesima disposizione, che sarà determinata in misura non
inferiore ad euro cinquantamila e non superiore ad euro cinquecentomila.
Eventuali rilievi formulati dall'ISVAP non precludono l'applicazione della
sanzione sostitutiva, ma sono valutati in sede di determinazione della
sanzione stessa.
5. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito delle verifiche
effettuate dall'ISVAP, la parte può presentare osservazioni in
ordine agli eventuali rilievi dell'ISVAP sulle misure correttive adottate.
In ogni caso l'ISVAP trasmette alla Commissione consultiva sui procedimenti
sanzionatori una relazione sullo stato delle misure adottate ai fini della
proposta di determinazione della sanzione sostitutiva.
Art. 328
Norme sul pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. Alle sanzioni pecuniarie previste dagli articoli 305, comma 4, 308,
comma 4, 309, 310, 311, 312 e 319 non si applica la facoltà di
estinguere la violazione con il pagamento in misura ridotta.
2. Nei casi in cui é consentita la facoltà di estinguere
il procedimento con il pagamento in misura ridotta e la parte rinunci
espressamente al reclamo prima della fissazione della seduta di trattazione
dinnanzi alla Commissione consultiva, il procedimento si estingue con
il contestuale pagamento di una sanzione pari all'importo dell'oblazione,
maggiorato del dieci per cento.
3. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, determina con regolamento le modalità,
i termini di pagamento e le misure per la riscossione coattiva delle sanzioni
pecuniarie previste dal presente codice.
4. Le sanzioni inflitte in applicazione degli articoli di cui al capo
IV sono versate alla Consap S.p.A. - Gestione autonoma del Fondo di garanzia
delle vittime della strada.
Capo VIII
Destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento
Art. 329
Intermediari e periti assicurativi
1. Gli intermediari di assicurazione o riassicurazione, compresi i produttori
diretti, i collaboratori e gli altri soggetti ausiliari dell'intermediario
di assicurazione o di riassicurazione, ed i periti assicurativi che nell'esercizio
della loro attività, anche nei casi puniti ai sensi dell'articolo
324, violino le norme del presente codice o le relative norme di attuazione,
sono puniti, in base alla gravità dell'infrazione e tenuto conto
dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni:
a) richiamo;
b) censura;
c) radiazione.
2. Il richiamo, consistente in una dichiarazione scritta di biasimo motivato,
é disposto per fatti di lieve manchevolezza. La censura é
disposta per fatti di particolare gravità. La radiazione é
disposta per fatti di eccezionale gravità e determina l'immediata
risoluzione dei rapporti di intermediazione.
3. I provvedimenti disciplinari sono notificati all'interessato mediante
lettera raccomandata e sono comunicati alle imprese con le quali il medesimo
ha incarichi in corso di esecuzione.
Art. 330
Destinatari delle sanzioni disciplinari
1. Le sanzioni disciplinari sono applicate nei confronti delle persone
fisiche iscritte nel registro degli intermediari, compresi i collaboratori
e gli altri soggetti ausiliari dell'intermediario di assicurazione o di
riassicurazione, o nel ruolo dei periti di assicurazione responsabili
della violazione.
2. Nel caso di esercizio dell'attività in forma societaria la radiazione
comporta altresì la cancellazione della società nei casi
di particolare gravità o di sistematica reiterazione dell'illecito
disciplinare.
Art. 331
Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari
1. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari l'ISVAP, nel termine
di centoventi giorni dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel termine
di centottanta per i soggetti residenti all'estero, provvede alla contestazione
degli addebiti nei confronti dei possibili responsabili della violazione
e trasmette i relativi atti al Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari.
2. I destinatari possono proporre, nel termine di sessanta giorni, reclamo
avverso la contestazione degli addebiti e chiedere l'audizione dinnanzi
al Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari.
3. Il Collegio di garanzia é istituito presso l'ISVAP ed é
composto da un magistrato con qualifica non inferiore a consigliere della
corte di cassazione o equiparato, anche a riposo, con funzioni di presidente
ovvero da un docente universitario di ruolo, e da due componenti esperti
in materia assicurativa, questi ultimi designati sentite le associazioni
maggiormente rappresentative. Il mandato ha durata quadriennale ed é
rinnovabile una sola volta. Il Collegio di garanzia può essere
costituito in più sezioni, con corrispondente incremento del numero
dei suoi componenti, qualora l'ISVAP lo ritenga necessario per garantire
condizioni di efficienza e tempestività nella definizione dei procedimenti
disciplinari. L'ISVAP nomina il Collegio di garanzia, stabilisce le norme
sulla procedura dinnanzi al Collegio nel rispetto dei principi del giusto
procedimento e determina il regime delle incompatibilità ed il
compenso dei componenti, che é posto a carico dell'Istituto.
4. A seguito dell'esercizio della facoltà di reclamo di cui al
comma 2 ovvero decorso inutilmente il relativo termine, il Collegio di
garanzia acquisisce le risultanze istruttorie, esamina gli scritti difensivi
e dispone l'audizione, alla quale le parti possono partecipare anche con
l'assistenza di avvocati ed esperti di fiducia. Se non ritiene provata
la violazione, il Collegio di garanzia può disporre l'archiviazione
della contestazione o chiedere l'integrazione delle risultanze istruttorie.
Se, invece, ritiene provata la violazione, trasmette al Presidente dell'ISVAP
la proposta motivata di determinazione della sanzione disciplinare.
5. Il Presidente dell'ISVAP, ricevuta la proposta formulata dal Collegio
di garanzia, decide la sanzione disciplinare con decreto, che viene successivamente
comunicato alle parti del procedimento.
6. Le controversie relative ai ricorsi avverso i provvedimenti che applicano
la sanzione disciplinare sono devolute alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo. L'ISVAP provvede alla difesa in giudizio con propri
legali.
7. I provvedimenti che infliggono la sanzione disciplinare della radiazione,
le sentenze dei giudici amministrativi che decidono i ricorsi e i decreti
che decidono i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono
pubblicati nel Bollettino dell'ISVAP.
Titolo XIX
DISPOSIZIONI TRIBUTARIE TRANSITORIE E FINALI
Capo
Disposizioni tributarie
Art. 332
Fondo di integrazione a copertura del margine di solvibilità delle
imprese di assicurazione
1. Il fondo di integrazione, costituito ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo
27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dai commi 4, 5 e 6
dell'articolo 28 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, in data
antecedente al 1° gennaio 2004, concorre alla formazione del reddito
imponibile della società nell'esercizio e nella misura in cui sia
attribuito ai soci anche mediante riduzione del capitale sociale.
2. La voce riserve di rivalutazione prevista nello stato patrimoniale
del bilancio delle imprese di assicurazione contiene, fra l'altro, il
fondo di integrazione di cui al comma 1 già iscritto nel bilancio
dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2003.
Art. 333
Imposte e tasse sulle iscrizioni e sulle annotazioni di vincolo delle
attività patrimoniali
1. Le iscrizioni ipotecarie e le annotazioni di vincolo, previste dall'articolo
224, comma 1, da eseguire sui beni immobili situati nel territorio della
Repubblica sono soggette alle imposte ipotecarie in misura fissa.
2. La relativa spesa é posta a carico dell'impresa.
Art. 334
Contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti
1. Sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per
i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
si applica un contributo, sostitutivo delle azioni spettanti alle Regioni
e agli altri enti che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario
nazionale, nei confronti dell'impresa di assicurazione, del responsabile
del sinistro o dell'impresa designata, per il rimborso delle prestazioni
erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
2. Il contributo si applica, con aliquota del dieci virgola cinque per
cento, sui premi incassati e deve essere distintamente indicato in polizza
e nelle quietanze. L'impresa di assicurazione ha diritto di rivalersi
nei confronti del contraente per l'importo del contributo.
3. Per l'individuazione e la denuncia dei premi soggetti al contributo,
per la riscossione e per le relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre
1961, n. 1216, e successive modificazioni.
Capo II
Contributi di vigilanza
Art. 335
Imprese di assicurazione e di riassicurazione
1. Sono tenute a versare all'ISVAP un contributo annuale, denominato contributo
di vigilanza sull'attività di assicurazione e di riassicurazione,
nella misura prevista dal comma 2:
a) le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica
ed iscritte alla sezione I dell'albo di cui all'articolo 14, comma 4;
b) le sedi secondarie delle imprese di assicurazione extracomunitarie
stabilite nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione II
dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 28, comma 5, ultimo periodo,
c) le altre mutue di assicurazione, con sede legale nel territorio della
Repubblica ed iscritte alla sezione III dell'albo previsto dagli articoli
14, comma 4, e 55, comma 2;
d) le imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della
Repubblica ed iscritte alla sezione IV dell'albo di cui all'articolo 59,
comma 4;
e) le sedi secondarie delle imprese di riassicurazione extracomunitarie
stabilite nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione V dell'albo
di cui all'articolo 60, comma 3.
2. Il contributo di vigilanza é commisurato ad un importo non superiore
al due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le
tasse e le imposte ed al netto di un'aliquota per oneri di gestione calcolata
dall'ISVAP mediante apposita elaborazione dei dati risultanti dai bilanci
dell'esercizio precedente.
3. Il contributo di vigilanza dovuto dalle altre mutue di assicurazione
é commisurato all'uno per mille dei premi incassati in ciascun
esercizio, escluse le tasse e le imposte.
4. Il contributo di vigilanza é determinato entro il 30 maggio
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentito
l'ISVAP, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di
vigilanza sulle imprese. Il decreto é pubblicato entro il 30 giugno
nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell'ISVAP.
5. Il contributo é versato direttamente all'ISVAP entro il 31 luglio
di ogni anno e viene iscritto in apposita voce del bilancio di previsione.
L'eventuale residuo confluisce nell'avanzo di amministrazione e viene
considerato nell'ambito del fabbisogno per l'esercizio successivo.
6. La riscossione coattiva avviene tramite ruolo e secondo le modalità
di cui all'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43.
Art. 336
Intermediari di assicurazione e di riassicurazione
1. Gli iscritti al registro degli intermediari di assicurazione sono tenuti
al pagamento all'ISVAP di un contributo annuale, denominato contributo
di vigilanza sugli intermediari di assicurazione e riassicurazione nella
misura massima di: euro cento per le persone fisiche iscritte al registro
di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a); euro cinquecento per le
persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma
2, lettera a); euro cento per le persone fisiche iscritte al registro
di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b); euro cinquecento per le
persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma
2, lettera b), euro cinquanta per le persone fisiche iscritte al registro
di cui all'articolo 109, comma 2, lettera c), euro diecimila per le persone
giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera
d). Il contributo non é deducibile dal reddito dell'intermediario.
2. Il contributo di vigilanza é determinato entro il 30 maggio
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentito
l'ISVAP, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di
vigilanza sugli intermediari iscritti al registro. Il decreto é
pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino
dell'ISVAP.
3. Si applica l'articolo 335, commi 5 e 6. L'attestazione relativa al
pagamento é comunicata all'ISVAP nelle forme e con i termini stabiliti
con il decreto di cui al comma 2.
Art. 337
Periti assicurativi
1. Gli iscritti nel ruolo dei periti assicurativi sono tenuti al pagamento
all'ISVAP di un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza
sui periti assicurativi nella misura massima di euro cento.
2. Il contributo di vigilanza é determinato entro il 30 maggio
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentito
l'ISVAP, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di
vigilanza sui periti iscritti al ruolo. Il decreto é pubblicato
entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell'ISVAP.
3. I contributi di cui al presente articolo sono versati ad apposita unità
previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio
dello Stato, per essere riassegnati con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze allo stato di previsione del Ministero delle attività
produttive, ai fini della successiva attribuzione all'ISVAP.
4. L'attestazione relativa al pagamento é comunicata all'ISVAP
nelle forme e con i termini stabiliti con il decreto di cui al comma 2.
In caso di mancato pagamento si applica la disposizione di cui all'articolo
335, comma 6.
Capo III
Disposizioni transitorie
Art. 338
Imprese di assicurazione e di riassicurazione già autorizzate
1. Le imprese di assicurazione, che alla data di entrata in vigore del
presente codice sono autorizzate ai sensi dell'articolo 7 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell'articolo 9 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata in vigore dei predetti
decreti hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni
previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione I dell'albo previsto
dall'articolo 14, comma 4.
2. Le sedi secondarie di imprese di assicurazione extracomunitarie, che
alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai
sensi dell'articolo 81 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174,
o dell'articolo 93 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che
alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato l'autorizzazione
rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto
nella sezione II dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 28,
comma 5, ultimo periodo.
3. Le mutue di assicurazione non soggette ai decreti legislativi 17 marzo
1995, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 175, che alla data di entrata in vigore
del presente codice sono autorizzate ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, sono iscritte di diritto nella
sezione III dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 55 comma
2.
4. Le imprese di riassicurazione, che alla data di entrata in vigore del
presente codice sono autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 1959, n 449, o che alla data di entrata in vigore
del predetto decreto hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla
base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione
IV dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 59, comma 5.
5. Le sedi secondarie di imprese di riassicurazione extracomunitarie,
che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959,
n. 449, o che alla data di entrata in vigore del predetto decreto hanno
conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti,
sono iscritte di diritto nella sezione IV dell'albo previsto dagli articoli
14, comma 4, e 60, comma 3.
6. Le imprese con sede legale in altri Stati membri, che alla data di
entrata in vigore del presente codice operano nel territorio della Repubblica
ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174,
o dell'articolo 80 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che
alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato l'autorizzazione
rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto
nell'elenco delle imprese in regime di stabilimento previsto dall'articolo
26.
7. Le imprese con sede legale in altri Stati membri, che alla data di
entrata in vigore del presente codice operano nel territorio della Repubblica
ai sensi dell'articolo 70 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174,
o dell'articolo 81 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che
alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato l'autorizzazione
rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, e le sedi secondarie
di imprese italiane stabilite in altri Stati membri, che alla data di
entrata in vigore del codice operano nel territorio della Repubblica ai
sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174,
o dell'articolo 60 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, sono
iscritte di diritto nell'elenco delle imprese in regime di prestazione
di servizi previsto dall'articolo 26.
Art. 339
Calcolo e copertura delle riserve tecniche dei rami vita
1. Per i contratti stipulati anteriormente al 19 maggio 1995 le imprese
di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e le
sedi secondarie di imprese di assicurazioni extracomunitarie continuano
ad utilizzare i principi di calcolo previsti nelle disposizioni vigenti
a tale data.
2. Le imprese di cui al comma 1, già tenute a cedere all'Istituto
nazionale delle assicurazioni una quota parte dei rischi assunti, provvedono,
anche in deroga alle disposizioni vigenti, alla copertura delle riserve
tecniche limitatamente all'importo che si ottiene deducendo dalle riserve
tecniche calcolate ai sensi del comma 1 un ammontare corrispondente alle
cessioni legali effettuate anteriormente alla cessazione dell'obbligo.
Restano fermi gli effetti delle convenzioni stipulate tra le medesime
imprese e la CONSAP per la disciplina dei rapporti sorti in relazione
alle cessioni legali.
Art. 340
Margine di solvibilità disponibile nei rami vita
1. Sino al 31 dicembre 2009, su motivata richiesta dell'impresa che esercita
i rami vita, l'ISVAP può autorizzare a comprendere nel margine
di solvibilità disponibile, per periodi singolarmente non superiori
a dodici mesi, una aliquota degli utili futuri dell'impresa, nei limiti
ed alle condizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 44, comma
4.
2. Ai fini della richiesta di cui al comma 1, l'impresa presenta una relazione,
redatta e sottoscritta dall'attuario incaricato, che convalidi la plausibilità
della realizzazione di detti utili nel futuro ed un piano che illustri
come in seguito potranno essere rispettati i limiti, anche in relazione
al venir meno della possibilità di utilizzo degli utili futuri,
alla scadenza del periodo transitorio.
Art. 341
Imprese in liquidazione coatta
1. Le disposizioni di cui all'articolo 252 si applicano alle imprese poste
in liquidazione coatta in data successiva all'entrata in vigore del decreto
legislativo del 17 marzo 1995, n. 174, e del decreto legislativo del 17
marzo 1995, n. 175. Le liquidazioni coatte, intervenute in data anteriore
all'entrata in vigore dei medesimi decreti, continuano ad essere disciplinate
dalla legislazione vigente al momento della pubblicazione del relativo
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Gli articoli 246, commi 1, 2 e
3, 250, 252, comma 2, 261, 262 e 263 si applicano a tutte le procedure
in corso alla data di entrata in vigore del presente codice.
2. Resta in vigore il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro delle attività produttive,
recante norme per agevolare, senza oneri a carico del bilancio dello Stato,
l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa,
che siano stati riassunti dal commissario liquidatore nell'ambito delle
misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito
e dell'occupazione di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
Art. 342
Partecipazioni già autorizzate
1. Restano autorizzate, salvo eventuali revoche, le partecipazioni qualificate
o di controllo già consentite in applicazione dell'articolo 10
della legge 9 gennaio 1991, n. 20.
Art. 343
Intermediari già iscritti od operanti
1. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente codice sono
iscritti all'Albo degli agenti di assicurazione o all'Albo nazionale dei
mediatori di assicurazione e di riassicurazione sono iscritti di diritto
nella corrispondente sezione del registro previsto dall'articolo 109,
comma 2, previa dimostrazione dell'assolvimento dell'obbligo di stipulazione
della polizza di responsabilità civile, di cui agli articoli 110,
comma 3, e 112, comma 3, salvo quanto disposto all'articolo 109, comma
3, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.
2. I soggetti che sono stati cancellati dall'Albo degli agenti di assicurazione
o dall'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione nel termine,
rispettivamente, di cinque anni o di due anni dalla data di entrata in
vigore del presente codice possono essere nuovamente iscritti a condizione
che la richiesta sia effettuata entro dodici mesi dall'entrata in vigore
del presente codice e che la cancellazione non sia stata disposta in forza
di un provvedimento disciplinare definitivo. L'iscrizione, salvo quanto
disposto all'articolo 109, comma 3, é subordinata all'assolvimento
dell'obbligo di stipulazione della polizza di responsabilità civile
di cui all'articolo 110, comma 3.
3. Le persone fisiche che, in vigenza della legge 7 febbraio 1979, n.
48, e della legge 28 novembre 1984, n. 792, avrebbero maturato i requisiti
per l'iscrizione di diritto rispettivamente all'albo degli agenti di assicurazione
o dei mediatori di assicurazione o di riassicurazione hanno titolo per
l'iscrizione nella corrispondente sezione del registro previsto dall'articolo
109, se il periodo richiesto é completato entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente codice. In pendenza del termine
per l'iscrizione essi possono continuare ad esercitare l'attività
precedentemente svolta.
4. I soggetti di cui all'articolo 109, comma 2, lettere c), d) ed e),
che alla data di entrata in vigore del presente codice esercitano l'attività
di intermediazione assicurativa o riassicurativa possono iscriversi, con
le modalità stabilite all'articolo 109, comma 4, nella corrispondente
sezione del registro entro i successivi dodici mesi. In pendenza del termine
per l'iscrizione essi possono continuare ad esercitare l'attività
precedentemente svolta.
5. Il Fondo di cui all'articolo 115 succede nei rapporti attivi e passivi
al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione
e di riassicurazione, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), della
legge 28 novembre 1984, n. 792, e continua ad operare nei casi previsti
dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
in data 30 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 dell'11
maggio 1985.
6. Le persone fisiche di cui al presente articolo e quelle iscritte nel
registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione non
sono soggette agli obblighi previsti a carico degli agenti di commercio
in materia di previdenza integrativa.
Art. 344
Periti di assicurazione già iscritti
1. I periti di assicurazione che esercitano l'attività di accertamento
e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e
dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti e che alla data di entrata
in vigore del presente codice sono iscritti nel ruolo di cui all'articolo
2 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, sono iscritti di diritto al ruolo
previsto dall'articolo 156.
Capo IV
Disposizioni finali
Art. 345
Istituzioni e enti esclusi
1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui
al presente codice:
a) le Amministrazioni pubbliche, gli enti di previdenza amministrati per
legge dal Ministero dell'economia e delle finanze, gli istituti, gli enti,
le casse ed i fondi comunque denominati che gestiscono, in favore dei
lavoratori o di singole categorie professionali, forme di previdenza e
di assistenza comprese in un regime legale obbligatorio;
b) la Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi riconosciuta
con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047, e successive modificazioni;
c) la SACE Servizi assicurativi per il commercio estero S.p.a., di cui
alla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, limitatamente
alle attività che beneficiano della garanzia dello Stato e fatto
salvo quanto previsto al comma 2;
d) il Fondo di solidarietà nazionale per la riassicurazione dei
rischi agricoli istituito presso l'ISMEA dall'articolo 127 delle legge
23 dicembre 2000, n. 388, e disciplinato dagli articoli 2 e 4 del decreto-legge
13 settembre 2002 n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2002, n. 256;
e) gli enti che garantiscono unicamente prestazioni in caso di decesso
qualora le prestazioni siano erogate in natura o qualora l'importo della
prestazione non superi il valore medio delle spese funerarie determinato
nella misura di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
f) le società di mutuo soccorso costituite ai sensi della legge
15 aprile 1886, n. 3818, che provvedano direttamente al pagamento a favore
degli iscritti di capitali o rendite di qualsiasi importo fatto salvo
quanto previsto al comma 3;
g) le associazioni agrarie di mutua assicurazione, costituite ai sensi
della legge 7 luglio 1907, n. 526, e del regio decreto-legge 2 settembre
1919, n. 1759, modificato dal regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n.
2479, entrambi convertiti dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, a sua volta
modificata dall'articolo 9 del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n.
1290, convertito dalla legge 12 febbraio 1935, n. 303.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la SACE S.p.a. é sottoposta
alle disposizioni dei capi I, II e III del titolo VIII del presente codice
per le attività che beneficiano della garanzia dello Stato. Restano
integralmente soggette alle disposizioni del presente codice le attività
della SACE S.p.a. che non beneficiano della garanzia dello Stato.
3. Le società di mutuo soccorso di cui al comma 1, lettera f),
se contraggono impegni al pagamento a favore degli iscritti di capitali
o rendite complessivamente superiori a euro centomila per ciascun esercizio
sono sottoposte alle disposizioni del titolo IV in quanto compatibili.
Qualora le medesime società stipulino contratti di assicurazione
per conto degli iscritti, ai soci sono comunque fornite le informazioni
di cui al titolo IX, capo III, e XII in quanto compatibili.
4. Le casse di assistenza sanitaria autogestite sono sottoposte alle disposizioni
del titolo IV in quanto compatibili.
Art. 346
Attività di assistenza prestata da enti e società non assicurative
1. Non costituisce esercizio di attività assicurativa nel ramo
assistenza:
a) la prestazione di servizi di manutenzione o riparazione, di assistenza
a clienti e la sola indicazione o messa a disposizione, in qualità
di semplice intermediario, di un aiuto;
b) l'attività di assistenza effettuata da un soggetto residente
o avente sede nel territorio della Repubblica in caso di incidente o di
guasto meccanico di un veicolo avvenuti nel medesimo territorio, a condizione
che l'attività stessa risulti limitata alle seguenti prestazioni:
1) soccorso sul posto, effettuato utilizzando in prevalenza personale
e mezzi propri;
2) trasporto del veicolo fino all'officina più vicina o più
idonea ad effettuare la riparazione ed eventuale accompagnamento, di regola
con lo stesso mezzo di soccorso, del conducente e dei passeggeri fino
al luogo più vicino, dal quale sia possibile proseguire il viaggio
con altri mezzi.
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica anche nel
caso in cui l'incidente od il guasto siano avvenuti all'estero ed il soggetto
che effettua il soccorso od il trasporto del veicolo sia un organismo,
analogo ad altro esistente in Italia, del quale chi riceve l'assistenza
é membro, che fornisce la prestazione in base ad un accordo di
reciprocità con l'organismo nazionale, su semplice presentazione
della tessera di membro e senza pagamento di alcun compenso aggiuntivo.
3. L'attività di assistenza descritta al comma 1, lettera b), se
effettuata da un'impresa di assicurazione, costituisce prestazione assicurativa
nel ramo assistenza e, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma
5, può essere fornita solo da imprese autorizzate al ramo 18.
4. L'ISVAP disciplina, con regolamento, le condizioni di accesso e di
esercizio, anche in deroga alle disposizioni dei titoli II, III e VIII,
relative all'impresa di assicurazione che esercita unicamente l'attività
di assistenza, allorché l'attività comporti soltanto prestazioni
in natura, sia limitata ad un ambito territoriale puramente locale e l'importo
complessivo annuale dei ricavi non superi duecentomila euro.
Art. 347
Potestà legislativa delle Regioni
1. Lo Stato esercita la legislazione nella materia assicurativa ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione.
2. Le Regioni a statuto speciale, alle quali sono riconosciuti, in base
alle norme di attuazione dei rispettivi statuti, poteri nelle materie
regolate dal presente codice, provvedono a emanare norme di attuazione
nel rispetto delle disposizioni di principio non derogabili contenute
nel codice medesimo.
3. Sono riservati alla competenza del Ministro delle attività produttive
e all'ISVAP, secondo le norme dettate dal presente codice, i provvedimenti
nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione ammesse
al mutuo riconoscimento, delle imprese comunitarie che operano nel territorio
della Repubblica in regime di stabilimento o di prestazione di servizi,
delle sedi secondarie di imprese di assicurazione e di riassicurazione
extracomunitarie, degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione
e dei periti di assicurazione.
4. Nei casi in cui la normativa regionale preveda l'adozione di provvedimenti
nei confronti delle mutue di assicurazione di cui al titolo IV, con particolare
riferimento al rilascio ed alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attività, all'approvazione delle modificazioni statutarie
e all'approvazione delle operazioni di trasferimento del portafoglio,
di trasformazione e di fusione o scissione, l'ISVAP esprime, ai fini di
vigilanza, un parere vincolante. Le valutazioni di vigilanza sono riservate
all'ISVAP.
5. Sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni già
emanate le norme dettate dai commi 3 e 4.
Art. 348
Esercizio congiunto dei rami vita e danni
1. In deroga all'obbligo di limitazione dell'oggetto sociale all'esercizio
dei rami vita o dei rami danni, della relativa riassicurazione e delle
operazioni connesse a tali attività, di cui all'articolo 11, comma
2, é consentito l'esercizio congiunto dei rami vita e danni alle
imprese a ciò autorizzate alla data del 15 marzo 1979.
2. L'impresa che, ai sensi del comma 1, esercita congiuntamente i rami
vita e danni ha l'obbligo di tenere, per ciascuna delle due attività,
una gestione distinta. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, i criteri
e le modalità di rappresentazione della gestione separata, prevedendo
l'obbligo di:
a) indicare nello statuto quale parte del capitale, o del fondo di garanzia
se mutua di assicurazione, e delle riserve patrimoniali é attribuita
a ciascuna gestione;
b) tenere le scritture contabili in modo che, per ciascuna gestione, siano
evidenziati i relativi risultati e la disponibilità del margine
di solvibilità richiesto;
c) attribuire gli elementi costitutivi del margine di solvibilità,
specifici di ciascuna attività, al margine di solvibilità
della corrispondente gestione.
3. L'impresa che ha adempiuto agli obblighi di cui al comma 2 può,
previa autorizzazione dell'ISVAP, utilizzare per l'una o l'altra gestione
gli elementi costitutivi del patrimonio netto inclusi nel margine di solvibilità
disponibile.
4. Le imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri,
che alla data di entrata in vigore del presente codice operano in regime
di stabilimento o di prestazione di servizi e che sono autorizzate nei
rispettivi Stati ad esercitare, congiuntamente uno o più rami vita
e danni, possono continuare ad esercitare i medesimi rami nel territorio
della Repubblica sia in regime di stabilimento che in regime di libertà
di prestazione di servizi.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese
che successivamente alla data di cui al comma 1 vengono autorizzate ad
esercitare congiuntamente i rami vita e i rami infortuni e malattia, con
obbligo di osservare le disposizioni di cui al comma 2, lettera b), con
il bilancio in corso alla data del rilascio dell'autorizzazione.
Art. 349
Imprese di assicurazione aventi la sede legale nella Confederazione elvetica
1. Le imprese di assicurazione che hanno sede legale nella Confederazione
elvetica e che intendono esercitare nel territorio della Repubblica i
rami danni non sono soggette alle disposizioni di cui al capo IV del titolo
II e a quelle di cui al capo V del titolo III che sono individuate dall'ISVAP
con regolamento.
2. Le imprese di cui al comma 1 devono unire alla richiesta di autorizzazione
una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente che attesti
che l'impresa dispone del margine di solvibilità calcolato secondo
quanto previsto al capo IV del titolo III.
3. Ai fini di cui al capo IV del titolo VII, le imprese di cui al comma
1 possono attribuire alla sede secondaria stabilita nel territorio della
Repubblica le funzioni di direzione e coordinamento delle società
del gruppo con sede legale in Italia. In tale caso l'impresa capogruppo
é iscritta all'albo di cui all'articolo 85 con la sua sede secondaria
nel territorio della Repubblica.
Art. 350
Ricorsi giurisdizionali inerenti il registro degli intermediari ed il
ruolo dei periti assicurativi
1. I provvedimenti adottati dall'ISVAP a norma del capo II del titolo
IX in materia di diniego di iscrizione e di cancellazione dal registro
degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione sono impugnabili,
entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, dinnanzi al giudice
amministrativo.
2. I provvedimenti adottati dall'ISVAP a norma del capo VI del titolo
X in materia di diniego di iscrizione e di cancellazione dal ruolo dei
periti assicurativi sono impugnabili, entro sessanta giorni dalla relativa
comunicazione, dinnanzi al giudice amministrativo.
Art. 351
Modifiche ad altre norme in materia assicurativa
1. L'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, é sostituito
dal seguente:
"Art. 4 (Funzioni dell'ISVAP). - 1. L'ISVAP, in conformità
alla normativa dell'Unione europea in materia assicurativa e nell'ambito
delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo, svolge le
funzioni di vigilanza previste nel codice delle assicurazioni private.
2. L'ISVAP svolge attività consultiva e di segnalazione nei confronti
del Parlamento e del Governo, nell'ambito delle competenze per la regolazione
e la vigilanza sul settore assicurativo.
3. L'ISVAP, entro il 31 maggio di ogni anno, presenta al Presidente del
Consiglio dei Ministri, per la trasmissione al Parlamento, una relazione
sull'attività svolta.
4. Il bilancio preventivo e il rendiconto finanziario dell'ISVAP é
soggetto al controllo della Corte dei conti.".
2. Nell'articolo 14, primo comma, lettera d), della legge 12 agosto 1982,
n. 576, le parole: "del contributo determinato ai sensi dell'articolo
25" sono sostituite dalle seguenti: "del gettito complessivo
derivante dai contributi di vigilanza".
3. Nell'articolo 23, primo comma, primo capoverso, della legge 12 agosto
1982, n. 576, le parole; "all'articolo 67, primo comma, del testo
unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449,
e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "agli
articoli 335, 336 e 337 del codice delle assicurazioni private".
4. Nell'articolo 29, primo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576,
le parole: "del contributo di vigilanza versato annualmente, dagli
enti e dalle imprese di cui all'articolo 4, primo comma, della presente
legge, ai sensi dell'articolo 67, primo comma, del testo unico delle leggi
sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni"
sono sostituite dalle seguenti: "complessivamente derivanti dai contributi
di vigilanza di cui agli articoli 335, 336 e 337 del codice delle assicurazioni
private". Nel secondo comma le parole: "del tesoro" sono
sostituite dalle seguenti: "dell'economia e delle finanze".
5. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, é
inserito il seguente:
"Art. 1-bis (Raccordo con il codice delle assicurazioni private).
- 1. Le indicazioni formali relative alle voci, alle lettere, ai numeri
romani ed arabi contenute nelle disposizioni di cui agli articoli 15,
16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 41, 55 e 56 si
intendono riferite alle corrispondenti classificazioni utilizzate nello
schema del bilancio di esercizio adottato con il regolamento di cui all'articolo
90, comma 1, del codice delle assicurazioni private.".
6. Nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: "titoli
quotati in borsa" sono sostituite dalle seguenti: "titoli quotati
in mercati regolamentati" ovunque ricorrano.
7. Nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997,
n. 173, le parole: "negli articoli 7 e 8 del presente decreto"
sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 89, comma 1, del codice
delle assicurazioni private".
8. Nel comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 26 maggio 1997,
n. 173, le parole: "all'articolo 30, commi 1 e 2, del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 174" sono sostituite dalle seguenti:
"all'articolo 41, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private".
9. Il comma 5 dell'articolo 20 del decreto legislativo 26 maggio 1997,
n. 173, é sostituito dal seguente: "5. É eccezionalmente
consentito il trasferimento di investimenti dalla classe D alla classe
C dell'attivo, sulla base del valore corrente rilevato nel momento del
trasferimento, qualora si determini un valore di attività superiore
alle corrispondenti riserve tecniche, per effetto della liberazione dal
vincolo di copertura degli impegni tecnici di quote di attività,
nei casi previsti dall'ISVAP con regolamento. La nota integrativa deve
indicare le motivazioni del trasferimento operato, nonché specificare
l'importo e la tipologia dell'investimento.".
10. Nel comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 26 maggio 1997,
n. 173, le parole: "agli articoli 32, 33, 35, 36 e 37, commi 1 e
2, del presente decreto, nonché quelle previste agli articoli 23,
comma 2, 24, 25, 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, come
modificati dall'articolo 80 del presente decreto" sono sostituite
dalle seguenti: "all'articolo 36 del codice delle assicurazioni private".
11. Nel comma 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 26 maggio 1997,
n. 173, le parole: "agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 174, come modificati dall'articolo 79 del presente decreto,
nonché quella prevista all'articolo 34 del presente decreto"
sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 37 del codice delle
assicurazioni private".
12. Nel comma 1 dell'articolo 44 del decreto legislativo 26 maggio 1997,
n. 173, le parole: "che rientrano nel campo di applicazione del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 175" sono sostituite dalle seguenti:
"di cui all'articolo 2, comma 3, del codice delle assicurazioni private"
e le parole: "che rientrano nel campo di applicazione del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 174," sono sostituite dalle seguenti:
"di cui all'articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private".
13. Nel comma 4 dell'articolo 45 del decreto legislativo 26 maggio 1997,
n. 173, le parole: "all'articolo 6, comma 1, lettera c), del presente
decreto" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo
90, comma 1, del codice delle assicurazioni private".
14. Nel comma 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo 26 maggio 1997,
n. 173, le parole: "all'articolo 6, comma 1, lettera c), del presente
decreto" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo
90, comma 1, del codice delle assicurazioni private".
Art. 352
Coordinamento formale con altre norme di legge
1. Nel comma 3 dell'articolo 120 del codice per la protezione dei dati
personali le parole: "dell'articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge
28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio
2000, n. 137, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti:
"dall'articolo 135 del codice delle assicurazioni private".
2. Nell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 38, le parole: "del decreto legislativo 26 maggio 1997,
n. 173" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 88, commi
1 e 2, e quelle di cui all'articolo 95, comma 2, del codice delle assicurazioni
private". Nell'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo
30 maggio 2005, n. 142, le parole: "dei decreti legislativi 17 marzo
1995, n. 174 e 175" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo
1, comma 1, lettera t), del codice delle assicurazioni private".
3. Nell'articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 maggio
2005, n. 142, le parole: "lettera e) del decreto legislativo 17 aprile
2001, n. 239" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo
1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private".
4. Nell'articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 30 maggio
2005, n. 142, le parole: "le norme sulle assicurazioni e le relative
disposizioni attuative" sono sostituite dalle seguenti: "il
codice delle assicurazioni private".
5. Nell'articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 30 maggio
2005, n. 142, le parole: "e dell'articolo 10, comma 2, della legge
9 gennaio 1991, n. 20" sono sostituite dalle seguenti: "e dell'articolo
72, comma 2, del codice delle assicurazioni private".
6. Nell'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 30 maggio
2005, n. 142, le parole: "e dell'articolo 10, comma 2, della legge
9 gennaio 1991, n. 20" sono sostituite dalle seguenti: "e dell'articolo
72, comma 2, del codice delle assicurazioni private".
7. Nell'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 maggio
2005, n. 142, le parole: "dalla normativa in materia di assicurazioni
private, incluse le disposizioni di cui alla legge 12 agosto 1982, n.
576" sono sostituite dalle seguenti: "dal titolo VII, capo III,
e dal titolo XVI, capi I, II, III e IV del codice delle assicurazioni
private".
8. Sono fatti salvi i poteri attribuiti alla Commissione di vigilanza
sui fondi pensione (COVIP) dalla legge 23 agosto 2004, n. 243.
Art. 353
Integrazioni alle disposizioni relative all'imposta sui premi delle assicurazioni
private
1. Dopo l'articolo 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, é inserito
il seguente:
"Art. 1-bis (Imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie dei
veicoli a motore e dei natanti). - 1. Le assicurazioni obbligatorie della
responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei
veicoli e dei natanti sono soggette alla imposta sui premi nella misura
del dodici virgola cinque per cento. Tale misura resta ferma anche nel
caso in cui con lo stesso contratto siano assicurati, insieme al rischio
della responsabilità civile, anche altri rischi inerenti al veicolo
o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione.
2. Per le quietanze inerenti al pagamento di somme in dipendenza di contratti
di assicurazione di cui al precedente comma, rilasciate all'impresa assicuratrice
dall'assicurato o dal danneggiato o loro aventi causa, anche se risultanti
da atto formale o aventi effetto transattivo e anche se comprensive, oltre
che dell'in-dennizzo, di spese e competenze legali e di altri diritti
accessori previsti dalla polizza si applicano le disposizioni dell'articolo
16.
3. Tutte le operazioni e gli atti necessari per il pagamento dei risarcimenti
corrisposti dal Fondo di garanzia delle vittime della strada, nonché
quelli inerenti i rapporti fra CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi
pubblici S.p.a., gestione autonoma del Fondo di garanzia delle vittime
della strada e le imprese assicuratrici, sono esenti da qualsiasi tassa
e imposta indiretta sugli affari e dalle formalità della registrazione.".
2. Nella tariffa in allegato A alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, é
inserita la voce: "assicurazioni assistenza" ed é prevista
un'aliquota pari al dieci per cento.
3. Dopo l'articolo 2 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, é inserito
il seguente:
"Art. 2-bis (Sostituzione dell'impresa nella coassicurazione). -
1. Nel caso di subentro di un assicuratore in un rapporto di coassicurazione
non é dovuta nuovamente l'imposta in relazione al premio ceduto
all'assicuratore subentrante.".
4. Dopo l'articolo 4 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, é inserito
il seguente:
"Art. 4-bis (Imposta sui premi dovuta sui contratti conclusi da imprese
che operano in libera prestazione di servizi).
1. Le imprese che intendono operare nel territorio della Repubblica in
libera prestazione di servizi devono nominare un rappresentante fiscale
ai fini del pagamento dell'imposta prevista dalla legge 29 ottobre 1961,
n. 1216, e successive modificazioni, dovuta sui premi relativi ai contratti
conclusi.
2. Il rappresentante deve avere la residenza nel territorio dello Stato
e la nomina deve essere comunicata al competente ufficio dell'Agenzia
delle entrate di Roma e all'ISVAP.
3. Le imprese di cui al comma 1, che dispongono nel territorio della Repubblica
di un proprio stabilimento, possono far svolgere da tale stabilimento
le funzioni attribuite al rappresentante fiscale.
4. Il rappresentante fiscale deve tenere un registro, in cui vengono elencati
distintamente i contratti assunti dall'impresa in regime di stabilimento
e di libertà di prestazione di servizi con l'indicazione per ciascuno
di essi delle generalità del contraente, del numero del contratto,
della data di decorrenza e di quella di scadenza, della natura del rischio
assicurato, dell'ammontare del premio o delle rate di premio incassate,
dell'aliquota di imposta e dell'ammontare di questa. Il registro deve
essere tenuto in ordine cronologico con riguardo alla data di incasso
del premio, o della rata di premio, e i contratti vanno inclusi nel registro
entro il mese successivo alla predetta data. Il rappresentante deve tenere
anche una copia di ciascun contratto.
5. Il rappresentante deve presentare ogni mese al competente ufficio dell'Agenzia
delle entrate di Roma la denuncia dei premi incassati nel mese precedente,
distinguendo i premi stessi a seconda dell'aliquota d'imposta applicabile.
Contestualmente alla denuncia il rappresentante corrisponde l'imposta
dovuta.
6. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni previste dagli
articoli 12, 24 e 28".
5. Dopo l'articolo 6 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, é inserito
il seguente:
"Art. 6-bis (Imposta sui premi dovuta sui contratti stipulati in
coassicurazione comunitaria).
1. L'impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se
stabilita nel territori o della Repubblica, é tenuta al pagamento
dell'imposta di cui alla presente legge sull'importo globale del premio
e degli accessori applicato al contratto stipulato con le modalità
ed alle condizioni previste per la coassicurazione comunitaria, salvo
il diritto a recuperare dagli altri coassicuratori la quota a loro carico.
2. L'impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se
non é stabilita nel territorio della Repubblica, é tenuta
a nominare un proprio rappresentante ai fini del pagamento dell'imposta
di cui al comma 1.".
Capo V
Abrogazioni
Art. 354
Norme espressamente abrogate
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 20, comma 3, lettera b), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, nel testo sostituito dall'articolo 1 della
legge 23 luglio 2003, n. 229, sono o restano abrogati:
il regio decreto 23 marzo 1922, n. 387;
il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;
il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449; la
legge 24 dicembre 1969, n. 990;
il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39;
il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 1978, n. 738;
la legge 7 febbraio 1979, n. 48;
gli articoli 5, commi 1, 2 e 3, 5-bis, 6, 6-bis, 7, 7-bis, 10, commi 5
e 6, e 25 della legge 12 agosto 1982, n. 576;
la legge 28 novembre 1984. n. 792; la legge 22 ottobre 1986, n. 742;
la legge 22 dicembre 1986, n. 772; la legge 7 agosto 1990, n. 242;
la legge 9 gennaio 1991, n. 20;
il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393;
l'articolo 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157; la legge 17 febbraio
1992, n. 166;
gli articoli 26, 30 e 33 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 aprile 1993, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993;
il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385;
l'articolo 12 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35;
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, ad eccezione degli articoli
2, 4, 5, 14, 15, 16, commi da 1 a 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
26, 27, 28, 29, 30, 31, commi 2, 3 e 4, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47,
48,49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56;
l'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373;
l'articolo 45, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343;
l'articolo 27, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2000, n. 137;
l'articolo 89 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239; gli articoli 19, 20, 21,
22, 23, 25 e 26 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
l'articolo 81, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93;
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190; il decreto legislativo
3 novembre 2003, n. 307;
l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
2. I regolamenti emanati dall'ISVAP ai sensi del presente codice si adeguano
inoltre ai principi ed alle opzioni recati dalle previgenti disposizioni
di attuazione della normativa comunitaria.
3. É abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente
codice. Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi, da regolamenti
o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni
del presente codice e dei provvedimenti ivi previsti.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle
norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili,
fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi
del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre
il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355. In caso di violazione
si applicano, con la procedura sanzionatoria prevista dall'articolo 326,
gli articoli di cui ai capi II, III, IV e V del titolo XVIII in relazione
alle materie rispettivamente disciplinate.
5. Rimangono in vigore, in deroga al comma 4, e tengono luogo dei corrispondenti
provvedimenti previsti nel presente codice i seguenti atti:
a) i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
in data 26 maggio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del
4 giugno 1971, e in data 12 ottobre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 280 del 26 ottobre 1972, adottati ai sensi dell'articolo 6 della legge
24 dicembre 1969, n. 990;
b) il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività
produttive, in data 3 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 211 dell'11 settembre 2003, adottato ai sensi dell'articolo 5 della
legge 5 marzo 2001, n. 57, come modificato dall'articolo 23, comma 3,
della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
6. L'ISVAP, allo scopo di attuare l'obiettivo di semplificazione di cui
alla legge 23 luglio 2003, n. 229, adotta, nell'ambito delle proprie competenze,
le disposizioni previste dal presente codice con unico regolamento per
ciascun titolo, abrogando integralmente ogni proprio previgente provvedimento
a carattere generale.
7. I contratti già conclusi alla data di entrata in vigore del
presente codice restano regolati dalle norme anteriori.
Art. 355
Entrata in vigore
1. Il presente codice entra in vigore il 1° gennaio 2006.
2. In sede di prima applicazione le disposizioni di attuazione sono emanate
entro ventiquattro mesi dal termine di cui al comma 1.
Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 settembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Scajola, Ministro delle attività produttive
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LINK___________________
Tabella
del danno biologico
Legge
24 dicembre 1969 n.990
Vigile amico
Sentenza
della Corte Costituzionale sull'infrazione stradale (patente a punti),
n. 27/2005
Codice
della strada
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